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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/05/2024, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3512 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa da
(C.F. , in proprio e quale esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sulle figlie (C.F. Persona_1
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_2 C.F._3
domiciliate in Nettuno, via Santa Maria n. 48, presso lo studio dell'avv. Stefano Di Francesco
(pec: , che le rappresenta e difende in virtù di procura alle Email_1 liti in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesca Citton
( ; Email_2
ATTRICI contro
(C.F. ), in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n. 12, presso l'Ufficio Legale della medesima , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli (p.e.c. Controparte_2
, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine Email_3
della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 e 2087 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., recepite nell'ordinanza del 18.11.2023 con cui la causa è stata assunta in decisione
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Persona_1
premesso di agire in proprio e in qualità di eredi di Parte_2 Persona_2 deceduto in data 8.06.2014 a causa di un'infezione asseritamente contratta sul posto di lavoro, convenivano in giudizio l' esponendo quanto segue: il dott. Controparte_1 [...]
coniuge di e padre di e Persona_2 Parte_1 Persona_1 [...]
nel mese di marzo 2014 aveva svolto le proprie funzioni mediche presso il reparto di Pt_2
rianimazione dell' , eseguendo prestazioni in favore del Controparte_3
paziente emodializzato ivi ricoverato;
nei giorni successivi aveva cominciato Persona_3
ad accusare gravi difficoltà respiratorie accompagnate da stato febbrile che, in data 18.03.2014, avevano imposto il suo ricovero presso l' di Latina;
presso tale CP_3 Organizzazione_1 struttura gli erano state diagnostiche le seguenti patologie infettive: “pseudocistis Carinii, acinetobocter e coronarovirus della SARS”; nel frattempo, precisamente il 22.03.2014, il paziente al quale il aveva prestato quotidianamente cura e Persona_3 Per_1
assistenza, era deceduto;
in pari data il reparto di rianimazione ove era stato ricoverato il e dove il dott. si era recato per prestare servizio, era stato chiuso con la Per_3 Per_1 seguente motivazione: “a causa della presenza nelle colture di più pazienti di germi multi resistenti si richiede la chiusura dell'accettazione dei ricoveri nella U.O di rianimazione per poter eseguire opere di sanificazione ambientale straordinarie”; svolte le necessarie attività di bonifica, il reparto era stato nuovamente aperto ai ricoveri il 12.04.2014; in data 8.06.2014,
dopo una lunga sofferenza, le patologie infettive contratte dal dott. già portatore di Per_1
LLC (leucemia linfatica cronica), ne avevano cagionato il decesso;
la morte era da ascrivere a responsabilità della che, quale datore di lavoro, nonostante la pregressa e nota Parte_3
condizione del di soggetto immunodepresso, in data 20.11.2013 lo aveva giudicato Per_1
pienamente idoneo al servizio, comprese le attività nei reparti di nefrologia e rianimazione;
inoltre, la non aveva adottato e attuato i protocolli necessari per prevenire il Parte_3
contagio di malattie infettive, a tutela non solo dei pazienti ma anche dei suoi dipendenti;
in
Org_ data 23.05.2017 l' reputando che il decesso fosse imputabile al datore di lavoro, aveva riconosciuto una rendita capitalizzata di € 331.920,00 in favore della moglie del de cuius,
; la responsabilità della emergeva, infine, dalla perizia del Parte_1 Parte_3
consulente di parte, dott. che evidenziava i profili di grave negligenza in cui era incorsa Per_4
la e il nesso di causalità tra la colpa della parte datoriale e il decesso;
era pertanto Parte_3
loro diritto conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della perdita del congiunto,
sia iure proprio che iure hereditatis.
2 Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, le parti attrici così concludevano: “Piaccia al
Tribunale adito, contraiis rejectis, in accoglimento della domanda attrice condannare la parte convenuto al risarcimento del danno patito dalle parti istanti, sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza dell'occorso che si quantifica in complessivi € 5.588.704,00 nei termini sopra specificati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella somma
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese”.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva in via preliminare l'incompetenza Parte_3
funzionale in favore del giudice del lavoro. Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza delle domande attoree sia sotto il profilo dell'an, per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione spiegata (soprattutto del nesso causale tra l'attività professionale svolta dal de cuius, il contagio e il successivo decesso), sia del quantum debeatur, stante l'eccessiva quantificazione Parte dei danni risarcibili prospettata dalle attrici. Deduceva altresì la che il giudizio di idoneità
al servizio era stato espresso dal medico competente dopo che lo stesso Persona_2
si era dichiarato asintomatico per la LLC e che la TAC di stadiazione che aveva
[...]
eseguito era risultata negativa;
inoltre, a fronte del peggioramento delle sue condizioni di salute nei mesi successivi all'ultima visita effettuata a settembre 2013, non aveva richiesto di essere nuovamente sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 41 comma 1, lettera c), d.lgs. 81/08,
nonostante fosse stato informato circa la possibilità di ricorrere alla sorveglianza sanitaria in caso di variazioni del proprio stato di salute correlate ad eventuali rischi professionali.
Per l'effetto, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Parte_3
Tribunale Ordinario di Velletri, “contrariis rejectis”, accertare e dichiarare: - in via preliminare, l'incompetenza per materia del G.O., da declinare nei confronti del Giudice del
Lavoro; - nel merito, l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e,
comunque, la mancanza della prova sottesa alla stessa, per mancanza di ogni e qualsiasi
profilo di fondatezza della stessa;
ancora nel merito, ed in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale ovvero anche solo parziale delle domande risarcitorie attoree, l'integrale decurtazione da quanto sarà dovuto in favore delle controparti delle somme da queste ultime apprese da parte dell' a qualsiasi titolo in riferimento al caso di specie, e ciò al fine di Org_2
evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie;
- di nuovo nel merito, ed in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, accertare e
dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95 e/o di interessi compensativi
3 fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova di un eventuale danno da ritardo sotto tale profilo (cfr. Cassazione, n. 12452/03)”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u., ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e assunzione della prova testimoniale chiesta da parte attrice.
All'esito, è stata assunta in decisione dalla scrivente (subentrata nella titolarità del procedimento con effetti dal 27.09.2021) con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18 novembre
2023, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito, rispetto all'eccezione di “incompetenza funzionale” sollevata dalla che per pacifica giurisprudenza di legittimità “esula dalla competenza per Parte_3
materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del
lavoratore deceduto non jure hereditario, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì jure proprio, quali soggetti che dalla
morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto
al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043
c.c.” (cfr. Cass., Sez. 3, 17.01.2018, n. 907).
Per ciò che concerne la domanda proposta iure hereditatis, non viene in rilievo una questione di competenza stricto sensu intesa, poiché a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado “la ripartizione di funzioni fra diverse sezioni dello stesso ufficio non implica
l'insorgenza di una questione di competenza ma, esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio” (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 5.05.2015, n.
8905 relativa proprio al rapporto tra sezione civile ordinaria e sezione lavoro del medesimo ufficio giudiziario).
Nella specie, in cui è pacifica la competenza del Tribunale di Velletri a decidere la controversia, al più si profilava, unicamente rispetto alla domanda di minor valore proposta dalle attrici in qualità di eredi del un problema di rito applicabile (rito ordinario o rito Per_1
lavoro) che, tuttavia, non importa inesistenza o nullità della sentenza “ma assume rilevanza
invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso,
quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale,
4 delle prerogative processuali protette della parte” (si veda per tutte Cass., sez. 3, n.
27.01.2015, n. 1448).
Nella specie non risulta che la abbia patito un qualche pregiudizio, avendo Parte_3
semmai beneficiato della facoltà di precisare le proprie domande ed eccezioni e di proporre istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., nonché della facoltà di illustrare, all'esito dell'istruttoria, le proprie deduzioni nei termini concessi ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
Ciò posto in rito, nel merito va esaminata per prima cosa l'eccezione di carenza di titolarità attiva delle attrici sollevata dalla nella comparsa conclusionale. Parte_3
Attese le controdeduzioni svolte dalle attrici nella memoria di replica e le sollecitazioni rivolte al Tribunale per ottenere un'eventuale rimessione della causa sul ruolo istruttorio, occorre sottolineare che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti”. Infatti, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. ex plurimis Cass., Sez.
Unite, 16.02.2016, n. 2951).
In ragione di ciò, deve escludersi la necessità che di stimolare il contraddittorio sulla questione (che attiene all'interpretazione dell'onere di allegazione e prova di un fatto costitutivo)
e, quindi, di rimessione della causa sul ruolo, posto che “la locuzione "questione rilevata
d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2° c.p.c. debba essere circoscritta alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo certamente la parte attrice, che abbia errato nella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum
relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini al fine di chiedere prove o integrare le proprie argomentazioni difensive;
che, diversamente
argomentando, la previsione di cui all'art. 101, comma 2°, c.p.c. si troverebbe in flagrante contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie …” (si v. Cass., sez. L.,
22.11.2021, n. 35974).
5 Ciò posto, nel merito l'eccezione è radicalmente infondata con riguardo alla posizione di
, che ha provato la qualità di coniuge di sin Parte_1 Persona_2 dall'introduzione del giudizio;
infatti, dal certificato anagrafico di morte di quest'ultimo (v. doc.
4 all.to alla citazione) risulta che i due erano coniugati, così come il rapporto di coniugio emerge dalla certificazione del 23.05.2017 (doc. 6 di parte attrice). Org_2
In ordine alla qualità di erede della stessa, per consolidata giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, “la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria - come la vedova del “de cuius”, che è erede legittima e legittimaria - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire
l'integrità del patrimonio ereditario, tramite azioni di rendiconto e di restituzione di somme riscosse da terzi per conto del de cuius, gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (cfr. per tutte Cass., Sez. 3, 14.10.2011, n. 21288). Non rileva, dunque, la mancanza di un atto di accettazione espressa dell'eredità da parte di : l'aver proposto l'azione per Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni iure hereditatis equivale ad accettazione tacita dell'eredità del marito.
A conclusioni parzialmente diverse deve invece addivenirsi per ciò che concerne la posizione di e Per_1 Parte_2
La qualità di figlie del de cuius e dell'attrice Persona_2 Parte_1
può reputarsi dimostrata, posto che, a mente dell'art. 231 c.c., si presume che il marito
[...]
della madre abbia la paternità dei figli nati in costanza di matrimonio. A ciò si aggiunga che la in corso di causa e finanche nella comparsa conclusionale, ha tenuto un Parte_3
comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di contestare la qualità di strette congiunte del in capo alle attrici: dapprima, infatti, la non ha eccepito Per_1 Parte_3 alcunché; poi, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non ha specificamente contrastato l'allegazione sull'esistenza del legame di parentela tra le attrici e il de cuius, bensì la sola qualità di eredi delle prime. Il contegno della è dunque incompatibile con la Parte_3
volontà di negare il rapporto di filiazione tra il e e (v. in Per_1 Pt_2 Persona_1
materia anche Cass., sez. 3, 10.07.2014, n. 15759).
6 Non v'è prova, tuttavia, della qualità di eredi del padre in capo a queste ultime, con la conseguenza che va rigettata la domanda volta al risarcimento dei danni subiti dal genitore e asseritamente trasmessi loro iure hereditatis.
Come noto, infatti, l'art. 471 c.c. stabilisce che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario;
è escluso, quindi, che il rappresentante legale del minore (nella specie, la madre) o dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, “sicché l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore” (così per tutte Cass., sez. 2, 15.09.2017, n. 21456, conforme a Cass., sez. 2, 23.08.1999, n. 8832).
Nel caso qui scrutinato, non consta che la , genitore superstite, abbia Parte_1 provveduto all'accettazione dell'eredità da parte delle figlie con beneficio di inventario e, non potendosi predicare un'accettazione tacita per il solo fatto di avere intrapreso il giudizio nell'asserita qualità di eredi del padre (né tantomeno può supplire tale lacuna, formale e probatoria, il contegno, ossia la non contestazione, della parte convenuta), la domanda da queste proposte iure successionis va respinta (cfr. in questo senso Cass., sez. 2, 27.02.1995, n. 2276),
potendo riconoscersi alle figlie del unicamente il danno rivendicato iure proprio Per_1
(azione volta al miglioramento del patrimonio delle minori, per la quale è opportuno puntualizzare che non occorreva l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ., cfr.
Cass., Sez. 2, 19.01.2012, n. 743).
Compendiando, il rapporto di parentela con il risulta provato da parte di tutte e tre Per_1
le attrici, mentre la qualità di erede (fatto costitutivo della domanda spiegata iure hereditatis) risulta dimostrata unicamente in capo alla coniuge, . Parte_1
Passando al merito, si osserva in diritto che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua
7 fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. L.,
2.01.2020, n. 2).
Di converso, la domanda di risarcimento dei danni patiti direttamente dal lavoratore deceduto, trasmessi agli eredi, è un'azione di natura contrattuale da ricondursi all'art. 2087 c.c.; pertanto, è soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva (cfr. Cass., Sez. 3, 4.05.2018, n. 10578).
Nel caso concreto, anche facendo applicazione, rispetto alla domanda di risarcimento proposta iure proprio, del più rigoroso regime probatorio di cui all'art. 2043 c.c., è convincimento del Tribunale che le attrici abbiano provato sia il nesso di causalità tra il decesso del proprio congiunto, il dott. (il cui rapporto di lavoro con la Persona_2
convenuta è rimasto assolutamente privo di contestazione e comunque risulta ex Parte_3 actis) e la condotta del datore di lavoro, sia l'elemento della colpa.
