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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20503/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. SCALISI LAURA in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PASQUETTAZ IVAN, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: pagamento oneri condominiali, impugnazione delibere assembleari
CONCLUSIONI
Il Procuratore di ha concluso: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, nel merito: in ragione del legittimo distacco dall'impianto di riscaldamento e acqua calda condominiale avvenuto nel 2014 e per tutte le ulteriori ragioni di cui in narrativa, dichiarare nulle le delibere condominiali del
9.10.14 Punto 1, del 23.9.15 punti 1 e 3, del 29.6.16 punti 1 e 3, del 4.12.17 punti 1 e 3, del 6.12.18 pagina 1 di 14 punti 1-3-6, del 5.11.19 punti 1 e 3, del 13.3.21 punti 1 e 3, del 28.4.21 punto 1, del 22.3.22 punti 1 e
3, del 16.3.2023 punti 1 e 3, del 18.9.23 punto 1 ed eventuali ulteriori delibere impositive di spese di acqua calda e di riscaldamento con conseguente illegittimità della imposizione di dette spese a carico dell'opponente; dichiarare nullo, annullabile e comunque di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n
6143/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Torino in data 12.10.2023 e notificato al sig. in data 18/10/2023 e con la quale l'odierno opponente era intimato, senza Parte_1
dilazione, di pagare al la somma complessiva di € 12.546,32 Controparte_1
di cui all'atto di precetto notificato in data 18/10/2023 unitamente al Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni meglio espresse in narrativa e per l'effetto revocarlo, condannando il CP_1
convenuto opposto a restituire al sig. le somme da egli versate con riserva di ripetizione al Parte_1
solo scopo di evitare l'esecuzione, pari ad € 12.546,32 e respingere le domande avverse.
In subordine, nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa e dichiarata la nullità delle delibere impositive di spese di riscaldamento ed acqua calda dal 2014 al 2023 al sig. dal Parte_1 Controparte_1
dichiarare quindi il sig. tenuto al pagamento delle sole spese condominiali ordinarie e
[...] Parte_1
di conservazione e manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento ed acqua calda di cui al bilancio preventivo 22/23, svolgendo eventualmente le dovute compensazioni con quanto già versato. In ulteriore subordine: in ragione del distacco dall'impianto termico e di acqua calda condominiale avvenuto nel 2013, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il CP_1
opponente a rifondere al sig. la somma di € 8.396,79, o veriore somma, oltre interessi a Parte_1
titolo di arricchimento senza causa.
In via riconvenzionale, condannare il Condominio al risarcimento danni patiti dal sig. , identificati in narrativa e Parte_1
quantificati pari ad € 2.220,40 o veriore somma accertanda in corso di causa.
In via istruttoria: con riserva di integrare i mezzi istruttori all'esito della disamina della comparsa di costituzione avversa nei termini di legge ex art. 171 ter cpc.
Con vittoria di spese e onorari come di legge”.
Il Procuratore di ha concluso: Controparte_1
“In via principale
- Rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 14 - Rigettare la domanda di ripetizione della somma di € 12.546,32 o comunque ricondurla all'equo e al giusto;
- Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti;
In ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite compresi accessori di legge e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso il decreto n. 6143/2023 del 12.10.2023, con Parte_1
cui gli è stato ingiunto di pagare, senza dilazione, al Controparte_1
la somma di € 14.521,86 quale saldo dovuto in base al bilancio consuntivo 2021/2022 e al preventivo
2022/2023. L'opponente, proprietario di due alloggi e di un box nel convenuto, allega: CP_1
a) di essersi distaccato dall'impianto di riscaldamento condominiale sin dal 2013;
b) che, nonostante tale distacco non abbia provocato squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, il nell'assemblea del 9.10.2014 Controparte_2
intimava all'attore di riallacciarsi all'impianto condominiale;
c) che nelle successive assemblee annuali il addebitava al le spese di CP_1 Parte_1
riscaldamento in base ai metri cubi attribuiti ai suoi alloggi nelle tabelle allegate al regolamento condominiale;
d) che nell'anno 2017 l'assemblea deliberava l'installazione dei contabilizzatori di calore e, a partire dalla gestione 2017/2018, il Condominio addebitava al la quota di consumo Parte_1
involontaria;
e) che l'assemblea del 6.12.2018, oltre a porre a carico del la quota involontaria di Parte_1
consumi di riscaldamento, deliberava “la quota dell'acqua calda in € 7.000,00 con un minimo di 5 mc e la verifica/sostituzione dei contatori”, ratificando la ripartizione svolta dall'amministratore nel bilancio precedente e modificando di fatto il criterio di ripartizione stabilito dal regolamento condominiale;
f) che l'assemblea condominiale del 16.3.2023 riconosceva la legittimità del distacco operato dal nell'anno 2013 e stabiliva di rettificare il bilancio consuntivo delle spese di Parte_1
pagina 3 di 14 riscaldamento attribuendo alla proprietà solo la quota parte di spesa riferita alla Parte_1
conservazione dell'impianto;
g) che, tuttavia, il chiedeva al il pagamento delle spese di riscaldamento CP_1 Parte_1
arretrate relative agli anni dal 2014 al 2021 e, con il decreto ingiuntivo qui opposto, intimava all'attore il pagamento di tali spese.
L'attore sostiene che, poiché il distacco dal riscaldamento era legittimo, egli avrebbe dovuto pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto, mentre il Condominio gli ha illegittimamente addebitato, fino al 2017, i consumi calcolati secondo i metri cubi di proprietà; e, dalla stagione
2017/18 fino alla stagione 2020/21, la quota di consumi involontari. Deduce quindi che tutte le delibere assembleari che hanno negato il diritto a distaccarsi dall'impianto centralizzato e quelle che hanno ripartito le spese di riscaldamento in base ai consumi o in base ai metri cubi sono nulle.
Parimenti deve considerarsi nulla la delibera che, modificando il criterio di riparto previsto in regolamento, ha fissato un minimo consumo di acqua calda di 5 metri cubi.
L'attore chiede pertanto che, previa dichiarazione di nullità di tutte le delibere sopra indicate
(analiticamente individuate nelle conclusioni), sia revocato il decreto ingiuntivo e sia condannato il condominio a restituire all'opponente le somme da lui versate con riserva di ripetizione (€ 12.546,32).
In via subordinata, deduce che il si è indebitamente arricchito avendo percepito CP_1
dall'attore spese per consumi non fruiti dal . Chiede pertanto la condanna alla restituzione Parte_1
delle medesime somme di cui sopra a titolo di arricchimento senza causa.
Il : Controparte_1
- non contesta le circostanze di fatto di cui alle lettere da a) a g), ma nega che l'assemblea del 6.12.18 abbia modificato il criterio di riparto previsto dal regolamento;
nega, altresì, che l'assemblea del 16.3.23 si sia pronunciata sulla legittimità del distacco, pur rettificando le quote dovute dal per il solo ultimo esercizio;
Parte_1
- evidenzia che nessuna delle delibere citate dall'attore è stata impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c. ed eccepisce la decadenza dell'attore dal diritto di impugnare;
- sostiene, infatti, che con tali delibere non sono mai stati modificati i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, essendosi il limitato ad approvare di anno in CP_1
anno il bilancio e il piano di riparto sulla cui base sono state imputate al le spese Parte_1
pagina 4 di 14 qui contestate;
i vizi dedotti dall'attore, quindi, sono causa di annullabilità e non di nullità della delibera;
- deduce che, in ogni caso, l'attribuzione all'attore delle spese di riscaldamento deve ritenersi legittima anche alla luce del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui i condomini hanno l'obbligo di contribuire alle spese di riscaldamento nella misura del 65% anche in caso di mancata fruizione dell'impianto;
- rileva che la delibera del 16.3.2023, oltre ad aver approvato, con voto contrario del solo attore, il bilancio consuntivo 2021/2022, ha altresì approvato all'unanimità il bilancio preventivo per l'esercizio 2022/2023 che indica, come saldo della gestione precedente, il debito pregresso del;
Parte_1
- sostiene la piena validità della delibera del 6.12.2018 in punto spese per l'acqua calda;
infatti, l'articolo 7 lettera f) del regolamento condominiale prevede che “l'incidenza del costo dell'acqua calda sul costo totale per il riscaldamento è stabilita annualmente dall'assemblea”; in ossequio a tale previsione l'assemblea condominiale ha approvato le spese di acqua quantificate a bilancio nella quota minima di mantenimento dell'impianto pari al costo di 5 metri cubi;
questa statuizione, pertanto, si limita a dare applicazione al criterio regolamentare;
- contesta i presupposti dell'azione di arricchimento, poiché i pagamenti effettuati dal trovano causa nella validità delle delibere che hanno approvato i consuntivi. Parte_1
Conclude per il rigetto delle domande.
*
1. Il ha agito con ricorso monitorio per ottenere dal sig. CP_1 Controparte_2
il pagamento delle somme a suo debito risultanti dal bilancio consuntivo approvato Parte_1
nell'assemblea del 16.3.2023. Tali somme sono comprensive del saldo delle precedenti gestioni e ammontano complessivamente, per le tre unità immobiliari di proprietà del , a € 14.521,86. Parte_1
Nella medesima assemblea del 16.3.23 il nuovo amministratore ha relazionato in merito al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato operato dal nell'anno 2013 e ha dichiarato che, Parte_1
pur se il bilancio consuntivo “è stato redatto come veniva redatto dal precedente amministratore”, tuttavia “a suo modo di vedere, l'addebito della quota involontaria alla proprietà non è Parte_1
corretta in quanto non seguirebbe il dettato dell'art. 1118 c.c.”. Ha quindi proposto di “rettificare il
pagina 5 di 14 bilancio attribuendo alla proprietà solo la quota parte di spesa riferita alla conservazione Parte_1
dell'impianto”. L'assemblea ha approvato a maggioranza questa proposta e, di conseguenza, il bilancio consuntivo 2021/2022 è stato rielaborato dall'amministratore addebitando al , per Parte_1
l'anno 2021/2022, solo le spese di conservazione. L'assemblea, tuttavia, nulla ha deliberato in ordine agli esercizi precedenti, in cui le spese di riscaldamento erano sempre state poste a carico del
: dapprima (fino al 2017) con ripartizione a metri cubi;
e poi, dopo l'installazione dei Parte_1
contabilizzatori, ponendo a suo carico una quota dei consumi involontari.
L'attore ritiene che il condominio, proprio perché il distacco operato nel 2013 era legittimo, avrebbe dovuto stornare tutte le quote di riscaldamento a lui addebitate sin dal 2014. Infatti, da un lato, “la delibera di diniego di distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino a non servirsi del servizio comune”; dall'altro, “le delibere di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo incorrono nello stesso vizio nella parte in cui, sul fondamento della validità di quella anteriore di rigetto della autorizzazione al distacco, ripartivano le spese per la gestione dell'impianto termico centralizzato senza tenere in alcun modo conto della legittimità della separazione da esse dell'opponente”.
2. Va anzitutto chiarito quale sia il contenuto delle delibere impugnate. Con la delibera del
9.10.2014 l'assemblea, dopo aver esaminato la relazione tecnica e il parere legale forniti dal Parte_1
in merito al distacco da lui effettuato, gli ha chiesto di provvedere al riallaccio all'impianto centralizzato, così implicitamente negando il consenso al distacco. Questa delibera, va precisato, non contiene alcuna decisione in merito ai criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento. Tutte le successive delibere che il sig. impugna in questo giudizio si limitano ad approvare i Parte_1
consuntivi e i preventivi delle spese ordinarie e di riscaldamento. In dettaglio:
• la delibera 23.9.2015 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2014/2015 nonché preventivo
2015/2016;
• la delibera 29.6.2016 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2015/2016 nonché preventivo
2016/2017;
• la delibera 4.12.2017 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2016/2017 nonché preventivo
2017/2018;
• la delibera 6.12.2018 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2017/2018 nonché preventivo
2018/2019; al punto 6 inoltre (anch'esso qui oggetto di impugnazione da parte dell'attore)
pagina 6 di 14 l'assemblea “delibera la quota dell'acqua calda in € 7.000 con minimo di 5 mc e la verifica/sostituzione dei contatori”; questo punto sarà trattato nei successivi paragrafi;
• la delibera 5.11.2019 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2018/2019 nonché preventivo
2019/2020;
• la delibera 13.3.2021 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2019/2020 nonché preventivo
2020/2021;
• l'assemblea del 28.4.2021 (punto 1), sulla richiesta del di rettifica dei pregressi Parte_1
bilanci consuntivi di riscaldamento e di annullamento del suo debito, da ripartire fra gli altri condomini, non assume alcuna delibera, limitandosi a registrare il consenso o dissenso di alcuni condomini, senza una votazione espressa;
• la delibera 22.3.2022 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2020/2021 nonché preventivo
2021/2022;
• la delibera 16.3.2023 (punti 1 e 3), di cui si è detto al paragrafo 1, ha rettificato il consuntivo
2021/2022 attribuendo al , pro-quota, soltanto le spese di conservazione Parte_1
dell'impianto per l'annualità in corso, senza rettificare o annullare il debito pregresso;
ed ha approvato il preventivo 2022/2023 che reca, anch'esso, il saldo a carico del per le Parte_1
gestioni precedenti;
• la delibera del 18.9.2023 (punto 1) ha votato una proposta di nuova modalità di ripartizione delle spese di acqua calda, senza tuttavia raggiungere la richiesta maggioranza.
Il non ha impugnato prima d'ora nessuna di queste delibere. Egli, tuttavia, le impugna in Parte_1
questa sede ritenendo che la prima, quella del 9.10.2014, sia affetta da nullità perché viola il diritto individuale del condomino a non servirsi di un servizio comune;
e che tutte le altre siano inficiate dal medesimo vizio perché attribuiscono al una spesa non dovuta, in ragione del legittimo Parte_1
distacco dall'impianto centralizzato, e, in tal modo, incidono anch'esse illegittimamente sul diritto individuale del condomino.
3. La domanda di nullità della delibera del 9.10.14 è fondata, poiché in quella sede l'assemblea, negando il diritto del singolo di staccarsi dall'impianto centralizzato nonostante tale distacco non comportasse significativi squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini, ha illegittimamente inciso sul diritto individuale del singolo. La legittimità del distacco operato in allora dal non è sostanzialmente contestata e lo stesso CP_1 Controparte_2
pagina 7 di 14 l'ha riconosciuta “ex post” nella delibera del 16.3.2023. La delibera del 9.10.2014, nella CP_1
parte in cui intima al di riallacciarsi all'impianto centralizzato, ha un contenuto che esorbita Parte_1
dalle attribuzioni dell'assemblea e incide, illegittimamente, su un diritto del singolo condomino: il diritto a non fruire di un impianto comune senza che questa sua scelta comporti aggravio di spesa o squilibrio termico. Questa delibera tuttavia – come si è già osservato – non decide alcunchè in ordine alle modalità di riparto da applicarsi in futuro per le spese di riscaldamento. Né contiene l'approvazione di un rendiconto o di un preventivo relativi a una determinata annualità. Ciò comporta che la dichiarazione di nullità di questa delibera non determina la nullità di una specifica ripartizione di spesa. E neppure la dichiarazione di illegittimità di un (nuovo) criterio di ripartizione. La delibera in questione, infatti, nulla ha deciso in ordine alle future modalità di ripartizione delle spese di riscaldamento che, pertanto, restavano invariate. E, infatti, nelle successive assemblee sopra indicate, il ha continuato a ripartire le spese di riscaldamento in base ai criteri previgenti: CP_1
fino alla stagione 2017/18 in base ai metri cubi di ogni alloggio;
e dalla stagione successiva in poi – dopo l'installazione dei contabilizzatori – sulla base dei consumi registrati, attribuendo al , Parte_1
pro-quota, i consumi c.d. involontari.
4. Queste successive delibere, come fondatamente eccepito dal , non sono nulle CP_1
ma soltanto annullabili. E' sufficiente richiamare, sul punto, la sentenza Cass. S.U. 9839/2021, secondo cui “Sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale”. La questione decisa dalla Corte attiene al “tipo” di invalidità da applicare nella ipotesi di delibera disponente un sistema di ripartizione delle spese condominiali difforme rispetto alla previsione della legge o del regolamento condominiale. Per risolvere il quesito, la Corte ripercorre il sistema delle invalidità delle delibere condominiali a partire dalla riforma adottata con la l. 220 del 2012, assumendo che l'art. 1137, comma 2, nella sua espressione totalizzante (... contrarie alla legge o al regolamento...), ha inteso generalizzare il regime della annullabilità per qualsiasi tipo di pagina 8 di 14 vizio, onde preservare la stabilità delle delibere e assicurare la funzionalità e la continuità del
. Per la Corte, l'art. 1137 c.c. sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di CP_1
annullamento, senza distinzioni, tutte “le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale”, intendendo comprendere nella sua previsione sia i vizi di forma sia i vizi di sostanza.
Dunque, con la riforma, la annullabilità diviene il rimedio di carattere generale e la nullità assume una posizione residuale. Sussiste nullità quando le delibere siano contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico, o quando presentino un vizio strutturale quale mancanza di volontà, forma, causa ed oggetto. La violazione di legge o di regolamento resta affetta da annullabilità, salvo che si traduca in vizio strutturale dell'atto. Con specifico riferimento alle delibere che prescrivono un criterio di ripartizione delle spese diverso rispetto a quello legale, la Corte utilizza, in astratto, la categoria dell'“oggetto giuridicamente impossibile” affermando che, ai fini dell'indagine, è necessario guardare alle attribuzioni della assemblea. Il principio espresso dalla Corte assume che tali delibere sono di per sé annullabili, salvo che, per il loro contenuto, non eccedano i poteri della assemblea. E, posto che ai sensi dell'art. 1135 c.c. le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge o dallo statuto, la delibera che intendesse variare in astratto tali criteri non sarebbe semplicemente affetta da una violazione di legge, ma sarebbe gravata da un eccesso di potere. In questo particolare caso, dunque, si determinerebbe la nullità dell'atto per impossibilità giuridica dell'oggetto. Al contrario la delibera che prescrivesse, nel caso concreto, una ripartizione diversa dal criterio legale sarebbe affetta da annullabilità in quanto il potere non mancherebbe in astratto ma si assumerebbe come scorrettamente esercitato.
5. Nel caso di specie, poiché tutte le delibere impugnate dal (ad eccezione di quella Parte_1
del 9.10.2014, di cui si è già detto) non definiscono alcun nuovo criterio di ripartizione delle spese, ma si limitano a fare applicazione di quello fissato nel regolamento (senza tener conto del legittimo distacco operato dal condomino), le delibere sono annullabili e dovevano essere impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c. L'impugnazione proposta in questa sede, a distanza di molti anni dalla data di adozione delle delibere, è pertanto inammissibile.
6. Non può essere condiviso l'assunto secondo cui la nullità della delibera del 9.10.2014 si sarebbe “propagata” alle successive delibere che la “presupponevano”, rendendo anch'esse nulle. In
pagina 9 di 14 primo luogo, va osservato che le delibere adottate dal fra il 2015 e il 2023 non si fondano CP_1
in alcun modo sulla precedente delibera dell'ottobre 2014. Esse, cioè, non fanno applicazione di un criterio di ripartizione delle spese definito in quella precedente assemblea (che, come detto, non ha introdotto alcun nuovo criterio di riparto). Esse si limitano, invece, a dare continuità al precedente criterio di ripartizione a metri cubi. Anche solo per questo motivo non pare corretto parlare di
“propagazione” del vizio della nullità. E' ben vero che queste delibere avrebbero potuto essere impugnate invocando la contrarietà a legge del criterio di ripartizione adottato dall'assemblea, perché non teneva conto del legittimo distacco del condomino. Ma questo vizio della delibera non è una conseguenza della nullità della delibera precedente, ma è da essa “autonomo”, derivando da una violazione di legge “indipendente”. In secondo luogo, e in ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito, dando continuità all'orientamento espresso con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata, che
“Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c.” (Cass.
20888/2023).
Deve concludersi che l'attore è decaduto dalla facoltà di impugnare le delibere di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi che hanno posto a suo carico le spese azionate dal
Condominio con il decreto ingiuntivo qui opposto.
7. Per quanto più specificamente riguarda le spese di consumo dell'acqua calda, l'attore fa valere la nullità della delibera del 6.12.2018 (punto 6 o.d.g.) con cui l'assemblea “delibera la quota dell'acqua calda in € 7.000 con minimo di 5 mc”. Con questa decisione, infatti, l'assemblea ha posto a carico del una spesa non dovuta, in ragione del distacco dall'impianto comune. L'attore Parte_1
richiama la previsione del regolamento condominiale, secondo cui (art. 7) “e) le spese dell'acqua calda (comprendenti il costo del combustibile, energia elettrica, conduzione impianti ed eventuali riparazioni) dovranno essere ripartite secondo i consumi riportati dai contatori installati in ogni alloggio. L'incidenza dal costo dell'acqua calda sul costo totale del riscaldamento è stabilita
pagina 10 di 14 annualmente dall'assemblea”. Ed evidenzia che, attraverso la previsione del “minimo di 5 mc” è stato attribuito al condomino attore un costo in difetto di consumo;
infatti, a seguito del distacco dall'impianto centralizzato, i consumi risultanti dai contatori installati nell'alloggio del erano Parte_1
pari a zero. Il replica richiamando l'art. 7 lett. f) del regolamento, secondo cui CP_1
“l'incidenza del costo dell'acqua calda sul costo totale del riscaldamento è stabilita annualmente dall'assemblea”. Questa disposizione demanda all'assemblea di stabilire il costo annuale dell'acqua calda precisando che tale voce dovrà contemplare, oltre che il costo del combustibile e dell'energia anche le spese di conduzione dell'impianto e le eventuali riparazioni. Sostiene quindi che “in ossequio al regolamento l'assemblea condominiale, a partire dal 2014 ha approvato le spese di acqua quantificate a bilancio nella quota minima di mantenimento dell'impianto (per costi di conduzione, funzione antigelo e riparazioni) pari al costo di 5 metri cubi”.
La censura di nullità avanzata dall'attore è fondata. Infatti, con la delibera del 6.12.18
l'assemblea non si è limitata a dare attuazione al criterio regolamentare di definire l'incidenza del costo dell'acqua calda sul costo totale del riscaldamento (questa incidenza è stata legittimamente definita in € 7.000); ma ha fissato un “minimo di 5 mc” di addebito di consumi, così derogando al criterio regolamentare secondo cui le spese dell'acqua calda devono essere ripartite “secondo i consumi riportati dai contatori installati in ogni alloggio”. L'affermazione del convenuto secondo cui questi 5 mc rappresentano la “quota minima di mantenimento dell'impianto (per costi di conduzione, funzione antigelo e riparazioni)” non trova riscontro nella delibera, che nulla specifica al riguardo, né in alcun altro documento. Si tratta, quindi, della definizione di un nuovo criterio di riparto delle spese di acqua calda, adottato in deroga a quello regolamentare e senza il consenso unanime dei condomini. Per questa ragione, la delibera adottata dall'assemblea del 6.12.2018 al punto 6 o.d.g. va dichiarata nulla.
Da questa nullità, tuttavia, non discende quella delle successive delibere che, fra il 2019 e il
2023, hanno fatto applicazione di questo criterio. Si richiama quanto esposto al paragrafo 6 in ordine alla non configurabilità di una “nullità per propagazione”. Pertanto, le delibere che, in applicazione di questo criterio, hanno ripartito le spese fra i condomini non sono nulle ma annullabili e dovevano essere impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
8. Va esaminata ora la domanda con cui il invoca l'arricchimento senza causa del Parte_1
Condominio “per aver incamerato somme a titolo di spese di riscaldamento e di acqua calda da parte
pagina 11 di 14 del sig. dal 2014 al 2023”. Sostiene l'attore che “Qualora il giudice dovesse ritenere non Parte_1
nulle le delibere impugnate … il pagamento di dette somme produrrebbe un arricchimento senza causa per il Condominio in danno del sig. che vedrebbe diminuito il proprio patrimonio a Parte_1
causa del pagamento di un servizio del quale non ha usufruito dal 2014. Per tale ragione il sig.
avrà diritto ad essere indennizzato per le somme versate al Condominio senza giustificato Parte_1
motivo secondo le regole dell'arricchimento senza causa”. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per esercitare l'azione di arricchimento senza causa. In primo luogo, perché l'azione di arricchimento non
è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.). Per costante giurisprudenza, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042, la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato (v. Cass. 14186/24, 27008/24, 33954/23). Nel caso di specie il aveva a disposizione l'azione di annullamento delle delibere per far valere CP_1
l'illegittima attribuzione di spese. In secondo luogo, perché l'arricchimento del non è CP_1
“senza causa”, non è, cioè, privo di un titolo giustificativo. Tale titolo è costituito, infatti, dalle delibere di approvazione dei bilanci e di ripartizione delle spese che, non essendo state impugnate tempestivamente, fondano il diritto del di esigere da ciascun condomino le quote di sua CP_1
competenza.
9. L'attore chiede il risarcimento dei danni consistenti nelle spese che ha dovuto sostenere per professionisti e avvocati per far valere la legittimità del proprio distacco, ingiustificatamente negata dal Condominio per circa 10 anni. La domanda non può essere accolta per difetto di nesso causale fra gli esborsi sostenuti e la condotta del . La parcella dell'avv. (doc. 24 attore), CP_1 Parte_2
risalente al 2015, non specifica le attività a cui fa riferimento. Deve ritenersi che tale attività sia consistita nella comunicazione informativa al Condominio dell'avvenuto distacco da parte del
, una comunicazione che non è relazionata al successivo diniego opposto dal condominio al Parte_1
distacco e che, in ogni caso, non ha avuto alcuna utilità per far valere il diritto del (che ben Parte_1
avrebbe potuto invece, già allora impugnare le delibere che gli attribuivano spese non dovute). Le parcelle dello (doc. 25 attore), emesse nel 2021 e nel 2023 per “esame bilancio esercizio CP_3
riscaldamento, sessioni, rappresentanza” non paiono necessarie e funzionali a far valere i diritti pagina 12 di 14 dell'attore; tanto più ove si consideri che all'epoca di svolgimento di tali attività il era ormai Parte_1
decaduto dalla possibilità di far valere l'annullabilità della quasi totalità delle delibere di cui si tratta.
La domanda di risarcimento va pertanto disattesa.
10. In definitiva: in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal , va Parte_1
dichiarata la nullità della delibera adottata dall'assemblea del convenuto in data CP_1
9.10.2014 al punto 1 o.d.g.; e della delibera adottata dalla assemblea del medesimo Condominio in data 6.12.2018 al punto 6 o.d.g. Va invece rigettata la domanda di nullità di tutte le altre delibere impugnate. Poiché le delibere qui dichiarate nulle non producono alcun effetto sull'approvazione dei successivi bilanci di esercizio e sui relativi riparti e quindi, in definitiva, sul credito del CP_1
verso il risultante dal consuntivo 2021/2022 e dal preventivo 2022/2023 posti a Parte_1
fondamento della domanda monitoria, l'opposizione a decreto proposta dal deve essere Parte_1
respinta e va confermato il decreto ingiuntivo n. 6143/2023. Vanno respinte, infine, sia la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa sia quella di risarcimento danni.
11. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale (limitatamente a due delibere impugnate), si ravvisano i presupposti per compensare parzialmente, in misura di un quarto (1/4), le spese del giudizio. La restante parte (3/4) di dette spese va posta a carico dell'attore opponente, la cui soccombenza è affatto prevalente. Le spese, per il loro intero ammontare, sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
37/2018 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche di redazione degli scritti difensivi:
• fase di studio € 1.701
• fase introduttiva € 1.204
• fase di trattazione € 1.200
• fase decisoria € 2.500
E dunque in totale € 6.605, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6143/2023 e sulle domande riconvenzionali proposte Parte_1
dall'opponente così provvede: dichiara nulla la delibera assunta dall'assemblea del in Controparte_4 CP_1
data 9.10.2014, limitatamente al punto 1 dell'ordine del giorno;
dichiara nulla la delibera assunta dall'assemblea del in Controparte_4 CP_1
data 6.12.2018, limitatamente al punto 6 dell'ordine del giorno;
rigetta le domande di nullità di tutte le altre delibere impugnate da;
Parte_1
rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta da;
Parte_1
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6143/2023, che Parte_1
conferma; compensa per un quarto (1/4) le spese del giudizio e condanna al rimborso della restante parte (3/4) di dette spese in favore del Parte_1
, liquidandole, per il loro intero ammontare, in € Controparte_1
6.605, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
Torino, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20503/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'avv. SCALISI LAURA in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PASQUETTAZ IVAN, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: pagamento oneri condominiali, impugnazione delibere assembleari
CONCLUSIONI
Il Procuratore di ha concluso: Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, nel merito: in ragione del legittimo distacco dall'impianto di riscaldamento e acqua calda condominiale avvenuto nel 2014 e per tutte le ulteriori ragioni di cui in narrativa, dichiarare nulle le delibere condominiali del
9.10.14 Punto 1, del 23.9.15 punti 1 e 3, del 29.6.16 punti 1 e 3, del 4.12.17 punti 1 e 3, del 6.12.18 pagina 1 di 14 punti 1-3-6, del 5.11.19 punti 1 e 3, del 13.3.21 punti 1 e 3, del 28.4.21 punto 1, del 22.3.22 punti 1 e
3, del 16.3.2023 punti 1 e 3, del 18.9.23 punto 1 ed eventuali ulteriori delibere impositive di spese di acqua calda e di riscaldamento con conseguente illegittimità della imposizione di dette spese a carico dell'opponente; dichiarare nullo, annullabile e comunque di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n
6143/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Torino in data 12.10.2023 e notificato al sig. in data 18/10/2023 e con la quale l'odierno opponente era intimato, senza Parte_1
dilazione, di pagare al la somma complessiva di € 12.546,32 Controparte_1
di cui all'atto di precetto notificato in data 18/10/2023 unitamente al Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni meglio espresse in narrativa e per l'effetto revocarlo, condannando il CP_1
convenuto opposto a restituire al sig. le somme da egli versate con riserva di ripetizione al Parte_1
solo scopo di evitare l'esecuzione, pari ad € 12.546,32 e respingere le domande avverse.
In subordine, nel merito: per tutte le ragioni di cui in narrativa e dichiarata la nullità delle delibere impositive di spese di riscaldamento ed acqua calda dal 2014 al 2023 al sig. dal Parte_1 Controparte_1
dichiarare quindi il sig. tenuto al pagamento delle sole spese condominiali ordinarie e
[...] Parte_1
di conservazione e manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento ed acqua calda di cui al bilancio preventivo 22/23, svolgendo eventualmente le dovute compensazioni con quanto già versato. In ulteriore subordine: in ragione del distacco dall'impianto termico e di acqua calda condominiale avvenuto nel 2013, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il CP_1
opponente a rifondere al sig. la somma di € 8.396,79, o veriore somma, oltre interessi a Parte_1
titolo di arricchimento senza causa.
In via riconvenzionale, condannare il Condominio al risarcimento danni patiti dal sig. , identificati in narrativa e Parte_1
quantificati pari ad € 2.220,40 o veriore somma accertanda in corso di causa.
In via istruttoria: con riserva di integrare i mezzi istruttori all'esito della disamina della comparsa di costituzione avversa nei termini di legge ex art. 171 ter cpc.
Con vittoria di spese e onorari come di legge”.
Il Procuratore di ha concluso: Controparte_1
“In via principale
- Rigettare integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 14 - Rigettare la domanda di ripetizione della somma di € 12.546,32 o comunque ricondurla all'equo e al giusto;
- Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti;
In ogni caso, condannare l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite compresi accessori di legge e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone opposizione avverso il decreto n. 6143/2023 del 12.10.2023, con Parte_1
cui gli è stato ingiunto di pagare, senza dilazione, al Controparte_1
la somma di € 14.521,86 quale saldo dovuto in base al bilancio consuntivo 2021/2022 e al preventivo
2022/2023. L'opponente, proprietario di due alloggi e di un box nel convenuto, allega: CP_1
a) di essersi distaccato dall'impianto di riscaldamento condominiale sin dal 2013;
b) che, nonostante tale distacco non abbia provocato squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, il nell'assemblea del 9.10.2014 Controparte_2
intimava all'attore di riallacciarsi all'impianto condominiale;
c) che nelle successive assemblee annuali il addebitava al le spese di CP_1 Parte_1
riscaldamento in base ai metri cubi attribuiti ai suoi alloggi nelle tabelle allegate al regolamento condominiale;
d) che nell'anno 2017 l'assemblea deliberava l'installazione dei contabilizzatori di calore e, a partire dalla gestione 2017/2018, il Condominio addebitava al la quota di consumo Parte_1
involontaria;
e) che l'assemblea del 6.12.2018, oltre a porre a carico del la quota involontaria di Parte_1
consumi di riscaldamento, deliberava “la quota dell'acqua calda in € 7.000,00 con un minimo di 5 mc e la verifica/sostituzione dei contatori”, ratificando la ripartizione svolta dall'amministratore nel bilancio precedente e modificando di fatto il criterio di ripartizione stabilito dal regolamento condominiale;
f) che l'assemblea condominiale del 16.3.2023 riconosceva la legittimità del distacco operato dal nell'anno 2013 e stabiliva di rettificare il bilancio consuntivo delle spese di Parte_1
pagina 3 di 14 riscaldamento attribuendo alla proprietà solo la quota parte di spesa riferita alla Parte_1
conservazione dell'impianto;
g) che, tuttavia, il chiedeva al il pagamento delle spese di riscaldamento CP_1 Parte_1
arretrate relative agli anni dal 2014 al 2021 e, con il decreto ingiuntivo qui opposto, intimava all'attore il pagamento di tali spese.
L'attore sostiene che, poiché il distacco dal riscaldamento era legittimo, egli avrebbe dovuto pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto, mentre il Condominio gli ha illegittimamente addebitato, fino al 2017, i consumi calcolati secondo i metri cubi di proprietà; e, dalla stagione
2017/18 fino alla stagione 2020/21, la quota di consumi involontari. Deduce quindi che tutte le delibere assembleari che hanno negato il diritto a distaccarsi dall'impianto centralizzato e quelle che hanno ripartito le spese di riscaldamento in base ai consumi o in base ai metri cubi sono nulle.
Parimenti deve considerarsi nulla la delibera che, modificando il criterio di riparto previsto in regolamento, ha fissato un minimo consumo di acqua calda di 5 metri cubi.
L'attore chiede pertanto che, previa dichiarazione di nullità di tutte le delibere sopra indicate
(analiticamente individuate nelle conclusioni), sia revocato il decreto ingiuntivo e sia condannato il condominio a restituire all'opponente le somme da lui versate con riserva di ripetizione (€ 12.546,32).
In via subordinata, deduce che il si è indebitamente arricchito avendo percepito CP_1
dall'attore spese per consumi non fruiti dal . Chiede pertanto la condanna alla restituzione Parte_1
delle medesime somme di cui sopra a titolo di arricchimento senza causa.
Il : Controparte_1
- non contesta le circostanze di fatto di cui alle lettere da a) a g), ma nega che l'assemblea del 6.12.18 abbia modificato il criterio di riparto previsto dal regolamento;
nega, altresì, che l'assemblea del 16.3.23 si sia pronunciata sulla legittimità del distacco, pur rettificando le quote dovute dal per il solo ultimo esercizio;
Parte_1
- evidenzia che nessuna delle delibere citate dall'attore è stata impugnata nel termine di cui all'art. 1137 c.c. ed eccepisce la decadenza dell'attore dal diritto di impugnare;
- sostiene, infatti, che con tali delibere non sono mai stati modificati i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, essendosi il limitato ad approvare di anno in CP_1
anno il bilancio e il piano di riparto sulla cui base sono state imputate al le spese Parte_1
pagina 4 di 14 qui contestate;
i vizi dedotti dall'attore, quindi, sono causa di annullabilità e non di nullità della delibera;
- deduce che, in ogni caso, l'attribuzione all'attore delle spese di riscaldamento deve ritenersi legittima anche alla luce del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui i condomini hanno l'obbligo di contribuire alle spese di riscaldamento nella misura del 65% anche in caso di mancata fruizione dell'impianto;
- rileva che la delibera del 16.3.2023, oltre ad aver approvato, con voto contrario del solo attore, il bilancio consuntivo 2021/2022, ha altresì approvato all'unanimità il bilancio preventivo per l'esercizio 2022/2023 che indica, come saldo della gestione precedente, il debito pregresso del;
Parte_1
- sostiene la piena validità della delibera del 6.12.2018 in punto spese per l'acqua calda;
infatti, l'articolo 7 lettera f) del regolamento condominiale prevede che “l'incidenza del costo dell'acqua calda sul costo totale per il riscaldamento è stabilita annualmente dall'assemblea”; in ossequio a tale previsione l'assemblea condominiale ha approvato le spese di acqua quantificate a bilancio nella quota minima di mantenimento dell'impianto pari al costo di 5 metri cubi;
questa statuizione, pertanto, si limita a dare applicazione al criterio regolamentare;
- contesta i presupposti dell'azione di arricchimento, poiché i pagamenti effettuati dal trovano causa nella validità delle delibere che hanno approvato i consuntivi. Parte_1
Conclude per il rigetto delle domande.
*
1. Il ha agito con ricorso monitorio per ottenere dal sig. CP_1 Controparte_2
il pagamento delle somme a suo debito risultanti dal bilancio consuntivo approvato Parte_1
nell'assemblea del 16.3.2023. Tali somme sono comprensive del saldo delle precedenti gestioni e ammontano complessivamente, per le tre unità immobiliari di proprietà del , a € 14.521,86. Parte_1
Nella medesima assemblea del 16.3.23 il nuovo amministratore ha relazionato in merito al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato operato dal nell'anno 2013 e ha dichiarato che, Parte_1
pur se il bilancio consuntivo “è stato redatto come veniva redatto dal precedente amministratore”, tuttavia “a suo modo di vedere, l'addebito della quota involontaria alla proprietà non è Parte_1
corretta in quanto non seguirebbe il dettato dell'art. 1118 c.c.”. Ha quindi proposto di “rettificare il
pagina 5 di 14 bilancio attribuendo alla proprietà solo la quota parte di spesa riferita alla conservazione Parte_1
dell'impianto”. L'assemblea ha approvato a maggioranza questa proposta e, di conseguenza, il bilancio consuntivo 2021/2022 è stato rielaborato dall'amministratore addebitando al , per Parte_1
l'anno 2021/2022, solo le spese di conservazione. L'assemblea, tuttavia, nulla ha deliberato in ordine agli esercizi precedenti, in cui le spese di riscaldamento erano sempre state poste a carico del
: dapprima (fino al 2017) con ripartizione a metri cubi;
e poi, dopo l'installazione dei Parte_1
contabilizzatori, ponendo a suo carico una quota dei consumi involontari.
L'attore ritiene che il condominio, proprio perché il distacco operato nel 2013 era legittimo, avrebbe dovuto stornare tutte le quote di riscaldamento a lui addebitate sin dal 2014. Infatti, da un lato, “la delibera di diniego di distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino a non servirsi del servizio comune”; dall'altro, “le delibere di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo incorrono nello stesso vizio nella parte in cui, sul fondamento della validità di quella anteriore di rigetto della autorizzazione al distacco, ripartivano le spese per la gestione dell'impianto termico centralizzato senza tenere in alcun modo conto della legittimità della separazione da esse dell'opponente”.
2. Va anzitutto chiarito quale sia il contenuto delle delibere impugnate. Con la delibera del
9.10.2014 l'assemblea, dopo aver esaminato la relazione tecnica e il parere legale forniti dal Parte_1
in merito al distacco da lui effettuato, gli ha chiesto di provvedere al riallaccio all'impianto centralizzato, così implicitamente negando il consenso al distacco. Questa delibera, va precisato, non contiene alcuna decisione in merito ai criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento. Tutte le successive delibere che il sig. impugna in questo giudizio si limitano ad approvare i Parte_1
consuntivi e i preventivi delle spese ordinarie e di riscaldamento. In dettaglio:
• la delibera 23.9.2015 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2014/2015 nonché preventivo
2015/2016;
• la delibera 29.6.2016 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2015/2016 nonché preventivo
2016/2017;
• la delibera 4.12.2017 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2016/2017 nonché preventivo
2017/2018;
• la delibera 6.12.2018 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2017/2018 nonché preventivo
2018/2019; al punto 6 inoltre (anch'esso qui oggetto di impugnazione da parte dell'attore)
pagina 6 di 14 l'assemblea “delibera la quota dell'acqua calda in € 7.000 con minimo di 5 mc e la verifica/sostituzione dei contatori”; questo punto sarà trattato nei successivi paragrafi;
• la delibera 5.11.2019 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2018/2019 nonché preventivo
2019/2020;
• la delibera 13.3.2021 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2019/2020 nonché preventivo
2020/2021;
• l'assemblea del 28.4.2021 (punto 1), sulla richiesta del di rettifica dei pregressi Parte_1
bilanci consuntivi di riscaldamento e di annullamento del suo debito, da ripartire fra gli altri condomini, non assume alcuna delibera, limitandosi a registrare il consenso o dissenso di alcuni condomini, senza una votazione espressa;
• la delibera 22.3.2022 (punti 1 e 3) approva consuntivo e riparto 2020/2021 nonché preventivo
2021/2022;
• la delibera 16.3.2023 (punti 1 e 3), di cui si è detto al paragrafo 1, ha rettificato il consuntivo
2021/2022 attribuendo al , pro-quota, soltanto le spese di conservazione Parte_1
dell'impianto per l'annualità in corso, senza rettificare o annullare il debito pregresso;
ed ha approvato il preventivo 2022/2023 che reca, anch'esso, il saldo a carico del per le Parte_1
gestioni precedenti;
• la delibera del 18.9.2023 (punto 1) ha votato una proposta di nuova modalità di ripartizione delle spese di acqua calda, senza tuttavia raggiungere la richiesta maggioranza.
Il non ha impugnato prima d'ora nessuna di queste delibere. Egli, tuttavia, le impugna in Parte_1
questa sede ritenendo che la prima, quella del 9.10.2014, sia affetta da nullità perché viola il diritto individuale del condomino a non servirsi di un servizio comune;
e che tutte le altre siano inficiate dal medesimo vizio perché attribuiscono al una spesa non dovuta, in ragione del legittimo Parte_1
distacco dall'impianto centralizzato, e, in tal modo, incidono anch'esse illegittimamente sul diritto individuale del condomino.
