Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.3429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. DE TOMA ETTORE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 25/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30/04/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile, la
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Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU, nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale, – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno d'invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 74% in conformità alla stessa percentuale d'invalidità del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU da pag.9 a pag.12 della sua relazione scritta).
2 In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale: «Orbene, dopo l'esame clinico e dopo attenta valutazione della documentazione in atti ed acquisita, è possibile esprimere un giudizio sulle infermità riscontrate nella periziata e sul diritto o meno al richiesto assegno di invalidità.
La IG.ra attualmente risulta affetta da un Parte_1 quadro clinico di tutto rilievo, la cui valutazione del quadro clinico andrà fatta utilizzando il D.M. 5.2.92.
Utilizzando i Codici del predetto D.M., per gli esiti di multipli trapianti corneali bilaterali ed il correlato ipovisus si dovrà ricorrere alla tabella dei deciti visivi ed al Codice 5009
“CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI
CORNEALI” valutato 5, per la Psoriasi, la artropatia psoriasica, la lomboartrosi con ernie discali multiple, la artrosi metatarso falangea ed interfalangea delle mani, l'osteopenia, potremo usare a riferimento il Codice 9303 “ARTRITE REUMATOIDE CON
CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI” valutato 50, per la laringite cronica da MRGE potremo utilizzare il Codice 3104
“DISFONIA CRONICA MEDIA” valutato 11-20. Per l'ipertensione arteriosa potremo usare il Codice 6445 “CORONAROPATIA LIEVE (I
CLASSE NYHA” valutato 11-20.
Come noto, i codici citati sono solo indicativi e vanno poi attagliati al caso di specie utilizzando i criteri di analogia, equivalenza e proporzionalità.
Pertanto, nel caso di specie, potremo assegnare agli esiti di multipli trapianti corneali bilaterali ed il correlato ipovisus la valutazione 30, per la Psoriasi, la artropatia psoriasica, la lomboartrosi con ernie discali multiple, la artrosi metatarso falangea ed interfalangea delle mani e l'osteopenia potremo assegnare una valutazione pari a 50, per la MRGE e la laringite cronica una valutazione pari a 15, per l'ipertensione arteriosa una valutazione del 12.
Va pure ricordato che, come riportato nelle “Modalità d'uso” della
Tabella, a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella
3 valutazione complessiva della invalidità, non vanno considerate le minorazioni valutate fino a 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori ed inoltre che per le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato, quindi funzionalmente in concorso tra loro, quando il concorso non è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.) valutata separatamente la singola menomazione, si procede ad una VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato (calcolo riduzionistico di Balthazard).
Va ancora detto che la Tabella del D.M. 5.2.92, indica con chiarezza, nelle Avvertenze, le modalità con cui procedere alla sommatoria di valutazioni riferibili a patologie diverse.
Nel caso di infermità plurime, sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità.
Valutata separatamente la singola menomazione, si procede a
Valutazione complessiva, che non consiste nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo- funzionale dell'organo o dell'apparato.
Per la coesistenza di menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si esegue un calcolo riduzionistico mediante la formula espressa in decimali IT = IP1 +
IP2 - (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ebbene, utilizzando i predetti codici ed applicando il criterio della proporzionalità nonché la formula a scalare di Balthazard, proprio in ossequio alle indicazioni valutative fornite nelle
Avvertenze della Tabella del D.M. 5.2.92, ottiene una valutazione superiore a quanto riconosciuto.
A conclusione di quanto precede in relazione alla patologia, all'impiego ed all'impegno funzionale accertato sia in fase
4 amministrativa che giudiziaria, possiamo affermare che attualmente
è affetta da patologie che ne determinano lo Parte_1 stato di invalidità, valutabile nella misura del 74%.
Tale valutazione è riferibile alla data attuale come a quella della domanda».
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea, diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo, può trovare integrale accoglimento.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di condanna dell' alla erogazione della prestazione economica CP_1 richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito
ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il
5 vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità della questione trattata e dell'attività istruttoria espletata e tenuto conto sia della fase di ATP (Euro 1.170,00) sia della presente fase di merito (Euro 2.697,00) – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
Analogamente in base al principio della soccombenza le spese di
C.T.U. – nella misura già liquidata con separati provvedimenti – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del giorno
03/02/2023;
- condanna l' a rifondere nei confronti della parte CP_1 ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 3.867,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed
IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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