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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. DI EC Presidente dott. Venera Condorelli Giudice dott. TA AR Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1582/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ersilia Calabro', C.F._1
c.f.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2 attore nei confronti di
, nato il [...] e residente negli Stati Uniti d'America – Controparte_1
California - Lancaster;
convenuto contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: Posta in decisione con ordinanza dell'1.7.25 in esito all'udienza cartolare dell'11.6.25 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione tradotto in lingua inglese e notificato in data 21 giugno 2021 a mezzo
, ricevuto personalmente dal convenuto (all. 2 Parte_2 produzione dell'11.3.22), nonché notificato a mezzo posta e tramite agenzia legale operante negli Usa (cfr. all. 1 e 3), adiva il Tribunale di Catania per sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig. , Controparte_1 nato il [...], è padre di , nato a [...] il [...] e Parte_1 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”.
L'odierno attore esponeva di essere stato concepito a seguito della relazione tra la madre e l'odierno convenuto , intrattenuta tra Controparte_2 Controparte_1 novembre 2000 e gennaio 2001; in quel periodo il convenuto, di professione pilota, si trovava impiegato in presso la Base Militare di Sigonella per svolgere attività di monitoraggio Pt_2 sul teatro europeo e medio orientale per conto dell'Aeronautica Militare Americana e, al termine della missione, si era nuovamente trasferito in America, suo paese d'origine.
L'attore riferiva che dopo aver scoperto la gravidanza, la madre cercava di mettersi in contatto con tramite telefono ed e-mail, intrattenendo una lunga corrispondenza, versata in atti, CP_1 corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Visto il mancato riconoscimento in via spontanea da parte del , in data 30/10/2003 CP_1
quando il figlio era ancora minorenne, richiedeva un decreto di Controparte_2 autorizzazione all'azione di dichiarazione giudiziale della paternità per il figlio
[...]
dal Tribunale dei Minorenni, che accoglieva la domanda. A tale decreto la madre non Pt_1 dava seguito sicchè, divenuto maggiorenne, intraprendeva in proprio Parte_1
l'odierna azione giudiziale per il riconoscimento della paternità.
Ciò premesso, va dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante la regolarità delle
(plurime) notificazioni recepite personalmente presso la sua residenza americana, non ha inteso costituirsi e partecipare al giudizio.
La causa veniva istruita mediante prova orale e disponendo una CTU finalizzata all'espletamento dell'esame del DNA;
lo svolgimento delle operazioni peritali è stato precluso dall'impossibilità di prelevare materiale genetico del convenuto, il quale ha omesso di partecipare all'accertamento, nonostante il perfezionamento della notifica di convocazione da parte del CTU.
Orbene, esaurita l'attività istruttoria, ivi compreso l'espletamento della prova orale ed il deposito di produzione documentale e fotografica offerta, il G.I. subentrato rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11.06.2025; con note ritualmente depositate, il procuratore costituito reiterava le richieste formulate in seno all'atto di citazione e, con ordinanza del 01.07.2025, in esito all' udienza cartolare, il G.I. poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*********
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda attorea di accertamento giudiziale della paternità vada accolta.
In particolare, la relazione tra le parti è stata dimostrata mediante prova orale e documentale.
Quanto alla prova orale, sono stati sentiti i testi amica della madre Testimone_1 dell'attore, la quale ha riferito che nel periodo novembre '00 - gennaio '01, Controparte_2
e avevano una relazione sentimentale, da lei direttamente percepita Controparte_1 perché si mostravano “molto coinvolti”; analogamente , collega di Persona_1
riferiva che in quel periodo e avevano una relazione Controparte_2 Pt_1 CP_1 affettiva, percepita direttamente dai colleghi, in virtù del loro comportamento. Anche la teste
, amica di spiegava che e si Testimone_2 Controparte_2 Pt_1 CP_1 frequentavano come coppia, tenevano un atteggiamento tale da evincere il coinvolgimento sentimentale, e inoltre si recavano in coppia agli eventi del gruppo di amici, come le feste di compleanno.
I testi hanno fornito un racconto coerente e circostanziato, appaiono dunque credibili, consentendo di ritenere provato che e abbiano intrattenuto una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale nel periodo novembre '00-gennaio '01, data di frequentazione compatibile con la durata della gestazione, essendo l'attore nato il [...].
Ma vi è di più perché le risultanze della prova orale sono corroborate dalla prova documentale costituita, nella specie, dalla copiosa corrispondenza intrattenuta via e-mail tra
[...]
e l'odierno convenuto. CP_2
Le email in questione, in lingua inglese, di cui è prodotta traduzione giurata agli atti, dimostrano i plurimi tentativi della madre dell'attore di mettersi in contatto con il padre del bambino, che inizialmente le negava ogni contatto;
dapprima la interloquiva quindi Pt_1 con un amico comune, il quale le spiegava che era in procinto di sposarsi nel mese di CP_1 agosto con la fidanzata americana ed era rimasto sconvolto dalla notizia della gravidanza;
la fidanzata in questione l'aveva comunque perdonato per aver avuto rapporti sessuali con un'altra donna durante il soggiorno in Italia, e si sarebbero comunque sposati. In seguito, rispondeva personalmente alla con cui instaurava una copiosa corrispondenza, CP_1 Pt_1 in cui le chiedeva quali fossero i suoi progetti a breve e lungo termine, visto che aveva CP_1 deciso di tenere il bambino;
significativo il fatto che nella copiosa corrispondenza non CP_1 abbia mai negato la relazione sentimentale, dolendosi soltanto che la loro “amicizia” fosse andata “fuori controllo”.
