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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2525 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, C.F. , con sede legale sita in Padova, Via F.lli Cervi n. CP_1 P.IVA_1
6, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zampese;
[...]
Appellante contro
P. IVA con sede in San Maurizio Controparte_3 P.IVA_2
C.se (TO), via Tesio n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fusco e dall'avv. CP_4
Federico Frignani;
appellata nonché
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. e p.iva Controparte_5
(pec: ; P.IVA_3 Email_1 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 204/2024 pubblicata in data 21.03.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 204/2024 del
Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 21/03/2024, per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 4 del 26/05/2023, rigettando le domande tutte originariamente proposte da perché del tutto infondate in fatto e in diritto per Parte_1
1 i motivi tutti di cui in atti;
- Sempre nel merito, conseguentemente, condannare Parte_1 al pagamento delle somme dovute in virtù dell'avviso di accertamento esecutivo n. 4 del
[...]
26/05/2023, oltre interessi nelle more maturati, volto al recupero del CUP dovuto per
l'esposizione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di per l'annualità 2022. CP_5
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza in via preliminare - respingere l'appello avversario;
In via principale, - dichiarare la nullità
e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della l. n. 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 21.03.2024, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata dalla volta Parte_1
ad ottenere l'annullamento dell'accertamento esecutivo per il Canone Unico anno
2022, n. 4 del 26/05/2023 emesso dalla società quale concessionaria CP_1
del , ha accolto la domanda annullando l'avviso di Controparte_5
accertamento e condannando le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure è giunto all'accoglimento del ricorso sulla scorta della seguente motivazione:
“Letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, e ponderata la copiosa giurisprudenza offerta dalle parti, si osserva quanto di seguito.
La tesi di parte convenuta è fondata sull'affermazione che l'entrata patrimoniale relativa alla componente del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esposti nel territorio del Comune, così come in passato in forza del d.lgs. n. 507/1993 (abrogato), anche dopo l'introduzione della nuova disciplina di cui alla L. n. 160/2019, sia di competenza esclusiva del Comune. 2 Occorre tuttavia rilevare che tale affermazione non è corroborata da una chiara statuizione di legge, per cui non può essere condivisa.
Dalla lettura dell'art. 1 c. 819 lett. b) della L. n. 160/2019, che introduce i presupposti impositivi della nuova entrata con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari, che la convenuta richiama anche a supporto della propria tesi, non si evince una espressa affermazione circa l'esclusiva titolarità del canone in capo al Il presupposto impositivo è declinato invece CP_5
assoggettando al canone le seguenti diverse attività economiche:
1) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti1;
2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
3) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il potere di istituire il canone è disciplinato dall'art. 1 c. 816 L. n. 160/2019 il quale ne afferma
l'istituzione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane limitatamente alle strade di loro pertinenza.
Con riferimento alla pertinenza comunale, il comma 818 precisa che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti”.
Se ne conclude che, ex art. 1 cc. 816 e 818 L. n. 160/2019, i Comuni sono titolati a istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari ubicati: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quando queste siano all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell'art. 23 C.d.S., risulta poi che” 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.”
3 Fuori dal centro abitato, dunque, la competenza sulla strada rimane dell'Ente proprietario che, ex art. 23 c. 4 C.d.S., che rilascia l'autorizzazione alla collocazione dell'impianto pubblicitario.
Il comma 835 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 dispone che “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari…”, così identificando il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del canone nell'Ente che ha concesso l'autorizzazione, al momento del rilascio della stessa.
Si conclude che, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, atteso che gli impianti pubblicitari in discussione sono collocati su tratti della SS 450, fuori del centro abitato del
precedentemente di proprietà della Città Controparte_5
Metropolitana e oggi trasferita all'ANAS, e atteso che l'autorizzazione all'esposizione era stata in precedenza concessa dalla ed è stata dall'attrice richiesta CP_6
all'ANAS (v. doc. 2 attoreo;
circostanze queste non contestate), nel caso di specie, il
non risulta legittimato a pretendere il Controparte_5
pagamento del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Per tutto quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea, l'accertamento esecutivo impugnato deve essere annullato in quanto illegittimo per carenza di legittimazione attiva dell'Ente impositore…”.
ha impugnato la suddetta decisione, reiterando sostanzialmente le CP_1
argomentazioni spiegate in primo grado e formulando i seguenti motivi:
1. CIRCA LA DEBENZA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
(CUP) PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI VISIBILI SUL
TERRITORIO COMUNALE.
2. 2.1 Legittimazione attiva in capo al indipendentemente dall'Ente Controparte_5
proprietario della strada ove il messaggio pubblicitario è collocato – Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.
2.2 Sull'asserita debenza del canone unico patrimoniale a favore della o di Anas in CP_6
quanto “Ente che ha concesso l'autorizzazione”. 4 si è costituita contestando integralmente la fondatezza del Parte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
È rimasto contumace il . Controparte_5
Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 281 quinquies comma
1 c.p.c., svolta in forma cartolare del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
In primo luogo, è processualmente pacifico che gli impianti pubblicitari oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo impugnati sono collocati su tratti della SS 450, fuori del centro abitato del Comune , precedentemente di proprietà CP_5 della Città Metropolitana ed attualmente trasferita all'ANAS.
Del pari, non deve essere oggetto di esame in questa sede la questione, pur particolarmente controversa, inerente alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che sul punto si è formato il giudicato interno, non essendo stata sollevata eccezione sia in primo grado sia come motivo di impugnazione (cfr. decreto depositato il 5.6.2025 RG 7546/2025 con cui la Prima Presidente della Corte di cassazione, a seguito di rinvio ex art. 363bis c.p.c., ha assegnato la questione alle
Sezioni Unite).
Venendo al merito, la questione assolutamente dirimente della presente controversia
— evidenziata sia nei motivi di appello sia dalla difesa della società appellata — riguarda la titolarità del potere impositivo in relazione al canone previsto dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. In particolare, si tratta di stabilire se tale canone possa essere legittimamente richiesto dal nel caso di CP_5 installazione di un impianto pubblicitario su una strada provinciale situata al di fuori del centro abitato (o, eventualmente, all'interno di un centro abitato qualora il
Comune abbia una popolazione inferiore a 10.000 abitanti), oppure se la legittimazione attiva spetti alla Provincia (o, come nel caso di specie, alla Città
Metropolitana), in quanto ente proprietario della strada.
5 Ritiene questo giudice, pur in presenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, di dare seguito all'orientamento secondo cui il comune è legittimato a richiedere la componente di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), l. 160/2019 nel caso di impianto pubblicitario su strada di proprietà della pronuncia o della città metropolitana (cfr. da ultimo sentenza emessa tra le stesse parti Tribunale di Ivrea
n. 948/2025, in senso conforme cfr. C. App. Ancona, sez. II, sent. 366/2025 in causa RG 944/2023; Trib. Novara, sent. 126/2025 in causa RG 1416/2023; Trib.
Chieti, sent. 283/2025 in causa RG 382/2023).
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le disposizioni rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti commi:
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817 (testo ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l.
213/2023). Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818 (testo come modificato dall'art. 1, comma 838, l. 197/2022). Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è:
6 a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821 (testo ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale
o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il
7 canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825 (testo ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.
Dall'esame della normativa sopra riportata, si evince come il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria abbia dichiaratamente sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal Capo II, artt. da 38 a 57 d.lgs. 507/1993; il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63, d.lgs. 446/1997; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), disciplinata dal Capo I, artt. da 1 a 37, d.lgs. 507/1993; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), disciplinato dall'art. 62, d.lgs. 446/1997; il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, cod. str. (d.lgs. 285/1992), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (cfr. in tal senso Tribunale di Novara, sent.
8 126/2025 in causa RG 1416/2023 e Tribunale di Ivrea, sentenza n. 948/2025 pubbl. il 28/05/2025, da intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il canone unico, definito dal legislatore come patrimoniale, ha sostituito le molteplici entrate precedenti, variamente individuate come tasse, imposte e canoni e si fonda su due differenti presupposti: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati.
Risulta determinante, nella descrizione della fattispecie, che il presupposto per l'applicazione del canone unico mantenga una natura duplice. Ne consegue che il canone conserva una duplicità di fondamento, con la possibile conseguenza di una duplicazione del soggetto legittimato alla sua percezione.
Le disposizioni normative in esame, infatti, non forniscono indicazioni esplicite circa la titolarità attiva del rapporto, che deve pertanto essere desunta in funzione del collegamento tra il presupposto impositivo e l'ente competente.
Il canone relativo all'occupazione del suolo pubblico si fonda, in modo inequivocabile, sulla titolarità del bene occupato. Di conseguenza, esso è dovuto alla
Provincia (o alla Città Metropolitana) oppure al Comune, a seconda che l'occupazione riguardi una strada provinciale situata al di fuori dei centri abitati (o all'interno di un centro abitato in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), oppure una strada ubicata all'interno di centri abitati ricompresi in Comuni con popolazione superiore a tale soglia.
Diversamente, il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari incide su un bene immateriale — il paesaggio urbano — che, in ogni caso, deve ritenersi di pertinenza comunale.
La giurisprudenza amministrativa, nel tentativo di qualificare la natura del Canone
Unico Patrimoniale (CUP) — se patrimoniale o tributaria — ha offerto una ricostruzione convincente, individuando il canone come corrispettivo per l'utilizzo commerciale di un bene pubblico immateriale, rappresentato appunto dal paesaggio urbano.
9 La giurisprudenza amministrativa ha affermato che “poiché l'individuazione di un rapporto sinallagmatico è immediata nel caso di occupazione di beni pubblici materiali, tipicamente del suolo e del sottosuolo, non vi sono problemi a ipotizzare l'estensione del modello COSAP a tutte le fattispecie che coinvolgono un uso particolare dei suddetti beni, ossia una maggiore consumazione dell'utilità degli stessi rispetto a quanto consentito al resto della collettività. Nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari, invece, il bene pubblico di cui viene autorizzato un uso particolare è meno facilmente individuabile, in quanto ha carattere immateriale, ma può essere fatto coincidere con il paesaggio urbano. È vero che non vi è una codificazione esplicita del passaggio dalla tassazione dell'attività pubblicitaria, o di intermediazione di spazi pubblicitari, alla fissazione di un corrispettivo per l'utilizzazione in via esclusiva di porzioni dello scenario urbano.
