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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI GIULIANO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ) quale mandataria di con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. ZURLO MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le allegazioni delle parti
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 4091/24 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
, quale mandataria di allegata cessionaria del credito, della somma di euro
[...] Controparte_2
76.901,48, oltre ulteriori interessi e spese, a titolo di canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto pagina 1 di 5 di leasing concluso in data 13.06.2005 tra e della quale si Controparte_3 Controparte_4 erano costituiti garanti.
Con l'unico motivo di opposizione parte attrice eccepiva che, a termini contrattuali, il credito non poteva ritenersi liquido in quanto non era dato sapere né l'ammontare originario del credito
“astrattamente” dovuto dall'utilizzatore (pari a canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di opzione attualizzati), né il controvalore del bene (prezzo di vendita/ rilocazione o stima di mercato) da porre in compensazione al citato credito.
Si costituiva la convenuta opposta che evidenziava che la garanzia era da qualificarsi come autonoma, essendosi i garanti impegnati a pagare a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte dell'utilizzatrice, che, alla data di risoluzione del contratto, l'importo dovuto era pari a euro
1.725.451,27 (euro 74.656,44 a titolo di saldo canoni e ulteriori importi scaduti, euro 1.650.794,83 a titolo di indennizzo pari all'importo dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto e all'importo del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzato) e che, all'esito dell'alienazione del bene al prezzo di euro 570.000,00, quanto dovuto a titolo di debito residuo (in linea capitale) era pari ad euro 770.913,14 corrispondente alla differenza tra il debito residuo (in linea capitale) ed il prezzo di vendita.
II. Il contratto di fideiussione
Come precisato da parte convenuta opposta a termini contrattuali i garanti si sono impegnati a “pagare immediatamente … a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” la medesima clausola contrattuale precisa che “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa le risultanze contabili…” della società.
Tale clausola non è, ad avviso di questo Giudice, idonea a qualificare il contratto di garanzia quale contratto autonomo.
L'obbligazione di pagamento immediato, anche in caso di opposizione del debitore principale, non implica necessariamente la rinuncia a sollevare le eccezioni proprie del debitore.
Tale pattuizione è infatti compatibile con la possibilità di richiedere, solo successivamente al pagamento, la ripetizione di quanto in ipotesi corrisposto indebitamente, il tutto in analogia con una clausola solve et repete. pagina 2 di 5 In sostanza il dato letterale, in assenza di chiara esclusione della facoltà, per il garante, di sollevare le eccezioni proprie del debitore, non depone per la loro abdicazione ma esclusivamente per l'obbligo di pagamento immediato, salva ripetizione.
La circostanza poi che il contratto sia stato concluso mediante moduli o formulari redatti dalla società concedente (come si evince dalla struttura del contratto e dal richiamo agli artt. 1340 e 1341 cod. civ.) porta a ritenere che l'interpretazione corretta sia quella più favorevole al contraente che non ha predisposto la clausola (art. 1370 cod. civ.).
Non avendo parte opposta inteso azionare la clausola nei termini corretti, facendo pertanto valere l'inammissibilità dell'opposizione in assenza di previo pagamento, ritiene questo Giudice che l'opposizione debba essere valutata nel merito.
III. Il credito azionato
Parte convenuta opposta ha chiesto l'ingiunzione al pagamento della somma (in linea capitale) di euro
64.461,30 a titolo di scaduto alla data di risoluzione del contratto come da estratto conto allegato al ricorso monitorio.
Premesso che il contratto di leasing è stato risolto in data 20 gennaio 2017 e che, pertanto la risoluzione del contratto non può essere disciplinata dalla legge 124/2017 inapplicabile ratione temporis, gli opponenti non hanno contestato la quantificazione del credito scaduto ma hanno rilevato che, a termini contrattuali, era previsto che il debito dell'utilizzatore pari allo scaduto, all'importo dei canoni a scadere e dell'opzione di acquisto attualizzati fosse ridotto di un importo pari al ricavato della vendita o della rilocazione in leasing del bene già oggetto del contratto o, in caso di immobile invenduto o non rilocato, di un importo corrispondente al valore attribuito secondo stima commerciale.
La validità della clausola contrattuale richiamata da parte opponente e che disciplina le conseguenze della risoluzione del contratto, non in discussione tra le parti, non può essere posta in contestazione.
Pur trovando, nel caso in esame, applicazione l'art. 1526 cod. civ. che, nel caso di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, prevede, di regola, il diritto dell'acquirente alla restituzione delle rate versate saldo indennizzo, l'obbligo di restituzione delle rate è derogabile dalle parti (salva la facoltà per il giudice di ridurre l'entità della somma non restituita “secondo le circostanze”).
pagina 3 di 5 La ratio della norma è da un lato quella di impedire che il contraente adempiente si arricchisca a fronte della risoluzione del contratto e, dall'altro, quella di permettergli l'integrale risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte.
Orbene la clausola contrattuale di cui sopra soddisfa la medesima esigenza dal momento che mira a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore.
La legittimità di tale clausola si desume anche dal tenore dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, disciplina le conseguenze della risoluzione contrattuale del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame.
Anche l'ultimo arresto della Suprema Corte conforta tale conclusione (cfr. C. Cass. S.U. 2061/21 alla cui motivazione si rinvia).
Ciò posto nel caso in esame parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, ha precisato l'importo pari allo scaduto e al credito residuo attualizzato (comprensivo di prezzo di opzione) allegando che lo stesso, alla data di risoluzione, era pari ad euro 1.725.451,27, così suddiviso: euro 74.656,44 a titolo di saldo canoni (e altri importi) scaduti e rimasti insoluti, euro 1.650.794,83 a titolo di indennizzo.
Nonostante tale ultima allegazione non trovi conforto nella documentazione prodotta, nella quale la penale per la risoluzione viene indicata in euro 1.340.913,14 (cfr. l'estratto conto di cui al documento E di parte convenuta), dalla documentazione prodotta emerge che il cespite immobiliare già oggetto del contratto di leasing è stato alienato al costo di euro 570.000,00 (cfr. doc. E) e la circostanza, che pure emerge da atti pubblici, non è stata contestata da parte opponente.
In considerazione di quanto sopra è indubbio che il debito residuo costituito da canoni e spese scadute alla data di risoluzione (per euro 64.461,30 in linea capitale) e dalla penale contrattuale al netto del ricavato dalla vendita è certamente superiore al credito oggetto della domanda monitoria.
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della causa, ridotto alla metà il compenso per la fase di decisione svoltasi mediante discussione orale, vengono liquidate in euro pagina 4 di 5 11.970,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così giudica: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 4091/24; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI GIULIANO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ) quale mandataria di con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 dell'avv. ZURLO MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le allegazioni delle parti
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 4091/24 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
, quale mandataria di allegata cessionaria del credito, della somma di euro
[...] Controparte_2
76.901,48, oltre ulteriori interessi e spese, a titolo di canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto pagina 1 di 5 di leasing concluso in data 13.06.2005 tra e della quale si Controparte_3 Controparte_4 erano costituiti garanti.
Con l'unico motivo di opposizione parte attrice eccepiva che, a termini contrattuali, il credito non poteva ritenersi liquido in quanto non era dato sapere né l'ammontare originario del credito
“astrattamente” dovuto dall'utilizzatore (pari a canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di opzione attualizzati), né il controvalore del bene (prezzo di vendita/ rilocazione o stima di mercato) da porre in compensazione al citato credito.
Si costituiva la convenuta opposta che evidenziava che la garanzia era da qualificarsi come autonoma, essendosi i garanti impegnati a pagare a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione da parte dell'utilizzatrice, che, alla data di risoluzione del contratto, l'importo dovuto era pari a euro
1.725.451,27 (euro 74.656,44 a titolo di saldo canoni e ulteriori importi scaduti, euro 1.650.794,83 a titolo di indennizzo pari all'importo dei canoni non ancora scaduti alla data di risoluzione del contratto e all'importo del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzato) e che, all'esito dell'alienazione del bene al prezzo di euro 570.000,00, quanto dovuto a titolo di debito residuo (in linea capitale) era pari ad euro 770.913,14 corrispondente alla differenza tra il debito residuo (in linea capitale) ed il prezzo di vendita.
II. Il contratto di fideiussione
Come precisato da parte convenuta opposta a termini contrattuali i garanti si sono impegnati a “pagare immediatamente … a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” la medesima clausola contrattuale precisa che “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa le risultanze contabili…” della società.
Tale clausola non è, ad avviso di questo Giudice, idonea a qualificare il contratto di garanzia quale contratto autonomo.
L'obbligazione di pagamento immediato, anche in caso di opposizione del debitore principale, non implica necessariamente la rinuncia a sollevare le eccezioni proprie del debitore.