Vi sono poi diverse mail (cfr. ad es. quella del 21.8.21) in cui chiede alla di CP_1 Pt_1 spiegargli quali effetti avrebbe il riconoscimento legale del bambino da parte sua, visto che non si applicherebbero le leggi americane sulla “custodia” ad un bambino nato e cresciuto in
; inoltre, apertamente ammetteva di temere richieste legali “per soldi” (cfr. email del Pt_2
28.11.01), così denegando il riconoscimento e dismettendo ogni tipo di responsabilità nei confronti del bambino appena nato.
E' appena il caso di ricordare che le e-mail prodotte dall'attore costituiscono trasposizione analogica di un documento informatico, sul cui valore probatorio la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi affermando che “.. il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (così Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n.
11606, Rv. 648375 - 01). Pertanto, anche alla luce del complessivo tenore della copiosa corrispondenza in atti, si deve ritenere provata la relazione sentimentale tra Controparte_2
e al momento del concepimento, e la conseguente paternità dell'odierno Controparte_1 convenuto.
Né va sottaciuto che il rifiuto di di sottoporsi al test del DNA, pur a fronte di rituale CP_1 convocazione da parte del CTU, può essere valutato dal Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 c.p.c., quale conferma indiretta della paternità, in relazione alle altre prove acquisite (sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità tra cui cfr. Cass.
Civ. ord. N. 14458/2018, Cass. Civ. ord. N. 5116/2003, Cass. Civ. n. 8059/1997).
Va, pertanto, ritenuto e dichiarato che l'odierno convenuto è il padre Controparte_1 biologico dell'attore e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Catania, luogo di nascita dell'attore, di procedere alle relative necessarie annotazioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara che , nato il [...], è il padre di Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...];
[...]
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, provveda alle annotazioni di legge sull'atto di nascita dell'attore;
- Condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, Controparte_1 che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese della CTU come Controparte_1 liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.11.25.
Il Giudice rel. Il Presidente
TA AR DI EC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. DI EC Presidente dott. Venera Condorelli Giudice dott. TA AR Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1582/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ersilia Calabro', C.F._1
c.f.: , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2 attore nei confronti di
, nato il [...] e residente negli Stati Uniti d'America – Controparte_1
California - Lancaster;
convenuto contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: Posta in decisione con ordinanza dell'1.7.25 in esito all'udienza cartolare dell'11.6.25 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione tradotto in lingua inglese e notificato in data 21 giugno 2021 a mezzo
, ricevuto personalmente dal convenuto (all. 2 Parte_2 produzione dell'11.3.22), nonché notificato a mezzo posta e tramite agenzia legale operante negli Usa (cfr. all. 1 e 3), adiva il Tribunale di Catania per sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig. , Controparte_1 nato il [...], è padre di , nato a [...] il [...] e Parte_1 per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”.
L'odierno attore esponeva di essere stato concepito a seguito della relazione tra la madre e l'odierno convenuto , intrattenuta tra Controparte_2 Controparte_1 novembre 2000 e gennaio 2001; in quel periodo il convenuto, di professione pilota, si trovava impiegato in presso la Base Militare di Sigonella per svolgere attività di monitoraggio Pt_2 sul teatro europeo e medio orientale per conto dell'Aeronautica Militare Americana e, al termine della missione, si era nuovamente trasferito in America, suo paese d'origine.
L'attore riferiva che dopo aver scoperto la gravidanza, la madre cercava di mettersi in contatto con tramite telefono ed e-mail, intrattenendo una lunga corrispondenza, versata in atti, CP_1 corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Visto il mancato riconoscimento in via spontanea da parte del , in data 30/10/2003 CP_1
quando il figlio era ancora minorenne, richiedeva un decreto di Controparte_2 autorizzazione all'azione di dichiarazione giudiziale della paternità per il figlio
[...]
dal Tribunale dei Minorenni, che accoglieva la domanda. A tale decreto la madre non Pt_1 dava seguito sicchè, divenuto maggiorenne, intraprendeva in proprio Parte_1
l'odierna azione giudiziale per il riconoscimento della paternità.
Ciò premesso, va dichiarata la contumacia del convenuto che, nonostante la regolarità delle
(plurime) notificazioni recepite personalmente presso la sua residenza americana, non ha inteso costituirsi e partecipare al giudizio.
La causa veniva istruita mediante prova orale e disponendo una CTU finalizzata all'espletamento dell'esame del DNA;
lo svolgimento delle operazioni peritali è stato precluso dall'impossibilità di prelevare materiale genetico del convenuto, il quale ha omesso di partecipare all'accertamento, nonostante il perfezionamento della notifica di convocazione da parte del CTU.
