Articolo 94 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 93Articolo 95
Versione
2 maggio 1963
Art. 94.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51 sono stabiliti nella seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio 1950-51
(articolo 90)......................... L. 11.355.462.924,90

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 92)......................... L. 3.314.089.869
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Residui attivi al 30 giugno 1951.... L. 14.669.552.793,90
Entrata in vigore il 2 maggio 1963