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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 18/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 399/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Parte_1
Buonajuto
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 22.2.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
7239/2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda del lavoratore tesa ad ottenere, durante il periodo di ferie CP_1
annuali, l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, nonché delle indennità di turno e indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981, con le conseguenziali differenze retributive.
Alla odierna udienza le parti dichiaravano che la lite è stata transatta alle condizioni di cui al verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 24.7.2024, di cui veniva depositata copia telematica. 2.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Detta ipotesi si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione;
essa non si traduce però nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019
[Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano regolate come indicato nel suddetto verbale di conciliazione, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 18/02/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 18/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 399/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Parte_1
Buonajuto
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 22.2.2024, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
7239/2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda del lavoratore tesa ad ottenere, durante il periodo di ferie CP_1
annuali, l'inclusione nella base di computo della retribuzione dovuta delle indennità compensative e perequative di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, nonché delle indennità di turno e indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 1981, con le conseguenziali differenze retributive.
Alla odierna udienza le parti dichiaravano che la lite è stata transatta alle condizioni di cui al verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 24.7.2024, di cui veniva depositata copia telematica. 2.- Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Detta ipotesi si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione;
essa non si traduce però nella inammissibilità o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11-04-2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019
[Ord.], n.6444; Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553).
Viene meno, quindi, il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09-04-1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27-03-1999, n. 2937).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano regolate come indicato nel suddetto verbale di conciliazione, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 18/02/2025
L'estensore Il Presidente
Carmen Lombardi Gennaro Iacone