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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 1642/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24993/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio
Perrella pronunzia in data 14.4.2025, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1642 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa per il presente giudizio dall'avv.
Roberta Simonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Tarquinio Prisco n. 5, 81034, Mondragone
(CE), giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. Controparte_1
, in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bocchini ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Filangieri n. 21, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione;
furto auto n. 24993/2022 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 10/1/2023 la sig.ra citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le causali suesposte: A) Accogliere la domanda attrice e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 52.000,00 o nella somma maggiore
o minore che il giudice riterrà opportuno liquidare a seguito dell'istruttoria oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge da liquidarsi al procuratore anticipatario. Con riserva di meglio argomentare, dedurre
e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, VI co. c.p.c.”.
n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 3 In particolare l'attrice deduceva che in data 7/6/2016, tra le 9:30 e le
10:30, il veicolo di sua proprietà - tipo Mercedes A 150 tg. FC366YN, assicurato con polizza n. 1/45019/135/13651950 con la Compagnia di assicurazioni convenuta, anche per il furto e l'incendio - era oggetto di furto mentre era parcheggiato e chiuso in Via Boezio a Napoli (NA) e di non essere stata indennizzata.
2. Si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione della domanda, la nullità dell'atto di citazione e l'assenza di prova del furto.
3. Non venivano articolate richieste istruttorie (cfr. ordinanza
5.2.2024).
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note di trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. La domanda è infondata e va rigettata.
6.1. Va innanzitutto esaminata, per ragioni di ordine logico, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per essere la stessa di puro stile.
Invero l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
6.2. E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione biennale, ex art. 2952 c.c..
L'attrice, difatti, ha depositato unitamente all'atto di citazione documentazione contenente messe in mora, interruttive della prescrizione, inviate ogni anno dal 2017 al 2022 e nel 2023 è stato notificato l'atto introduttivo.
Le contestazioni sul formato delle pec (formato .pdf e non .eml ovvero
.msg), sono tardive in quanto avvenute solo con note del 28.3.2025 (non avendo la convenuta espressamente contestato, ex art. 115 c.p.c., con la n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 4 comparsa di costituzione e risposta, di aver ricevuto le suddette pec).
6.3. La domanda va tuttavia rigettata per assenza di prova del furto, fondata esclusivamente sulla denuncia sporta dalla che Pt_1
tuttavia, quale atto unilaterale, non è idoneo a far operare la garanzia assicurativa.
Come precisato dalla S.C. (ex pluribus cfr. Cass. n. 32637/2022):
“nessun erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi già enunciati da questa
Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati"
(Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)”.
Parte attrice, nel caso in esame, non ha depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e neppure nell'atto introduttivo ha articolato richieste istruttorie volte a provare il furto e le sue modalità.
La domanda, dunque, non può che essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino €52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 5 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida Controparte_1 in € 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A.
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 1642/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24993/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio
Perrella pronunzia in data 14.4.2025, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1642 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa per il presente giudizio dall'avv.
Roberta Simonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Tarquinio Prisco n. 5, 81034, Mondragone
(CE), giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. Controparte_1
, in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bocchini ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Filangieri n. 21, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione;
furto auto n. 24993/2022 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 10/1/2023 la sig.ra citava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli per ivi sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le causali suesposte: A) Accogliere la domanda attrice e condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 52.000,00 o nella somma maggiore
o minore che il giudice riterrà opportuno liquidare a seguito dell'istruttoria oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge da liquidarsi al procuratore anticipatario. Con riserva di meglio argomentare, dedurre
e provare anche alla luce delle avverse difese, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, VI co. c.p.c.”.
n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 3 In particolare l'attrice deduceva che in data 7/6/2016, tra le 9:30 e le
10:30, il veicolo di sua proprietà - tipo Mercedes A 150 tg. FC366YN, assicurato con polizza n. 1/45019/135/13651950 con la Compagnia di assicurazioni convenuta, anche per il furto e l'incendio - era oggetto di furto mentre era parcheggiato e chiuso in Via Boezio a Napoli (NA) e di non essere stata indennizzata.
2. Si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione della domanda, la nullità dell'atto di citazione e l'assenza di prova del furto.
3. Non venivano articolate richieste istruttorie (cfr. ordinanza
5.2.2024).
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note di trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. La domanda è infondata e va rigettata.
6.1. Va innanzitutto esaminata, per ragioni di ordine logico, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per essere la stessa di puro stile.
Invero l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
6.2. E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione biennale, ex art. 2952 c.c..
L'attrice, difatti, ha depositato unitamente all'atto di citazione documentazione contenente messe in mora, interruttive della prescrizione, inviate ogni anno dal 2017 al 2022 e nel 2023 è stato notificato l'atto introduttivo.
Le contestazioni sul formato delle pec (formato .pdf e non .eml ovvero
.msg), sono tardive in quanto avvenute solo con note del 28.3.2025 (non avendo la convenuta espressamente contestato, ex art. 115 c.p.c., con la n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 4 comparsa di costituzione e risposta, di aver ricevuto le suddette pec).
6.3. La domanda va tuttavia rigettata per assenza di prova del furto, fondata esclusivamente sulla denuncia sporta dalla che Pt_1
tuttavia, quale atto unilaterale, non è idoneo a far operare la garanzia assicurativa.
Come precisato dalla S.C. (ex pluribus cfr. Cass. n. 32637/2022):
“nessun erronea distribuzione dell'onere della prova può addebitarsi alla sentenza impugnata, attenutasi ai principi già enunciati da questa
Corte e secondo i quali nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati"
(Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)”.
Parte attrice, nel caso in esame, non ha depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e neppure nell'atto introduttivo ha articolato richieste istruttorie volte a provare il furto e le sue modalità.
La domanda, dunque, non può che essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino €52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 5 2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida Controparte_1 in € 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A.
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1642/ 2023 r.g.a.c. Pag. 6