A questo risultato, tuttavia, si può arrivare partendo dalla premessa che la moderna pianificazione urbanistica ha ormai acquisito il concetto di incidenza paesistica anche al di fuori delle zone vincolate, e considerando poi che nel testo normativo vi è un chiaro disaccoppiamento tra il canone unico patrimoniale e gli elementi indicativi della capacità contributiva. Il presupposto della decurtazione patrimoniale è infatti la mera visibilità degli impianti pubblicitari da luoghi pubblici
o aperti al pubblico (art. 1 comma 819-b della legge 160/2019), ossia la modifica del paesaggio urbano misurata in termini di superficie, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari (art. 1comma 825 della legge 160/2019). Non viene coinvolta la capacità di produrre reddito, e non vengono introdotte presunzioni sul volume d'affari, neppure per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli o per le fattispecie residuali. 12. Lo spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari,
è quindi qualificabile come bene comune nella disponibilità dell'ente pubblico. Si tratta di un bene dotato di potenzialità commerciali, il cui sfruttamento può essere concesso a soggetti particolari a fronte del versamento di un corrispettivo per la parziale perdita della fruizione collettiva” (Tar
Lombardia- Brescia, sez. II, sent. 576/2023; pronuncia confermata da Cons. St., sez.
VII, 26 giugno 2024, n. 5632).
Il presupposto in esame, pur essendo connesso all'utilizzo di un bene pubblico, prescinde del tutto dalla titolarità della proprietà della strada. Lo scenario urbano costituisce, infatti, un bene di natura differente, che non coincide semplicemente con lo spazio fisico sovrastante il suolo, ma comprende, in modo articolato,
l'insieme degli elementi visivamente percepibili in ciascuna porzione del territorio di riferimento.
10 Tale bene immateriale non può che essere ricondotto alla titolarità del CP_5 quale ente territoriale minimo e più prossimo ai cittadini che risiedono entro i suoi confini e che, in ultima analisi, fruiscono dello scenario urbano, il quale risulta modificato dalla presenza e dalla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Una conferma testuale della titolarità comunale del canone si ricava dalla previsione di cui al comma 819, lettera b), secondo cui il canone è dovuto anche per la diffusione pubblicitaria mediante impianti installati su beni privati, “laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”. In tal caso,
è proprio la visibilità dal territorio comunale — che, pur essendo parte del territorio provinciale o metropolitano, assume rilievo autonomo — a determinare l'insorgenza dell'obbligazione, evidentemente in favore del interessato. CP_5
Analoga conclusione si impone con riferimento alla previsione secondo cui il canone è dovuto anche per la diffusione pubblicitaria tramite impianti installati
“all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (comma 819, lett. b), i quali, per loro natura, transitano attraverso territori che appartengono contemporaneamente a un Comune e a una o Città Metropolitana. In tali CP_6 ipotesi, si pone la necessità di individuare il legittimato alla percezione del CP_5 canone, come previsto dal comma 825.
Ulteriore conferma si rinviene nel comma 821, che prevede l'adozione di appositi regolamenti da parte di Comuni, Province e Città Metropolitane per la disciplina del canone. Tuttavia, nell'elencazione delle materie oggetto di regolamentazione, la disciplina degli impianti pubblicitari è attribuita esclusivamente all'ente comunale. In particolare:
• la lettera b) prevede l'“individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie”;
• la lettera c) fa riferimento ai “criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune”;
11 • la lettera d) disciplina la “superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio”.
Tali disposizioni confermano che la gestione e la regolamentazione della pubblicità esterna rientrano nella competenza esclusiva del quale ente titolare del CP_5 paesaggio urbano e del relativo potere impositivo.
In altri termini, la normativa richiamata non pone alcuna correlazione soggettiva fra il rilascio dell'autorizzazione e la percezione del canone, nel senso che quest'ultima spetterebbe all'ente che abbia precedentemente autorizzato l'impianto. Invero, il comma 835 stabilisce le modalità di riscossione del canone e instaura un collegamento fra debenza e richiesta di rilascio dell'atto abilitativo da parte dell'ente, nel senso che la richiesta determina già l'insorgenza del rapporto: ma nulla dice in ordine alla soggettività attiva dello stesso.
Con riferimento agli impianti pubblicitari installati su sede stradale, l'autorizzazione
— rilasciata, a seconda dei casi, dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, ovvero dall'ANAS per le strade statali — è prevista dal Codice della Strada (art. 23 del
D.lgs. n. 285/1992 e artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992).
Tale autorizzazione è finalizzata essenzialmente alla tutela della sicurezza della circolazione, mediante il divieto di installazioni che, per caratteristiche quali dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione, possano generare confusione con la segnaletica stradale, comprometterne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada (anche per effetto di abbagliamento), distrarne l'attenzione o costituire ostacolo alla circolazione, in particolare delle persone con disabilità. Inoltre, l'autorizzazione mira a garantire la correttezza del messaggio pubblicitario, vietando contenuti violenti, sessisti o discriminatori, come previsto dal comma 4-bis, introdotto dal D.L. n. 121/2021, in considerazione della crescente diffusione degli impianti pubblicitari su sede stradale.