3. La domanda di nullità della delibera del 9.10.14 è fondata, poiché in quella sede l'assemblea, negando il diritto del singolo di staccarsi dall'impianto centralizzato nonostante tale distacco non comportasse significativi squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini, ha illegittimamente inciso sul diritto individuale del singolo. La legittimità del distacco operato in allora dal non è sostanzialmente contestata e lo stesso CP_1 Controparte_2
pagina 7 di 14 l'ha riconosciuta “ex post” nella delibera del 16.3.2023. La delibera del 9.10.2014, nella CP_1
parte in cui intima al di riallacciarsi all'impianto centralizzato, ha un contenuto che esorbita Parte_1
dalle attribuzioni dell'assemblea e incide, illegittimamente, su un diritto del singolo condomino: il diritto a non fruire di un impianto comune senza che questa sua scelta comporti aggravio di spesa o squilibrio termico. Questa delibera tuttavia – come si è già osservato – non decide alcunchè in ordine alle modalità di riparto da applicarsi in futuro per le spese di riscaldamento. Né contiene l'approvazione di un rendiconto o di un preventivo relativi a una determinata annualità. Ciò comporta che la dichiarazione di nullità di questa delibera non determina la nullità di una specifica ripartizione di spesa. E neppure la dichiarazione di illegittimità di un (nuovo) criterio di ripartizione. La delibera in questione, infatti, nulla ha deciso in ordine alle future modalità di ripartizione delle spese di riscaldamento che, pertanto, restavano invariate. E, infatti, nelle successive assemblee sopra indicate, il ha continuato a ripartire le spese di riscaldamento in base ai criteri previgenti: CP_1
fino alla stagione 2017/18 in base ai metri cubi di ogni alloggio;
e dalla stagione successiva in poi – dopo l'installazione dei contabilizzatori – sulla base dei consumi registrati, attribuendo al , Parte_1
pro-quota, i consumi c.d. involontari.
4. Queste successive delibere, come fondatamente eccepito dal , non sono nulle CP_1
ma soltanto annullabili. E' sufficiente richiamare, sul punto, la sentenza Cass. S.U. 9839/2021, secondo cui “Sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale”. La questione decisa dalla Corte attiene al “tipo” di invalidità da applicare nella ipotesi di delibera disponente un sistema di ripartizione delle spese condominiali difforme rispetto alla previsione della legge o del regolamento condominiale. Per risolvere il quesito, la Corte ripercorre il sistema delle invalidità delle delibere condominiali a partire dalla riforma adottata con la l. 220 del 2012, assumendo che l'art. 1137, comma 2, nella sua espressione totalizzante (... contrarie alla legge o al regolamento...), ha inteso generalizzare il regime della annullabilità per qualsiasi tipo di pagina 8 di 14 vizio, onde preservare la stabilità delle delibere e assicurare la funzionalità e la continuità del
. Per la Corte, l'art. 1137 c.c. sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di CP_1
annullamento, senza distinzioni, tutte “le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale”, intendendo comprendere nella sua previsione sia i vizi di forma sia i vizi di sostanza.
Dunque, con la riforma, la annullabilità diviene il rimedio di carattere generale e la nullità assume una posizione residuale. Sussiste nullità quando le delibere siano contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico, o quando presentino un vizio strutturale quale mancanza di volontà, forma, causa ed oggetto. La violazione di legge o di regolamento resta affetta da annullabilità, salvo che si traduca in vizio strutturale dell'atto. Con specifico riferimento alle delibere che prescrivono un criterio di ripartizione delle spese diverso rispetto a quello legale, la Corte utilizza, in astratto, la categoria dell'“oggetto giuridicamente impossibile” affermando che, ai fini dell'indagine, è necessario guardare alle attribuzioni della assemblea. Il principio espresso dalla Corte assume che tali delibere sono di per sé annullabili, salvo che, per il loro contenuto, non eccedano i poteri della assemblea. E, posto che ai sensi dell'art. 1135 c.c. le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge o dallo statuto, la delibera che intendesse variare in astratto tali criteri non sarebbe semplicemente affetta da una violazione di legge, ma sarebbe gravata da un eccesso di potere. In questo particolare caso, dunque, si determinerebbe la nullità dell'atto per impossibilità giuridica dell'oggetto. Al contrario la delibera che prescrivesse, nel caso concreto, una ripartizione diversa dal criterio legale sarebbe affetta da annullabilità in quanto il potere non mancherebbe in astratto ma si assumerebbe come scorrettamente esercitato.
5. Nel caso di specie, poiché tutte le delibere impugnate dal (ad eccezione di quella Parte_1
del 9.10.2014, di cui si è già detto) non definiscono alcun nuovo criterio di ripartizione delle spese, ma si limitano a fare applicazione di quello fissato nel regolamento (senza tener conto del legittimo distacco operato dal condomino), le delibere sono annullabili e dovevano essere impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c. L'impugnazione proposta in questa sede, a distanza di molti anni dalla data di adozione delle delibere, è pertanto inammissibile.
6. Non può essere condiviso l'assunto secondo cui la nullità della delibera del 9.10.2014 si sarebbe “propagata” alle successive delibere che la “presupponevano”, rendendo anch'esse nulle. In
pagina 9 di 14 primo luogo, va osservato che le delibere adottate dal fra il 2015 e il 2023 non si fondano CP_1
in alcun modo sulla precedente delibera dell'ottobre 2014. Esse, cioè, non fanno applicazione di un criterio di ripartizione delle spese definito in quella precedente assemblea (che, come detto, non ha introdotto alcun nuovo criterio di riparto). Esse si limitano, invece, a dare continuità al precedente criterio di ripartizione a metri cubi. Anche solo per questo motivo non pare corretto parlare di
“propagazione” del vizio della nullità. E' ben vero che queste delibere avrebbero potuto essere impugnate invocando la contrarietà a legge del criterio di ripartizione adottato dall'assemblea, perché non teneva conto del legittimo distacco del condomino. Ma questo vizio della delibera non è una conseguenza della nullità della delibera precedente, ma è da essa “autonomo”, derivando da una violazione di legge “indipendente”. In secondo luogo, e in ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito, dando continuità all'orientamento espresso con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata, che
“Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c.” (Cass.
20888/2023).
Deve concludersi che l'attore è decaduto dalla facoltà di impugnare le delibere di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi che hanno posto a suo carico le spese azionate dal
Condominio con il decreto ingiuntivo qui opposto.
7. Per quanto più specificamente riguarda le spese di consumo dell'acqua calda, l'attore fa valere la nullità della delibera del 6.12.2018 (punto 6 o.d.g.) con cui l'assemblea “delibera la quota dell'acqua calda in € 7.000 con minimo di 5 mc”. Con questa decisione, infatti, l'assemblea ha posto a carico del una spesa non dovuta, in ragione del distacco dall'impianto comune. L'attore Parte_1
richiama la previsione del regolamento condominiale, secondo cui (art. 7) “e) le spese dell'acqua calda (comprendenti il costo del combustibile, energia elettrica, conduzione impianti ed eventuali riparazioni) dovranno essere ripartite secondo i consumi riportati dai contatori installati in ogni alloggio. L'incidenza dal costo dell'acqua calda sul costo totale del riscaldamento è stabilita
pagina 10 di 14 annualmente dall'assemblea”. Ed evidenzia che, attraverso la previsione del “minimo di 5 mc” è stato attribuito al condomino attore un costo in difetto di consumo;
infatti, a seguito del distacco dall'impianto centralizzato, i consumi risultanti dai contatori installati nell'alloggio del erano Parte_1
pari a zero. Il replica richiamando l'art. 7 lett. f) del regolamento, secondo cui CP_1
“l'incidenza del costo dell'acqua calda sul costo totale del riscaldamento è stabilita annualmente dall'assemblea”. Questa disposizione demanda all'assemblea di stabilire il costo annuale dell'acqua calda precisando che tale voce dovrà contemplare, oltre che il costo del combustibile e dell'energia anche le spese di conduzione dell'impianto e le eventuali riparazioni. Sostiene quindi che “in ossequio al regolamento l'assemblea condominiale, a partire dal 2014 ha approvato le spese di acqua quantificate a bilancio nella quota minima di mantenimento dell'impianto (per costi di conduzione, funzione antigelo e riparazioni) pari al costo di 5 metri cubi”.
La censura di nullità avanzata dall'attore è fondata. Infatti, con la delibera del 6.12.18
l'assemblea non si è limitata a dare attuazione al criterio regolamentare di definire l'incidenza del costo dell'acqua calda sul costo totale del riscaldamento (questa incidenza è stata legittimamente definita in € 7.000); ma ha fissato un “minimo di 5 mc” di addebito di consumi, così derogando al criterio regolamentare secondo cui le spese dell'acqua calda devono essere ripartite “secondo i consumi riportati dai contatori installati in ogni alloggio”. L'affermazione del convenuto secondo cui questi 5 mc rappresentano la “quota minima di mantenimento dell'impianto (per costi di conduzione, funzione antigelo e riparazioni)” non trova riscontro nella delibera, che nulla specifica al riguardo, né in alcun altro documento. Si tratta, quindi, della definizione di un nuovo criterio di riparto delle spese di acqua calda, adottato in deroga a quello regolamentare e senza il consenso unanime dei condomini. Per questa ragione, la delibera adottata dall'assemblea del 6.12.2018 al punto 6 o.d.g. va dichiarata nulla.
Da questa nullità, tuttavia, non discende quella delle successive delibere che, fra il 2019 e il
2023, hanno fatto applicazione di questo criterio. Si richiama quanto esposto al paragrafo 6 in ordine alla non configurabilità di una “nullità per propagazione”. Pertanto, le delibere che, in applicazione di questo criterio, hanno ripartito le spese fra i condomini non sono nulle ma annullabili e dovevano essere impugnate nel termine di cui all'art. 1137 c.c.
8. Va esaminata ora la domanda con cui il invoca l'arricchimento senza causa del Parte_1
Condominio “per aver incamerato somme a titolo di spese di riscaldamento e di acqua calda da parte
pagina 11 di 14 del sig. dal 2014 al 2023”. Sostiene l'attore che “Qualora il giudice dovesse ritenere non Parte_1
nulle le delibere impugnate … il pagamento di dette somme produrrebbe un arricchimento senza causa per il Condominio in danno del sig. che vedrebbe diminuito il proprio patrimonio a Parte_1
causa del pagamento di un servizio del quale non ha usufruito dal 2014. Per tale ragione il sig.
avrà diritto ad essere indennizzato per le somme versate al Condominio senza giustificato Parte_1
motivo secondo le regole dell'arricchimento senza causa”. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per esercitare l'azione di arricchimento senza causa. In primo luogo, perché l'azione di arricchimento non
è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.). Per costante giurisprudenza, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042, la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato (v. Cass. 14186/24, 27008/24, 33954/23). Nel caso di specie il aveva a disposizione l'azione di annullamento delle delibere per far valere CP_1
l'illegittima attribuzione di spese. In secondo luogo, perché l'arricchimento del non è CP_1
“senza causa”, non è, cioè, privo di un titolo giustificativo. Tale titolo è costituito, infatti, dalle delibere di approvazione dei bilanci e di ripartizione delle spese che, non essendo state impugnate tempestivamente, fondano il diritto del di esigere da ciascun condomino le quote di sua CP_1
competenza.
9. L'attore chiede il risarcimento dei danni consistenti nelle spese che ha dovuto sostenere per professionisti e avvocati per far valere la legittimità del proprio distacco, ingiustificatamente negata dal Condominio per circa 10 anni. La domanda non può essere accolta per difetto di nesso causale fra gli esborsi sostenuti e la condotta del . La parcella dell'avv. (doc. 24 attore), CP_1 Parte_2
risalente al 2015, non specifica le attività a cui fa riferimento. Deve ritenersi che tale attività sia consistita nella comunicazione informativa al Condominio dell'avvenuto distacco da parte del
, una comunicazione che non è relazionata al successivo diniego opposto dal condominio al Parte_1
distacco e che, in ogni caso, non ha avuto alcuna utilità per far valere il diritto del (che ben Parte_1
avrebbe potuto invece, già allora impugnare le delibere che gli attribuivano spese non dovute). Le parcelle dello (doc. 25 attore), emesse nel 2021 e nel 2023 per “esame bilancio esercizio CP_3
riscaldamento, sessioni, rappresentanza” non paiono necessarie e funzionali a far valere i diritti pagina 12 di 14 dell'attore; tanto più ove si consideri che all'epoca di svolgimento di tali attività il era ormai Parte_1
decaduto dalla possibilità di far valere l'annullabilità della quasi totalità delle delibere di cui si tratta.
La domanda di risarcimento va pertanto disattesa.
10. In definitiva: in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal , va Parte_1
dichiarata la nullità della delibera adottata dall'assemblea del convenuto in data CP_1
9.10.2014 al punto 1 o.d.g.; e della delibera adottata dalla assemblea del medesimo Condominio in data 6.12.2018 al punto 6 o.d.g. Va invece rigettata la domanda di nullità di tutte le altre delibere impugnate. Poiché le delibere qui dichiarate nulle non producono alcun effetto sull'approvazione dei successivi bilanci di esercizio e sui relativi riparti e quindi, in definitiva, sul credito del CP_1
verso il risultante dal consuntivo 2021/2022 e dal preventivo 2022/2023 posti a Parte_1
fondamento della domanda monitoria, l'opposizione a decreto proposta dal deve essere Parte_1
respinta e va confermato il decreto ingiuntivo n. 6143/2023. Vanno respinte, infine, sia la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa sia quella di risarcimento danni.
11. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale (limitatamente a due delibere impugnate), si ravvisano i presupposti per compensare parzialmente, in misura di un quarto (1/4), le spese del giudizio. La restante parte (3/4) di dette spese va posta a carico dell'attore opponente, la cui soccombenza è affatto prevalente. Le spese, per il loro intero ammontare, sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n.
37/2018 (come da ultimo modificata con D.M. 147/2022), tenendo conto della complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate e del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche di redazione degli scritti difensivi:
• fase di studio € 1.701
• fase introduttiva € 1.204
• fase di trattazione € 1.200
• fase decisoria € 2.500
E dunque in totale € 6.605, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6143/2023 e sulle domande riconvenzionali proposte Parte_1
dall'opponente così provvede: dichiara nulla la delibera assunta dall'assemblea del in Controparte_4 CP_1
data 9.10.2014, limitatamente al punto 1 dell'ordine del giorno;
dichiara nulla la delibera assunta dall'assemblea del in Controparte_4 CP_1
data 6.12.2018, limitatamente al punto 6 dell'ordine del giorno;
rigetta le domande di nullità di tutte le altre delibere impugnate da;
Parte_1
rigetta la domanda di arricchimento senza causa proposta da;
Parte_1
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6143/2023, che Parte_1
conferma; compensa per un quarto (1/4) le spese del giudizio e condanna al rimborso della restante parte (3/4) di dette spese in favore del Parte_1
, liquidandole, per il loro intero ammontare, in € Controparte_1
6.605, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
Torino, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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