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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Monica SGARRO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 345 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del 24.9.2025
T R A
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Mimeo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D, giusta procura generale alle liti in atti
- appellante -
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto alla via Fiume n. 86, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo
Scarano e Alessandro Tedesco, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- appellata–appellante incidentale -
Oggetto: benefici per le vittime della criminalità organizzata
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 1426/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda nei confronti dell' proposta da e ha dichiarato “che la pensione di Pt_1 Controparte_1
reversibilità SO 003.7800.20011545 non concorre a formare reddito imponibile ai fini Irpef”, rigettando il ricorso per il resto e compensando le spese processuali.
Nel suo ricorso , vedova di , deceduto Controparte_1 Persona_1
nel 1989 a seguito di un evento criminoso mafioso e riconosciuto, con decreto del
Prefetto di Taranto del 22.5.1999, vittima della criminalità organizzata ex legge
302/90 e successive modificazioni ed integrazioni - premesso di essere già titolare di vitalizio per le vittime della criminalità organizzata a decorrere dall'1.1.2008, di rendita mensile di pensione di reversibilità, di pensione di vecchiaia e di CP_2
doppia annualità di pensione di reversibilità (una tantum) - aveva chiesto il riconoscimento dei seguenti benefici fiscali e pensionistici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità: 1) declaratoria di esenzione fiscale della pensione di reversibilità; 2) rideterminazione della pensione di reversibilità e relativa doppia annualità con applicazione della c.d. “clausola d'oro”; 3) insussistenza dell'indebito comunicato dall' 4) riqualificazione della pensione di vecchiaia, dalla stessa Pt_1
goduta, con riconoscimento di n. 10 anni di indennità contributiva e concessione dei benefici di cui all'art. 2 legge n. 336/1970 (ossia “tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi”).
Avverso tale decisione ha proposto appello l chiedendo, in parziale riforma, Pt_1
dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, nel merito e in parziale riforma dell'appellata sentenza, respingere integralmente il ricorso avverso.
Ha resistito la chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza e, CP_1
nel merito, spiegando appello incidentale, ha insistito per l'accoglimento anche delle altre domande proposte con il ricorso introduttivo.
2 All'udienza dell'11.6.2025 la Corte ha assegnato alle parti termine per il deposito di note esplicative e di precisazione, ottemperato solo dall'appellata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con diffuse argomentazioni il Tribunale, premessa, con riferimento al beneficio di esenzione delle somme erogate a titolo di pensione dall'Irpef, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in adesione al principio espresso dalla Cass. SS.
UU. 17078/2011, secondo cui “anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio di esenzione delle somme erogate a titolo di pensione previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 2018 n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella esclusiva delle commissioni tributarie) avendo il legislatore inteso derogare anche nella materia tributaria, alle norme sull'attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario”, ha ritenuto che l'esenzione Irpef è espressamente prevista dall'art. 2 Legge 407/98 che statuisce che l'assegno vitalizio non reversibile, il trattamento speciale di reversibilità e le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art.1, comma 2, L. 302/1990, n.
302, come modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 407/1998, non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef.
Ha, invece, respinto le altre domande formulate dalla ricorrente, rilevando la mancanza, dal punto di vista legislativo, di una totale equiparazione delle vittime della criminalità organizzata a quelle del terrorismo, ostandovi il chiaro dato normativo, di cui alle leggi 222 e 224 del 2007, che estende i benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime e ai familiari della criminalità organizzata, del dovere e ai sindaci morti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione proprio degli aspetti di natura pensionistica.
Il Tribunale ha ritenuto, infine, che non potesse porsi, nella specie, una questione di legittimità costituzionale, per non avere la predetta normativa esteso tutti i benefici
3 delle vittime del terrorismo alle vittime di tutti gli eventi criminosi, non apparendo la scelta del legislatore irragionevole e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
Sin qui, in sintesi, la motivazione della sentenza di cui si duole l' evidenziando Pt_1
l'errore del primo Giudice per aver confuso la pensione di reversibilità ordinaria in
Parte godimento della ricorrente ( con il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti vittime del dovere, pacificamente non goduto dalla ricorrente, e, quindi, per aver riconosciuto un beneficio (esenzione Irpef) previsto dall'ordinamento per un trattamento pensionistico di cui la ricorrente stessa non è titolare, con conseguente ulteriore errore del primo Giudice per aver ritenuto sussistente la propria giurisdizione e non quella del Giudice Tributario.
