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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente
dott.ssa Anna Bellesi Giudice
dott. Nicola Di Plotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 22.5.2025, promossa
DA
, n. a Vizzolo Predabissi il 24.7.1997, ass. e dif. dall'Avv. Parte_1
Gianmarco Negri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pavia via Milazzo 231;
PARTE ATTRICE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano.
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 e ss. L. 14.4.1982 n. 164, 31 D. L.vo 150/11.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ha chiesto: Parte_1
- l'accertamento del proprio diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare pagina 1 di 6 i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili;
- che sia rettificato il sesso attribuito al momento della nascita;
ciò con ordine al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere alla rettificazione dell'attribuzione sia del sesso nell'atto di riferimento,
nel senso che ove è scritto “sesso maschile” si legga “sesso femminile”, sia del nome, nel senso che ove
è scritto “ ” si legga “ ”. Parte_1 Per_1
La documentazione medica prodotta consiste:
- nella relazione dello specialista endocrinologo Dott.ssa del 22.1.2025, che attesta Persona_2
che parte attrice, giunta alla sua attenzione nel luglio 2023, sta assumendo una terapia ormonale sulla base di una certificazione psicologica favorevole del Dott. del 12.7.2023; ha condotto in Persona_3
maniera regolare l'intero percorso medico, ottenendo un'ottima femminilizzazione;
il trattamento ormonale è proseguito anche con il mantenimento del confronto dell'endocrinologa con lo psicologo;
- nella consulenza dello psicologo Dott. del 26.10.2024, dalla quale emerge l'inizio Persona_4
dei colloqui nel settembre 2024; parte attrice si è sempre presentata puntualmente ai colloqui, motivata e collaborante;
circa quattro anni prima di iniziare il rapporto con lo psicologo ha deciso di intraprendere un percorso di transizione, avendo raggiunto una maggiore consapevolezza della propria identità transgender;
vive con la madre, che è consapevole della sua identità di genere;
lavoro nel modo della consulenza informatica;
la terapia ormonale ha prodotto un netto miglioramento dei propri vissuti;
è possibile formulare la diagnosi di disforia di genere;
non vi sono concomitanti disturbi della sfera psichica che possano indurre a dubitare della capacità di prestare un consenso informato alla modifica dei propri dati anagrafici;
parte attrice comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere;
non vi sono pertanto elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi affermativi di genere e alla correzione dei dati anagrafici;
tali interventi risultano anzi “caldamente auspicabili” in quanto costituiscono un riconoscimento della sua identità e sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e la sua immagine pagina 2 di 6 corporea alla sua identità psichica.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'udienza del 21.5.2025, in particolare: “…Nell'ambiente di lavoro mi rapporto con tutti come donna, con il nome di
. Anche fuori dall'ambiente lavorativo mi rapporto con tutti come donna. Sto seguendo la terapia Per_1
ormonale che ho iniziato nel 2023 con la Dott.ssa Mi trovo bene a seguire questa terapia … Ho Per_2
intenzione in futuro di sottopormi ai trattamenti chirurgici. Sono pienamente convinta del percorso intrapreso e sono cosciente della sua irreversibilità”
***
Con la sentenza 221/2015 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.1, comma 1 L. 164/1982
"costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto
all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno
titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". La mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione "porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale
costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale
esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori
costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza
del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli
aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane
così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno
strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti
pagina 3 di 6 somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico fisico
della persona … In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito
necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo funzionale al
conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato, in senso conforme, che "alla stregua di una
interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1
legge 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31,
comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato
civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri
sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di
un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede
giudiziale" (Cass. n. 15138/2015).
Deve, in sintesi, affermarsi che, in applicazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale, sia il diritto alla libertà sessuale poiché, essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto. Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto il diritto all'identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.
La definitività delle scelte operate da parte attrice emerge in modo chiaro dalle relazioni degli specialisti, confermate nel corso di un significativo lasso temporale.
La richiedente ha dimostrato che le proprie domande non sono ancorate a condizioni di ordine solo pagina 4 di 6 soggettivo, o suscettibili di variare nel tempo (che anzi evidenzia non il mutare, ma il consolidarsi delle scelte operate), ma sono fondate sul riscontro della sussistenza dei requisiti della inequivocabilità e irreversibilità del passaggio, evocati sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione.
A fronte di una diagnosi certa e inequivoca l'attrice, che si trova attualmente in stadio di trasformazione in senso femminile, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare l'intervento e dispone di capacità cognitive e volitive integre.
Si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n.164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
***
In base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare all'attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica e quella psicologica, nonché in modo da garantire una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Tuttavia, occorre dare atto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 5 di 6 Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da parte attrice consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Parte_1
(nome), n. a Vizzolo Predabissi il 24.7.1997, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” Parte_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome ”. Per_1
2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
3) Accerta il diritto di parte attrice a sottoporsi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 22.5.2025.
Il Giudice est.
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente
dott.ssa Anna Bellesi Giudice
dott. Nicola Di Plotti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 22.5.2025, promossa
DA
, n. a Vizzolo Predabissi il 24.7.1997, ass. e dif. dall'Avv. Parte_1
Gianmarco Negri, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pavia via Milazzo 231;
PARTE ATTRICE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano.