Tale pattuizione è infatti compatibile con la possibilità di richiedere, solo successivamente al pagamento, la ripetizione di quanto in ipotesi corrisposto indebitamente, il tutto in analogia con una clausola solve et repete. pagina 2 di 5 In sostanza il dato letterale, in assenza di chiara esclusione della facoltà, per il garante, di sollevare le eccezioni proprie del debitore, non depone per la loro abdicazione ma esclusivamente per l'obbligo di pagamento immediato, salva ripetizione.
La circostanza poi che il contratto sia stato concluso mediante moduli o formulari redatti dalla società concedente (come si evince dalla struttura del contratto e dal richiamo agli artt. 1340 e 1341 cod. civ.) porta a ritenere che l'interpretazione corretta sia quella più favorevole al contraente che non ha predisposto la clausola (art. 1370 cod. civ.).
Non avendo parte opposta inteso azionare la clausola nei termini corretti, facendo pertanto valere l'inammissibilità dell'opposizione in assenza di previo pagamento, ritiene questo Giudice che l'opposizione debba essere valutata nel merito.
III. Il credito azionato
Parte convenuta opposta ha chiesto l'ingiunzione al pagamento della somma (in linea capitale) di euro
64.461,30 a titolo di scaduto alla data di risoluzione del contratto come da estratto conto allegato al ricorso monitorio.
Premesso che il contratto di leasing è stato risolto in data 20 gennaio 2017 e che, pertanto la risoluzione del contratto non può essere disciplinata dalla legge 124/2017 inapplicabile ratione temporis, gli opponenti non hanno contestato la quantificazione del credito scaduto ma hanno rilevato che, a termini contrattuali, era previsto che il debito dell'utilizzatore pari allo scaduto, all'importo dei canoni a scadere e dell'opzione di acquisto attualizzati fosse ridotto di un importo pari al ricavato della vendita o della rilocazione in leasing del bene già oggetto del contratto o, in caso di immobile invenduto o non rilocato, di un importo corrispondente al valore attribuito secondo stima commerciale.
La validità della clausola contrattuale richiamata da parte opponente e che disciplina le conseguenze della risoluzione del contratto, non in discussione tra le parti, non può essere posta in contestazione.
Pur trovando, nel caso in esame, applicazione l'art. 1526 cod. civ. che, nel caso di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, prevede, di regola, il diritto dell'acquirente alla restituzione delle rate versate saldo indennizzo, l'obbligo di restituzione delle rate è derogabile dalle parti (salva la facoltà per il giudice di ridurre l'entità della somma non restituita “secondo le circostanze”).
pagina 3 di 5 La ratio della norma è da un lato quella di impedire che il contraente adempiente si arricchisca a fronte della risoluzione del contratto e, dall'altro, quella di permettergli l'integrale risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento della controparte.
Orbene la clausola contrattuale di cui sopra soddisfa la medesima esigenza dal momento che mira a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore.
La legittimità di tale clausola si desume anche dal tenore dell'art. 1 comma 138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, disciplina le conseguenze della risoluzione contrattuale del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame.
Anche l'ultimo arresto della Suprema Corte conforta tale conclusione (cfr. C. Cass. S.U. 2061/21 alla cui motivazione si rinvia).
Ciò posto nel caso in esame parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, ha precisato l'importo pari allo scaduto e al credito residuo attualizzato (comprensivo di prezzo di opzione) allegando che lo stesso, alla data di risoluzione, era pari ad euro 1.725.451,27, così suddiviso: euro 74.656,44 a titolo di saldo canoni (e altri importi) scaduti e rimasti insoluti, euro 1.650.794,83 a titolo di indennizzo.
Nonostante tale ultima allegazione non trovi conforto nella documentazione prodotta, nella quale la penale per la risoluzione viene indicata in euro 1.340.913,14 (cfr. l'estratto conto di cui al documento E di parte convenuta), dalla documentazione prodotta emerge che il cespite immobiliare già oggetto del contratto di leasing è stato alienato al costo di euro 570.000,00 (cfr. doc. E) e la circostanza, che pure emerge da atti pubblici, non è stata contestata da parte opponente.
In considerazione di quanto sopra è indubbio che il debito residuo costituito da canoni e spese scadute alla data di risoluzione (per euro 64.461,30 in linea capitale) e dalla penale contrattuale al netto del ricavato dalla vendita è certamente superiore al credito oggetto della domanda monitoria.
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
IV. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore della causa, ridotto alla metà il compenso per la fase di decisione svoltasi mediante discussione orale, vengono liquidate in euro pagina 4 di 5 11.970,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così giudica: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 4091/24; spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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