Sostiene, in proposito, l'appellante che la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferisce proprio al caso di benefici per le vittime del terrorismo per cui è applicabile l'art. 2 L. 407/1998, ivi menzionato, mentre la domanda di esenzione fiscale di una pensione ordinaria, come nella specie, rientra pienamente nella giurisdizione del giudice tributario.
Dal suo canto, la spiegando appello incidentale, ha impugnato il terzo CP_1
capo della sentenza -per carente/erronea applicazione delle regole e criteri di interpretazione della normativa in materia, ivi elencata, e, di conseguenza, per l'omessa equiparazione di tutte le vittime di eventi infausti e delle relative provvidenze, nonché il quarto capo della sentenza per erronea/illogica esclusione della questione di illegittimità costituzionale.
Infondato è l'appello proposto dall' Pt_1
Correttamente, in relazione alla richiesta del beneficio di esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 – che introduce le “Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” - il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in adesione alla richiamata sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 17078 dell'8.10.2011: “Ne consegue anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF
4 delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare anche nella materia tributaria, alle norme sull'attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario”. Ed infatti, l'espresso riferimento al citato art. 2 della legge n.
407/1998 in base alla sua chiara formulazione, vale ad additare la giurisdizione ordinaria, come confermato anche nella recente decisione della Cassazione n.
4478/2024: “Il tema è già stato affrontato da questa Corte a Sezioni Unite, affermando che l'esenzione Irpef per i benefici delle vittime del terrorismo attiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non delle commissioni tributarie (Cass.
S.U. n. 17078/2011)”.
In sostanza il legislatore, con riferimento alle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo e della criminalità autorizzata, ha ritenuto mettere a disposizione degli interessati un procedimento giudiziario della massima rapidità e semplicità inteso ad ovviare a tutte le complicazioni e lungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia, in considerazione anche della pluralità di autorità amministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui era necessaria l'attivazione in caso di mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994/2011).
Peraltro, i benefici ivi sanciti hanno natura prevalentemente assistenziale e, pertanto, la competenza a conoscerne è, ai sensi dell'art. 442 cpc, del giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
L'appello dell è infondato anche nel merito. Pt_1
Osserva la Corte che l'art. 2 della legge n. 407/1998, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, recita al comma quinto: “Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti
5 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF…”. Inoltre, la legge n. 266/2005, come già ritenuto dalle Sezioni Unite n. 6214/2022, nel ridefinire ed ampliare la nozione di vittime del dovere, originariamente prevista dall'art. 3 della l. n. 466/1980, ha individuato ed elencato, nell'art. 1 comma 564, i soggetti equiparati, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose o diventate pericolose per circostanze eccezionali. “La legge ha altresì programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il d.P.R.
n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass.
11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l. n.
206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cass. n. 7958 del
23.5.2025).
Si tratta quindi di un beneficio soggettivo che è destinato ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata, senza che la norma limiti tale beneficio a una qualche forma di pensione.
La sottesa ratio legis va, infatti, individuata nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici. Tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. Infatti, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ha ritenuto che il beneficio spettasse
6 su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso il dato letterale
(cfr. Cass. cit. n. 7958 del 25.3.2025).
Tanto è confermato pure dall'Agenzia delle Entrate di Taranto la quale nella nota del 23.10.2024, inviata al difensore dell'appellata, da questi depositata unitamente alle note autorizzate, riconosce il diritto al rimborso delle ritenute subite sui redditi esenti.
Va, dunque, confermato il diritto della all'esenzione Irpef sul suo CP_1
trattamento pensionistico, a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo al riconoscimento, trattandosi di un beneficio di natura prettamente soggettivo.
Ciò posto e passando all'esame dell'appello incidentale e alle domande di benefici di natura prettamente pensionistica richiesti in forza dell'estensione prevista dalla legge 206/2004 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici”.
Non v'è dubbio che una pluralità di disposizioni normative, adottate a partire del
2000 abbiano introdotto una equiparazione del regime giuridico delle vittime della criminalità organizzata e del dovere a quello dettato per le vittime del terrorismo che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, Dl n. 159 del
2007). Tuttavia, il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all'equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato.
Peraltro, la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo è stata già esclusa dalle Sezioni Unite della Cassazione in ragione della natura assistenziale dei benefici (Cass. SU, 25.9.2018, n. 22753).
Orbene, la già ricordata norma, invocata dalla non consente l'auspicata CP_1
equiparazione del regime giuridico delle vittime della criminalità organizzata e del dovere a quello dettato per le vittime del terrorismo per affermare i suoi diritti in ordine alla rideterminazione della pensione, della doppia annualità mediante
7 applicazione della c.d. clausola d'oro e riliquidazione della pensione di vecchiaia con riconoscimento di 10 anni di indennità contributive con tre aumenti periodici.
Tali benefici, infatti, sono previsti specificamente ed inequivocabilmente soltanto per le vittime del terrorismo e, pertanto, non è possibile riconoscerli alle vittime della criminalità organizzata.
Invero, con le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, richiamate dalla difesa della oltre ai benefici fiscali, sono stati estesi alle vittime e ai superstiti della CP_1
criminalità organizzata, del dovere, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'esercizio delle loro funzioni, anche taluni benefici economici, già previsti per le vittime del terrorismo dalla citata legge n. 206/2004, circoscritti all'elevazione della speciale elargizione alla misura massima di € 200.000,00 e allo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, ossia quei benefici già elargiti alla stessa appellata.
Infatti, in particolare, l'art.34 Legge n° 222/2007 recante “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo”, recita: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009”.
A sua volta, il citato art. 5 al comma 1 recita: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale” e al comma 5 recita: “L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12,
8 comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004”.
Nemmeno la legge n. 244/2007, pure invocata dalla recante “Disposizioni CP_1
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)”, all'art. 2 commi 105, 106 e 107 (ora abrogati), dispone l'estensione dei benefici pensionistici richiesti, limitando l'estensione solo alle categorie di superstiti aventi diritto, conviventi e non.
Tant'è che il comma 105 stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e ai loro familiari superstiti […] sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»), come modificato dal comma
106». Il successivo comma 106 aggiunge, alla parte finale dell'art. 5, comma 3, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto
2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni». Il testo dell'art. 5 della legge nr. 204 del
2006, all'esito dell'intervento di modifica è, dunque, il seguente: «A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità […] nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge […] uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili […] Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26
9 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
Peraltro, a conferma di quanto innanzi, pronunciandosi in merito all'art. 2, commi
105 e 106, l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nr. 11181 del 2022
(e da plurime conformi) ritiene che la predetta disposizione estenda ai superstiti delle vittime del dovere (ma il ragionamento varrebbe anche per i superstiti delle vittime di criminalità organizzata che qui interessano) esclusivamente «i benefici» richiamati, senza interferire con la platea dei destinatari.
La Corte Suprema ha, in sostanza, anche avvalorato la tesi in base alla quale l'ampliamento di tutela, realizzato dalla legge nr. 244 del 2007 in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, avrebbe riguardato esclusivamente determinati «benefici» che riguardano, come detto, (oltre all'attribuzione di due annualità del trattamento pensionistico del de cuius, non rilevante nella presente fattispecie: art. 5 comma 4) lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili e l'assegno, non reversibile, di 500 mila lire mensile (art. 5 comma 3).
D'altronde, le Sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato che «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753/2018).
In conclusione, anche l'appello incidentale va rigettato con conferma della sentenza impugnata che si è conformata agli anzidetti principi di diritto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate per la reciproca soccombenza, oltre che per la complessità e peculiarità delle questioni involte.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
10
P.Q.M.
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone dott. Annamaria Lastella
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Monica SGARRO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 345 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del 24.9.2025
T R A
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Mimeo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D, giusta procura generale alle liti in atti
- appellante -
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto alla via Fiume n. 86, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo
Scarano e Alessandro Tedesco, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- appellata–appellante incidentale -
Oggetto: benefici per le vittime della criminalità organizzata
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 1426/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda nei confronti dell' proposta da e ha dichiarato “che la pensione di Pt_1 Controparte_1
reversibilità SO 003.7800.20011545 non concorre a formare reddito imponibile ai fini Irpef”, rigettando il ricorso per il resto e compensando le spese processuali.
Nel suo ricorso , vedova di , deceduto Controparte_1 Persona_1
nel 1989 a seguito di un evento criminoso mafioso e riconosciuto, con decreto del
Prefetto di Taranto del 22.5.1999, vittima della criminalità organizzata ex legge
302/90 e successive modificazioni ed integrazioni - premesso di essere già titolare di vitalizio per le vittime della criminalità organizzata a decorrere dall'1.1.2008, di rendita mensile di pensione di reversibilità, di pensione di vecchiaia e di CP_2
doppia annualità di pensione di reversibilità (una tantum) - aveva chiesto il riconoscimento dei seguenti benefici fiscali e pensionistici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità: 1) declaratoria di esenzione fiscale della pensione di reversibilità; 2) rideterminazione della pensione di reversibilità e relativa doppia annualità con applicazione della c.d. “clausola d'oro”; 3) insussistenza dell'indebito comunicato dall' 4) riqualificazione della pensione di vecchiaia, dalla stessa Pt_1
goduta, con riconoscimento di n. 10 anni di indennità contributiva e concessione dei benefici di cui all'art. 2 legge n. 336/1970 (ossia “tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi”).
Avverso tale decisione ha proposto appello l chiedendo, in parziale riforma, Pt_1
dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, nel merito e in parziale riforma dell'appellata sentenza, respingere integralmente il ricorso avverso.
Ha resistito la chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza e, CP_1
nel merito, spiegando appello incidentale, ha insistito per l'accoglimento anche delle altre domande proposte con il ricorso introduttivo.
2 All'udienza dell'11.6.2025 la Corte ha assegnato alle parti termine per il deposito di note esplicative e di precisazione, ottemperato solo dall'appellata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con diffuse argomentazioni il Tribunale, premessa, con riferimento al beneficio di esenzione delle somme erogate a titolo di pensione dall'Irpef, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in adesione al principio espresso dalla Cass. SS.
UU. 17078/2011, secondo cui “anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio di esenzione delle somme erogate a titolo di pensione previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 2018 n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella esclusiva delle commissioni tributarie) avendo il legislatore inteso derogare anche nella materia tributaria, alle norme sull'attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario”, ha ritenuto che l'esenzione Irpef è espressamente prevista dall'art. 2 Legge 407/98 che statuisce che l'assegno vitalizio non reversibile, il trattamento speciale di reversibilità e le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art.1, comma 2, L. 302/1990, n.
302, come modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 407/1998, non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef.
Ha, invece, respinto le altre domande formulate dalla ricorrente, rilevando la mancanza, dal punto di vista legislativo, di una totale equiparazione delle vittime della criminalità organizzata a quelle del terrorismo, ostandovi il chiaro dato normativo, di cui alle leggi 222 e 224 del 2007, che estende i benefici economici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime e ai familiari della criminalità organizzata, del dovere e ai sindaci morti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione proprio degli aspetti di natura pensionistica.
Il Tribunale ha ritenuto, infine, che non potesse porsi, nella specie, una questione di legittimità costituzionale, per non avere la predetta normativa esteso tutti i benefici
3 delle vittime del terrorismo alle vittime di tutti gli eventi criminosi, non apparendo la scelta del legislatore irragionevole e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
Sin qui, in sintesi, la motivazione della sentenza di cui si duole l' evidenziando Pt_1
l'errore del primo Giudice per aver confuso la pensione di reversibilità ordinaria in
Parte godimento della ricorrente ( con il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti vittime del dovere, pacificamente non goduto dalla ricorrente, e, quindi, per aver riconosciuto un beneficio (esenzione Irpef) previsto dall'ordinamento per un trattamento pensionistico di cui la ricorrente stessa non è titolare, con conseguente ulteriore errore del primo Giudice per aver ritenuto sussistente la propria giurisdizione e non quella del Giudice Tributario.
