Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2764
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che dalla data di notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento non sia maturato il termine di prescrizione ordinario decennale, anche in applicazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza epidemiologica COVID 19.

  • Inammissibile
    Contestazione della pretesa fiscale per detrazioni non considerate

    La Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione in quanto la cartella di pagamento presupposta all'intimazione, sebbene notificata, non è stata impugnata dal ricorrente, rendendo precluso far valere vizi inerenti atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 18/02/2026, n. 2764
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2764
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo