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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, avente ad oggetto:
altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, nata ad [...], il [...], già Dirigente pro tempore dell' Parte_1 [...]
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Mercogliano
ATTRICE
E
, nato a [...], il [...], C.F. CP_2 C.F._2
rappresentato dall'avv. Gianfranco Porreca
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione nei confronti di già dirigente scolastica CP_3 Parte_1
del VI circolo didattico di , esponeva che in data 25.10.2016, le veniva notificato un avviso CP_1
di garanzia da parte della competente Procura della Repubblica cui seguiva decreto di rinvio a giudizio in data 31-03-2017, G.I.P. dr. per abuso d'ufficio per aver procurato Per_1
intenzionalmente alla docente un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel Controparte_4
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare aperto con nr. 4606 del 28-05-2013
emesso nei confronti della stessa docente. In particolare le veniva contestato di non aver preso i dovuti redimenti nei confronti di , insegnante presso il VI circolo didattico di Avellino, Controparte_4 insegnante che aveva giustificato le proprie assenze dal servizio mediante produzione di certificazioni mediche provenienti da paesi extra UE, precisamente dalla Russia, e a carico della quale si era proceduto a contestazioni di addebito disciplinare.
Esponeva l'attrice che determinanti ai fini della concretizzazione del capo di imputazione erano state le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da che con sentenza CP_3
del Tribunale di Avellino depositata il 5 luglio 2019 essa veniva assolta con formula piena “per
insussistenza del fatto”, smentendo così ogni accusa diffamatoria e/o calunniosa riportata nella missiva e nelle dichiarazioni;
che il Tribunale affermava che “lo stesso autore della relazione ispettiva, Dr. specificamente interrogato sul punto, ha ammesso di non sapere CP_2
neppure delle formalità necessarie affinché la presentazione di una certificazione sanitaria,
rilasciata da autorità mediche straniere, possa a tutt'oggi assurgere, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, a valida causa di giustificazione dell'assenza del lavoratore”; che il Tribunale concludeva nel senso che “francamente non si comprende di quali strumenti investigativi la Dirigente dell'Ufficio Scolastico avrebbe potuto legittimamente disporre ed ai quali avrebbe quindi
colpevolmente omesso il ricorso, diversi dal mero confronto tra i documenti esibiti come originali
dalla parte e le copie già da questa prodotte all'Istituto scolastico presso cui prestava servizio, al
fine di pervenire lei stessa ad un altrettanto sicuro giudizio di falsità dei primi e, di conseguenza, ad
un differente esito del procedimento disciplinare promosso. Confronto del quale rendono invece
puntualmente conto, tanto il citato verbale di audizione dell'11-07-2013, quanto lo stesso
provvedimento di archiviazione incriminato”; che appariva, pertanto, evidente l'intenzione, da parte dell'odierno convenuto, Ing. , di calunniare e/o diffamare e, comunque, di recare un CP_2
danno alla dr.ssa invocando addirittura l'avvio di un'accurata inchiesta interna al suo Parte_1
indirizzo; che lo stesso aveva chiarito “anche le ragioni del suo dire, animato, ictu oculi, CP_3
dalla evidente finalità di diffamare e/o calunniare la dr.ssa osservando che la Parte_1
docente (unitamente al convivente sig. ) aveva osato Controparte_4 CP_5
denunciarlo – in uno con la Dirigente Scolastica Prof.ssa – alla Procura della Per_2
Repubblica di Avellino, conseguendone la sua iscrizione nel Registro degli Indagati. Per mera
ritorsione, verosimilmente, avrà inteso calunniare la Dirigente dell' in persona dell'odierna CP_6
attrice la quale, come accertato a distanza di diversi anni dal Tribunale Penale di Avellino, ha operato con la massima diligenza nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza”; che ne era risultata una grave lesione della dignità e dell'onorabilità dell'attrice anche in ragione del ruolo di
Dirigente dell'USP ricoperto.
Tanto premesso chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'articolo
2043 c.c. per avere il convenuto agito con dolo nei confronti dell'attrice avendo consapevolmente diffuso notizie false cagionandole un danno ravvisabile “nella diminuzione della considerazione della
persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa
persona abbia ad interagire”.
Tenendo conto della portata offensiva delle dichiarazioni nonché della notorietà
dell'attrice chiedeva pertanto il risarcimento di un danno pari ad euro 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il quale eccepiva CP_3
l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Napoli nonché l'improcedibilità della domanda per mancata instaurazione della procedura di mediazione.
Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale delle avverse richieste poiché Parte_1
veniva a conoscenza del procedimento penale a suo carico il 25 ottobre 2016 come da sua stessa dichiarazione .
Nel merito riferiva di avere agito nell'ambito dei suoi doveri d'ufficio chiedendo la verifica della autenticità dei certificati medici riportanti l'intestazione di una clinica privata russa denominata “ALTRA VITA” di Mosca e rilasciati alla docente , che era stata Controparte_4
comunque condannata.
Nel chiedere il rigetto della domanda, avanzava anch'egli domanda riconvenzionale per il risarcimento da danno all'immagine domanda, da contenere nella misura di euro 25.000,00.
Rigettate le eccezioni di incompetenza e di improcedibilità della domanda per omesso avvio della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20
Febbraio 2025.
La diffamazione è un reato che ha ad oggetto la lesione dell'altrui reputazione e può
verificarsi quando si parla in modo ingiurioso di una persona in sua assenza o, ad esempio, quando si diffondano a mezzo stampa delle notizie offensive nei confronti di un determinato soggetto. Il risarcimento del danno derivante da una condotta diffamatoria deve sempre essere sostenuto da prove adeguate: infatti non è ammissibile il danno in re ipsa , ossia un danno esistente per il solo fatto che sia stata accertata una condotta diffamatoria. Tuttavia la prova di tale tipologia di danno può essere fornita anche per presunzioni, sulla base però di una complessiva valutazione di precisi elementi di fatto dedotti in causa, potendosi giungere ad una valutazione anche equitativa dell'ammontare del risarcimento, stante l'obiettiva difficoltà di una determinazione specifica (cfr.
Trib. Marsala, sez. I, sent. N. 628 del 9.9.2024; parimenti, Cassazione civile sez. I, 05/04/2024,
n.9068, secondo cui “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla
reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non
con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche
attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”).
Tanto premesso, nel caso di specie la parte attrice non ha minimamente illustrato a questo giudice quale sarebbe il danno se non facendo ricorso a formule generiche e a pronunce giurisprudenziali relative alla notorietà della vittima e alla circostanza di essere stata assolta.
La parte attrice avrebbe dovuto indicare degli episodi specifici a causa dei quali avrebbe patito l'ingiusta accusa perpetrata dalla parte convenuta, facendo riferimento a situazioni in cui effettivamente, rispetto ad una situazione pregressa, la stessa avrebbe patito un discredito sociale o un chiacchiericcio ingiustificato o una diminuzione della sua credibilità.
Non è, infatti, possibile addurre quale ragione giustificatrice del risarcimento la semplice qualifica della persona presuntamente offesa, poiché essa diventerebbe una richiesta autoreferenziale ossia non supportata né corredata da indicatori specifici di quanto sofferto.
Anche la prova testimoniale è stata articolata per provare fatti già noti al Tribunale, ossia le indagini espletate e la sentenza di assoluzione, laddove i rumors e il presunto danno psichico è stato indicato in via estremamente generica senza far riferimento a circostanze concrete, e a episodi specifici relativi ad un danno perpetrato con dolo.
La stessa richiesta di un risarcimento in via equitativa può essere valutata per procedere ad una quantificazione del danno che difficilmente può essere ancorato a dei parametri oggettivi ma non per supplire alla prova stessa del danno che non può essere bypassata da un mero riferimento alla carica istituzionale espletata.
Nel caso di specie la parte attrice si è limitata a produrre la documentazione attestante un complesso lavoro di indagini svolte anche -ma non solo- dal convenuto al quale, peraltro, è stata rivolta un'insinuazione importante, ossia quella secondo cui lo stesso avrebbe agito per una ritorsione conseguente ad una denuncia rivoltagli dalla e dal suo compagno, ritorsione che si sarebbe CP_4
realizzata per il tramite della denuncia di abuso di ufficio a carico della odierna attrice.
La domanda va pertanto rigettata.
Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto di risarcimento di danno non patrimoniale anch'essa rimasta sguarnita di qualsivoglia allegazione probatoria e con l'evidente intento di ribattere e replicare ad una pretesa risarcitoria.
Al rigetto in entrambe le domande -configurandosi una soccombenza reciproca-consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda principale e la domanda riconvenzionale;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 11.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, avente ad oggetto:
altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, nata ad [...], il [...], già Dirigente pro tempore dell' Parte_1 [...]
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Mercogliano
ATTRICE
E
, nato a [...], il [...], C.F. CP_2 C.F._2
rappresentato dall'avv. Gianfranco Porreca
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione nei confronti di già dirigente scolastica CP_3 Parte_1
del VI circolo didattico di , esponeva che in data 25.10.2016, le veniva notificato un avviso CP_1
di garanzia da parte della competente Procura della Repubblica cui seguiva decreto di rinvio a giudizio in data 31-03-2017, G.I.P. dr. per abuso d'ufficio per aver procurato Per_1
intenzionalmente alla docente un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nel Controparte_4
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare aperto con nr. 4606 del 28-05-2013
emesso nei confronti della stessa docente. In particolare le veniva contestato di non aver preso i dovuti redimenti nei confronti di , insegnante presso il VI circolo didattico di Avellino, Controparte_4 insegnante che aveva giustificato le proprie assenze dal servizio mediante produzione di certificazioni mediche provenienti da paesi extra UE, precisamente dalla Russia, e a carico della quale si era proceduto a contestazioni di addebito disciplinare.
Esponeva l'attrice che determinanti ai fini della concretizzazione del capo di imputazione erano state le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da che con sentenza CP_3
del Tribunale di Avellino depositata il 5 luglio 2019 essa veniva assolta con formula piena “per
insussistenza del fatto”, smentendo così ogni accusa diffamatoria e/o calunniosa riportata nella missiva e nelle dichiarazioni;
che il Tribunale affermava che “lo stesso autore della relazione ispettiva, Dr. specificamente interrogato sul punto, ha ammesso di non sapere CP_2
neppure delle formalità necessarie affinché la presentazione di una certificazione sanitaria,
rilasciata da autorità mediche straniere, possa a tutt'oggi assurgere, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, a valida causa di giustificazione dell'assenza del lavoratore”; che il Tribunale concludeva nel senso che “francamente non si comprende di quali strumenti investigativi la Dirigente dell'Ufficio Scolastico avrebbe potuto legittimamente disporre ed ai quali avrebbe quindi
colpevolmente omesso il ricorso, diversi dal mero confronto tra i documenti esibiti come originali
dalla parte e le copie già da questa prodotte all'Istituto scolastico presso cui prestava servizio, al
fine di pervenire lei stessa ad un altrettanto sicuro giudizio di falsità dei primi e, di conseguenza, ad
un differente esito del procedimento disciplinare promosso. Confronto del quale rendono invece
puntualmente conto, tanto il citato verbale di audizione dell'11-07-2013, quanto lo stesso
provvedimento di archiviazione incriminato”; che appariva, pertanto, evidente l'intenzione, da parte dell'odierno convenuto, Ing. , di calunniare e/o diffamare e, comunque, di recare un CP_2
danno alla dr.ssa invocando addirittura l'avvio di un'accurata inchiesta interna al suo Parte_1
indirizzo; che lo stesso aveva chiarito “anche le ragioni del suo dire, animato, ictu oculi, CP_3
dalla evidente finalità di diffamare e/o calunniare la dr.ssa osservando che la Parte_1
docente (unitamente al convivente sig. ) aveva osato Controparte_4 CP_5
denunciarlo – in uno con la Dirigente Scolastica Prof.ssa – alla Procura della Per_2
Repubblica di Avellino, conseguendone la sua iscrizione nel Registro degli Indagati. Per mera
ritorsione, verosimilmente, avrà inteso calunniare la Dirigente dell' in persona dell'odierna CP_6
attrice la quale, come accertato a distanza di diversi anni dal Tribunale Penale di Avellino, ha operato con la massima diligenza nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza”; che ne era risultata una grave lesione della dignità e dell'onorabilità dell'attrice anche in ragione del ruolo di
Dirigente dell'USP ricoperto.
Tanto premesso chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'articolo
2043 c.c. per avere il convenuto agito con dolo nei confronti dell'attrice avendo consapevolmente diffuso notizie false cagionandole un danno ravvisabile “nella diminuzione della considerazione della
persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa
persona abbia ad interagire”.
Tenendo conto della portata offensiva delle dichiarazioni nonché della notorietà
dell'attrice chiedeva pertanto il risarcimento di un danno pari ad euro 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il quale eccepiva CP_3
l'incompetenza per territorio in favore del tribunale di Napoli nonché l'improcedibilità della domanda per mancata instaurazione della procedura di mediazione.
Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale delle avverse richieste poiché Parte_1
veniva a conoscenza del procedimento penale a suo carico il 25 ottobre 2016 come da sua stessa dichiarazione .
Nel merito riferiva di avere agito nell'ambito dei suoi doveri d'ufficio chiedendo la verifica della autenticità dei certificati medici riportanti l'intestazione di una clinica privata russa denominata “ALTRA VITA” di Mosca e rilasciati alla docente , che era stata Controparte_4
comunque condannata.
Nel chiedere il rigetto della domanda, avanzava anch'egli domanda riconvenzionale per il risarcimento da danno all'immagine domanda, da contenere nella misura di euro 25.000,00.
Rigettate le eccezioni di incompetenza e di improcedibilità della domanda per omesso avvio della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20
Febbraio 2025.
La diffamazione è un reato che ha ad oggetto la lesione dell'altrui reputazione e può
verificarsi quando si parla in modo ingiurioso di una persona in sua assenza o, ad esempio, quando si diffondano a mezzo stampa delle notizie offensive nei confronti di un determinato soggetto. Il risarcimento del danno derivante da una condotta diffamatoria deve sempre essere sostenuto da prove adeguate: infatti non è ammissibile il danno in re ipsa , ossia un danno esistente per il solo fatto che sia stata accertata una condotta diffamatoria. Tuttavia la prova di tale tipologia di danno può essere fornita anche per presunzioni, sulla base però di una complessiva valutazione di precisi elementi di fatto dedotti in causa, potendosi giungere ad una valutazione anche equitativa dell'ammontare del risarcimento, stante l'obiettiva difficoltà di una determinazione specifica (cfr.
Trib. Marsala, sez. I, sent. N. 628 del 9.9.2024; parimenti, Cassazione civile sez. I, 05/04/2024,
n.9068, secondo cui “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla
reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non
con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche
attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”).
Tanto premesso, nel caso di specie la parte attrice non ha minimamente illustrato a questo giudice quale sarebbe il danno se non facendo ricorso a formule generiche e a pronunce giurisprudenziali relative alla notorietà della vittima e alla circostanza di essere stata assolta.
La parte attrice avrebbe dovuto indicare degli episodi specifici a causa dei quali avrebbe patito l'ingiusta accusa perpetrata dalla parte convenuta, facendo riferimento a situazioni in cui effettivamente, rispetto ad una situazione pregressa, la stessa avrebbe patito un discredito sociale o un chiacchiericcio ingiustificato o una diminuzione della sua credibilità.
Non è, infatti, possibile addurre quale ragione giustificatrice del risarcimento la semplice qualifica della persona presuntamente offesa, poiché essa diventerebbe una richiesta autoreferenziale ossia non supportata né corredata da indicatori specifici di quanto sofferto.
Anche la prova testimoniale è stata articolata per provare fatti già noti al Tribunale, ossia le indagini espletate e la sentenza di assoluzione, laddove i rumors e il presunto danno psichico è stato indicato in via estremamente generica senza far riferimento a circostanze concrete, e a episodi specifici relativi ad un danno perpetrato con dolo.
La stessa richiesta di un risarcimento in via equitativa può essere valutata per procedere ad una quantificazione del danno che difficilmente può essere ancorato a dei parametri oggettivi ma non per supplire alla prova stessa del danno che non può essere bypassata da un mero riferimento alla carica istituzionale espletata.
Nel caso di specie la parte attrice si è limitata a produrre la documentazione attestante un complesso lavoro di indagini svolte anche -ma non solo- dal convenuto al quale, peraltro, è stata rivolta un'insinuazione importante, ossia quella secondo cui lo stesso avrebbe agito per una ritorsione conseguente ad una denuncia rivoltagli dalla e dal suo compagno, ritorsione che si sarebbe CP_4
realizzata per il tramite della denuncia di abuso di ufficio a carico della odierna attrice.
La domanda va pertanto rigettata.
Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto di risarcimento di danno non patrimoniale anch'essa rimasta sguarnita di qualsivoglia allegazione probatoria e con l'evidente intento di ribattere e replicare ad una pretesa risarcitoria.
Al rigetto in entrambe le domande -configurandosi una soccombenza reciproca-consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda principale e la domanda riconvenzionale;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 11.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio