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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4562/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4562/2022, decisa ex art 429 c.p.c. all'udienza del 20.02.2025
TRA
con il patrocinio dell'avv. Ciro Liguoro Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Maria Marolo Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per uso abitativo.
Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., osserva il Tribunale che sulla premessa di essere proprietaria dell'immobile sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via Parte_1
Margherita n. 9/Bis e di averlo concesso in locazione ad uso abitativo a , con contratto Controparte_1
stipulato in data 02.01.2014 e registrato in pari data (si cfr. contratto depositato nel fascicolo telematico in data 22.5.2022), notificava atto di intimazione di sfratto per finita locazione, con cui conveniva innanzi al
Tribunale di Nola il conduttore, , per la convalida dello sfratto. Controparte_1
All'udienza di convalida, a fronte della mancata comparizione dell'intimato, la scrivente disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di intimazione con citazione per la convalida, stante la sua nullità, nonché, rilevato che la lettera raccomandata a./r. di disdetta del contratto di locazione, depositata in atti, presentava una non intelligibile indicazione in merito al soggetto ricevente e risultava altresì non chiaramente visibile il timbro postale, ne disponeva il deposito alla successiva udienza di comparizione.
A tale successiva udienza si costituiva, a mezzo difensore, l'intimato, disconoscendo la raccomandata di disdetta esibita, eccependo di non averla mai ricevuta, e si opponeva alla convalida, pur rappresentando l'intenzione di rilasciare l'immobile ma di necessitare al contempo di “tempi congrui per potersi trasferirsi altrove”
(cfr. verbale di udienza del 26.5.2022).
Dopo un rinvio per tentativo di bonario componimento, con esito negativo, denegata l'adozione di ordinanza provvisoria di rilascio veniva disposto il mutamento del rito (cfr. ordinanza del 14.7.2022).
Tuttavia, nelle more l'immobile oggetto di giudizio è stato rilasciato ed entrambe le parti hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, ciascuna instando per la refusione delle spese di lite, da porre a carico della controparte (cfr. note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.02.2025).
Ciò posto, va dichiarata, nel merito, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di sfratto dell'immobile, essendo pacifica tra le parti l'avvenuta liberazione dell'immobile oggetto di giudizio, peraltro comprovata dal deposito del verbale di rilascio del 05.11.2022.
3 Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di controversia (si cfr., per tutte, Cass., sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
Nella specie, la restituzione dell'immobile “libero e vuoto da persone e cose” al locatore ha fatto cessare qualunque motivo di lite sul punto tra le odierne parti, che non hanno quindi ulteriore interesse alla pronuncia di questo Tribunale.
Permane la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, avanzata -come visto- da ciascuna parte nei confronti dell'altra.
Sul punto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
Ed infatti, da un lato, va evidenziato che manca in atti la prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (si cfr. ordinanza del 14.7.2022, con cui si assegnava alle parti “il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria” e si cfr. fascicolo telematico, ove non si rinviene alcun verbale di mediazione), con conseguente potenziale improcedibilità dell'azione.
Inoltre, a ciò aggiungasi il permanere dei dubbi in merito alla ritualità della comunicazione di disdetta, dal momento che parte attrice nulla ha dedotto in merito alle questioni poste da questo Giudice con l'ordinanza del 27.3.2022, avendo omesso finanche di depositare la memoria integrativa nel termine ad uopo concesso, ove, appunto, avrebbe potuto argomentare in merito alla regolarità della comunicazione inviata;
ciò anche in considerazione del fatto che parte intimata eccepiva di non aver ricevuto alcuna disdetta del contratto di locazione nel termine di legge (cfr. comparsa di costituzione di . CP_1
D'altro canto, a fronte della deduzione, da parte dell'intimante, della sussistenza di morosità da parte dell'intimato, quest'ultimo, accettando il contraddittorio sulla questione - essendosi sulla stessa difeso nel merito, negandola - non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni contestati.
4 Per tali ragioni, facendo applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, deve ritenersi che, in assenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, vi sarebbe stata soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., come di seguito.
07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4562/2022, decisa ex art 429 c.p.c. all'udienza del 20.02.2025
TRA
con il patrocinio dell'avv. Ciro Liguoro Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Maria Marolo Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per uso abitativo.
Conclusioni per le parti: come da verbale di udienza e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., osserva il Tribunale che sulla premessa di essere proprietaria dell'immobile sito in Somma Vesuviana (NA), alla Via Parte_1
Margherita n. 9/Bis e di averlo concesso in locazione ad uso abitativo a , con contratto Controparte_1
stipulato in data 02.01.2014 e registrato in pari data (si cfr. contratto depositato nel fascicolo telematico in data 22.5.2022), notificava atto di intimazione di sfratto per finita locazione, con cui conveniva innanzi al
Tribunale di Nola il conduttore, , per la convalida dello sfratto. Controparte_1
All'udienza di convalida, a fronte della mancata comparizione dell'intimato, la scrivente disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di intimazione con citazione per la convalida, stante la sua nullità, nonché, rilevato che la lettera raccomandata a./r. di disdetta del contratto di locazione, depositata in atti, presentava una non intelligibile indicazione in merito al soggetto ricevente e risultava altresì non chiaramente visibile il timbro postale, ne disponeva il deposito alla successiva udienza di comparizione.
A tale successiva udienza si costituiva, a mezzo difensore, l'intimato, disconoscendo la raccomandata di disdetta esibita, eccependo di non averla mai ricevuta, e si opponeva alla convalida, pur rappresentando l'intenzione di rilasciare l'immobile ma di necessitare al contempo di “tempi congrui per potersi trasferirsi altrove”
(cfr. verbale di udienza del 26.5.2022).
Dopo un rinvio per tentativo di bonario componimento, con esito negativo, denegata l'adozione di ordinanza provvisoria di rilascio veniva disposto il mutamento del rito (cfr. ordinanza del 14.7.2022).
Tuttavia, nelle more l'immobile oggetto di giudizio è stato rilasciato ed entrambe le parti hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, ciascuna instando per la refusione delle spese di lite, da porre a carico della controparte (cfr. note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 20.02.2025).
Ciò posto, va dichiarata, nel merito, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di sfratto dell'immobile, essendo pacifica tra le parti l'avvenuta liberazione dell'immobile oggetto di giudizio, peraltro comprovata dal deposito del verbale di rilascio del 05.11.2022.
3 Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di controversia (si cfr., per tutte, Cass., sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
Nella specie, la restituzione dell'immobile “libero e vuoto da persone e cose” al locatore ha fatto cessare qualunque motivo di lite sul punto tra le odierne parti, che non hanno quindi ulteriore interesse alla pronuncia di questo Tribunale.
Permane la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, avanzata -come visto- da ciascuna parte nei confronti dell'altra.
Sul punto, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
Ed infatti, da un lato, va evidenziato che manca in atti la prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (si cfr. ordinanza del 14.7.2022, con cui si assegnava alle parti “il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria” e si cfr. fascicolo telematico, ove non si rinviene alcun verbale di mediazione), con conseguente potenziale improcedibilità dell'azione.
Inoltre, a ciò aggiungasi il permanere dei dubbi in merito alla ritualità della comunicazione di disdetta, dal momento che parte attrice nulla ha dedotto in merito alle questioni poste da questo Giudice con l'ordinanza del 27.3.2022, avendo omesso finanche di depositare la memoria integrativa nel termine ad uopo concesso, ove, appunto, avrebbe potuto argomentare in merito alla regolarità della comunicazione inviata;
ciò anche in considerazione del fatto che parte intimata eccepiva di non aver ricevuto alcuna disdetta del contratto di locazione nel termine di legge (cfr. comparsa di costituzione di . CP_1
D'altro canto, a fronte della deduzione, da parte dell'intimante, della sussistenza di morosità da parte dell'intimato, quest'ultimo, accettando il contraddittorio sulla questione - essendosi sulla stessa difeso nel merito, negandola - non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni contestati.
4 Per tali ragioni, facendo applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, deve ritenersi che, in assenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, vi sarebbe stata soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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