Sostiene, in proposito, l'appellante che la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata si riferisce proprio al caso di benefici per le vittime del terrorismo per cui è applicabile l'art. 2 L. 407/1998, ivi menzionato, mentre la domanda di esenzione fiscale di una pensione ordinaria, come nella specie, rientra pienamente nella giurisdizione del giudice tributario.
Dal suo canto, la spiegando appello incidentale, ha impugnato il terzo CP_1
capo della sentenza -per carente/erronea applicazione delle regole e criteri di interpretazione della normativa in materia, ivi elencata, e, di conseguenza, per l'omessa equiparazione di tutte le vittime di eventi infausti e delle relative provvidenze, nonché il quarto capo della sentenza per erronea/illogica esclusione della questione di illegittimità costituzionale.
Infondato è l'appello proposto dall' Pt_1
Correttamente, in relazione alla richiesta del beneficio di esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 – che introduce le “Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” - il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in adesione alla richiamata sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 17078 dell'8.10.2011: “Ne consegue anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF
4 delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare anche nella materia tributaria, alle norme sull'attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario”. Ed infatti, l'espresso riferimento al citato art. 2 della legge n.
407/1998 in base alla sua chiara formulazione, vale ad additare la giurisdizione ordinaria, come confermato anche nella recente decisione della Cassazione n.
4478/2024: “Il tema è già stato affrontato da questa Corte a Sezioni Unite, affermando che l'esenzione Irpef per i benefici delle vittime del terrorismo attiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non delle commissioni tributarie (Cass.
S.U. n. 17078/2011)”.
In sostanza il legislatore, con riferimento alle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo e della criminalità autorizzata, ha ritenuto mettere a disposizione degli interessati un procedimento giudiziario della massima rapidità e semplicità inteso ad ovviare a tutte le complicazioni e lungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia, in considerazione anche della pluralità di autorità amministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui era necessaria l'attivazione in caso di mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994/2011).
Peraltro, i benefici ivi sanciti hanno natura prevalentemente assistenziale e, pertanto, la competenza a conoscerne è, ai sensi dell'art. 442 cpc, del giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
L'appello dell è infondato anche nel merito. Pt_1
Osserva la Corte che l'art. 2 della legge n. 407/1998, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, recita al comma quinto: “Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti
5 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF…”. Inoltre, la legge n. 266/2005, come già ritenuto dalle Sezioni Unite n. 6214/2022, nel ridefinire ed ampliare la nozione di vittime del dovere, originariamente prevista dall'art. 3 della l. n. 466/1980, ha individuato ed elencato, nell'art. 1 comma 564, i soggetti equiparati, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose o diventate pericolose per circostanze eccezionali. “La legge ha altresì programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il d.P.R.
n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass.
11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della l. n.
206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cass. n. 7958 del
23.5.2025).
Si tratta quindi di un beneficio soggettivo che è destinato ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata, senza che la norma limiti tale beneficio a una qualche forma di pensione.
La sottesa ratio legis va, infatti, individuata nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici. Tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. Infatti, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ha ritenuto che il beneficio spettasse
6 su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso il dato letterale
(cfr. Cass. cit. n. 7958 del 25.3.2025).
Tanto è confermato pure dall'Agenzia delle Entrate di Taranto la quale nella nota del 23.10.2024, inviata al difensore dell'appellata, da questi depositata unitamente alle note autorizzate, riconosce il diritto al rimborso delle ritenute subite sui redditi esenti.
Va, dunque, confermato il diritto della all'esenzione Irpef sul suo CP_1
trattamento pensionistico, a prescindere dalla correlazione con l'evento che ha dato luogo al riconoscimento, trattandosi di un beneficio di natura prettamente soggettivo.
Ciò posto e passando all'esame dell'appello incidentale e alle domande di benefici di natura prettamente pensionistica richiesti in forza dell'estensione prevista dalla legge 206/2004 recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici”.
Non v'è dubbio che una pluralità di disposizioni normative, adottate a partire del
2000 abbiano introdotto una equiparazione del regime giuridico delle vittime della criminalità organizzata e del dovere a quello dettato per le vittime del terrorismo che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, Dl n. 159 del
2007). Tuttavia, il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all'equiparazione progressivamente, ed il dato non può essere trascurato.
