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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 489 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio C.F._2
degli Avv.ti Luigi Burchi e Davide Burchi, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._7 CP_6 C.F._8 CP_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._9 CP_8 C.F._10
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note conclusionali):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Dichiarare che, per effetto dell'intervenuta usucapione, e Parte_1 [...]
sono riconosciuti proprietari in maniera piena ed esclusiva degli Pt_2 immobili siti nel Comune di Seulo sito in via Deledda n. 14 e precisamente l'unità abitativa, con relativo terreno pertinenziale, distinta nel Catasto edilizio urbano del Comune di Seulo al foglio 12 mappale 1947.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 accertare e sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in via G. Deledda n. 14 dell'abitato di Seulo, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Seulo al foglio 12, particella 1947, categoria A/2.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto fabbricato, con antistante cortile pertinenziale, da oltre vent'anni, dai primi anni Ottanta.
Gli stessi hanno asserito di avere provveduto alla ristrutturazione, al restauro ed all'ampliamento del suddetto fabbricato, che, originariamente, era fatiscente, deducendo che, ad oggi, lo stesso è composto, al piano terra ed al primo piano, da due vani e da un bagno e, al secondo piano, da una mansarda suddivisa in due vani. Dall'anno 1994, il fabbricato costituisce l'abitazione di residenza degli attori, i quali si sono sempre occupati della manutenzione del fabbricato, realizzando lavori idraulici, provvedendo alla tinteggiatura delle pareti, alla verniciatura degli infissi ed al pagamento delle utenze idrica ed elettrica.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dagli inizi degli anni Ottanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini
(dichiarazioni dei testi , e , rese, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 rispettivamente, alle udienze del 24 settembre 2024 e del 10 dicembre 2024).
I testimoni escussi hanno riferito che gli attori hanno eseguito dei lavori sul tetto e sulla facciata dell'immobile, nonché lavori di idraulica, di tinteggiatura e di rifacimento dei bagni. Il teste ha dichiarato di avere eseguito Testimone_2 personalmente dei lavori nell'abitazione su incarico degli attori, dai quali è stato retribuito. Detti lavori sono consistiti nella sostituzione del pavimento della cucina e del salone e nel rivestimento della cucina con le mattonelle.
I testi hanno riferito che all'abitazione si accede da un piccolo giardino, attraverso un cancello con lucchetto, dove è presente una pianta di limone, che viene utilizzato anche come deposito per la legna (teste ) e dove gli Testimone_1 attori coltivano un piccolo orto, provvedendo alla pulizia del terreno (teste Tes_2
).
[...]
I testi hanno saputo riferire anche in merito alla composizione interna dell'immobile, il quale è articolato su tre livelli, un piano terra, dove sono collocati il salone e la cucina, un primo piano, dove è presente un bagno e due camere da letto ed una mansarda, con due stanze da letto ed un altro bagno.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte degli attori, fin dagli anni Novanta, e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi o con i loro figli (il teste
[...]
è amico del figlio e il teste è coetaneo della figlia) e in Tes_1 Testimone_2 quanto compaesani, oltre che per avervi eseguito personalmente dei lavori (teste in qualità di muratore) o per avere frequentato l'abitazione su Testimone_2 invito degli attori (teste ). Tes_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) proprietari del fabbricato distinto al Catasto C.F._2
Fabbricati del Comune di Seulo al foglio 12, particella 1947, categoria
A/2, e della relativa area pertinenziale;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei,17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 489 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio C.F._2
degli Avv.ti Luigi Burchi e Davide Burchi, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f. ), C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._7 CP_6 C.F._8 CP_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._9 CP_8 C.F._10
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note conclusionali):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Dichiarare che, per effetto dell'intervenuta usucapione, e Parte_1 [...]
sono riconosciuti proprietari in maniera piena ed esclusiva degli Pt_2 immobili siti nel Comune di Seulo sito in via Deledda n. 14 e precisamente l'unità abitativa, con relativo terreno pertinenziale, distinta nel Catasto edilizio urbano del Comune di Seulo al foglio 12 mappale 1947.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 accertare e sentire dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in via G. Deledda n. 14 dell'abitato di Seulo, distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Seulo al foglio 12, particella 1947, categoria A/2.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto fabbricato, con antistante cortile pertinenziale, da oltre vent'anni, dai primi anni Ottanta.
Gli stessi hanno asserito di avere provveduto alla ristrutturazione, al restauro ed all'ampliamento del suddetto fabbricato, che, originariamente, era fatiscente, deducendo che, ad oggi, lo stesso è composto, al piano terra ed al primo piano, da due vani e da un bagno e, al secondo piano, da una mansarda suddivisa in due vani. Dall'anno 1994, il fabbricato costituisce l'abitazione di residenza degli attori, i quali si sono sempre occupati della manutenzione del fabbricato, realizzando lavori idraulici, provvedendo alla tinteggiatura delle pareti, alla verniciatura degli infissi ed al pagamento delle utenze idrica ed elettrica.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, dagli inizi degli anni Ottanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini
(dichiarazioni dei testi , e , rese, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 rispettivamente, alle udienze del 24 settembre 2024 e del 10 dicembre 2024).
I testimoni escussi hanno riferito che gli attori hanno eseguito dei lavori sul tetto e sulla facciata dell'immobile, nonché lavori di idraulica, di tinteggiatura e di rifacimento dei bagni. Il teste ha dichiarato di avere eseguito Testimone_2 personalmente dei lavori nell'abitazione su incarico degli attori, dai quali è stato retribuito. Detti lavori sono consistiti nella sostituzione del pavimento della cucina e del salone e nel rivestimento della cucina con le mattonelle.
I testi hanno riferito che all'abitazione si accede da un piccolo giardino, attraverso un cancello con lucchetto, dove è presente una pianta di limone, che viene utilizzato anche come deposito per la legna (teste ) e dove gli Testimone_1 attori coltivano un piccolo orto, provvedendo alla pulizia del terreno (teste Tes_2
).
[...]
I testi hanno saputo riferire anche in merito alla composizione interna dell'immobile, il quale è articolato su tre livelli, un piano terra, dove sono collocati il salone e la cucina, un primo piano, dove è presente un bagno e due camere da letto ed una mansarda, con due stanze da letto ed un altro bagno.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto di causa da parte degli attori, fin dagli anni Novanta, e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi o con i loro figli (il teste
[...]
è amico del figlio e il teste è coetaneo della figlia) e in Tes_1 Testimone_2 quanto compaesani, oltre che per avervi eseguito personalmente dei lavori (teste in qualità di muratore) o per avere frequentato l'abitazione su Testimone_2 invito degli attori (teste ). Tes_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) proprietari del fabbricato distinto al Catasto C.F._2
Fabbricati del Comune di Seulo al foglio 12, particella 1947, categoria
A/2, e della relativa area pertinenziale;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei,17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra