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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2764/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER SC, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6096/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0712024908036958000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2156/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato Ricorrente_1 , ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0712024908036958000, anno fiscale 2008,notificata tramite ufficio postale in data 04/02/2025, relativa a imposta Irpef art.36 ter DPR 600/1973 per euro 1.617,00, oltre a sanzioni per euro 739,39, interessi per euro 708,45, spese di notifica per euro 5,88 e spese esecutive di euro 61.98, per una somma complessiva euro 3.132,70.
Ha eccepito che constatando che l'Irpef da pagare in euro 1.617,00 non è altro che la somma per detrazioni di oneri a rimborso per euro 907,00 e le detrazioni per coniuge a carico per euro 710,00 che complessivamente considerati, ammontano al debito riportato nell'atto impugnato.
Trattandosi di detrazioni per oneri regolarmente pagati, consultando telefonicamente l'ufficio veniva richiesto, per avere lo sgravio, di esibire la documentazione comprovante, senza considerare che, dal 2009, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi sono trascorsi ben 16 anni. La documentazione richiesta non
è più in possesso del contribuente che non può esibirla né può essere richiesta.
Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria atteso che l'ingiunzione trasmessa con raccomandata n.
67408917615-5, presa in carico dall'ufficio postale in data 30/10/2024, è stata inviata dall'ufficio oltre 10 anni dal 06/09/2014, data del ruolo per il pagamento dell'Irpef e comunque rileva la mancata notifica di atti prodromici.
Si è costituita Agenzia delle Entrate IS che, a fronte del ricorso, deduce la tempestiva notifica della cartella di pagamento notificata, presupposta all'ingiunzione impugnata ed il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce della sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza Covid anno 2019.
Allega copia notifica della cartella di pagamento.
In data 11.9.2025 la Corte concedeva termine per il deposito di nuovi documenti e per la chiamata in giudizio di Agenzia delle entrate.
Il ricorrente citava in giudizio l'ufficio che non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120130100094284000 in data 06/09/2014, presupposta all'intimazione di pagamento n.
07120249050369508000, notificata al debitore in data 04/02/2025 ed oggetto di impugnativa ed avente ad
IRPEF per l'anno di imposta 2008.
Tale cartella non è stata impugnata dal ricorrente a cui pertanto è precluso fare valere con l'impugnazione di atti successivi, eventuali vizi inerenti atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Dalla data di notifica della cartella n. 07120130100094284000 alla successiva notifica dell'intimazione oggetto di ricorso non risulta maturato il termine di prescrizione ordinario decennale che si applica al tributo oggetto della pretesa fiscale, anche in applicazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza epidemiologica COVID 19. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro
600.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER SC, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6096/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0712024908036958000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2156/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato Ricorrente_1 , ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 0712024908036958000, anno fiscale 2008,notificata tramite ufficio postale in data 04/02/2025, relativa a imposta Irpef art.36 ter DPR 600/1973 per euro 1.617,00, oltre a sanzioni per euro 739,39, interessi per euro 708,45, spese di notifica per euro 5,88 e spese esecutive di euro 61.98, per una somma complessiva euro 3.132,70.
Ha eccepito che constatando che l'Irpef da pagare in euro 1.617,00 non è altro che la somma per detrazioni di oneri a rimborso per euro 907,00 e le detrazioni per coniuge a carico per euro 710,00 che complessivamente considerati, ammontano al debito riportato nell'atto impugnato.
Trattandosi di detrazioni per oneri regolarmente pagati, consultando telefonicamente l'ufficio veniva richiesto, per avere lo sgravio, di esibire la documentazione comprovante, senza considerare che, dal 2009, anno di presentazione della dichiarazione dei redditi sono trascorsi ben 16 anni. La documentazione richiesta non
è più in possesso del contribuente che non può esibirla né può essere richiesta.
Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria atteso che l'ingiunzione trasmessa con raccomandata n.
67408917615-5, presa in carico dall'ufficio postale in data 30/10/2024, è stata inviata dall'ufficio oltre 10 anni dal 06/09/2014, data del ruolo per il pagamento dell'Irpef e comunque rileva la mancata notifica di atti prodromici.
Si è costituita Agenzia delle Entrate IS che, a fronte del ricorso, deduce la tempestiva notifica della cartella di pagamento notificata, presupposta all'ingiunzione impugnata ed il mancato decorso del termine di prescrizione alla luce della sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza Covid anno 2019.
Allega copia notifica della cartella di pagamento.
In data 11.9.2025 la Corte concedeva termine per il deposito di nuovi documenti e per la chiamata in giudizio di Agenzia delle entrate.
Il ricorrente citava in giudizio l'ufficio che non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 5.2.2026, la Corte, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120130100094284000 in data 06/09/2014, presupposta all'intimazione di pagamento n.
07120249050369508000, notificata al debitore in data 04/02/2025 ed oggetto di impugnativa ed avente ad
IRPEF per l'anno di imposta 2008.
Tale cartella non è stata impugnata dal ricorrente a cui pertanto è precluso fare valere con l'impugnazione di atti successivi, eventuali vizi inerenti atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Dalla data di notifica della cartella n. 07120130100094284000 alla successiva notifica dell'intimazione oggetto di ricorso non risulta maturato il termine di prescrizione ordinario decennale che si applica al tributo oggetto della pretesa fiscale, anche in applicazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza epidemiologica COVID 19. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro
600.