Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 27/6/2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), con l'avv. Gennaro Parte_1 P.IVA_1 Ferrara nel cui studio in Caserta (CE) al Viale Medaglie D'oro n. 23 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. La Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 969/20 con il
[...] quale questo Tribunale in data 8.6.2020 le ha ingiunto il pagamento, in favore del dell'importo di euro 45.021,04. A Parte_2
pag. 1 di 5
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 969/20 emesso in data 8.6.2020; condanna al Parte_1 pagamento, in favore del dell'importo di euro Parte_2 39.879,27 oltre interessi di mora in misura legale come in motivazione;
compensa in ragione di 1\5 le spese di lite e condanna Controparte_2 alla rifusione, in favore del della restante parte che Parte_2 liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Come chiarito dalla Suprema Corte, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto (come nel caso di specie) è implicita la proposizione anche dell'azione causale mediante utilizzazione dei titoli quali promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. (Cass., sez. III, 11.11.2005, n. 22898). L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass., n. 1058/2001; Cass., n. 13099/2008; Cass., n. 19860/2011). Alcuna deduzione di inesistenza del rapporto obbligatorio tra le parti è stata avanzata dalla opponente eccezion fatta per la prova presuntiva relativa ai minori importi attestati dalla opposta tra il 2012 e il 2015. Si segnala sul punto che la data del ricorso monitorio è quella del 19.5.2020, di talché non è agevole presumere che il credito pari ad euro 9.395,44 attestato dalla curatela in data 13.2.2015 fosse incompatibile con il credito quantificato in monitorio. E, infatti, seppure tale dichiarazione della curatela (cfr. allegato alla I memoria ex art. 183 comma 6 cpc di parte opponente) assume un significato indiziario;
tuttavia, manca dei requisiti sostanziali per valere come prova piena ai sensi degli artt. 2707-2708 c.c. Peraltro, la curatela del presente giudizio potrebbe pag. 2 di 5 avere reperito documentazione comprovante il credito di causa sconosciuta o non in possesso della curatela precedente, pertanto la prova presuntiva allegata dalla opponente è sfornita dei requisiti ex art. 2729 c.c. Con riferimento alla prova del pagamento parziale contenuta nei due assegni bancari prodotti dalla opponente vale quanto segue. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo;
tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica (Cass. n. 17749 del 2009; n. 24747/2016). Tale regola probatoria postula, tuttavia, la dimostrazione dell'emissione dell'assegno bancario con destinazione al creditore. Orbene degli assegni prodotti, quantunque intestati alla opposta, non risulta provata la consegna né tanto meno il pagamento in quanto dall'estratto conto prodotto non risulta corrispondenza con il numero degli assegni documentati né sul loro importo con esito negativo della prova.
3. Quanto alle risultanze delle scritture contabili prodotte ex art. 210 c.p.c. dalla opponente vale il principio per cui: “ l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato” ( cfr. Cass. civ. 11912\09). A tanto consegue, come riconosciuto dalla stessa opposta nella comparsa conclusionale depositata, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della cambiale emessa il 11.11.2010 dell'importo di euro 5.141,77. Ne consegue che dall'ammontare richiesto in via monitoria deve essere detratto solo tale importo, così che la somma dovuta ammonta ad euro 39.879,27. Il decreto ingiuntivo n. 969/20 va, dunque, revocato, ma la società opponente deve essere condannata alla corresponsione, in favore del fallimento opposto, della somma suddetta maggiorata degli interessi di mora in misura legale con la decorrenza stabilita con il decreto ingiuntivo (dalla costituzione in mora al saldo).
4. Le spese di lite devono essere compensate per un quinto, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione. Per la restante parte, liquidata in dispositivo alla stregua del d.m. n. 55/14, devono essere poste a carico della parte opponente.”.
pag. 3 di 5 § 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: – in via in via preliminare e cautelare, concedere ex art. 283 c.p.c. la sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e ricorrendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
– in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'interposto appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. – In via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza, per tutti i profili contestati, nell'evidenza di una motivazione apparente e obiettivamente contraddittoria resa dal giudice di prime cure senza indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, senza disamina e confutazione di alcuna emergenza istruttoria decisiva a conforto delle censure argomentate da che vanifica ogni controllo sull'esattezza e logicità del Parte_1 suo ragionamento. – nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2490/2024 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Civile, Giudice Dott. Negro, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4659/2020, depositata in cancelleria in data 31/12/2024, notificata in data 08/01/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare a) Disporre la revoca del decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiararsi la nullità dello stesso per i motivi precisati. Nel merito, in via principale b) revocare il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate;
in via subordinata c) dichiarare che in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., è tenuta a versare alla ricorrente opposta il minor importo di € 9.395,44; in ulteriore subordine d) dichiarare che in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., è tenuta a versare alla ricorrente opposta il minor importo di € 20.505,47” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
– in via subordinata, riformare la sentenza gravata nella parte in cui riconosce al gli Parte_2 interessi moratori, concedendo unicamente quelli in misura legale. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 20/6/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del CP_1 non costituitosi pure regolarmente citato.
[...]
pag. 4 di 5 La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 27/6/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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