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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 694/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 27.02.2025
e promossa:
[...]
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. D'AGATA FABRIZIO e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli (CB) alla via Martiri della Resistenza n. 172, pec: Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CINALLI MARIA
ROSARIA MONIA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli
(CB) alla via Sandro Pertini n. 60, pec: Email_2
-CONVENUTO-
E CONTRO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE-
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.02.2025
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Larino il in persona del sindaco legale Controparte_1
rapp.te p.t., chiedendo di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in euro 38.079,19 i.v.a. inclusa o altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che, in data 01.08.2021, intorno alle ore
13:00, in agro del Comune di Guglionesi (CB), la vallata sottostante via Milano veniva interessata da un incendio proveniente dalla scarpata stradale. A causa del predetto incendio, favorito dalla presenza di alberi e piante secche, l'immobile sito in via Milano all'altezza del civico n. 46, meglio identificato in catasto al foglio n. 78, particella 425/5, ubicato al piano secondo e di proprietà dell'attrice, veniva coinvolto dalle fiamme, rimanendo danneggiato.
Si esponeva in citazione che, nei mesi antecedenti il sinistro, l'erba presente su tale costone era stata sfalciata e lasciata a dimorare sul terreno, senza mai essere rimossa.
Si aggiungeva che durante l'incendio i lapilli provenienti dal costone sottostante via
Milano andavano a infrangersi contro l'abitazione posta al civico n. 46 e contro un albero posto frontalmente all'immobile.
A causa di ciò l'albero prendeva fuoco e dallo stesso si staccava un ramo, che cadeva sul balcone di proprietà di Parte_1
Si precisava che dal ramo incendiario caduto sul balcone si propagavano fiamme che pagina 2 di 14 raggiungevano l'interno dell'abitazione, provocando danni alle parti murarie, ai mobili, nonché all'impianto elettrico e all'impianto di riscaldamento.
Si specificava che, per riparare i danni subiti, l'attrice doveva affrontare una spesa pari ad euro 38.079,19 i.v.a. inclusa, come da perizia giurata a firma dell'IN. Per_1
.
[...]
Si concludeva che il sinistro si verificava per responsabilità esclusiva del CP_1
in persona del sindaco p.t., che, in quanto proprietario della vallata sottostante
[...]
la via Milano, aveva omesso di adottare le misure necessarie ad evitare l'evento, scatenato e favorito dalla mancata rimozione della vegetazione precedentemente tagliata;
la stessa, giunta ad essicazione, si trasformava in lapilli il giorno dell'incendio, danneggiando l'immobile di proprietà di . Parte_1
Si concludeva nella domanda introduttiva che, con lettera di messa in mora del
02.09.2021, l'attrice invitava il convenuto al risarcimento dei danni subiti, ma la richiesta rimaneva ignorata.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_1
preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.; domandava, inoltre, in via
[...]
preliminare, di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
data la natura dolosa dell'incendio, nonché di dichiararsi l'inammissibilità e improcedibilità della domanda in quanto il Comune aveva manutenzionato la vallata ed era estraneo all'evento dannoso.
Domandava, nel merito, di respingere la domanda attorea, in quanto infondata e chiedeva di dichiarare che la terza chiamata in causa fosse tenuto a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea, condannando la compagnia di assicurazione a rifondere al CP_1
quanto eventualmente tenuta a pagare all'attrice.
[...]
Nelle note di trattazione scritta del 27.01.2025 parte attrice precisava la domanda pagina 3 di 14 chiedendo di condannare in solido il convenuto e la terza chiamata in causa.
Il terzo chiamato in causa, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 05.06.2024, come da relativo verbale.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali, espletamento di TU estimativa e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.02.2025.
MOTIVAZIONE
Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di carenza di legittimazione passiva del nonché di inammissibilità e Controparte_1
improcedibilità della domanda per essere l'ente convenuto estraneo ai fatti, data la natura dolosa dell'incendio.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Anche in presenza di incendio doloso, infatti, il proprietario del terreno è tenuto a mettere in atto tutte le misure in grado di prevenire il rischio di propagazione del fuoco, nel rispetto degli obblighi di custodia e vigilanza imposti dalla normativa vigente.
Nel caso in esame, l convenuto non ha dimostrato di aver adempiuto a tali obblighi CP_3
né ha provato la natura dolosa dell'incendio (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2962 del
07.02.2011).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose cha ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'atto introduttivo, infatti, fa riferimento, quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento, al sinistro subito dall'attrice a seguito di un incendio proveniente dalla scarpata adiacente via Milano e propagatosi sino all'abitazione dell'istante a causa della pagina 4 di 14 presenza di alberi e piante secche. Tale vegetazione, nei mesi precedenti, era stata tagliata senza mai essere asportata dal suolo, prospettando una responsabilità dell'ente convenuto, tenuto, in quanto proprietario dei terreni e della strada, alla custodia e alla manutenzione degli stessi.
Lo stesso ente convenuto non nega di essere proprietario del terreno e della strada lungo la quale si è verificato il sinistro per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass.
Civ., Sez. U, ord. n. 20943 del 30.06.2022)
E, ancora: “In materia di responsabilità da cose in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti nel processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine
l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art 1227 c.c.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n, 17388 del
08.08.2007).
pagina 5 di 14 Orbene, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. è applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici incaricati della cura dei luoghi.
Tanto comporta, in punto di onere probatorio, che il danneggiato debba provare unicamente l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno, mentre il custode, nel caso di specie il al fine Controparte_1
di non sentirsi dichiarare oggettivamente responsabile di quanto accaduto, deve offrire la prova che la causazione del danno derivi dal caso fortuito.
Nel caso in esame, la domanda attorea risulta fondata e può trovare accoglimento.
Dal rapporto reso dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell'incendio è emerso che:
“era in atto un vasto incendio di sterpaglie che dai piedi del paese saliva repentinamente sul costone fino a lambire il centro abitato. Al nostro arrivo la presenza massiccia di faville incandescenti provenienti dal costone, trasportate dal forte vento presente in zona, avevano raggiunto un balcone al secondo piano di una civile abitazione, dando fuoco al materiale presente su di esso. Il forte calore scaturito dalle fiamme scioglieva in parte gli infissi in alluminio con il consecutivo scoppio dei vetri, facendo sì che il fuoco entrasse nell'appartamento e coinvolgesse la cucina e parte del soggiorno”. Sulla presumibile causa del sinistro risulta che: “l'incendio è scaturito dal forte calore e dalla presenza massiccia di faville incandescenti provenienti dal costone che andava in fiamme”.
Oltre a ciò, parte attrice ha assolto l'onere probatorio su lei gravante a mezzo del teste da ritenersi attendibile per aver assistito personalmente al fatto e Testimone_1
per non aver alcun interesse personale e diretto alla definizione della causa. La stessa ha affermato di aver assistito all'incendio in quanto si trovava sul balcone della propria abitazione, che affaccia sulla vallata sottostante via Milano. La teste ha precisato che la vallata, prima di essere invasa dalle fiamme, era ricoperta da una fitta vegetazione e precisava, ulteriormente che: “pulivano in parte, non asportavano quello che veniva tagliato”. Aggiungeva che, durante l'incendio, i lapilli provenienti dal costone sottostante pagina 6 di 14 via Milano, in corrispondenza del civico n. 46 si infrangevano contro un albero e contro l'abitazione dell'attrice: “dopo che i lapilli sono entrati in contatto con l'albero, quest'ultimo iniziava a prendere fuoco e un ramo cadeva sul balcone della La Parte_1
teste ha riferito che dal balcone le fiamme si spingevano all'interno dell'abitazione dell'attrice e che parte dell'albero cadeva sulla autovettura della teste stessa, bruciandola.
In aggiunta a ciò, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta hanno avvalorato la ricostruzione dei fatti sostenuta dall'attrice.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato, infatti, che nei giorni Testimone_2
antecedenti l'incendio lavorava per la ditta di pulizia del verde pubblico denominata D.R.
MULTISERVICE S.r.l. e ha precisato che dopo la trinciatura delle erbacce una parte di esse restava sul suolo, in quanto troppo piccola da asportare e perché il terreno era particolarmente scosceso.
Il teste di parte convenuta ha, inoltre, dichiarato di aver supervisionato Testimone_3
le operazioni di pulizia del tratto interessato dall'incendio e ha affermato che, dopo il taglio, le erbacce venivano rastrellate verso valle e che la potatura veniva effettuata in modalità ornamentale, ossia tagliando soltanto i rami inferiori e accorciando quelli superiori, mentre l'erba veniva tranciata meccanicamente. Ha precisato, inoltre, di essere presente il giorno dell'incendio e che la chioma dell'albero posto di fronte l'abitazione dell'attrice prendeva fuoco a causa dei lapilli trasportati dal vento e provenienti dal fondo- valle.
Sono, dunque, gli stessi testi di parte convenuta a confermare di non aver rimosso l'erba tranciata e che l'albero posto di fronte all'abitazione dell'istante si incendiava.
La responsabilità dell'ente convenuto è confermata anche dall'elaborato peritale redatto dal TU IN. , il quale si è espresso sulla compatibilità dell'evento Persona_2
dannoso e la dinamica dei fatti adducendo che: “il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del in persona del sindaco p.t., che, Controparte_1
in quanto ente proprietario della vallata sottostante la via Milano e, nello specifico, la
pagina 7 di 14 vallata sottostante il numero civico 46, ha omesso di adottare le misure necessarie a evitare l'accadimento e/o comunque di manutenerla. Il mancato sfalcio dell'erba e degli alberi secchi presenti nella vallata sottostante via Milano e, nello specifico, il civico 46, oltre alla mancata rimozione della vegetazione precedentemente tagliata e lasciata sul posto senza che la stessa venisse rimossa, che poi successivamente giunta ad essiccazione si è trasformata in lapilli il giorno dell'incendio, costituiscono un'attività imputabile all'ente e, pertanto, motivo di risarcimento dei danni per omessa Controparte_1
manutenzione della vegetazione presente sul costone sottostante via Milano n. 46. Una zona, peraltro, già qualificata a rischio incendi poiché in passato vi erano stati altri incendi. E, ancora: “quanto detto, cioè 1) il non avere adottato misure necessarie a evitare che accadesse ciò che poi effettivamente accaduto;
2) il non aver effettuato una giusta manutenzione con il mancato sfalcio dell'erba e degli alberi secchi presenti nel costone sottostante via Milano 3) la mancata rimozione della vegetazione precedentemente tagliata e lasciata sul posto senza che la stessa venisse rimossa che, successivamente giunto a essiccazione, si è trasformata in lapilli il giorno dell'incendio, ha favorito il propagarsi delle fiamme che hanno danneggiato anche l'immobile di proprietà della signora Se fossero state adottate misure necessarie a evitare che accadesse ciò Parte_1
che poi effettivamente accaduto, se fosse stata espletata una vera e propria opera di manutenzione con lo sfalcio dell'erba e degli alberi secchi presenti nel costone sottostante via Milano, se fosse stata rimossa la vegetazione precedentemente tagliata che, invece, lasciata sul posto senza essere rimossa e giunta a essicazione si è trasformato in lapilli il giorno dell'incendio, non ci sarebbe stato alcun incendio interessante la vallata sotto via
Milano e, pertanto, le fiamme non si sarebbero propagate e nessun danno sarebbe stato causato alle autovetture e alle abitazioni contigue al costone di proprietà del comune di
. CP_1
Il TU ha ritenuto che: “in mancanza di altri fatti elementi oggettivamente valutabili, considerando anche le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco nel rapporto di intervento, i danni subiti dall'appartamento sono compatibili con la dinamica già espressa, secondo
pagina 8 di 14 cui detto appartamento veniva invaso dalle fiamme e riportava danni”.
A fronte di tale prova, deve ritenersi sussistente la responsabilità del CP_1
il quale ha omesso di provvedere a una corretta manutenzione della
[...]
vegetazione presente sul terreno di sua proprietà.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: dalla proprietà pubblica del sui beni discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche CP_1
quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 16770 del 21.07.2006).
Il custode, per escludere la propria responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo, deve dimostrare la derivazione dello stesso dal caso fortuito.
Secondo giurisprudenza unanime, il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima, tant'è che l'ente convenuto ha addotto che l'origine dell'incendio sia stata di natura dolosa, nonché che le condizioni climatiche sussistenti nel giorno in cui l'evento si è verificato fossero eccezionali, in quanto sussisteva un caldo torrido e un forte vento.
L'assunto del convenuto secondo cui l'incendio abbia avuto natura dolosa non ha trovato conferma nel compendio probatorio, infatti dal rapporto di intervento reso dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul posto è emerso che: “dall'analisi dei luoghi non sono state individuate persone in grado di riferire circostanze utili. Non avendo riscontrato altri elementi utili per il prosieguo delle indagini e all'identificazione dei responsabili, visto il ripetersi dell'evento più volte nel periodo estivo e nella stessa zona, si ipotizza azione dolosa da parte di ignoti.
Non è stata, tuttavia, dimostrata tale circostanza, tanto che le indagini svolte sul punto si sono concluse con l'archiviazione.
L'ulteriore assunto del convenuto secondo cui le condizioni climatiche particolarmente pagina 9 di 14 avverse, costituite dal caldo torrido e dal forte vento, abbiano condotto al verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, integrante il caso fortuito e la forza maggiore, risultano smentite dall'espletamento delle prove testimoniali.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato di non essere in grado di riferire Testimone_4
sulla velocità del vento, affermando che “tirava vento ed era fortissimo, non abbiamo misurato la velocità in quanto non avevamo l'anemometro”
Il teste di parte attrice Arch. , responsabile dell'ufficio tecnico del Testimone_5
comune di dichiarava che il territorio di fosse stato interessato da CP_1 CP_1
incendi nel 2017 e nel 2021, mentre non ricordava l'evento del 2020. Precisava, inoltre, di non ricordare se vi fosse, all'epoca, un piano di prevenzione antincendio;
dichiarava, altresì, di non ricordare se all'epoca vi fosse un protocollo per la pulizia delle aree verdi e di quelle in esame.
Dalla relazione tecnica del TU si evince che: “l'incendio che ha interessato la zona sottostante via Milano nel 2021 è stato il terzo incendio verificatosi nella medesima area, dopo gli incendi del 2017 e del 2020. E ciò avrebbe dovuto condurre il CP_1
ad adottare un paino di prevenzione e sicurezza per gli incendi, che agli atti
[...]
non risulta, proprio con particolare riferimento alla vallata sottostante via Milano”.
Il verificarsi di ulteriori incendi nella stessa zona è confermato anche dalle sentenze prodotte in atti, che documentano episodi analoghi verificatisi nel territorio in questione.
Non risulta, dunque, dimostrato che il avesse adottato misure finalizzate a CP_1
mettere in sicurezza la scarpata sottostante via Milano per impedire il propagarsi delle fiamme.
Il convenuto, dunque, non ha dimostrato l'eccezionalità delle condizioni climatiche sussistenti alla data dell'evento. Non è stata, infatti, dimostrata l'effettiva velocità del vento, né che il caldo fosse di intensità effettivamente superiore a ciò che ci si potrebbe attendere nel mese di agosto in tali luoghi.
pagina 10 di 14 Risulta, per di più, smentita l'eccezionalità dell'evento, dato il ripetersi di situazioni analoghe nel corso degli anni e la testimonianza dell'Arch. , il quale ha Testimone_5
affermato di non ricordare se all'epoca dei fatti il si fosse dotato di un piano di CP_1
prevenzione antincendio, e di un protocollo per la pulizia delle aree verdi non consente di stabilire se l'ente pubblico avesse adottato tutte le misure necessarie ad impedire eventi di tale portata.
Non è, dunque, stato dimostrato che il giorno del sinistro le condizioni metereologiche fossero particolarmente ostili rispetto al clima caratterizzante la stagione estiva, né è emerso che l'attrice abbia, in qualche modo, contribuito a provocare il sinistro in oggetto.
Gli eventi addotti da parte convenuta non appaiono dotati dei caratteri dell'eccezionalità
e dell'imprevedibilità, perciò non possono essere considerati idonei a interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull'ente convenuto e l'evento dannoso, né si ritiene sussistere un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Il deve, quindi, essere ritenuto responsabile dell'incidente per cui Controparte_1
è causa ai sensi dell'art 2051 c.c., nella misura del 100% dell'importo corrispondente al danno che ne è derivato all'attrice.
Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attrice.
Soccorre sul punto la TU espletata dall'IN. , della quale si condividono Persona_2
le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo tale relazione la natura dei danni riportati dall'immobile è compatibile con la dinamica dell'accaduto ed è stata ritenuta congrua la stima indicata all'interno della perizia giurata a firma dell'IN. , che ha quantificato i danni in euro Persona_1
38.079,19 i.v.a. inclusa, facendo riferimento preventivi di spesa allegati in atti.
Il TU ha chiarito che, essendo l'immobile già riparato al momento della sua opera, si è
pagina 11 di 14 fatto riferimento esclusivamente alla perizia giurata del 17.08.2021 versata nel fascicolo di parte istante. Il preventivo di spesa in essa contenuto è stato ritenuto veritiero e non suscettibile di rivalutazione, in quanto redatto all'epoca del sinistro sulla base dello stato in cui versava l'immobile in quel momento.
Alla luce di tali indicazioni il danno subito dall'istante, in ragione della responsabilità riconosciuta dal nella causazione del sinistro, può essere liquidato Controparte_1
per un totale di euro 38.079,19 i.v.a. inclusa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si verte, infatti, in ipotesi di obbligazione di valore, quindi sulla somma che la esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato e sino all'effettivo soddisfo.
La rivalutazione, com'è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e tanto secondo l'insegnamento di Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 1712 del 17.02.1995.
Ciò detto, dagli atti risulta documentalmente provato che il convenuto fosse coperto da polizza assicurativa n. F2000013910-LB, stipulata con la compagnia di assicurazione terza chiamata in causa er il periodo che va Controparte_2
dal dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2021 a copertura dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi, tra cui rientra il sinistro per cui è causa.
Accertata, pertanto, la responsabilità del convenuto per i danni subiti dall'attrice, va accolta la domanda attorea.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto, con conseguente obbligo dell'assicuratore di rimborsare a quest'ultimo le somme dallo stesso pagina 12 di 14 eventualmente corrisposte all'attrice, ivi comprese le spese processuali e le spese relative alla TU.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro il contro Parte_1 Controparte_1
così dispone: Controparte_2
- accoglie la domanda attorea, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto in ordine al sinistro oggetto di causa;
- per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il convenuto in Controparte_1
persona del sindaco p.t. e la terza chiamata in causa Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice , della
[...] Parte_1
somma di euro 38.079,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna, in solido tra loro, il convenuto in persona del Controparte_1
sindaco p.t. e la terza chiamata in causa in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice , che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 4.000,00 per Parte_1
competenze legali , oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge;
- pone definitivamente a carico, in soldo tra loro, del convenuto CP_1
in persona del sindaco p.t. e della terza chiamata in causa
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese di Controparte_2
TU, liquidate con separato decreto.
- condanna la terza chiamata in causa a Controparte_2
manlevare il convenuto da ogni somma da questi Controparte_1
pagina 13 di 14 eventualmente corrisposta in esecuzione della presente sentenza, comprese le spese di lite e di TU.
Larino, 11.06.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 694/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 27.02.2025
e promossa:
[...]
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. D'AGATA FABRIZIO e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Termoli (CB) alla via Martiri della Resistenza n. 172, pec: Email_1
-ATTRICE-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CINALLI MARIA
ROSARIA MONIA e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli
(CB) alla via Sandro Pertini n. 60, pec: Email_2
-CONVENUTO-
E CONTRO
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE-
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.02.2025
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Larino il in persona del sindaco legale Controparte_1
rapp.te p.t., chiedendo di condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in euro 38.079,19 i.v.a. inclusa o altra somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nell'atto introduttivo del giudizio si affermava che, in data 01.08.2021, intorno alle ore
13:00, in agro del Comune di Guglionesi (CB), la vallata sottostante via Milano veniva interessata da un incendio proveniente dalla scarpata stradale. A causa del predetto incendio, favorito dalla presenza di alberi e piante secche, l'immobile sito in via Milano all'altezza del civico n. 46, meglio identificato in catasto al foglio n. 78, particella 425/5, ubicato al piano secondo e di proprietà dell'attrice, veniva coinvolto dalle fiamme, rimanendo danneggiato.
Si esponeva in citazione che, nei mesi antecedenti il sinistro, l'erba presente su tale costone era stata sfalciata e lasciata a dimorare sul terreno, senza mai essere rimossa.
Si aggiungeva che durante l'incendio i lapilli provenienti dal costone sottostante via
Milano andavano a infrangersi contro l'abitazione posta al civico n. 46 e contro un albero posto frontalmente all'immobile.
A causa di ciò l'albero prendeva fuoco e dallo stesso si staccava un ramo, che cadeva sul balcone di proprietà di Parte_1
Si precisava che dal ramo incendiario caduto sul balcone si propagavano fiamme che pagina 2 di 14 raggiungevano l'interno dell'abitazione, provocando danni alle parti murarie, ai mobili, nonché all'impianto elettrico e all'impianto di riscaldamento.
Si specificava che, per riparare i danni subiti, l'attrice doveva affrontare una spesa pari ad euro 38.079,19 i.v.a. inclusa, come da perizia giurata a firma dell'IN. Per_1
.
[...]
Si concludeva che il sinistro si verificava per responsabilità esclusiva del CP_1
in persona del sindaco p.t., che, in quanto proprietario della vallata sottostante
[...]
la via Milano, aveva omesso di adottare le misure necessarie ad evitare l'evento, scatenato e favorito dalla mancata rimozione della vegetazione precedentemente tagliata;
la stessa, giunta ad essicazione, si trasformava in lapilli il giorno dell'incendio, danneggiando l'immobile di proprietà di . Parte_1
Si concludeva nella domanda introduttiva che, con lettera di messa in mora del
02.09.2021, l'attrice invitava il convenuto al risarcimento dei danni subiti, ma la richiesta rimaneva ignorata.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_1
preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.; domandava, inoltre, in via
[...]
preliminare, di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
data la natura dolosa dell'incendio, nonché di dichiararsi l'inammissibilità e improcedibilità della domanda in quanto il Comune aveva manutenzionato la vallata ed era estraneo all'evento dannoso.
Domandava, nel merito, di respingere la domanda attorea, in quanto infondata e chiedeva di dichiarare che la terza chiamata in causa fosse tenuto a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea, condannando la compagnia di assicurazione a rifondere al CP_1
quanto eventualmente tenuta a pagare all'attrice.
[...]
Nelle note di trattazione scritta del 27.01.2025 parte attrice precisava la domanda pagina 3 di 14 chiedendo di condannare in solido il convenuto e la terza chiamata in causa.
Il terzo chiamato in causa, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 05.06.2024, come da relativo verbale.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, assunzione di prove orali, espletamento di TU estimativa e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.02.2025.
MOTIVAZIONE
Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di carenza di legittimazione passiva del nonché di inammissibilità e Controparte_1
improcedibilità della domanda per essere l'ente convenuto estraneo ai fatti, data la natura dolosa dell'incendio.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Anche in presenza di incendio doloso, infatti, il proprietario del terreno è tenuto a mettere in atto tutte le misure in grado di prevenire il rischio di propagazione del fuoco, nel rispetto degli obblighi di custodia e vigilanza imposti dalla normativa vigente.
Nel caso in esame, l convenuto non ha dimostrato di aver adempiuto a tali obblighi CP_3
né ha provato la natura dolosa dell'incendio (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2962 del
07.02.2011).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'azione proposta rientra nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose cha ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'atto introduttivo, infatti, fa riferimento, quale causa del danno di cui si chiede il risarcimento, al sinistro subito dall'attrice a seguito di un incendio proveniente dalla scarpata adiacente via Milano e propagatosi sino all'abitazione dell'istante a causa della pagina 4 di 14 presenza di alberi e piante secche. Tale vegetazione, nei mesi precedenti, era stata tagliata senza mai essere asportata dal suolo, prospettando una responsabilità dell'ente convenuto, tenuto, in quanto proprietario dei terreni e della strada, alla custodia e alla manutenzione degli stessi.
Lo stesso ente convenuto non nega di essere proprietario del terreno e della strada lungo la quale si è verificato il sinistro per cui è causa.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass.
Civ., Sez. U, ord. n. 20943 del 30.06.2022)
E, ancora: “In materia di responsabilità da cose in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l'ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti nel processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine
l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art 1227 c.c.” (Cass. Civ., sez. III, sent. n, 17388 del
08.08.2007).
pagina 5 di 14 Orbene, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. è applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici incaricati della cura dei luoghi.
Tanto comporta, in punto di onere probatorio, che il danneggiato debba provare unicamente l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa che il convenuto aveva in custodia ed il danno, mentre il custode, nel caso di specie il al fine Controparte_1
di non sentirsi dichiarare oggettivamente responsabile di quanto accaduto, deve offrire la prova che la causazione del danno derivi dal caso fortuito.
Nel caso in esame, la domanda attorea risulta fondata e può trovare accoglimento.
Dal rapporto reso dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell'incendio è emerso che:
“era in atto un vasto incendio di sterpaglie che dai piedi del paese saliva repentinamente sul costone fino a lambire il centro abitato. Al nostro arrivo la presenza massiccia di faville incandescenti provenienti dal costone, trasportate dal forte vento presente in zona, avevano raggiunto un balcone al secondo piano di una civile abitazione, dando fuoco al materiale presente su di esso. Il forte calore scaturito dalle fiamme scioglieva in parte gli infissi in alluminio con il consecutivo scoppio dei vetri, facendo sì che il fuoco entrasse nell'appartamento e coinvolgesse la cucina e parte del soggiorno”. Sulla presumibile causa del sinistro risulta che: “l'incendio è scaturito dal forte calore e dalla presenza massiccia di faville incandescenti provenienti dal costone che andava in fiamme”.
Oltre a ciò, parte attrice ha assolto l'onere probatorio su lei gravante a mezzo del teste da ritenersi attendibile per aver assistito personalmente al fatto e Testimone_1
per non aver alcun interesse personale e diretto alla definizione della causa. La stessa ha affermato di aver assistito all'incendio in quanto si trovava sul balcone della propria abitazione, che affaccia sulla vallata sottostante via Milano. La teste ha precisato che la vallata, prima di essere invasa dalle fiamme, era ricoperta da una fitta vegetazione e precisava, ulteriormente che: “pulivano in parte, non asportavano quello che veniva tagliato”. Aggiungeva che, durante l'incendio, i lapilli provenienti dal costone sottostante pagina 6 di 14 via Milano, in corrispondenza del civico n. 46 si infrangevano contro un albero e contro l'abitazione dell'attrice: “dopo che i lapilli sono entrati in contatto con l'albero, quest'ultimo iniziava a prendere fuoco e un ramo cadeva sul balcone della La Parte_1
teste ha riferito che dal balcone le fiamme si spingevano all'interno dell'abitazione dell'attrice e che parte dell'albero cadeva sulla autovettura della teste stessa, bruciandola.
In aggiunta a ciò, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta hanno avvalorato la ricostruzione dei fatti sostenuta dall'attrice.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato, infatti, che nei giorni Testimone_2
antecedenti l'incendio lavorava per la ditta di pulizia del verde pubblico denominata D.R.
MULTISERVICE S.r.l. e ha precisato che dopo la trinciatura delle erbacce una parte di esse restava sul suolo, in quanto troppo piccola da asportare e perché il terreno era particolarmente scosceso.
Il teste di parte convenuta ha, inoltre, dichiarato di aver supervisionato Testimone_3
le operazioni di pulizia del tratto interessato dall'incendio e ha affermato che, dopo il taglio, le erbacce venivano rastrellate verso valle e che la potatura veniva effettuata in modalità ornamentale, ossia tagliando soltanto i rami inferiori e accorciando quelli superiori, mentre l'erba veniva tranciata meccanicamente. Ha precisato, inoltre, di essere presente il giorno dell'incendio e che la chioma dell'albero posto di fronte l'abitazione dell'attrice prendeva fuoco a causa dei lapilli trasportati dal vento e provenienti dal fondo- valle.
Sono, dunque, gli stessi testi di parte convenuta a confermare di non aver rimosso l'erba tranciata e che l'albero posto di fronte all'abitazione dell'istante si incendiava.
La responsabilità dell'ente convenuto è confermata anche dall'elaborato peritale redatto dal TU IN. , il quale si è espresso sulla compatibilità dell'evento Persona_2
dannoso e la dinamica dei fatti adducendo che: “il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del in persona del sindaco p.t., che, Controparte_1
in quanto ente proprietario della vallata sottostante la via Milano e, nello specifico, la
pagina 7 di 14 vallata sottostante il numero civico 46, ha omesso di adottare le misure necessarie a evitare l'accadimento e/o comunque di manutenerla. Il mancato sfalcio dell'erba e degli alberi secchi presenti nella vallata sottostante via Milano e, nello specifico, il civico 46, oltre alla mancata rimozione della vegetazione precedentemente tagliata e lasciata sul posto senza che la stessa venisse rimossa, che poi successivamente giunta ad essiccazione si è trasformata in lapilli il giorno dell'incendio, costituiscono un'attività imputabile all'ente e, pertanto, motivo di risarcimento dei danni per omessa Controparte_1
manutenzione della vegetazione presente sul costone sottostante via Milano n. 46. Una zona, peraltro, già qualificata a rischio incendi poiché in passato vi erano stati altri incendi. E, ancora: “quanto detto, cioè 1) il non avere adottato misure necessarie a evitare che accadesse ciò che poi effettivamente accaduto;
2) il non aver effettuato una giusta manutenzione con il mancato sfalcio dell'erba e degli alberi secchi presenti nel costone sottostante via Milano 3) la mancata rimozione della vegetazione precedentemente tagliata e lasciata sul posto senza che la stessa venisse rimossa che, successivamente giunto a essiccazione, si è trasformata in lapilli il giorno dell'incendio, ha favorito il propagarsi delle fiamme che hanno danneggiato anche l'immobile di proprietà della signora Se fossero state adottate misure necessarie a evitare che accadesse ciò Parte_1
che poi effettivamente accaduto, se fosse stata espletata una vera e propria opera di manutenzione con lo sfalcio dell'erba e degli alberi secchi presenti nel costone sottostante via Milano, se fosse stata rimossa la vegetazione precedentemente tagliata che, invece, lasciata sul posto senza essere rimossa e giunta a essicazione si è trasformato in lapilli il giorno dell'incendio, non ci sarebbe stato alcun incendio interessante la vallata sotto via
Milano e, pertanto, le fiamme non si sarebbero propagate e nessun danno sarebbe stato causato alle autovetture e alle abitazioni contigue al costone di proprietà del comune di
. CP_1
Il TU ha ritenuto che: “in mancanza di altri fatti elementi oggettivamente valutabili, considerando anche le dichiarazioni dei Vigili del Fuoco nel rapporto di intervento, i danni subiti dall'appartamento sono compatibili con la dinamica già espressa, secondo
pagina 8 di 14 cui detto appartamento veniva invaso dalle fiamme e riportava danni”.
A fronte di tale prova, deve ritenersi sussistente la responsabilità del CP_1
il quale ha omesso di provvedere a una corretta manutenzione della
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vegetazione presente sul terreno di sua proprietà.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: dalla proprietà pubblica del sui beni discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche CP_1
quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 16770 del 21.07.2006).
Il custode, per escludere la propria responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo, deve dimostrare la derivazione dello stesso dal caso fortuito.
Secondo giurisprudenza unanime, il caso fortuito può consistere anche in una condotta colpevole del terzo o della vittima, tant'è che l'ente convenuto ha addotto che l'origine dell'incendio sia stata di natura dolosa, nonché che le condizioni climatiche sussistenti nel giorno in cui l'evento si è verificato fossero eccezionali, in quanto sussisteva un caldo torrido e un forte vento.
L'assunto del convenuto secondo cui l'incendio abbia avuto natura dolosa non ha trovato conferma nel compendio probatorio, infatti dal rapporto di intervento reso dai Vigili del
Fuoco intervenuti sul posto è emerso che: “dall'analisi dei luoghi non sono state individuate persone in grado di riferire circostanze utili. Non avendo riscontrato altri elementi utili per il prosieguo delle indagini e all'identificazione dei responsabili, visto il ripetersi dell'evento più volte nel periodo estivo e nella stessa zona, si ipotizza azione dolosa da parte di ignoti.
Non è stata, tuttavia, dimostrata tale circostanza, tanto che le indagini svolte sul punto si sono concluse con l'archiviazione.
L'ulteriore assunto del convenuto secondo cui le condizioni climatiche particolarmente pagina 9 di 14 avverse, costituite dal caldo torrido e dal forte vento, abbiano condotto al verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, integrante il caso fortuito e la forza maggiore, risultano smentite dall'espletamento delle prove testimoniali.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato di non essere in grado di riferire Testimone_4
sulla velocità del vento, affermando che “tirava vento ed era fortissimo, non abbiamo misurato la velocità in quanto non avevamo l'anemometro”
Il teste di parte attrice Arch. , responsabile dell'ufficio tecnico del Testimone_5
comune di dichiarava che il territorio di fosse stato interessato da CP_1 CP_1
incendi nel 2017 e nel 2021, mentre non ricordava l'evento del 2020. Precisava, inoltre, di non ricordare se vi fosse, all'epoca, un piano di prevenzione antincendio;
dichiarava, altresì, di non ricordare se all'epoca vi fosse un protocollo per la pulizia delle aree verdi e di quelle in esame.
Dalla relazione tecnica del TU si evince che: “l'incendio che ha interessato la zona sottostante via Milano nel 2021 è stato il terzo incendio verificatosi nella medesima area, dopo gli incendi del 2017 e del 2020. E ciò avrebbe dovuto condurre il CP_1
ad adottare un paino di prevenzione e sicurezza per gli incendi, che agli atti
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non risulta, proprio con particolare riferimento alla vallata sottostante via Milano”.
Il verificarsi di ulteriori incendi nella stessa zona è confermato anche dalle sentenze prodotte in atti, che documentano episodi analoghi verificatisi nel territorio in questione.
Non risulta, dunque, dimostrato che il avesse adottato misure finalizzate a CP_1
mettere in sicurezza la scarpata sottostante via Milano per impedire il propagarsi delle fiamme.
Il convenuto, dunque, non ha dimostrato l'eccezionalità delle condizioni climatiche sussistenti alla data dell'evento. Non è stata, infatti, dimostrata l'effettiva velocità del vento, né che il caldo fosse di intensità effettivamente superiore a ciò che ci si potrebbe attendere nel mese di agosto in tali luoghi.
pagina 10 di 14 Risulta, per di più, smentita l'eccezionalità dell'evento, dato il ripetersi di situazioni analoghe nel corso degli anni e la testimonianza dell'Arch. , il quale ha Testimone_5
affermato di non ricordare se all'epoca dei fatti il si fosse dotato di un piano di CP_1
prevenzione antincendio, e di un protocollo per la pulizia delle aree verdi non consente di stabilire se l'ente pubblico avesse adottato tutte le misure necessarie ad impedire eventi di tale portata.
Non è, dunque, stato dimostrato che il giorno del sinistro le condizioni metereologiche fossero particolarmente ostili rispetto al clima caratterizzante la stagione estiva, né è emerso che l'attrice abbia, in qualche modo, contribuito a provocare il sinistro in oggetto.
Gli eventi addotti da parte convenuta non appaiono dotati dei caratteri dell'eccezionalità
e dell'imprevedibilità, perciò non possono essere considerati idonei a interrompere il nesso causale tra la violazione del dovere di custodia gravante sull'ente convenuto e l'evento dannoso, né si ritiene sussistere un concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Il deve, quindi, essere ritenuto responsabile dell'incidente per cui Controparte_1
è causa ai sensi dell'art 2051 c.c., nella misura del 100% dell'importo corrispondente al danno che ne è derivato all'attrice.
Detto dell'an, l'indagine si deve spostare sul quantum del risarcimento spettante all'attrice.
Soccorre sul punto la TU espletata dall'IN. , della quale si condividono Persona_2
le conclusioni, in quanto completa, analitica ed immuni da vizi logici.
Secondo tale relazione la natura dei danni riportati dall'immobile è compatibile con la dinamica dell'accaduto ed è stata ritenuta congrua la stima indicata all'interno della perizia giurata a firma dell'IN. , che ha quantificato i danni in euro Persona_1
38.079,19 i.v.a. inclusa, facendo riferimento preventivi di spesa allegati in atti.
Il TU ha chiarito che, essendo l'immobile già riparato al momento della sua opera, si è
pagina 11 di 14 fatto riferimento esclusivamente alla perizia giurata del 17.08.2021 versata nel fascicolo di parte istante. Il preventivo di spesa in essa contenuto è stato ritenuto veritiero e non suscettibile di rivalutazione, in quanto redatto all'epoca del sinistro sulla base dello stato in cui versava l'immobile in quel momento.
Alla luce di tali indicazioni il danno subito dall'istante, in ragione della responsabilità riconosciuta dal nella causazione del sinistro, può essere liquidato Controparte_1
per un totale di euro 38.079,19 i.v.a. inclusa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Si verte, infatti, in ipotesi di obbligazione di valore, quindi sulla somma che la esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato e sino all'effettivo soddisfo.
La rivalutazione, com'è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma invece vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e tanto secondo l'insegnamento di Cass. Civ., Sez. U., Sent. n. 1712 del 17.02.1995.
Ciò detto, dagli atti risulta documentalmente provato che il convenuto fosse coperto da polizza assicurativa n. F2000013910-LB, stipulata con la compagnia di assicurazione terza chiamata in causa er il periodo che va Controparte_2
dal dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2021 a copertura dei rischi inerenti alla responsabilità civile verso terzi, tra cui rientra il sinistro per cui è causa.
Accertata, pertanto, la responsabilità del convenuto per i danni subiti dall'attrice, va accolta la domanda attorea.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto, con conseguente obbligo dell'assicuratore di rimborsare a quest'ultimo le somme dallo stesso pagina 12 di 14 eventualmente corrisposte all'attrice, ivi comprese le spese processuali e le spese relative alla TU.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro il contro Parte_1 Controparte_1
così dispone: Controparte_2
- accoglie la domanda attorea, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto in ordine al sinistro oggetto di causa;
- per l'effetto, condanna, in solido tra loro, il convenuto in Controparte_1
persona del sindaco p.t. e la terza chiamata in causa Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice , della
[...] Parte_1
somma di euro 38.079,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna, in solido tra loro, il convenuto in persona del Controparte_1
sindaco p.t. e la terza chiamata in causa in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice , che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 4.000,00 per Parte_1
competenze legali , oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., se previsti per legge;
- pone definitivamente a carico, in soldo tra loro, del convenuto CP_1
in persona del sindaco p.t. e della terza chiamata in causa
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le spese di Controparte_2
TU, liquidate con separato decreto.
- condanna la terza chiamata in causa a Controparte_2
manlevare il convenuto da ogni somma da questi Controparte_1
pagina 13 di 14 eventualmente corrisposta in esecuzione della presente sentenza, comprese le spese di lite e di TU.
Larino, 11.06.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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