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 e ss. L. 14.4.1982 n. 164, 31 D. L.vo 150/11.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ha chiesto: Parte_1
- l'accertamento del proprio diritto a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare pagina 1 di 6 i propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili;
- che sia rettificato il sesso attribuito al momento della nascita;
ciò con ordine al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere alla rettificazione dell'attribuzione sia del sesso nell'atto di riferimento,
nel senso che ove è scritto “sesso maschile” si legga “sesso femminile”, sia del nome, nel senso che ove
è scritto “ ” si legga “ ”. Parte_1 Per_1
La documentazione medica prodotta consiste:
- nella relazione dello specialista endocrinologo Dott.ssa del 22.1.2025, che attesta Persona_2
che parte attrice, giunta alla sua attenzione nel luglio 2023, sta assumendo una terapia ormonale sulla base di una certificazione psicologica favorevole del Dott. del 12.7.2023; ha condotto in Persona_3
maniera regolare l'intero percorso medico, ottenendo un'ottima femminilizzazione;
il trattamento ormonale è proseguito anche con il mantenimento del confronto dell'endocrinologa con lo psicologo;
- nella consulenza dello psicologo Dott. del 26.10.2024, dalla quale emerge l'inizio Persona_4
dei colloqui nel settembre 2024; parte attrice si è sempre presentata puntualmente ai colloqui, motivata e collaborante;
circa quattro anni prima di iniziare il rapporto con lo psicologo ha deciso di intraprendere un percorso di transizione, avendo raggiunto una maggiore consapevolezza della propria identità transgender;
vive con la madre, che è consapevole della sua identità di genere;
lavoro nel modo della consulenza informatica;
la terapia ormonale ha prodotto un netto miglioramento dei propri vissuti;
è possibile formulare la diagnosi di disforia di genere;
non vi sono concomitanti disturbi della sfera psichica che possano indurre a dubitare della capacità di prestare un consenso informato alla modifica dei propri dati anagrafici;
parte attrice comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere;
non vi sono pertanto elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi affermativi di genere e alla correzione dei dati anagrafici;
tali interventi risultano anzi “caldamente auspicabili” in quanto costituiscono un riconoscimento della sua identità e sono funzionali ad armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e la sua immagine pagina 2 di 6 corporea alla sua identità psichica.
Dalle consulenze, sostanzialmente conformi tra loro, emerge dunque una piena consapevolezza nella parte attrice delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'udienza del 21.5.2025, in particolare: “…Nell'ambiente di lavoro mi rapporto con tutti come donna, con il nome di
. Anche fuori dall'ambiente lavorativo mi rapporto con tutti come donna. Sto seguendo la terapia Per_1
ormonale che ho iniziato nel 2023 con la Dott.ssa Mi trovo bene a seguire questa terapia … Ho Per_2
intenzione in futuro di sottopormi ai trattamenti chirurgici. Sono pienamente convinta del percorso intrapreso e sono cosciente della sua irreversibilità”
***
Con la sentenza 221/2015 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'art.1, comma 1 L. 164/1982
"costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto
all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno
titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona". La mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione "porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale
costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale
esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori
costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza
del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli
aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane
così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno
strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti
pagina 3 di 6 somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico fisico
della persona … In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito
necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo funzionale al
conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato, in senso conforme, che "alla stregua di una
interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1
legge 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31,
comma quattro, D.Lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato
civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri
sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di
un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede
giudiziale" (Cass. n. 15138/2015).
Deve, in sintesi, affermarsi che, in applicazione dell'art. 2 Cost., nell'alveo dei diritti inviolabili della persona va ricondotto sia il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenersi fattore di estrinsecazione della personalità che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere per dovere di solidarietà sociale, sia il diritto alla libertà sessuale poiché, essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto. Nel medesimo alveo costituzionale deve essere ricondotto il diritto all'identità di genere, da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico.
La definitività delle scelte operate da parte attrice emerge in modo chiaro dalle relazioni degli specialisti, confermate nel corso di un significativo lasso temporale.
La richiedente ha dimostrato che le proprie domande non sono ancorate a condizioni di ordine solo pagina 4 di 6 soggettivo, o suscettibili di variare nel tempo (che anzi evidenzia non il mutare, ma il consolidarsi delle scelte operate), ma sono fondate sul riscontro della sussistenza dei requisiti della inequivocabilità e irreversibilità del passaggio, evocati sia dalla Corte Costituzionale, sia dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione.
A fronte di una diagnosi certa e inequivoca l'attrice, che si trova attualmente in stadio di trasformazione in senso femminile, non presenta disturbi psicopatologici tali da ostacolare l'intervento e dispone di capacità cognitive e volitive integre.
Si ritiene pertanto che ricorrano nel caso di specie gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 1 L. n.164/82 e 31 D. L.vo 150/11 per procedersi all'attribuzione del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
***
In base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare all'attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica e quella psicologica, nonché in modo da garantire una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Tuttavia, occorre dare atto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 23.7.2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
pagina 5 di 6 Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da parte attrice consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Pt_1 Parte_1
(nome), n. a Vizzolo Predabissi il 24.7.1997, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in ” Parte_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome ”. Per_1
2) Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni.
3) Accerta il diritto di parte attrice a sottoporsi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili ai caratteri sessuali femminili.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 22.5.2025.
Il Giudice est.
Dott. Nicola Di Plotti
Il Presidente
Dott.ssa Paola Maria Gandolfi
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