Sentenza 21 maggio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/05/2013, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05121/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07643/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7643 del 2000, proposto da:
Az. Agricola NO UC, IM e FA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Gian Carla Moscattini, elettivamente domiciliata presso DE NA in Roma, Via di Villa Grazioli, 5;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (già Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ora delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Facinelli ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Avv. Marinella Montanari - Ufficio della Regione Emilia Romagna, Via del Tritone, 61;
per l'annullamento
- della comunicazione AIMA in liquidazione denominata “dati individuali settore lattiero caseario” inviata ex art. 1, comma 3, 4, 10 della L. n. 118 del 1999, cod. a barre 966716680906, notificata a mezzo raccomandata;
- della comunicazione AIMA avente ad oggetto “conguaglio del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per i periodi 1995-96 e 1996-97” e relativi allegati, con particolare riferimento alla comunicazione avente ad oggetto “applicazione del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino derivante dalla compensazione nazionale degli esuberi produttivi”;
- della comunicazione AIMA “dati individuali settore lattiero caseario – periodo 2000/2001”, cod. a barre n. 06650099275, effettuata ai sensi del D.L. n. 8 del 4.02.2000;
- del D.M. n. 159 del 21.05.1999;
- del D.L. 4.02.2000, n. 8;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, compresi quelli della Regione, anche se non conosciuti, con particolare riferimento al D.M. n. 309 del 1999 e al D.M. 310 del 10.08.1999 e alla comunicazione AIMA inviata ai primi acquirenti ex art. 1, comma 1, D.L. 43 del 1999, conv. in L. 118/99.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di Azienda di Stato Interventi Nel Mercato Agricolo - Aima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, la comunicazione inviata dall’AIMA in liqu. ai sensi dell’art. 1, comma 3, 4, 10 della L. n. 118 del 1999, pervenuta in data 14.10.1999, la comunicazione avente ad oggetto il “conguaglio del prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per i periodi 1995-96 e 1996-97” e la comunicazione AIMA “dati individuali settore lattiero caseario – periodo 2000/2001”, effettuata ai sensi del D.L. n. 8 del 4.02.2000. Parte ricorrente impugna, altresi’, gli atti, normativi e ministeriali a queste connessi e presupposti.
Riferisce in fatto di aver già proposto nel corso del 1998 analogo ricorso, al quale si riporta integralmente e, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone le seguenti censure:
- in via pregiudiziale, illegittimità per violazione di legge, in riferimento all’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e all’art. 97 della Cost. Gli atti impugnati sarebbero stati emanati in piena contrarietà ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e con l’inosservanza dei principi del giusto procedimento, in particolare di quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990;
- in merito agli atti normativi e ministeriali connessi e presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della L. n. 400/1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L n. 5 del 1998, eccesso di potere sotto il profilo della illogicità delle previsioni e ingiustizia manifesta;
- in relazione alle comunicazioni, in sintesi:
a) illegittimità comunitaria (propria e derivata) per violazione e falsa applicazione dei Regg. Cee. n. 3950/92 e n. 536/93 per l’effettuazione della compensazione in base all’assegnazione di QRI in forma retroattiva; richiesta di versamento oltre i termini previsti - mancata disapplicazione del D.L. n. 43 del 1999, conv. in L. n. 118 del 1999, per contrasto con i Regg. Cee n. 3950/92 e n. 536/93. Eccesso di potere. La pretesa dello Stato di applicare il regime delle quote in forma retroattiva sarebbe in contrasto con i regolamenti ed i principi comunitari in epigrafe ed il D.L. n. 43 del 1999, convertito in L. n. 118 del 1999, che demanderebbe ad AIMA il compito di operare la compensazione in forma retroattiva, dovrebbe essere disapplicato dal giudice con conseguente annullamento degli atti emanati dall'amministrazione sulla sua base.
b) La normativa nazionale e le conseguenti comunicazioni AIMA si porrebbero, altresì, in contrasto con il principio del legittimo affidamento affermato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con riferimento all'organizzazione dei mercati agricoli.
c) Le disposizioni nazionali configgerebbero, anche, con alcune disposizioni della Carta Costituzionale, in particolare con gli artt. 41, 117 e 118 Cost. in quanto la competenza nella materia de qua sarebbe delle Regioni.
d) Illegittimità per violazione di legge: in particolare, con riguardo all'art. 1, co. 1, L. n. 118 del 1999, violazione del D.P.R. 569/93 e degli artt. 3 e 7 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere. L’AIMA senza alcuna motivazione ha disposto in maniera immotivata una drastica riduzione della quota latte con effetto retroattivo, penalizzando tutti i produttori.
e) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e CEE 536/93 (per imposizione di prelievo supplementare in mancanza di accertamento dell'effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nei periodi 1995/96 e 1996/97).
f) Violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa delle comunicazioni AIMA inviate ex art. 2 L. n. 5 del 1998 e del D.M. 17 febbraio 1998). Mancata disapplicazione del D.L. n. 43 del 1999, conv. con modificazioni in L. n. 118 del 1998, per contrasto con il Reg. CEE 3950/92 del Consiglio e il Reg. CEE 536/93 della Commissione). Eccesso di potere. Lo Stato italiano ha preteso di effettuare una compensazione in forma retroattiva senza essere in possesso di dati certi sulla effettiva produzione e commercializzazione di latte in Italia nei periodi 1995/96 e 1996/97.
g) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, L. n. 5 del 1998 e dell'art. 1, co. 1, L. n. 118 del 1999, nonché dell'art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere: per insufficiente ed inadeguata istruttoria; disparità di trattamento; manifesta ingiustizia.
- Con riguardo ai vizi formali, gli atti impugnati sarebbero privi di motivazione e dei requisiti imposti dagli artt. 3 e 7 L. n. 241 del 1990.
Si sono costituite in giudizio l’AGEA e la Regione Emilia Romagna, con atti depositati, rispettivamente, in data 30.05.2000 e in data 12.10.2001.
Con ordinanza n. 4508/00, depositata in data 31.05.2000, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare.
In vista dell’odierna udienza di trattazione del merito, le amministrazioni resistenti hanno depositato memorie difensive, insistendo per l’infondatezza delle pretese.
All'udienza pubblica del 27 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va, di conseguenza, respinto.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento in una vasta giurisprudenza della Sezione, dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.
In particolare, le censure dedotte nel presente giudizio - volte peraltro a dimostrare in linea generale l'illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale della ricorrente - sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra cui, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all'assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell'aprile 2010.
3. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Germana Panzironi, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2013
IL SEGRETARIO