Orbene, esaurita l'attività istruttoria, ivi compreso l'espletamento della prova orale ed il deposito di produzione documentale e fotografica offerta, il G.I. subentrato rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11.06.2025; con note ritualmente depositate, il procuratore costituito reiterava le richieste formulate in seno all'atto di citazione e, con ordinanza del 01.07.2025, in esito all' udienza cartolare, il G.I. poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*********
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda attorea di accertamento giudiziale della paternità vada accolta.
In particolare, la relazione tra le parti è stata dimostrata mediante prova orale e documentale.
Quanto alla prova orale, sono stati sentiti i testi amica della madre Testimone_1 dell'attore, la quale ha riferito che nel periodo novembre '00 - gennaio '01, Controparte_2
e avevano una relazione sentimentale, da lei direttamente percepita Controparte_1 perché si mostravano “molto coinvolti”; analogamente , collega di Persona_1
riferiva che in quel periodo e avevano una relazione Controparte_2 Pt_1 CP_1 affettiva, percepita direttamente dai colleghi, in virtù del loro comportamento. Anche la teste
, amica di spiegava che e si Testimone_2 Controparte_2 Pt_1 CP_1 frequentavano come coppia, tenevano un atteggiamento tale da evincere il coinvolgimento sentimentale, e inoltre si recavano in coppia agli eventi del gruppo di amici, come le feste di compleanno.
I testi hanno fornito un racconto coerente e circostanziato, appaiono dunque credibili, consentendo di ritenere provato che e abbiano intrattenuto una relazione Pt_1 CP_1 sentimentale nel periodo novembre '00-gennaio '01, data di frequentazione compatibile con la durata della gestazione, essendo l'attore nato il [...].
Ma vi è di più perché le risultanze della prova orale sono corroborate dalla prova documentale costituita, nella specie, dalla copiosa corrispondenza intrattenuta via e-mail tra
[...]
e l'odierno convenuto. CP_2
Le email in questione, in lingua inglese, di cui è prodotta traduzione giurata agli atti, dimostrano i plurimi tentativi della madre dell'attore di mettersi in contatto con il padre del bambino, che inizialmente le negava ogni contatto;
dapprima la interloquiva quindi Pt_1 con un amico comune, il quale le spiegava che era in procinto di sposarsi nel mese di CP_1 agosto con la fidanzata americana ed era rimasto sconvolto dalla notizia della gravidanza;
la fidanzata in questione l'aveva comunque perdonato per aver avuto rapporti sessuali con un'altra donna durante il soggiorno in Italia, e si sarebbero comunque sposati. In seguito, rispondeva personalmente alla con cui instaurava una copiosa corrispondenza, CP_1 Pt_1 in cui le chiedeva quali fossero i suoi progetti a breve e lungo termine, visto che aveva CP_1 deciso di tenere il bambino;
significativo il fatto che nella copiosa corrispondenza non CP_1 abbia mai negato la relazione sentimentale, dolendosi soltanto che la loro “amicizia” fosse andata “fuori controllo”.
Vi sono poi diverse mail (cfr. ad es. quella del 21.8.21) in cui chiede alla di CP_1 Pt_1 spiegargli quali effetti avrebbe il riconoscimento legale del bambino da parte sua, visto che non si applicherebbero le leggi americane sulla “custodia” ad un bambino nato e cresciuto in
; inoltre, apertamente ammetteva di temere richieste legali “per soldi” (cfr. email del Pt_2
28.11.01), così denegando il riconoscimento e dismettendo ogni tipo di responsabilità nei confronti del bambino appena nato.
E' appena il caso di ricordare che le e-mail prodotte dall'attore costituiscono trasposizione analogica di un documento informatico, sul cui valore probatorio la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi affermando che “.. il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (così Cass. Sez. 6, 14/05/2018, n.
11606, Rv. 648375 - 01). Pertanto, anche alla luce del complessivo tenore della copiosa corrispondenza in atti, si deve ritenere provata la relazione sentimentale tra Controparte_2
e al momento del concepimento, e la conseguente paternità dell'odierno Controparte_1 convenuto.
Né va sottaciuto che il rifiuto di di sottoporsi al test del DNA, pur a fronte di rituale CP_1 convocazione da parte del CTU, può essere valutato dal Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 c.p.c., quale conferma indiretta della paternità, in relazione alle altre prove acquisite (sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità tra cui cfr. Cass.
Civ. ord. N. 14458/2018, Cass. Civ. ord. N. 5116/2003, Cass. Civ. n. 8059/1997).
Va, pertanto, ritenuto e dichiarato che l'odierno convenuto è il padre Controparte_1 biologico dell'attore e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Catania, luogo di nascita dell'attore, di procedere alle relative necessarie annotazioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara che , nato il [...], è il padre di Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...];
[...]
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, provveda alle annotazioni di legge sull'atto di nascita dell'attore;
- Condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, Controparte_1 che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese della CTU come Controparte_1 liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.11.25.
Il Giudice rel. Il Presidente
TA AR DI EC