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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.822/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 822/2023
tra
Parte 1
ATTORE
Controparte_1
+5
CONVENUTI
Oggi 11 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per Parte 1 gli avv.ti Riccio e Femia.
Nessuno è presente per i convenuti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Per gli attori gli avv.ti Riccio e Femia si riportano alle conclusioni rassegnate nell' atto di costituzione e successivi atti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Antonella Lupis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 822/2023 promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente alla viaParte 1
Parte 2 nato a [...], snc, cod. fisc. C.F. 1 e
,
,
il 5 marzo 1957 ed ivi residente alla via Davide Prota, snc, cod. fisc.
ノrappresentati e difesi dagli avv.ti Rocco Femia e Luca RiccioC.F. 2
in virtù di mandato in atti;
ATTORI
contro
,nata a [...] il [...], e Controparte_1
residente a [...] (cod. fisc. C.F. 3 ); Parte_3 nato a [...] il 18 febbraio
,
1947, residente a [...] alla strada Bongiovanni n° 37, (cod. fisc. nato a [...] il [...],C.F. 4 ); Parte 4
residente a[...]\5 in Piossasco (TO), (cod. fisc. C.F. 5 );
nata a [...] il [...], residente a[...] 5 in Orbassano (TO), (cod. fisc. C.F. 6 ); Parte_6 nata a [...] il [...], ivi residente a[...],
(cod. fisc. nata a [...] il 06 gennaioC.F. 7 ); Parte 7 '
1975, residente in [...] (cod. fisc. C.F. 8 );
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Gli attori precisano come da atto introduttivo, successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio i convenuti per il riconoscimento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione del seguente compendio immobiliare: fondi rustici siti in Caulonia alla contrada Camillari, meglio identificati al Catasto terreni, al foglio di mappa n° 103 con le particelle n° 49 e 50, di natura uliveto, pascolo e seminativo della superficie di ha 4, are 49 e ca 40 beni tutti formalmente intestati agli odierni convenuti. per averli posseduti animo domini da oltre vent'anni.
Effettuata la ricostruzione degli aventi causa degli originari intestatari, le parti convenute non si costituivano. La causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale e all'udienza odierna parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è
Stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Gli attori mediante la prova testimoniale espletata con i testi escussi e la documentazione prodotta, hanno dato prova di aver esercitato un possesso uti dominus ininterrotto ed incontrastato sui beni per cui è causa. I testi Testimone 1 e Testimone 2 hanno dato prova di conoscere esattamente i luoghi di causa descrivendo le caratteristiche dei terreni. Gli stessi concordemente hanno anche dichiarato che gli attori utilizzano i terreni attigui fra loro ad uliveto, godendo dei frutti, anche prima del 1996, riconoscendo le particelle dal foglio di mappa prodotto.
A questo punto è bene precisare che in tema di possesso, l'animus possidendi -da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sul bene indicato, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attore, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem", occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento - la prova del quale incombeval sulla parte convenuta - idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis
(Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine "a quo" in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca. anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale. Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto. e Parte 2 sono proprietariDeve, pertanto, dichiararsi che Parte 1 esclusivi degli immobili indicati in domanda e successivamente specificati per averli usucapiti nella loro completa estensione.
Le ragioni della decisione e la contumacia dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia dei convenuti;
b) accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara Parte 1 Parte 2
proprietarii per intervenuto usucapione dei seguenti beni siti a Caulonia:
1) fondi rustici siti in Caulonia alla contrada Camillari, meglio identificati al Catasto terreni, al foglio di mappa n° 103 con le particelle n° 49 e 50, di natura uliveto, pascolo e seminativo della superficie di ha 4, are 49 e ca 40;
c) Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente ordinanza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del
Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis