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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25838/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 09/07/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Casella Deborah presso il cui studio sito in Cassano D'Adda (MI), Via
Gioberti n. 1/A, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Egitto,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.09.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori vigenti Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10 luglio 2023, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2018 al 2022, Controparte_1
dalla cui unione nasceva il figlio in data 26.8.2021, chiedeva l'affido super Persona_1
esclusivo del figlio a sé, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 30.01.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il OT delegato sentiva la ricorrente e rinviava l'udienza per i medesimi incombenti.
All'udienza dell'11.06.2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, eseguita nelle forme dell'art. 139 c.p.c. per compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del convenuto;
data la mancata comparizione della parte ricorrente, rinviava l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 23.09.2024, il Giudice delegato sentiva la ricorrente che così dichiarava: “non abito più con mia SO e la sua famiglia;
da cinque mesi circa sono andare ad abitare con i miei genitori che vivono anche loro a Cassano, è una casa ALER in affitto di 75 mtq, io e il bambino abbiamo una stanza nostra;
adesso siamo li fissi;
io li aiuto con la spesa;
quando ci sono, i nonni si occupano di , perché loro vanno spesso in Marocco. Recentemente ho ricontattato il padre Per_1
telefonicamente del bambino, a luglio, perché il bambino chiede di lui, gli ho chiesto cosa voleva fare e se gli interessava il figlio;
lui mi ha detto che sarebbe venuto, ma poi abbiamo discusso perché continua a dire bugie;
io ho smesso di rispondergli, ma lui mi ha cercata solo quel giorno, ha chiesto di me e del bambino, ma non si è più fatto vivo nè è venuto a trovare . Di fatto non lo vede da 2 Per_1
anni, da quando ci siamo lasciati ad agosto 2022, quando sono andata via di casa. Lui non vede il figlio da novembre dello stesso anno. Mi ha detto che lavora ancora come commerciante di abbigliamento, lui lavora come grossista;
inizialmente mi aveva detto di avere qualche problemi
pagina 2 di 6 economici, ma durante l'ultima telefonata mi ha mandato lo screenshot del suo c/c e ho visto che ha un saldo di 120.000 €, ma da quando ci siamo lasciati non mi ha mai dato nulla. Non so dire dove abita mi ha detto solo che vive tra Como e Lugano, ma non ho il suo indirizzo preciso. Ho iscritto il bambino all'asilo autonomamente, pago solo la retta della mensa. va a scuola dalle 8.00 alle 18.00, sta Per_1 ancora facendo l'inserimento ma va volentieri. Io ho iniziato a lavorare da gennaio come commessa;
sono stata assunta con un contratto a t.d. dall'Unes di Cassano fino a novembre 2024 ma dovrei essere stabilizzata. Guadagno sui 1.100 € come paga base, oltre agli straordinari;
quando finisco alla 20.00 ho preso una baby – sitter che lo ritira da scuola e lo tiene anche quando lavoro nel weekend;
la pago
300 euro al mese. Sono titolare di un c/c presso BPM con saldo attuale di circa 1300.” Il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande in assenza di istanze istruttorie formulate. Il difensore si riportava alle conclusioni del ricorso, chiedendo emettersi i provvedimenti provvisori ed urgenti. All'esito della discussione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“) Affida nato a Treviglio il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di via
PAPA GIOVANNI XIII, 10 in CASSANO D'ADDA e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alle condizioni del minore, qualora il padre dovesse farne richiesta ed esprima una seria volontà in tal senso, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1
decorrenza dalla mensilità di luglio 2023 al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di €
pagina 3 di 6 400,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, con prima rivalutazione ad luglio 2024;”.
All'udienza del 12.02.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il difensore della ricorrente riferiva che la situazione del nucleo era invariata, il padre continuava a non avere rapporti con il bambino e a non versare il mantenimento stabilito in suo favore;
precisava altresì che la madre era stata assunta a tempo indeterminato sempre con orario part time e stipendio invariato. Il difensore concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori vigenti, rinunciando al termine per il deposito delle conclusionali e il Giudice rimetteva al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 23.09.2024, della quale si richiamano le motivazioni, a fronte dell'assenza dei rapporti tra padre e figlio, di fatto inesistenti. Il padre, invero, non ha più contatti con dal 2022, né Per_1 contribuisce al suo mantenimento. Lo stesso disinteresse mostrato verso l'odierno procedimento conferma la mancanza di volontà paterna rispetto alla ripresa di una relazione con il figlio.
pagina 4 di 6 Deve pertanto essere confermato l'affido super-esclusivo del minore alla madre, che si è dimostrata protettiva e tutelante e che provvederà ad adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto esclusivamente dell'interesse del minore.
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, deve essere confermato l'assetto già disposto dal Giudice delegato, demandando all'affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio, tenuto conto della situazione psico-fisica del minore da svolgersi almeno inizialmente – sotto la diretta supervisione materna.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La sig.ra lavora presso il supermercato Unes di Cassano d'Adda con contratto a tempo Pt_1
indeterminato part-time e paga base mensile pari a circa 1.100,00 €, oltre agli straordinari (all. 1 e 2 nota di deposito 7.02.2025). Vive con il figlio in una casa ALER insieme ai propri genitori. La signora si fa carico delle spese per la baby sitter per un importo mensile di circa euro 300,00.
La ricorrente riferisce che il convenuto ha sempre lavorato come grossista di abbigliamento e in costanza di convivenza guadagnava circa 2.000/2.200 euro al mese. La signora fornisce altresì prova del saldo di conto corrente del signor che ammonterebbe ad euro 120.000 (all.3 nota di deposito CP_1
7.02.2025).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di dati precisi ed aggiornati sulla condizione reddituale del resistente, che è tuttavia dotato di capacità lavorativa specifica e deve contribuire al mantenimento del figlio minore, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori per come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo, considerato peraltro che il mantenimento diretto del minore è integralmente a carico della madre, per ogni sua necessità, si ritiene equo e conforme alle reciproche condizioni economiche un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo di euro 400,00 mensili, a conferma dei provvedimenti provvisori adottati Per_1
pagina 5 di 6 dal Giudice delegato, dei quali si richiamano e condividono le argomentazioni. Tale somma è da ritenersi omnicomprensiva delle spese straordinarie, stante l'assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida nato a Treviglio il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso Persona_1 la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di via
Papa Giovanni XIII, 10 in Cassano D'adda (MI) e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alle condizioni del minore, qualora il padre dovesse farne richiesta ed esprima una seria volontà in tal senso, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di luglio 2023, al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno
5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili omnicomprensivi, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, con prima rivalutazione a Luglio 2024;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 09/07/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Casella Deborah presso il cui studio sito in Cassano D'Adda (MI), Via
Gioberti n. 1/A, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Egitto,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.09.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori vigenti Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10 luglio 2023, , premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2018 al 2022, Controparte_1
dalla cui unione nasceva il figlio in data 26.8.2021, chiedeva l'affido super Persona_1
esclusivo del figlio a sé, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 30.01.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il OT delegato sentiva la ricorrente e rinviava l'udienza per i medesimi incombenti.
All'udienza dell'11.06.2024, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, eseguita nelle forme dell'art. 139 c.p.c. per compiuta giacenza, dichiarava la contumacia del convenuto;
data la mancata comparizione della parte ricorrente, rinviava l'udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 23.09.2024, il Giudice delegato sentiva la ricorrente che così dichiarava: “non abito più con mia SO e la sua famiglia;
da cinque mesi circa sono andare ad abitare con i miei genitori che vivono anche loro a Cassano, è una casa ALER in affitto di 75 mtq, io e il bambino abbiamo una stanza nostra;
adesso siamo li fissi;
io li aiuto con la spesa;
quando ci sono, i nonni si occupano di , perché loro vanno spesso in Marocco. Recentemente ho ricontattato il padre Per_1
telefonicamente del bambino, a luglio, perché il bambino chiede di lui, gli ho chiesto cosa voleva fare e se gli interessava il figlio;
lui mi ha detto che sarebbe venuto, ma poi abbiamo discusso perché continua a dire bugie;
io ho smesso di rispondergli, ma lui mi ha cercata solo quel giorno, ha chiesto di me e del bambino, ma non si è più fatto vivo nè è venuto a trovare . Di fatto non lo vede da 2 Per_1
anni, da quando ci siamo lasciati ad agosto 2022, quando sono andata via di casa. Lui non vede il figlio da novembre dello stesso anno. Mi ha detto che lavora ancora come commerciante di abbigliamento, lui lavora come grossista;
inizialmente mi aveva detto di avere qualche problemi
pagina 2 di 6 economici, ma durante l'ultima telefonata mi ha mandato lo screenshot del suo c/c e ho visto che ha un saldo di 120.000 €, ma da quando ci siamo lasciati non mi ha mai dato nulla. Non so dire dove abita mi ha detto solo che vive tra Como e Lugano, ma non ho il suo indirizzo preciso. Ho iscritto il bambino all'asilo autonomamente, pago solo la retta della mensa. va a scuola dalle 8.00 alle 18.00, sta Per_1 ancora facendo l'inserimento ma va volentieri. Io ho iniziato a lavorare da gennaio come commessa;
sono stata assunta con un contratto a t.d. dall'Unes di Cassano fino a novembre 2024 ma dovrei essere stabilizzata. Guadagno sui 1.100 € come paga base, oltre agli straordinari;
quando finisco alla 20.00 ho preso una baby – sitter che lo ritira da scuola e lo tiene anche quando lavoro nel weekend;
la pago
300 euro al mese. Sono titolare di un c/c presso BPM con saldo attuale di circa 1300.” Il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente ad interloquire in ordine alle domande in assenza di istanze istruttorie formulate. Il difensore si riportava alle conclusioni del ricorso, chiedendo emettersi i provvedimenti provvisori ed urgenti. All'esito della discussione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“) Affida nato a Treviglio il [...] in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di via
PAPA GIOVANNI XIII, 10 in CASSANO D'ADDA e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alle condizioni del minore, qualora il padre dovesse farne richiesta ed esprima una seria volontà in tal senso, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1
decorrenza dalla mensilità di luglio 2023 al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di €
pagina 3 di 6 400,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, con prima rivalutazione ad luglio 2024;”.
All'udienza del 12.02.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il difensore della ricorrente riferiva che la situazione del nucleo era invariata, il padre continuava a non avere rapporti con il bambino e a non versare il mantenimento stabilito in suo favore;
precisava altresì che la madre era stata assunta a tempo indeterminato sempre con orario part time e stipendio invariato. Il difensore concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori vigenti, rinunciando al termine per il deposito delle conclusionali e il Giudice rimetteva al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 8 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermati i provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 23.09.2024, della quale si richiamano le motivazioni, a fronte dell'assenza dei rapporti tra padre e figlio, di fatto inesistenti. Il padre, invero, non ha più contatti con dal 2022, né Per_1 contribuisce al suo mantenimento. Lo stesso disinteresse mostrato verso l'odierno procedimento conferma la mancanza di volontà paterna rispetto alla ripresa di una relazione con il figlio.
pagina 4 di 6 Deve pertanto essere confermato l'affido super-esclusivo del minore alla madre, che si è dimostrata protettiva e tutelante e che provvederà ad adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenuto conto esclusivamente dell'interesse del minore.
Quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre, deve essere confermato l'assetto già disposto dal Giudice delegato, demandando all'affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'uomo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio, tenuto conto della situazione psico-fisica del minore da svolgersi almeno inizialmente – sotto la diretta supervisione materna.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, non essendo state allegate né documentate intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La sig.ra lavora presso il supermercato Unes di Cassano d'Adda con contratto a tempo Pt_1
indeterminato part-time e paga base mensile pari a circa 1.100,00 €, oltre agli straordinari (all. 1 e 2 nota di deposito 7.02.2025). Vive con il figlio in una casa ALER insieme ai propri genitori. La signora si fa carico delle spese per la baby sitter per un importo mensile di circa euro 300,00.
La ricorrente riferisce che il convenuto ha sempre lavorato come grossista di abbigliamento e in costanza di convivenza guadagnava circa 2.000/2.200 euro al mese. La signora fornisce altresì prova del saldo di conto corrente del signor che ammonterebbe ad euro 120.000 (all.3 nota di deposito CP_1
7.02.2025).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di dati precisi ed aggiornati sulla condizione reddituale del resistente, che è tuttavia dotato di capacità lavorativa specifica e deve contribuire al mantenimento del figlio minore, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori per come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo, considerato peraltro che il mantenimento diretto del minore è integralmente a carico della madre, per ogni sua necessità, si ritiene equo e conforme alle reciproche condizioni economiche un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo di euro 400,00 mensili, a conferma dei provvedimenti provvisori adottati Per_1
pagina 5 di 6 dal Giudice delegato, dei quali si richiamano e condividono le argomentazioni. Tale somma è da ritenersi omnicomprensiva delle spese straordinarie, stante l'assenza di comunicazione tra le parti.
Le spese di lite le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili, attesa la natura del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida nato a Treviglio il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso Persona_1 la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di via
Papa Giovanni XIII, 10 in Cassano D'adda (MI) e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Rimette all'affidataria esclusiva la decisione in ordine all'eventuale ripresa delle frequentazioni padre/figlio, nelle modalità e tempistiche ritenute opportune in base all'interesse e alle condizioni del minore, qualora il padre dovesse farne richiesta ed esprima una seria volontà in tal senso, disponendo sin da ora che gli incontri avvengano almeno inizialmente sotto la supervisione della madre o di persona di sua fiducia;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di luglio 2023, al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno
5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili omnicomprensivi, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, con prima rivalutazione a Luglio 2024;
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Susanna Terni
pagina 6 di 6