In sintesi, le attrici hanno dedotto che il dirigente medico del reparto di Per_1 nefrologia e dialisi dell' , nel mese di marzo dell'anno 2014 Controparte_3
era stato chiamato a svolgere la propria attività professionale anche presso il reparto di rianimazione, per prestare assistenza ad alcuni soggetti emodializzati, in particolare il paziente
Persona_3
A causa della diffusa presenza in reparto di germi cc.dd. “multi resistenti” e, in particolare, del contatto con il paziente il era stato colpito da gravi difficoltà Per_3 Per_1
respiratorie accompagnate da stato febbrile, tanto che il 18.03.2014 si era reso necessario il suo ricovero presso l'Ospedale di Latina, ove gli erano state diagnosticate le Organizzazione_1 seguenti patologie infettive: “pseudocistis carinii, acinetobacter e coronarovirus della sars”.
In data 22.03.2014 il paziente era deceduto e il reparto di rianimazione era stato Per_3 chiuso a nuovi ricoveri “a causa della presenza nella colture di più pazienti di germi multi resistenti” e per eseguire opere di sanificazione ambientale straordinaria. Il suddetto reparto era poi stato riaperto il 12.04.2014 dopo le attività di “bonifica”.
Dopo mesi di agonia, in data 8.06.2014 il era deceduto a causa dell'infezione Per_1
contratta sul posto di lavoro.
La datrice di lavoro, versava in colpa in quanto, da un lato, il medico Parte_3
preposto alla sorveglianza sanitaria aveva giudicato il idoneo – dopo la visita del Per_1
settembre 2013 – allo svolgimento dell'attività ospedaliera nonostante fosse un soggetto con ridotta competenza immunitaria in quanto affetto, sin dall'anno 2005, da leucemia linfatica cronica, che in quel periodo si stava riacutizzando, dall'altro perché non erano state adottate
8 tutte le misure preventive idonee ad evitare la diffusione delle infezioni tra i pazienti e il personale all'interno dei reparti interessati.
Ebbene, dall'istruttoria espletata e dalla c.t.u. disposta sono emersi sia il nesso di causalità tra il decesso del dott. e l'attività lavorativa svolta, in particolare, presso il reparto di Per_1
rianimazione a marzo 2014, sia la colpa della per non aver adottato tutte le cautele Parte_3 idonee a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore.
Sotto il profilo del nesso eziologico, si evidenzia anzitutto che Persona_2
già portatore di leucemia linfatica cronica, è deceduto in data 8.06.2014 pacificamente a causa di una grave infezione respiratoria;
quest'ultima, è stata contratta, secondo il condivisibile giudizio espresso dal c.t.u., presso il reparto di rianimazione dell' Controparte_3
, ove il de cuius aveva svolto la propria attività di dirigente medico.
[...]
Tale ultima circostanza è stata confermata dal teste , ex primario del Testimone_1 reparto di nefrologia (ove era operativo anche il de cuius) e padre dell'attrice Parte_1
(ma della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare), che all'udienza del 17.01.2023 ha
[...]
confermato che il in quel periodo, aveva svolto attività lavorativa anche nel reparto di Per_1
rianimazione, in particolare prestando cura e assistenza al paziente emodializzato Per_3
poi deceduto il 22.03.2014.
[...]
Risulta poi dalla cartella sanitaria relativa al ricovero presso l' Organizzazione_3
di Latina (doc. 2 di parte attrice) che il era stato ivi ricoverato dapprima presso
[...] Per_1
il reparto di nefrologia con diagnosi di sepsi da infezione delle vie urinarie, poi, in data
25.03.2014, trasferito presso la di rianimazione con diagnosi di insufficienza Org_4
respiratoria acuta. Il quadro clinico si era infatti complicato con comparsa di febbre alta fino a
40° e successivo peggioramento del quadro respiratorio con insufficienza respiratoria acuta complicata dall'infezione da “pneumocystis carinii”. Durante il ricovero gli era stata rilevata un'infezione complessa da Pneumocystis Carinii H1N1 e da Acinetobacter Baumanii. Le condizioni si erano poi aggravate ulteriormente, con febbre persistentemente elevata, necessità
di emodialisi e stato settico persistente, versamento pleurico recidivante e stato di coma vigile, questo fino al decesso sopraggiunto in data 8.06.2014 (v. cartella sanitaria e c.t.u., pag. 58).
Ebbene, anche il paziente al pari di altri pazienti ricoverati tra febbraio e marzo Per_3
2014 presso il reparto di rianimazione dell' , era risultato Controparte_3
positivo al tampone per acinetobacter baumanii, come risulta dai referti degli esami colturali depositati dalla nel proprio fascicolo telematico con nota del 6.10.2021 (cfr. in Parte_3
particolare esame eseguito sul campione prelevato dal in data 17.03.2014). Per_3
9 D'altronde, che nel reparto vi fosse stata una seria diffusione di tali batteri si ricava, in maniera inequivocabile, dalla comunicazione del 24.03.2014 a firma del dott. CP_4
rivolta al direttore sanitario, con la quale veniva sollecitata l'adozione di un
[...]
provvedimento di chiusura del reparto di rianimazione a nuovi pazienti a causa della scoperta di germi multi-resistenti in quelli già ricoverati, che rendeva necessario procedere ad un'opera di sanificazione ambientale straordinaria (v. doc. 3 di parte attrice).
La chiusura del reparto è stata effettivamente disposta (e si è protratta sino al 12.04.2014),
così come l'attività di sanificazione ambientale straordinaria è stata eseguita: si tratta, infatti, di circostanze rimaste incontestate da parte della oltreché evincibili dalla e-mail del Parte_3
24.03.2014 a firma del dott. prodotta dalla stessa convenuta (doc. 3), nella quale, Per_5 pur escludendosi, in virtù di generici “contatti telefonici” con l' e con la Parte_4
Direzione Sanitaria dell'ospedale di Latina, il sospetto di si impartivano le direttive per Org_5 la chiusura del reparto per l'attività di bonifica ad opera di una ditta specializzata. Nella stessa e-mail, peraltro, risulta confermata la presenza di almeno “un paziente” – verosimilmente proprio – affetto da acinetobacter baumanii. Persona_3
Gli elementi sin qui descritti - gravi, precisi e concordanti - e la valutazione espressa dal c.t.u. conducono a ritenere che il dott. soggetto “fragile” a causa della preesistente Per_1
patologia di cui era portatore, abbia più probabilmente che non contratto l'infezione respiratoria mentre prestava servizio presso il reparto di rianimazione dell' , Controparte_3
ove in effetti erano presenti pazienti – con i quali si era interfacciato – risultati positivi ai tamponi per identico batterio e che, proprio nei giorni immediatamente successivi al suo ricovero e in concomitanza con il decesso del paziente è stato chiuso per effettuare una Per_3
“straordinaria” sanificazione ambientale.
Merita dunque condivisione la valutazione espressa dal c.t.u. in merito al fatto che il contagio è avvenuto mentre il dott. prestava la sua attività lavorativa e in ambito Per_1
ospedaliero (v. pag. 60 della c.t.u.). Tali conclusioni, sul contagio e sul nesso di causalità tra l'infezione contratta per causa di servizio e il decesso del sono peraltro rimaste prive di Per_1
adeguata contestazione da parte della e del suo c.t.p., sia nei termini per le Parte_3
osservazioni tecniche sia negli scritti conclusionali.
Venendo a valutare la sussistenza dell'elemento della colpa del datore di lavoro nella causazione dell'evento dannoso, va ribadito che secondo le parti attrici la avrebbe: Parte_3
1) negligentemente omesso di adottare e attuare i protocolli necessari ad evitare i contagi sia per
10 i pazienti che per i dipendenti;
2) imprudentemente ritenuto il dott. idoneo all'attività in Per_1
reparto, nonostante la sua condizione di portatore di leucemia linfatica cronica.
La si è difesa rappresentando che il rischio di fattori virali è riscontrabile Parte_3
fisiologicamente nelle strutture ospedaliere e che, tuttavia, erano state regolarmente svolte le attività di bonifica necessaria ad evitare l'esposizione di lavoratori e pazienti a tale fattore di rischio;
ha soggiunto che “nel reparto dove operava il Dr. vi erano e vi sono tutti i Per_1
dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, cute, mucose, del cui utilizzo
obbligatorio il de cuius era stato regolarmente informato e che egli era obbligato ad indossare”.
Quanto all'asserita erroneità del giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche di medico addetto al reparto, la convenuta ha “difeso” il giudizio rilasciato dal medico competente in occasione dell'ultima visita del 23.09.2013 in quanto proprio il dott. aveva riferito di essere asintomatico e di aver effettuato TAC di stadiazione per la Per_1
LCC, che era risultata negativa. Anche i controlli ematologici e gli esami strumentali che il aveva eseguito per proprio conto, posti in osservazione al medico competente Per_1
medesimo, avevano evidenziato che la LCC era in fase di stabilità. La convenuta ha altresì evidenziato che il non aveva richiesto una visita ai sensi dell'art. 41 comma 1, lettera Per_1
c), d.lgs. 81/08, nonostante fosse stato ripetutamente informato in merito alla possibilità di ricorrere alla sorveglianza sanitaria in caso di variazioni dello stato di salute correlate ad eventuali rischi professionali. Secondo la vi sarebbe dunque responsabilità Parte_3
esclusiva o, quantomeno, concorrente, dello stesso dipendente nella causazione del decesso.
S'inizi con il rilevare che, a fronte dell'acclarata (cfr. esami colturali depositati dalla stessa nonché doc. 3 di parte attrice e doc. 1, ossia la comunicazione del dott. Parte_3
, all'epoca primario del reparto di nefrologia e dialisi, che evidenziava la Testimone_1 contiguità temporale tra il decesso dell'emodializzato e l'insorgere Persona_3 dell'infezione respiratoria da parte del dott. presenza di germi multi-resistenti nel Per_1
reparto di rianimazione, la non ha fornito prova di aver adottato tutte le misure Parte_3 preventive necessarie per evitare il prodursi dell'evento dannoso (il contagio del proprio dipendente, oltreché dei pazienti ricoverati).
Giova rammentare, a questo proposito, che rispetto ai danni fatti valere iure hereditatis la responsabilità è da ricondurre al regime di cui all'art. 2087 c.c., sicché “opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava
11 sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (cfr. Cass., Sez. 3, 22.08.2018, n. 20889).
Essendo emerso, secondo la regola del più probabile che non, che il contagio del c.d.
“ è avvenuto nell'ambiente lavorativo, gravava sulla Persona_6 Parte_3 rispetto alla domanda proposta dalla in qualità di erede del marito, l'onere di Parte_1
dimostrare di aver predisposto e attuato tutte le misure anticontagio, nonché di aver vigilato sul loro rispetto da parte del personale medico e paramedico.
Peraltro, “con riferimento a controversia promossa da medico dipendente di ente ospedaliero per il risarcimento del danno derivatogli da infezioni contratte a causa di servizio,
ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia
dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 cod.civ. di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti, l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della
patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia. (Cass., sez. L., 2.08.2007, n.
17017).
Facendo analogica applicazione di tali principi, nella specie va evidenziato che anche
Org_ l' ha riconosciuto la dipendenza della morta dall'infortunio occorso sul lavoro e ha ravvisato l'esistenza della responsabilità di terzi nella causazione del decesso (v. certificazione
sub. doc. 6 di parte attrice): tale accertamento rafforza, quindi, la già motivata conclusione in ordine all'esistenza del nesso eziologico in questa sede raggiunta e importa che era onere della dimostrare di aver eliminato o quantomeno ridotto al minimo il rischio di contagio Parte_3
di infezioni da parte del dipendente.
Il fatto che, rispetto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2087 c.c., debba ritenersi provata la colpa del datore di lavoro può valorizzarsi anche rispetto alla domanda avente titolo nell'art. 2043 c.c.; infatti dal principio che, versandosi in materia di responsabilità extracontrattuale, spetti all'attore, il quale agisce per il risarcimento del danno, dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno, non deriva affatto che il giudice debba necessariamente acquisire tale dimostrazione dal materiale probatorio offerto dall'attore, poiché, se l'osservanza dell'onere probatorio nei termini sopraenunciati comporta che nel caso di insufficienza di prova sulla esistenza della colpa la situazione si risolva in danno dell'attore,
12 nondimeno il giudice può e deve, per la formazione del proprio convincimento, utilizzare tutte le prove ritualmente acquisite al processo, qualunque sia la parte a richiesta della quale esse sono state assunte (v. in termini Cass., Sez. 3, 21.10.1966, n. 2570).
Ad ogni modo, in capo alla parte datoriale si ravvisa altresì l'imprudenza consistita nell'aver rilasciato, il giorno 23.09.2013, un giudizio di piena idoneità al servizio del dott.
con semplice comunicazione dell'obbligo di utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione Per_1
di vie respiratorie, cute e mucose).
Sennonché, alla luce della sua condizione patologia preesistente, il de cuius avrebbe piuttosto dovuto essere giudicato idoneo con prescrizioni e/o limitazioni e destinato, ad esempio, allo svolgimento di attività di carattere amministrativo, se non addirittura dichiarato temporaneamente inidoneo.
Infatti, dalla lettura complessiva della c.t.u. depositata e dai successivi chiarimenti resi su richiesta del Tribunale, emerge che in sede di visita del 23.09.2013 il medico competente aveva ritenuto totalmente idoneo al servizio il basandosi sulle stesse dichiarazioni del Per_1
paziente/dipendente di essere “asintomatico” e che l'ultima TAC eseguita era “negativa”; tale esame non venne tuttavia adeguatamente esaminato e, soprattutto, non vennero prescritti –
prima di esprimere il giudizio di piena idoneità – tutti gli esami strumentali, specie di carattere ematologico e oncologico, necessari. Questi, ove effettuati, avrebbero ragionevolmente consentito di appurare che la LCC, di cui il de cuius risultava portatore dal 2005, si trovava in una fase di progressione (come testimoniano in maniera inequivocabile gli esami ematochimici eseguiti in autonomia dal subito dopo, ossia il 30.10.2013 e il 20.01.2014), ciò che Per_1
rendeva il dipendente un soggetto seriamente immunodepresso e, come tale, non pienamente idoneo a svolgere attività in reparti quali la nefrologia o la rianimazione, ove è notoriamente più
elevato il rischio di contrarre infezioni data la presenza di pazienti emodializzati (a loro volta propensi a contrarre batteri)
Dalla c.t.u. emerge, in definitiva, che il giudizio di piena idoneità al servizio è stato rilasciato in maniera “superficiale” (v. chiarimenti depositati dal c.t.u. in data 26.10.2022); il medico addetto alla sorveglianza sanitaria, considerato che il dipendente era affetto da leucemia mieloide cronica con quadro ingravescente, avrebbe dovuto meglio indagare tale condizione e, all'esito dei necessari approfondimenti, rilasciare un giudizio, se non di inidoneità almeno temporanea (come ritenuto dall'ausiliario oncologo del c.t.u., dott. ), quantomeno di Per_7
idoneità con prescrizioni, nel senso che il avrebbe dovuto essere giudicato idoneo al Per_1
13 servizio ma non all'attività di reparti con serio rischio “biologico” (come concluso dal c.t.u.,
dott. cfr. pag. 60 della c.t.u.). Per_8
Sussiste, dunque, una responsabilità della (ai sensi degli artt. 1228 e 2049 Parte_3
c.c.) anche per non aver destinato il dipendente allo svolgimento di mansioni diverse da quelle espletate nei reparti di nefrologia e dialisi e rianimazione.
È più probabile che non che, se a partire dal 23.09.2013 il fosse stato destinato, a Per_1
titolo esemplificativo, allo svolgimento di ruoli amministrativi all'interno dell'Azienda
Sanitaria, a marzo 2014 non avrebbe contratto il batterio (perché non sarebbe entrato in contatto con il paziente e con gli altri pazienti risultati positivi) che ha poi innescato la serie Per_3
causale che ha condotto al decesso a giugno del 2014.
È vero, poi, che il c.t.u. (recependo un'indicazione dell'altro suo ausiliario specialista in medicina del lavoro, dott. ), in alcuni punti della relazione definitiva ha ipotizzato una Per_9
forma di corresponsabilità dello stesso dipendente, che il giorno 23.09.2013 ha controfirmato il giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente e, successivamente, pur avendo eseguito altri esami che evidenziavano la progressione della malattia, non ha domandato, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008, di essere sottoposto a nuova visita per ottenere la modifica del giudizio.
Tuttavia, la valutazione in ordine alla riconducibilità di tale condotta del lavoratore all'art. 1227 c.c. o, addirittura, al novero delle cause idonee ad escludere il nesso di derivazione del decesso dalla condotta del datore di lavoro, compete al giudice.
Nel caso concreto è convincimento del Tribunale che “l'accettazione” da parte del del giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente e la mancata richiesta di Per_1
“revisione” di detto giudizio nei mesi successivi non escludano il nesso di causalità né siano condotte sufficienti a configurare un concorso di colpa del lavoratore.
Non va infatti trascurato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne
l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza;
pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso” (cfr. da ultimo Cass., sez. 3, 16.02.2023, n.
14 4980, che richiama Cass., Sez. 3, 13.02.2012, n. 1994; Cass., Sez. L., 05.12.2016, n. 24798;
Cass. Sez. 3, 15.05.2018, n. 11753).
Deve cioè ritenersi sussistente un concorso colposo della vittima “nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L,
13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo «quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli;
onti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad
essa inerente»; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez. 3, 20/10/2011, n.
21694).
Va in definitiva esclusa la configurabilità d'una colpa a carico di lavoratori “che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive dei datori di
lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore costituisce
l'oggetto dell'obbligo cui il datore è tenuto, in quanto il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza” (così Cass.
Sez. L, 13/02/2012, n. 1994, Cass. Sez. L - 25/02/2019, n. 5419).
Nella specie, il si è sottoposto, nel periodo 2012-2013, alle visite di sorveglianza Per_1
sanitaria e, a fronte di costanti giudizi di piena idoneità rilasciati dal datore di lavoro, ha ottemperato la direttiva di proseguire lo svolgimento delle mansioni sue proprie (che a marzo
2014 comprendevano, come riferito dal teste , anche l'assistenza a pazienti del Parte_1
reparto di rianimazione, tra cui . Persona_3
La circostanza che egli abbia controfirmato “per presa visione” il giudizio di idoneità espresso dal datore di lavoro e che non abbia richiesto, a gennaio 2014 (quando ha eseguito gli
Parte esami da cui emergeva in maniera evidente il peggioramento della ), una nuova visita finalizzata alla revisione del giudizio di idoneità, non costituisce un comportamento “abnorme” del lavoratore ma, piuttosto, una sua “leggerezza”, che non recide il nesso di causalità né riduce la responsabilità del datore di lavoro.
In altri termini, il ha probabilmente sottovalutato la progressione della propria Per_1
malattia; tuttavia, era compito del datore di lavoro – che conosceva il quadro patologico del dipendente - proteggere la sua integrità psico-fisica e ciò avrebbe dovuto fare sin dal settembre
2013, quando sussisteva la concreta possibilità di indagare meglio lo stato di avanzamento della
15 Parte
e di salvaguardare il dipendente rispetto al concreto rischio infettivo (che la stessa
[...] ha dedotto essere “fisiologico” nei reparto, ciò che lo rendeva agevolmente prevedibile Pt_3
ex ante).
L'unico fattore causativo dell'evento di danno (il decesso del , alla luce della Per_1 richiamata e consolidata giurisprudenza di legittimità, è rappresentato pertanto dall'errata valutazione dell'idoneità al servizio del nonché dalla inadeguata predisposizione e Per_1
attuazione delle misure relative alle infezioni nosocomiali.
Sotto altro e diverso profilo, va chiarito sin d'ora che la liquidazione del risarcimento spettante alle attrici per la perdita del congiunto dovrà necessariamente essere abbattuto in ragione del fatto che portatore di leucemia linfatica cronica sin dal Persona_2
2005, avrebbe avuto un'aspettativa di vita inferiore rispetto a quella di un soggetto “sano”: il c.t.u. ha infatti chiarito, su richiesta del Tribunale, che “la storia naturale della leucemia linfatica cronica è molto variabile. La sopravvivenza varia da 2 a > 20 anni, con una mediana di circa 10 anni”; nel caso del la patologia “sarebbe rimasta più o meno stabile per Per_1
anni, con un andamento lento, con alterazioni ematologie più o meno stabili, con una immuno- chemio-terapia che ne ha determinato una forte remissione e contenimento;
in sintesi la
sopravvivenza di vita del dr se non si fosse verificato il contagio, sarebbe stata Per_1
superiore ai 20 (venti) anni di vita”, avuto riguardo alla data della diagnosi, avvenuta nel 2005
(v. chiarimenti depositati il 17.01.2023).
Occorrerà pertanto procedere alla quantificazione del risarcimento applicandovi una decurtazione per il fatto che il qualora non avesse contratto l'infezione respiratoria nel Per_1 marzo 2014, avrebbe comunque vissuto meno in rapporto all'aspettativa di vita media, che per gli uomini, secondo le rilevazioni pubblicate dall'Istat, è di circa 80 anni;
il (che alla Per_1
data del decesso aveva 51 anni), ipotizzando, sulla scorta di quanto chiarito dal c.t.u. sia in termini generali che con riguardo al caso concreto del una sopravvivenza a 25 anni Per_1 rispetto all'epoca di insorgenza della LLC (2005), sarebbe ragionevolmente deceduto verso i
65-66 anni di età (intorno al 2030).
Ne consegue che va applicato un abbattimento che si stima equo fissare nella misura del
25%, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima rileva quale parametro per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. da ultimo Cass., sez. 3, 19.09.2023,
n. 26851; conf. Cass., sez. 3, 27.12.2023, n. 35998, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un
16 sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri tabellari, applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Tanto chiarito, venendo ai danni risarcibili, le attrici hanno specificamente domandato: 1)
il danno non patrimoniale, anche biologico, subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
2) il danno patrimoniale iure proprio da perdita del contributo economico del
3) il danno iure hereditatis patito dal che ha contratto l'infezione respiratoria Per_1 Per_1
a marzo 2014 ed è deceduto a giugno 2014.
Indubbiamente va riconosciuto a tutte e tre le attrici il danno morale da perdita del rapporto parentale, che si declina nella specie, come detto, in un danno per il minor tempo vissuto con il congiunto (in quanto il aveva un'aspettativa di vita ridotta rispetto alla Per_1 media). Infatti, “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al
medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal
convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (cfr. Cass., Sez. 3, 21.03.2020, n. 9010).
Nella specie, la sofferenza derivata dalla perdita del congiunto è stata dedotta dalla moglie, di 42 anni al momento del fatto, e dalle figlie, di 9 e 10 anni al momento del decesso del padre, cioè dai più stretti congiunti del Le attrici hanno altresì allegato di aver Per_1
avvertito una profonda sofferenza e un radicalmente mutamento della propria esistenza, in considerazione del fatto che il costituiva un punto di riferimento nelle loro vite. Per_1
Tali aspetti devono indubbiamente ritenersi provati per presunzioni;
peraltro, la
[...]
non ha fornito elemento al Tribunale deponenti per l'insussistenza di un concreto e Pt_3
stabile legame affettivo tra il de cuius, la moglie e le figlie.
Per la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale il Tribunale ritiene adeguato ricorrere, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate all'anno 2023, che sono anche quelle richiamate dalla parte attrice nei propri scritti difensivi e che, per di più, hanno trovato
17 recentemente avallo anche nella giurisprudenza di legittimità: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno
da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo
che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass., sez. 3, 21.04.2021, n. 10579; v. anche
Cass., sez. 3, 13.12.2022, n. 37009, che ha dato conto dell'adeguamento al sistema cc.dd. “a punti” da parte delle Tabelle di IL pubblicate nell'anno 2022, precisando che, in attesa dell'approvazione normativa di una tabella nazionale, sia le tabelle romane che quelle milanesi sono utilizzabili ai fini della liquidazione giudiziale del danno da perdita del rapporto parentale).
Applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, si addiviene, ai sensi dell'art. 1226 c.c., alla seguente monetizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
1) alla coniuge vanno riconosciuti 29,5 punti (20 per il rapporto di Parte_1 parentela, 2,5 per l'età del coniuge deceduto ossia 51 anni, 3 per l'età della danneggiata, 42 anni, e 4 punti per la convivenza), cui corrisponde un importo di € 335.006,43 (ottenuto moltiplicando il numero dei punti per il valore del punto di € 11.356,15); applicando su detto importo la decurtazione del 25% per le ragioni sopra precisate, si addiviene ad una somma di €
251.255,37;
2) alla figlia vanno riconosciuti punti 29,5 punti (18 per il rapporto di Persona_1 parentela, 2,5 per l'età della vittima, 3 per l'età della danneggiata, 9 anni, e 4 punti per la convivenza), cui corrisponde un importo di € 335.006,43 (ottenuto moltiplicando il numero dei punti per il valore del punto di € 11.356,15); applicando su detto importo la decurtazione del
25% per le ragioni sopra precisate, si addiviene ad una somma di € 251.255,37;
3) alla figlia vanno parimenti riconosciuti punti 29,5 punti (18 per il Parte_2 rapporto di parentela, 2,5 per l'età della vittima, 3 per l'età della danneggiata, 10 anni, e 4 punti per la convivenza), cui corrisponde un importo di € 335.006,43 (ottenuto moltiplicando il
18 numero dei punti per il valore del punto di € 11.356,15); applicando su detto importo la decurtazione del 25% come sopra chiarito, si addiviene ad una somma di € 251.255,37.
Non può invece riconoscersi alle attrici il danno biologico da perdita del congiunto;
in astratto possono infatti coesistere la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale – e il danno biologico inteso quale pregiudizio arrecato all'integrità psico–fisica per l'uccisione del congiunto;
ciò “non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente
distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.” (cfr. Cass.,
Sez. 3, 28.03.2022, n. 9857).
In concreto, tuttavia, le attrici non hanno fornito adeguata prova dell'insorgenza di una vera e propria lesione della salute psico-fisica a seguito della scomparsa del Detta Per_1
prova non poteva infatti essere raggiunta tramite l'ammissione del generico capitolo di prova orale formulato sul punto (cap. 10 della memoria istruttoria). Per valutare l'esistenza e la consistenza di un danno psichico insorto dopo il decesso del congiunto, le attrici avrebbero piuttosto dovuto depositare la documentazione afferente all'asserito percorso psicoterapeutico intrapreso, ai farmaci assunti, etc.
Quanto al danno patrimoniale subito dalle attrici per il venire dell'apporto economico da parte del si impongono anzitutto le seguenti considerazioni. Per_1
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il danno patrimoniale da mancato guadagno configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto (…) e da necessariamente valutarsi in via equitativa
(artt. 1226, 2056 c.c.)”, potendo la relativa prova presuntiva essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio o anche dalla sola allegazione dell'avente diritto, in assenza di specifica contestazione della controparte (cfr. Cass., 20.11.2018, n. 29830).
Si evidenzia poi, in punto di metodo di liquidazione, che la Suprema Corte ha altresì chiarito che “quando si deve liquidare a favore del congiunto della vittima il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito ricollegabile all'attività lavorativa della vittima per quella parte che presumibilmente essa non destinava ai suoi bisogni personali,
ma alla comunione familiare con il congiunto, al momento della liquidazione giudiziale la perdita ascrivibile al periodo dal decesso del de cuius fino al momento della liquidazione
rappresenta un danno emergente già verificatosi, mentre soltanto la perdita ascrivibile al venir
19 meno della fonte di reddito per il periodo successivo si configura come danno futuro e, dunque,
come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi” (cfr.
Cass., 30.04.2018, n. 10321).
A mente di ciò, si osserva che, nella fattispecie in esame, la produzione del modello unico dei redditi relativi all'anno 2013, presentato nell'anno 2014 dalla coniuge Parte_1
(doc. 8 di parte attrice), riferibile al congiunto deceduto, unitamente alla mancanza di specificazione contestazione, da parte della circa l'entità dei redditi percepiti Parte_3
(sebbene, quale datore di lavoro, la convenuta fosse pienamente in condizione di conoscere l'entità della retribuzione del dirigente medico) consentono di ritenere accertato che le Per_1
attrici abbiano effettivamente patito la conseguenza lesiva lamentata.
Venendo al quantum di tale posta risarcitoria, si evidenzia che dalla documentazione reddituale in atti può desumersi, come parametro di riferimento, un reddito annuo netto di €
98.500,00 equitativamente arrotondato (calcolato decurtando dal reddito imponibile l'imposta netta e le addizionali).
Da tale reddito va decurtata – come prospettato dalla stessa parte attrice – una percentuale del 30% (€ 29.550,00), presuntivamente destinata dal de cuius ai suoi bisogni personali, mentre verosimilmente il residuo 70% era destinato ai bisogni della famiglia, per cui la quota di reddito annua destinata alla coniuge e alle figlie può stimarsi di € 68.950,00 complessivi, di cui ragionevolmente soltanto un 10% era destinato al coniuge (che svolge a sua volta attività di medico e, quindi, aveva un reddito autonomo affine a quello del marito e non necessitava di un consistente apporto da parte di quest'ultimo) e il residuo 60% ai bisogni delle figlie minorenni,
e (nella misura del 30% ciascuna, trattandosi di due coetanee e quindi Per_1 Parte_2
con bisogni ed esigenze analoghe).
Dunque, la quota annua di reddito destinata al coniuge ammontava a € 6,900,00 (così arrotondata), mentre la quota annua di reddito destinata alle figlie a € 31.025,00 per ciascuna.
Individuata la quota annua di reddito spettante a ciascuna delle attrici, può procedersi alla relativa capitalizzazione, la quale appare nella presente sede necessaria per calcolare la rendita temporanea, presuntivamente spettante a ciascun congiunto fino al momento in cui sarebbe comunque venuto meno l'apporto economico del defunto (che aveva un'aspettativa di vita effettiva inferiore a quella media).
Si reputa, peraltro, opportuno fare ricorso ai coefficienti di capitalizzazione individuati dalle tabelle recentemente proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di IL nell'anno
20 2023, in quanto parametri maggiormente attendibili perché aggiornati e specificamente elaborati per la liquidazione equitativa della voce di danno in esame dopo le pronunce della
Suprema Corte di Cassazione sull'inadeguatezza di altri coefficienti, non aggiornati (cfr. sul tema Cass., sez. 3, 25.10.2022, n. 31574).
Ciò premesso, per ciò che attiene alla posizione di , che aveva 42 Parte_1
anni al momento del decesso del marito, considerando che la stessa avrebbe orientativamente beneficiato della contribuzione da parte del coniuge fino ai suoi 57 anni (visto che il Per_1
sarebbe ragionevolmente deceduto intorno ai 65-66 anni, che peraltro coincide sostanzialmente con l'anno di raggiungimento dell'età pensionabile), si desume che la stessa abbia perso per circa quindici anni di apporto economico del coniuge, per cui il coefficiente applicabile in base alle Tabelle di IL (tabella “femmine”) è pari a 15,92. Moltiplicando quest'ultimo coefficiente per la quota annua di reddito alla medesima spettante, si ottiene il complessivo importo di € 109.848,00 (€ 6.900,00 x 15,92). Tale somma viene tuttavia ad essere completamente “assorbita” dalla rendita che l' ha già riconosciuto a Org_2 Parte_1
(pari a € 331.920,00, come ammesso – anche se non documentato – dalla stessa attrice nel proprio atto introduttivo, pag. 10, che infatti ha chiesto di detrarre tale somma dal danno risarcibile). Pertanto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, siccome
Org_ la rendita per quanto dedotto dall'attrice, tende a ristorare la stessa voce di danno qui liquidata ed essendo quest'ultimo di ammontare inferiore, la perdita patrimoniale patita dalla risulta già integralmente “indennizzata”. Parte_1
Per quanto riguarda, invece, la posizione delle figlie, e Persona_1 Parte_2
che avevano, rispettivamente, 9 e 10 anni al momento del decesso del padre, considerando come età fino alla quale avrebbero verosimilmente beneficiato della contribuzione del genitore quella di anni 24 e 25 (sempre in ragione del fatto che il sarebbe deceduto prima del Per_1
raggiungimento della loro autosufficienza economica a causa della patologia da cui era affetto), si desume che le stesse abbiano perso per quindici anni il contributo economico paterno, per cui il coefficiente applicabile in base alle Tabelle milanesi è di 16,06. Moltiplicando quest'ultimo coefficiente per la quota annua di reddito spettante, si ottiene l'importo, da attribuire a ciascuna, di € 498.261,50 (€ 31.025,00 x 16,06).
Per concludere sul danno patrimoniale, spetta alle sole e Persona_1 Parte_2 una somma di € 498.261,50 per ciascuna, mentre alcunché va concretamente attribuito a
, in quanto il danno patrimoniale da questa subito è già ristorato dalla Parte_1
Org_ rendita erogatale dall'
21 Per ciò che concerne, infine, il danno non patrimoniale iure hereditatis, risulta documentalmente che il sia rimasto ricoverato presso l'ospedale di Latina dal Per_1
18.03.2014 al decesso, sopraggiunto in data 8.06.2014.
