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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1833/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5036/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202290022698059000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6734/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 1833/2025, la Agenzia Entrate ha appellato la sentenza della Corte di
Giustizia di I grado di Caserta n. 5036/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e di Agenzia Entrate Riscossione da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la intimazione di pagamento, notificata il 23 novembre 2013, collegata alla cartella n. 02820110058045303000, che si sosteneva come notificata il 3 gennaio 2012
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione per omessa notifica della citata cartella.
Si era costituita la Agenzia sostenendo la regolare notifica della cartella e rappresentando che dagli applicativi in uso la cartella in questione aveva formato oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L.
148/2017 non adempiendo, per ben due volte alle condizioni richieste, motivo per il quale l'importo dovuto e non versato gli era stato richiesto con l'impugnata intimazione.
Non si era costituita la ER
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica della cartella.
Con l'appello in esame la Agenzia sostiene che la notifica sia stata provata e che le richieste di definizione nel 2018 e 2019 costituissero atto interruttivo della prescrizione;
infine si lamentava che il contribuente avesse fatto riferimento ad una infondata prescrizione quinquennale.
Si è costituita la contribuente sostenendo la genericità dell'appello, e ritenendo che la notifica della cartella presupposta non fosse stata completa per mancato invio dell'avviso successivo alla consegna a familiare convivente;
veniva infine ritenuta non idoena la forma della documentazione prodotta in atti.
Non si è costituita ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostri la avvenuta notifica della cartella a mezzo posta a mani di familiare dichiaratosi convivente, in data 3 gennaio
2012.
Orbene va ricordato che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv.
640546 – 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01)
Per quanto attiene ad una eventuale prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto prodomico, va rilevato che successivamente la contribuente aveva avanzato domanda di definizione agevolata, non rispettata, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, Peraltro comunque non maturata per le proroghe disposte dalla normativa emergenziale Covid;
con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato (non lamentati).
Va infatti rilevato che l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha disposto la sospensione dei termini finali di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, onde evitare che durante i periodi suddetti, caratterizzati dalle note difficoltà operative e logistiche connesse alla pandemia, venissero a maturare, a danno dell'amministrazione finanziaria, termini di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione delle pretese sottostanti.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”; tale comma, che esclude dal richiamo il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, si riferisce esclusivamente all'attività di accertamento degli enti impositori e non anche a quella di riscossione, che risulta invece oggetto di specifica disciplina al successivo art. 68 dello stesso decreto.
Infatti, ai sensi della normativa emergenziale epidemiologica di cui all'art. 68 dello stesso decreto e successive proroghe, la sospensione per i versamenti e le attività di recupero derivanti da cartelle esattoriali, ha avuto una durata complessiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (il termine del 30 maggio 2020, è stato prorogato dal d.l. n. 104/2020 sino al 16 ottobre 2020, dal d.l. n. 129/2020 sino al 31 dicembre 2020, con i decreti n.
3 e 7 del 2021 sino al 28 febbraio 2021, ed infine con il d.l. n. 41 del 2021 e con il d.l. n. 99 del 2021) ed ha previsto a favore dei contribuenti una corrispondente sospensione dei termini per i versamenti e, conseguentemente di prescrizione dei crediti tributari.
L'art. 68, comma 1, nello stabilire la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento relativi “alle entrate tributarie e non tributarie….derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 …”, nell'ultima parte contiene la seguente clausola: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”; si tratta della norma che prevede appunto, per i casi di eccezionale emergenza (in quella specifica ipotesi per terremoto), la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione collegata alla sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Il comma 2 dell'art. 12, norma questa volta richiamata nella sua integralità, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono a loro volta prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In presenza di una intimazione di pagamento che ha come atto presupposto una cartella esattoriale, e quindi carichi già affidati all'agente della riscossione, deve trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, (e non già l'art. 67 dello stesso decreto) e con esso il richiamo integrale (e non quello parziale operato dall'art. 67 citato) all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente nei confronti della sola Agenzia Entrate,
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Agenzia Entrate, e per l'effetto respinge l'originario ricorso Condanna il contribuente al pagamento, in favore della Agenzia Entrate di Caserta, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 240,00 ed in Euro 310,00 per il II grado oltre spese prenotate a debito. Nulla nei confronti di ER.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1833/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5036/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028202290022698059000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6734/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 1833/2025, la Agenzia Entrate ha appellato la sentenza della Corte di
Giustizia di I grado di Caserta n. 5036/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e di Agenzia Entrate Riscossione da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la intimazione di pagamento, notificata il 23 novembre 2013, collegata alla cartella n. 02820110058045303000, che si sosteneva come notificata il 3 gennaio 2012
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione per omessa notifica della citata cartella.
Si era costituita la Agenzia sostenendo la regolare notifica della cartella e rappresentando che dagli applicativi in uso la cartella in questione aveva formato oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L.
148/2017 non adempiendo, per ben due volte alle condizioni richieste, motivo per il quale l'importo dovuto e non versato gli era stato richiesto con l'impugnata intimazione.
Non si era costituita la ER
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica della cartella.
Con l'appello in esame la Agenzia sostiene che la notifica sia stata provata e che le richieste di definizione nel 2018 e 2019 costituissero atto interruttivo della prescrizione;
infine si lamentava che il contribuente avesse fatto riferimento ad una infondata prescrizione quinquennale.
Si è costituita la contribuente sostenendo la genericità dell'appello, e ritenendo che la notifica della cartella presupposta non fosse stata completa per mancato invio dell'avviso successivo alla consegna a familiare convivente;
veniva infine ritenuta non idoena la forma della documentazione prodotta in atti.
Non si è costituita ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostri la avvenuta notifica della cartella a mezzo posta a mani di familiare dichiaratosi convivente, in data 3 gennaio
2012.
Orbene va ricordato che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv.
640546 – 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01)
Per quanto attiene ad una eventuale prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto prodomico, va rilevato che successivamente la contribuente aveva avanzato domanda di definizione agevolata, non rispettata, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, Peraltro comunque non maturata per le proroghe disposte dalla normativa emergenziale Covid;
con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato (non lamentati).
Va infatti rilevato che l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha disposto la sospensione dei termini finali di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, onde evitare che durante i periodi suddetti, caratterizzati dalle note difficoltà operative e logistiche connesse alla pandemia, venissero a maturare, a danno dell'amministrazione finanziaria, termini di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione delle pretese sottostanti.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159”; tale comma, che esclude dal richiamo il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, si riferisce esclusivamente all'attività di accertamento degli enti impositori e non anche a quella di riscossione, che risulta invece oggetto di specifica disciplina al successivo art. 68 dello stesso decreto.
Infatti, ai sensi della normativa emergenziale epidemiologica di cui all'art. 68 dello stesso decreto e successive proroghe, la sospensione per i versamenti e le attività di recupero derivanti da cartelle esattoriali, ha avuto una durata complessiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (il termine del 30 maggio 2020, è stato prorogato dal d.l. n. 104/2020 sino al 16 ottobre 2020, dal d.l. n. 129/2020 sino al 31 dicembre 2020, con i decreti n.
3 e 7 del 2021 sino al 28 febbraio 2021, ed infine con il d.l. n. 41 del 2021 e con il d.l. n. 99 del 2021) ed ha previsto a favore dei contribuenti una corrispondente sospensione dei termini per i versamenti e, conseguentemente di prescrizione dei crediti tributari.
L'art. 68, comma 1, nello stabilire la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento relativi “alle entrate tributarie e non tributarie….derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 …”, nell'ultima parte contiene la seguente clausola: “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”; si tratta della norma che prevede appunto, per i casi di eccezionale emergenza (in quella specifica ipotesi per terremoto), la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione collegata alla sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Il comma 2 dell'art. 12, norma questa volta richiamata nella sua integralità, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono a loro volta prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In presenza di una intimazione di pagamento che ha come atto presupposto una cartella esattoriale, e quindi carichi già affidati all'agente della riscossione, deve trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, (e non già l'art. 67 dello stesso decreto) e con esso il richiamo integrale (e non quello parziale operato dall'art. 67 citato) all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente nei confronti della sola Agenzia Entrate,
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Agenzia Entrate, e per l'effetto respinge l'originario ricorso Condanna il contribuente al pagamento, in favore della Agenzia Entrate di Caserta, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 240,00 ed in Euro 310,00 per il II grado oltre spese prenotate a debito. Nulla nei confronti di ER.