Connessa a tale autorizzazione è quella relativa all'uso del suolo pubblico, attraverso la quale viene altresì determinata la somma dovuta per l'occupazione delle strade e delle relative pertinenze (art. 27, commi 5, 6, 7 e 8 del Codice della Strada).
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), invece, rappresenta il corrispettivo per l'utilizzo di un bene pubblico immateriale, insito nella diffusione del messaggio 12 pubblicitario, e può riferirsi tanto a impianti collocati sulla sede stradale quanto a quelli installati in altri spazi.
Solo nel caso in cui l'impianto pubblicitario sia collocato sulla sede stradale o sulle sue pertinenze, il canone può essere conglobato in un'unica somma, qualora si tratti di strada comunale situata all'interno di un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Analoga unificazione si verifica anche per impianti pubblicitari installati sul territorio comunale, ma non su sede stradale.
Non può essere invocato, in senso contrario, il principio dell'unicità del procedimento amministrativo, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, sent. n. 1690/2022) con riferimento al rilascio dell'autorizzazione per impianti pubblicitari collocati all'interno del centro abitato, lungo strade di proprietà di enti diversi, previo parere acquisito ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice della
Strada. Tale principio è stato affermato in considerazione della complessità e specialità del procedimento autorizzatorio, il quale è finalizzato a verificare il rispetto di regole e obblighi pianificatori specifici, volti a tutelare esigenze connesse all'assetto del territorio e alle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità. Inoltre, esso risponde a finalità di semplificazione dell'azione amministrativa, in coerenza con l'obiettivo perseguito dal legislatore di evitare la duplicazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata, convogliandoli in un procedimento unitario. Sotto tale profilo, la semplificazione amministrativa si configura come espressione del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, imponendo che, nei casi in cui l'iniziativa privata coinvolga una pluralità di interessi pubblici affidati alla cura della medesima amministrazione, quest'ultima gestisca l'istanza del privato in modo unitario e coordinato. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) o mediante l'acquisizione d'ufficio dei pareri necessari da parte degli uffici competenti, evitando così duplicazioni procedimentali e oneri eccessivi a carico del privato.
Non risulta, invece, adeguatamente esaminata l'ipotesi in cui l'impianto pubblicitario sia collocato al di fuori del centro abitato, ad esempio lungo una strada statale o su una strada di proprietà di un ente diverso dalla Provincia o dalla Città
Metropolitana. In tali casi, la concentrazione procedimentale sopra descritta non
13 può trovare applicazione, poiché gli enti proprietari della strada non sono titolati a valutare profili ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sicurezza della viabilità e, eventualmente, all'occupazione del suolo pubblico.
A ciò si aggiunga che il canone è dovuto anche in assenza di preventiva autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
Tale circostanza impone di distinguere nettamente tra la potestà autorizzatoria e la titolarità del diritto all'imposizione del canone, che deve essere individuata autonomamente, sulla base del presupposto impositivo e non della competenza al rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso in esame, peraltro, non è stato allegato in primo grado e nemmeno in sede di gravame che il canone sia stato richiesto e tanto meno corrisposto dalla parte appellata al momento del rilascio dell'autorizzazione all'ANAS che, peraltro, a tenore del comma 816 sopra citato dell'art. 1, commi 816 della legge n. 160/2019, non rientra tra gli Enti che possono “istituire” e conseguentemente “richiedere” il canone per cui è causa.
In altri termini, volendo dare seguito alla tesi prospettata dalla parte appellata in primo si giungerebbe all'evidente paradosso che non dovrebbe Parte_1
e potrebbe, proprio in ragione dell'esclusione dell'ANAS dai soggettivi legittimati, corrispondere alcuna somma in relazione agli impianti pubblicitari per cui è causa.
È evidente, inoltre, che la marcata discrasia tra il valore economico della controversia e l'impegno processuale profuso, che ha già coinvolto due gradi di giudizio e potrebbe estendersi a un eventuale terzo, dovrebbe indurre tutti gli enti coinvolti, nonché la società appellata, a ricercare una soluzione condivisa. Tale soluzione dovrebbe mirare a conciliare l'obbligo di pagamento con la corretta individuazione del soggetto legittimato alla riscossione del canone, evitando sia l'eventualità di un duplice pagamento — certamente non legittimo — sia, ancor più,
l'omesso versamento integrale dell'importo dovuto.
La richiesta di ridurre la sanzione del minimo edittale, presente nelle sole conclusioni dell'appellante, non è suscettibile di accoglimento atteso che non risulta oggetto di specifica richiesta in sede di costituzione e in ogni caso non è supportata da alcuna argomentazione concreta volta a contestare il quantum.
14 L'assenza di precedenti di legittimità, l'oggettiva controvertibilità delle questioni sollevate e il riscontrato contrasto nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 2525/2024 R.G, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in totale riforma della CP_1
sentenza n. 204/2024 del Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 21.03.2024, rigetta l'opposizione spiegata dalla società avverso l'avviso di Parte_1
accertamento esecutivo n. 4 del 26/05/2023 per il Canone Unico anno 2022 emesso dalla società CP_1
compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ivrea il 02.07.2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2525 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, C.F. , con sede legale sita in Padova, Via F.lli Cervi n. CP_1 P.IVA_1
6, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Zampese;
[...]
Appellante contro
P. IVA con sede in San Maurizio Controparte_3 P.IVA_2
C.se (TO), via Tesio n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fusco e dall'avv. CP_4
Federico Frignani;
appellata nonché
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. e p.iva Controparte_5
(pec: ; P.IVA_3 Email_1 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 204/2024 pubblicata in data 21.03.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via principale, nel merito, in riforma della sentenza n. 204/2024 del
Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 21/03/2024, per tutti i motivi innanzi esposti, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 4 del 26/05/2023, rigettando le domande tutte originariamente proposte da perché del tutto infondate in fatto e in diritto per Parte_1
1 i motivi tutti di cui in atti;
- Sempre nel merito, conseguentemente, condannare Parte_1 al pagamento delle somme dovute in virtù dell'avviso di accertamento esecutivo n. 4 del
[...]
26/05/2023, oltre interessi nelle more maturati, volto al recupero del CUP dovuto per
l'esposizione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di per l'annualità 2022. CP_5
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio. per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza in via preliminare - respingere l'appello avversario;
In via principale, - dichiarare la nullità
e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della l. n. 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 21.03.2024, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata dalla volta Parte_1
ad ottenere l'annullamento dell'accertamento esecutivo per il Canone Unico anno
2022, n. 4 del 26/05/2023 emesso dalla società quale concessionaria CP_1
del , ha accolto la domanda annullando l'avviso di Controparte_5
accertamento e condannando le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure è giunto all'accoglimento del ricorso sulla scorta della seguente motivazione:
“Letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, e ponderata la copiosa giurisprudenza offerta dalle parti, si osserva quanto di seguito.
La tesi di parte convenuta è fondata sull'affermazione che l'entrata patrimoniale relativa alla componente del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esposti nel territorio del Comune, così come in passato in forza del d.lgs. n. 507/1993 (abrogato), anche dopo l'introduzione della nuova disciplina di cui alla L. n. 160/2019, sia di competenza esclusiva del Comune. 2 Occorre tuttavia rilevare che tale affermazione non è corroborata da una chiara statuizione di legge, per cui non può essere condivisa.
Dalla lettura dell'art. 1 c. 819 lett. b) della L. n. 160/2019, che introduce i presupposti impositivi della nuova entrata con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari, che la convenuta richiama anche a supporto della propria tesi, non si evince una espressa affermazione circa l'esclusiva titolarità del canone in capo al Il presupposto impositivo è declinato invece CP_5
assoggettando al canone le seguenti diverse attività economiche:
1) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti1;
2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
3) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il potere di istituire il canone è disciplinato dall'art. 1 c. 816 L. n. 160/2019 il quale ne afferma
l'istituzione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane limitatamente alle strade di loro pertinenza.
Con riferimento alla pertinenza comunale, il comma 818 precisa che “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti”.
Se ne conclude che, ex art. 1 cc. 816 e 818 L. n. 160/2019, i Comuni sono titolati a istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari ubicati: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quando queste siano all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell'art. 23 C.d.S., risulta poi che” 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.”
3 Fuori dal centro abitato, dunque, la competenza sulla strada rimane dell'Ente proprietario che, ex art. 23 c. 4 C.d.S., che rilascia l'autorizzazione alla collocazione dell'impianto pubblicitario.
Il comma 835 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 dispone che “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari…”, così identificando il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del canone nell'Ente che ha concesso l'autorizzazione, al momento del rilascio della stessa.
Si conclude che, diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, atteso che gli impianti pubblicitari in discussione sono collocati su tratti della SS 450, fuori del centro abitato del
precedentemente di proprietà della Città Controparte_5
Metropolitana e oggi trasferita all'ANAS, e atteso che l'autorizzazione all'esposizione era stata in precedenza concessa dalla ed è stata dall'attrice richiesta CP_6
all'ANAS (v. doc. 2 attoreo;
circostanze queste non contestate), nel caso di specie, il
non risulta legittimato a pretendere il Controparte_5
pagamento del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Per tutto quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea, l'accertamento esecutivo impugnato deve essere annullato in quanto illegittimo per carenza di legittimazione attiva dell'Ente impositore…”.
ha impugnato la suddetta decisione, reiterando sostanzialmente le CP_1
argomentazioni spiegate in primo grado e formulando i seguenti motivi:
1. CIRCA LA DEBENZA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
(CUP) PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI VISIBILI SUL
TERRITORIO COMUNALE.
2. 2.1 Legittimazione attiva in capo al indipendentemente dall'Ente Controparte_5
proprietario della strada ove il messaggio pubblicitario è collocato – Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.
2.2 Sull'asserita debenza del canone unico patrimoniale a favore della o di Anas in CP_6
quanto “Ente che ha concesso l'autorizzazione”. 4 si è costituita contestando integralmente la fondatezza del Parte_1
gravame e chiedendone il rigetto.
È rimasto contumace il . Controparte_5
Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., all'esito dell'udienza ex art. 281 quinquies comma
1 c.p.c., svolta in forma cartolare del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
In primo luogo, è processualmente pacifico che gli impianti pubblicitari oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo impugnati sono collocati su tratti della SS 450, fuori del centro abitato del Comune , precedentemente di proprietà CP_5 della Città Metropolitana ed attualmente trasferita all'ANAS.
Del pari, non deve essere oggetto di esame in questa sede la questione, pur particolarmente controversa, inerente alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che sul punto si è formato il giudicato interno, non essendo stata sollevata eccezione sia in primo grado sia come motivo di impugnazione (cfr. decreto depositato il 5.6.2025 RG 7546/2025 con cui la Prima Presidente della Corte di cassazione, a seguito di rinvio ex art. 363bis c.p.c., ha assegnato la questione alle
Sezioni Unite).
Venendo al merito, la questione assolutamente dirimente della presente controversia
— evidenziata sia nei motivi di appello sia dalla difesa della società appellata — riguarda la titolarità del potere impositivo in relazione al canone previsto dall'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. In particolare, si tratta di stabilire se tale canone possa essere legittimamente richiesto dal nel caso di CP_5 installazione di un impianto pubblicitario su una strada provinciale situata al di fuori del centro abitato (o, eventualmente, all'interno di un centro abitato qualora il
Comune abbia una popolazione inferiore a 10.000 abitanti), oppure se la legittimazione attiva spetti alla Provincia (o, come nel caso di specie, alla Città
Metropolitana), in quanto ente proprietario della strada.
5 Ritiene questo giudice, pur in presenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, di dare seguito all'orientamento secondo cui il comune è legittimato a richiedere la componente di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), l. 160/2019 nel caso di impianto pubblicitario su strada di proprietà della pronuncia o della città metropolitana (cfr. da ultimo sentenza emessa tra le stesse parti Tribunale di Ivrea
n. 948/2025, in senso conforme cfr. C. App. Ancona, sez. II, sent. 366/2025 in causa RG 944/2023; Trib. Novara, sent. 126/2025 in causa RG 1416/2023; Trib.
Chieti, sent. 283/2025 in causa RG 382/2023).
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, commi 816 e ss., l. 160/2019 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le disposizioni rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti commi:
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
817 (testo ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l.
213/2023). Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818 (testo come modificato dall'art. 1, comma 838, l. 197/2022). Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone è:
6 a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821 (testo ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale
o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il
7 canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825 (testo ratione temporis applicabile anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 427, l. 213/2023). Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.
Dall'esame della normativa sopra riportata, si evince come il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria abbia dichiaratamente sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal Capo II, artt. da 38 a 57 d.lgs. 507/1993; il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63, d.lgs. 446/1997; l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), disciplinata dal Capo I, artt. da 1 a 37, d.lgs. 507/1993; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), disciplinato dall'art. 62, d.lgs. 446/1997; il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, cod. str. (d.lgs. 285/1992), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (cfr. in tal senso Tribunale di Novara, sent.
8 126/2025 in causa RG 1416/2023 e Tribunale di Ivrea, sentenza n. 948/2025 pubbl. il 28/05/2025, da intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Il canone unico, definito dal legislatore come patrimoniale, ha sostituito le molteplici entrate precedenti, variamente individuate come tasse, imposte e canoni e si fonda su due differenti presupposti: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, sia su beni privati.
Risulta determinante, nella descrizione della fattispecie, che il presupposto per l'applicazione del canone unico mantenga una natura duplice. Ne consegue che il canone conserva una duplicità di fondamento, con la possibile conseguenza di una duplicazione del soggetto legittimato alla sua percezione.
Le disposizioni normative in esame, infatti, non forniscono indicazioni esplicite circa la titolarità attiva del rapporto, che deve pertanto essere desunta in funzione del collegamento tra il presupposto impositivo e l'ente competente.
Il canone relativo all'occupazione del suolo pubblico si fonda, in modo inequivocabile, sulla titolarità del bene occupato. Di conseguenza, esso è dovuto alla
Provincia (o alla Città Metropolitana) oppure al Comune, a seconda che l'occupazione riguardi una strada provinciale situata al di fuori dei centri abitati (o all'interno di un centro abitato in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), oppure una strada ubicata all'interno di centri abitati ricompresi in Comuni con popolazione superiore a tale soglia.
Diversamente, il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari incide su un bene immateriale — il paesaggio urbano — che, in ogni caso, deve ritenersi di pertinenza comunale.
La giurisprudenza amministrativa, nel tentativo di qualificare la natura del Canone
Unico Patrimoniale (CUP) — se patrimoniale o tributaria — ha offerto una ricostruzione convincente, individuando il canone come corrispettivo per l'utilizzo commerciale di un bene pubblico immateriale, rappresentato appunto dal paesaggio urbano.
9 La giurisprudenza amministrativa ha affermato che “poiché l'individuazione di un rapporto sinallagmatico è immediata nel caso di occupazione di beni pubblici materiali, tipicamente del suolo e del sottosuolo, non vi sono problemi a ipotizzare l'estensione del modello COSAP a tutte le fattispecie che coinvolgono un uso particolare dei suddetti beni, ossia una maggiore consumazione dell'utilità degli stessi rispetto a quanto consentito al resto della collettività. Nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari, invece, il bene pubblico di cui viene autorizzato un uso particolare è meno facilmente individuabile, in quanto ha carattere immateriale, ma può essere fatto coincidere con il paesaggio urbano. È vero che non vi è una codificazione esplicita del passaggio dalla tassazione dell'attività pubblicitaria, o di intermediazione di spazi pubblicitari, alla fissazione di un corrispettivo per l'utilizzazione in via esclusiva di porzioni dello scenario urbano.
A questo risultato, tuttavia, si può arrivare partendo dalla premessa che la moderna pianificazione urbanistica ha ormai acquisito il concetto di incidenza paesistica anche al di fuori delle zone vincolate, e considerando poi che nel testo normativo vi è un chiaro disaccoppiamento tra il canone unico patrimoniale e gli elementi indicativi della capacità contributiva. Il presupposto della decurtazione patrimoniale è infatti la mera visibilità degli impianti pubblicitari da luoghi pubblici
o aperti al pubblico (art. 1 comma 819-b della legge 160/2019), ossia la modifica del paesaggio urbano misurata in termini di superficie, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari (art. 1comma 825 della legge 160/2019). Non viene coinvolta la capacità di produrre reddito, e non vengono introdotte presunzioni sul volume d'affari, neppure per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli o per le fattispecie residuali. 12. Lo spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari,
è quindi qualificabile come bene comune nella disponibilità dell'ente pubblico. Si tratta di un bene dotato di potenzialità commerciali, il cui sfruttamento può essere concesso a soggetti particolari a fronte del versamento di un corrispettivo per la parziale perdita della fruizione collettiva” (Tar
Lombardia- Brescia, sez. II, sent. 576/2023; pronuncia confermata da Cons. St., sez.
VII, 26 giugno 2024, n. 5632).
Il presupposto in esame, pur essendo connesso all'utilizzo di un bene pubblico, prescinde del tutto dalla titolarità della proprietà della strada. Lo scenario urbano costituisce, infatti, un bene di natura differente, che non coincide semplicemente con lo spazio fisico sovrastante il suolo, ma comprende, in modo articolato,
l'insieme degli elementi visivamente percepibili in ciascuna porzione del territorio di riferimento.
10 Tale bene immateriale non può che essere ricondotto alla titolarità del CP_5 quale ente territoriale minimo e più prossimo ai cittadini che risiedono entro i suoi confini e che, in ultima analisi, fruiscono dello scenario urbano, il quale risulta modificato dalla presenza e dalla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Una conferma testuale della titolarità comunale del canone si ricava dalla previsione di cui al comma 819, lettera b), secondo cui il canone è dovuto anche per la diffusione pubblicitaria mediante impianti installati su beni privati, “laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”. In tal caso,
è proprio la visibilità dal territorio comunale — che, pur essendo parte del territorio provinciale o metropolitano, assume rilievo autonomo — a determinare l'insorgenza dell'obbligazione, evidentemente in favore del interessato. CP_5
Analoga conclusione si impone con riferimento alla previsione secondo cui il canone è dovuto anche per la diffusione pubblicitaria tramite impianti installati
“all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (comma 819, lett. b), i quali, per loro natura, transitano attraverso territori che appartengono contemporaneamente a un Comune e a una o Città Metropolitana. In tali CP_6 ipotesi, si pone la necessità di individuare il legittimato alla percezione del CP_5 canone, come previsto dal comma 825.
Ulteriore conferma si rinviene nel comma 821, che prevede l'adozione di appositi regolamenti da parte di Comuni, Province e Città Metropolitane per la disciplina del canone. Tuttavia, nell'elencazione delle materie oggetto di regolamentazione, la disciplina degli impianti pubblicitari è attribuita esclusivamente all'ente comunale. In particolare:
• la lettera b) prevede l'“individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie”;
• la lettera c) fa riferimento ai “criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune”;
11 • la lettera d) disciplina la “superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio”.
Tali disposizioni confermano che la gestione e la regolamentazione della pubblicità esterna rientrano nella competenza esclusiva del quale ente titolare del CP_5 paesaggio urbano e del relativo potere impositivo.
In altri termini, la normativa richiamata non pone alcuna correlazione soggettiva fra il rilascio dell'autorizzazione e la percezione del canone, nel senso che quest'ultima spetterebbe all'ente che abbia precedentemente autorizzato l'impianto. Invero, il comma 835 stabilisce le modalità di riscossione del canone e instaura un collegamento fra debenza e richiesta di rilascio dell'atto abilitativo da parte dell'ente, nel senso che la richiesta determina già l'insorgenza del rapporto: ma nulla dice in ordine alla soggettività attiva dello stesso.
Con riferimento agli impianti pubblicitari installati su sede stradale, l'autorizzazione
— rilasciata, a seconda dei casi, dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, ovvero dall'ANAS per le strade statali — è prevista dal Codice della Strada (art. 23 del
D.lgs. n. 285/1992 e artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992).
Tale autorizzazione è finalizzata essenzialmente alla tutela della sicurezza della circolazione, mediante il divieto di installazioni che, per caratteristiche quali dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione, possano generare confusione con la segnaletica stradale, comprometterne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada (anche per effetto di abbagliamento), distrarne l'attenzione o costituire ostacolo alla circolazione, in particolare delle persone con disabilità. Inoltre, l'autorizzazione mira a garantire la correttezza del messaggio pubblicitario, vietando contenuti violenti, sessisti o discriminatori, come previsto dal comma 4-bis, introdotto dal D.L. n. 121/2021, in considerazione della crescente diffusione degli impianti pubblicitari su sede stradale.
Connessa a tale autorizzazione è quella relativa all'uso del suolo pubblico, attraverso la quale viene altresì determinata la somma dovuta per l'occupazione delle strade e delle relative pertinenze (art. 27, commi 5, 6, 7 e 8 del Codice della Strada).
Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), invece, rappresenta il corrispettivo per l'utilizzo di un bene pubblico immateriale, insito nella diffusione del messaggio 12 pubblicitario, e può riferirsi tanto a impianti collocati sulla sede stradale quanto a quelli installati in altri spazi.
Solo nel caso in cui l'impianto pubblicitario sia collocato sulla sede stradale o sulle sue pertinenze, il canone può essere conglobato in un'unica somma, qualora si tratti di strada comunale situata all'interno di un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Analoga unificazione si verifica anche per impianti pubblicitari installati sul territorio comunale, ma non su sede stradale.
Non può essere invocato, in senso contrario, il principio dell'unicità del procedimento amministrativo, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, sent. n. 1690/2022) con riferimento al rilascio dell'autorizzazione per impianti pubblicitari collocati all'interno del centro abitato, lungo strade di proprietà di enti diversi, previo parere acquisito ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice della
Strada. Tale principio è stato affermato in considerazione della complessità e specialità del procedimento autorizzatorio, il quale è finalizzato a verificare il rispetto di regole e obblighi pianificatori specifici, volti a tutelare esigenze connesse all'assetto del territorio e alle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità. Inoltre, esso risponde a finalità di semplificazione dell'azione amministrativa, in coerenza con l'obiettivo perseguito dal legislatore di evitare la duplicazione dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un'attività privata, convogliandoli in un procedimento unitario. Sotto tale profilo, la semplificazione amministrativa si configura come espressione del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, imponendo che, nei casi in cui l'iniziativa privata coinvolga una pluralità di interessi pubblici affidati alla cura della medesima amministrazione, quest'ultima gestisca l'istanza del privato in modo unitario e coordinato. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP) o mediante l'acquisizione d'ufficio dei pareri necessari da parte degli uffici competenti, evitando così duplicazioni procedimentali e oneri eccessivi a carico del privato.
Non risulta, invece, adeguatamente esaminata l'ipotesi in cui l'impianto pubblicitario sia collocato al di fuori del centro abitato, ad esempio lungo una strada statale o su una strada di proprietà di un ente diverso dalla Provincia o dalla Città
Metropolitana. In tali casi, la concentrazione procedimentale sopra descritta non
13 può trovare applicazione, poiché gli enti proprietari della strada non sono titolati a valutare profili ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sicurezza della viabilità e, eventualmente, all'occupazione del suolo pubblico.
A ciò si aggiunga che il canone è dovuto anche in assenza di preventiva autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
Tale circostanza impone di distinguere nettamente tra la potestà autorizzatoria e la titolarità del diritto all'imposizione del canone, che deve essere individuata autonomamente, sulla base del presupposto impositivo e non della competenza al rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso in esame, peraltro, non è stato allegato in primo grado e nemmeno in sede di gravame che il canone sia stato richiesto e tanto meno corrisposto dalla parte appellata al momento del rilascio dell'autorizzazione all'ANAS che, peraltro, a tenore del comma 816 sopra citato dell'art. 1, commi 816 della legge n. 160/2019, non rientra tra gli Enti che possono “istituire” e conseguentemente “richiedere” il canone per cui è causa.
In altri termini, volendo dare seguito alla tesi prospettata dalla parte appellata in primo si giungerebbe all'evidente paradosso che non dovrebbe Parte_1
e potrebbe, proprio in ragione dell'esclusione dell'ANAS dai soggettivi legittimati, corrispondere alcuna somma in relazione agli impianti pubblicitari per cui è causa.
È evidente, inoltre, che la marcata discrasia tra il valore economico della controversia e l'impegno processuale profuso, che ha già coinvolto due gradi di giudizio e potrebbe estendersi a un eventuale terzo, dovrebbe indurre tutti gli enti coinvolti, nonché la società appellata, a ricercare una soluzione condivisa. Tale soluzione dovrebbe mirare a conciliare l'obbligo di pagamento con la corretta individuazione del soggetto legittimato alla riscossione del canone, evitando sia l'eventualità di un duplice pagamento — certamente non legittimo — sia, ancor più,
l'omesso versamento integrale dell'importo dovuto.
La richiesta di ridurre la sanzione del minimo edittale, presente nelle sole conclusioni dell'appellante, non è suscettibile di accoglimento atteso che non risulta oggetto di specifica richiesta in sede di costituzione e in ogni caso non è supportata da alcuna argomentazione concreta volta a contestare il quantum.
14 L'assenza di precedenti di legittimità, l'oggettiva controvertibilità delle questioni sollevate e il riscontrato contrasto nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 2525/2024 R.G, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in totale riforma della CP_1
sentenza n. 204/2024 del Giudice di Pace di Ivrea, pubblicata in data 21.03.2024, rigetta l'opposizione spiegata dalla società avverso l'avviso di Parte_1
accertamento esecutivo n. 4 del 26/05/2023 per il Canone Unico anno 2022 emesso dalla società CP_1
compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ivrea il 02.07.2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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