Peraltro, la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo è stata già esclusa dalle Sezioni Unite della Cassazione in ragione della natura assistenziale dei benefici (Cass. SU, 25.9.2018, n. 22753).
Orbene, la già ricordata norma, invocata dalla non consente l'auspicata CP_1
equiparazione del regime giuridico delle vittime della criminalità organizzata e del dovere a quello dettato per le vittime del terrorismo per affermare i suoi diritti in ordine alla rideterminazione della pensione, della doppia annualità mediante
7 applicazione della c.d. clausola d'oro e riliquidazione della pensione di vecchiaia con riconoscimento di 10 anni di indennità contributive con tre aumenti periodici.
Tali benefici, infatti, sono previsti specificamente ed inequivocabilmente soltanto per le vittime del terrorismo e, pertanto, non è possibile riconoscerli alle vittime della criminalità organizzata.
Invero, con le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, richiamate dalla difesa della oltre ai benefici fiscali, sono stati estesi alle vittime e ai superstiti della CP_1
criminalità organizzata, del dovere, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'esercizio delle loro funzioni, anche taluni benefici economici, già previsti per le vittime del terrorismo dalla citata legge n. 206/2004, circoscritti all'elevazione della speciale elargizione alla misura massima di € 200.000,00 e allo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00, ossia quei benefici già elargiti alla stessa appellata.
Infatti, in particolare, l'art.34 Legge n° 222/2007 recante “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo”, recita: “Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009”.
A sua volta, il citato art. 5 al comma 1 recita: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale” e al comma 5 recita: “L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12,
8 comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004”.
Nemmeno la legge n. 244/2007, pure invocata dalla recante “Disposizioni CP_1
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)”, all'art. 2 commi 105, 106 e 107 (ora abrogati), dispone l'estensione dei benefici pensionistici richiesti, limitando l'estensione solo alle categorie di superstiti aventi diritto, conviventi e non.
Tant'è che il comma 105 stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e ai loro familiari superstiti […] sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»), come modificato dal comma
106». Il successivo comma 106 aggiunge, alla parte finale dell'art. 5, comma 3, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto
2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni». Il testo dell'art. 5 della legge nr. 204 del
2006, all'esito dell'intervento di modifica è, dunque, il seguente: «A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità […] nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge […] uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili […] Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26
9 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
Peraltro, a conferma di quanto innanzi, pronunciandosi in merito all'art. 2, commi
105 e 106, l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nr. 11181 del 2022
(e da plurime conformi) ritiene che la predetta disposizione estenda ai superstiti delle vittime del dovere (ma il ragionamento varrebbe anche per i superstiti delle vittime di criminalità organizzata che qui interessano) esclusivamente «i benefici» richiamati, senza interferire con la platea dei destinatari.
La Corte Suprema ha, in sostanza, anche avvalorato la tesi in base alla quale l'ampliamento di tutela, realizzato dalla legge nr. 244 del 2007 in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 105, all'art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004, avrebbe riguardato esclusivamente determinati «benefici» che riguardano, come detto, (oltre all'attribuzione di due annualità del trattamento pensionistico del de cuius, non rilevante nella presente fattispecie: art. 5 comma 4) lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili e l'assegno, non reversibile, di 500 mila lire mensile (art. 5 comma 3).
D'altronde, le Sezioni unite, sia pure argomentando in relazione alla diversa categoria dei fratelli e delle sorelle, superstiti delle vittime del dovere, hanno osservato che «una modulazione differenziata per categorie della sfera dei superstiti beneficiari può ben essere giustificata da peculiari considerazioni legate, ad esempio, al particolare allarme e rilievo sociale che assume l'atto terroristico, oppure, diversamente, dal bene che si ritiene il legislatore abbia voluto tutelare. La diversità di fattispecie ben può giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie» (così in motivazione, paragrafi 14 e 15 di Cass. nr. 22753/2018).
In conclusione, anche l'appello incidentale va rigettato con conferma della sentenza impugnata che si è conformata agli anzidetti principi di diritto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate per la reciproca soccombenza, oltre che per la complessità e peculiarità delle questioni involte.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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P.Q.M.
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone dott. Annamaria Lastella
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