Va pertanto riconosciuto il danno biologico terminale patito dal de cuius, da parametrarsi alla menomazione dell'integrità psicofisica subita per quel lasso temporale (cfr. Cass., sez. 3,
22.10.2014, n. 22228), menomazione che nella specie è stata totale.
La sua liquidazione, pertanto, va commisurata all'inabilità temporanea (cfr. Cass., sez. 3,
18.07.2014, n. 15491), moltiplicando il valore del punto di € 128,07 (previsto dalle Tabelle di dell'anno 2023) per il numero dei giorni per i quali si è protratto il ricovero (82). Si Pt_3 giunge così ad un importo di € 10.501,74, che va attribuito interamente a , Parte_1
non anche alle figlie del (che non hanno provato la propria qualità di eredi, fermo Per_1 restando che detto danno è “unico”, proprio perché trattasi del pregiudizio subito dalla vittima dell'illecito e trasmesso iure successionis, sicché non si sarebbe potuto “moltiplicare” attribuire per intero a ciascuna delle attrici come erroneamente prospettato da queste nella comparsa conclusionale).
Non si ritiene invece di poter liquidare il danno c.d. catastrofale o da lucida agonia, cioè il danno terminale di natura morale.
Si rammenti in proposito che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si
distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute
che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. da ultimo Cass., Sez. 3, 23.03.2024, n. 7923).
Il riconoscimento del danno morale presuppone, dunque, che il danneggiato abbia avuto modo di avvedersi dell'approssimarsi della morte;
il diritto a vedersi riconosciuta tale posta risarcitoria si acquisisce proprio nel momento della constatazione dell'esistenza di un serio rischio di decesso (tanto che le Tabelle di ad esempio, prevedono che si debba liquidare Pt_3
22 una somma per ogni giorno di sopravvivenza successivo a quello a partire dal quale risulta acquisita tale consapevolezza da parte della vittima dell'illecito).
Nel caso di specie, tuttavia, le attrici si sono limitate a dedurre che il in quanto Per_1 medico, aveva piena coscienza dell'ineludibilità della propria fine (v. pag. 9 dell'atto introduttivo); l'allegazione sul punto risulta evidentemente lacunosa, non consentendo di stabilire se ed in quale frangente – considerato il lungo periodo di ricovero – il abbia Per_1
effettivamente percepito che stava per sopraggiungere la sua morte.
Tale momento non può sic et simpliciter farsi coincidere con il primo giorno di ricovero, in cui le condizioni del apparivano gravi ma non tali da far presagire il decesso (che Per_1
infatti è sopraggiunto solo dopo alcuni mesi). Era onere delle attrici indicare in maniera specifica a partire da quando era maturata la percezione di una morte imminente in capo al de cuius.
A ciò si aggiunga che dalla cartella sanitaria (e che le attrici non richiamano in maniera puntuale nei propri scritti difensivi, sicché non v'è neppure obbligo del Tribunale di prendere in esame le parti della stessa non valorizzate in atti) si ricava che, nel periodo compreso tra il
18.03.2014 e l'8.06.2014, il ha vissuto alti e bassi, versando in alcune giornate in Per_1 condizioni “discrete” (e dunque presumibilmente con un'aspettativa di miglioramento), in altre in condizioni gravi o molto gravi, fino a cadere in uno stato di “coma vigile” (come appurato anche dal c.t.u. e come riconosciuto anche nella periiza di parte a firma del dott. , ossia Per_4 di minima coscienza e non in grado di rendersi conto dell'imminenza della morte.
A fronte della carente attività assertiva e della mancanza di altri elementi di prova
(rispetto a tale profilo non erano state richieste prove orali) non è possibile stabilire se e in quale preciso momento il de cuius abbia effettivamente versato in una condizione di “lucida agonia”.
Non può nemmeno operare, rispetto a tale circostanza, il principio di non contestazione,
giacché esula dalla sfera di conoscibilità della parte convenuta quali fossero le condizioni del nel periodo del ricovero presso l'ospedale di Latina. Per_1
Per quanto precede, la componente morale del danno terminale non può essere riconosciuta.
In conclusione, le domande risarcitorie proposte dalle attrici meritano accoglimento nella misura di cui si è dato conto, ovvero: 1) a spetta l'importo di € 251.255,37 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale da perdita del marito e l'importo di € 10.501,74 a titolo di danno biologico terminale patito dal de cuius; 2) ad spetta l'importo di € Persona_1
251.255,37 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del padre e l'importo di € 498.261,50 a
23 titolo di danno patrimoniale da perdita del contributo economico che avrebbe ricevuto dal genitore;
3) ad spetta l'importo di € 251.255,37 a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale da perdita del padre e l'importo di € 498.261,50 a titolo di danno patrimoniale da perdita del contributo economico che avrebbe ricevuto dal genitore.
Sulle predette somme non va calcolata la rivalutazione monetaria, essendo già state liquidate all'attualità (in base alle Tabelle di e IL nelle edizioni aggiornate nell'anno Pt_3
2023). Spettano invece gli interessi, domandati, al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza pressoché integrale della parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornati da ultimo dal d.m. 147/2022) previsti dallo scaglione di riferimento (da individuarsi, in base al criterio del decisum, in quello relativo alle cause di valore compreso tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00); in particolare ci si attesterà sui parametri medi per le fasi – nelle quali è stata svolta l'attività difensiva quantitativamente e qualitativamente più rilevante – di studio, istruttoria e decisoria, e sui parametri minimi per la fase introduttiva.
Le spese della c.t.u. (liquidate con decreto del 22.11.2023, cui vanno aggiunti gli acconti versati agli ausiliari di cui si è avvalso il c.t.u.) vanno poste, in via definitiva e per intero, a carico della parte convenuta risultata soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della prima, della somma di € 251.255,37 a titolo di Pt_3
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e della somma di € 10.501,74 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la Persona_1 [...]
al pagamento, in favore della prima, della somma di € 251.255,37 a titolo di Pt_3
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e della somma di € 498.261,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
Parte 3) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la Parte_2 Pt_3
6 al pagamento, in favore della prima, della somma di € 251.255,37 a titolo di risarcimento del
[...]
24 danno non patrimoniale iure proprio e della somma di € 498.261,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) rigetta le domande proposte da e volte ad ottenere il Persona_1 Parte_2
risarcimento del danno iure hereditatis;
5) condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore delle attrici, Parte_3 che si liquidano in complessivi € 35.900,00 per compensi, € 1.713,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
6) pone definitivamente e per intero a carico della le spese della consulenza Parte_3 tecnica d'ufficio.
Così deciso in Velletri in data 14 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
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