Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/05/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2831/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.10.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. Sapone Caterina e Russo Fortunato Renato C.F._2
( , con elezione di domicilio in Via Vincenzo Bellini n. 10, 20122 Milano, C.F._3 presso e nello studio dell'avv. Fortunato Renato Russo;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Carlo Boursier Niutta, CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, Federico D'Aiuto, Raimondi Patrizio Maria, con elezione di domicilio presso l'indirizzo
[...]
telematico di quest'ultimo, Email_1
appellata
OGGETTO: Somministrazione
1
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione della prova per testi, formulata con l'atto di gravame, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero è che a causa della mancata attivazione della linea ADSL non era possibile utilizzare il
POS”;
2) “Vero è che la mancanza del POS induceva i clienti a disdire le prenotazioni o ad andare via senza consumare una volta appresa l'impossibilità di effettuare pagamenti elettronici”;
3) “Vero è che alcuni EI clienti al momento del conto, non potendo pagare tramite POS, si allontanavano per recuperare i contanti senza mai più fare ritorno e, quindi, senza pagare il conto”;
Si indicando quali testimoni i sigg.ri:
- , residente a [...]
- , residente a [...]
- , residente a [...]
- , residente a [...]
- residente a [...]; Testimone_5
- residente a [...]; Testimone_6
- , residente a [...]; Testimone_7
- residente a [...]; Testimone_8
- residente a [...]; Controparte_3
- , residente a Reggio Calabria, alla Via Priolo, ex Viale Aldo Moro Trav. I Testimone_9
Scordino;
- residente a [...]; Testimone_10
- , residente a [...]; Controparte_4
- , residente a [...]; CP_5
- residente a [...]. CP_6
Co 4) “Vero è che i sigg.ri e hanno più volte contattato la sia per iscritto che per Pt_1 Pt_2
telefono al fine di sollecitare alla stessa la risoluzione del problema relativa alla mancata attivazione della linea ADSL.
Si indica a teste in relazione al capitolo di prova n. 4) il sig. , residente a [...]Testimone_11
San VA, via Santa Filomena, n. 8.
Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 2943/2024 resa inter partes dal Tribunale di
Milano:
- condannare la al risarcimento del danno patrimoniale in favore degli attori CP_1 Parte_1
e , per tutte le ragioni esposte in primo grado e ribadite nel presente atto,
[...] Parte_2
2 che può quantificarsi in complessivi € 35.000,00 o a quella maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al risarcimento del danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa;
- Condannare al pagamento degli indennizzi per un importo pari ad euro 3.784,00; CP_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari EI due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
per CP_1
piaccia a codesta Ecc.ma Corte così provvedere:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, rigettarlo perché integralmente infondato in fatto e in diritto;
- condannare gli appellanti alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed , premesso di Parte_1 Parte_2
essere stati titolari di società esercente attività di ristorazione in Bagnara Calabra, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano attribuendo al gestore telefonico CP_1
inadempimento contrattuale, per non aver tempestivamente eseguito la migrazione della linea asimmetrica di collegamento digitale (ADSL) dall'operatore richiesta ad aprile 2019; CP_7
deducendo la conseguente impossibilità di utilizzare i servizi necessitanti la connessione internet
(POS); chiedevano quindi la condanna della convenuta al pagamento di € 35.000,00= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il periodo intercorrente tra luglio e dicembre del 2019, al pagamento del danno non patrimoniale all'immagine da quantificarsi in via equitativa, nonché al pagamento di € 3.784,00= a titolo di indennizzi come quantificati nella delibera AgCom n°
73/11/CONS.
Si costituiva negando ogni responsabilità, e chiedendo il rigetto della domanda;
CP_1
evidenziava che la richiesta di ADSL sarebbe pervenuta soltanto in data 6.9.2019 e che, trattandosi di servizio Bistream condiviso con la possibilità di processare l'ordine di migrazione era CP_7 subordinato alla collaborazione dell'operatore donating; eccepiva comunque la mancata allegazione e prova in relazione ai danni lamentati dagli attori che, in ogni caso, avrebbero potuto evitare attraverso l'utilizzo del collegamento ad Internet con cellulari personali ovvero con una chiavetta
USB.
Veniva dichiarata l'inammissibilità delle prove costituende formulate da parti attrici.
3 Il Tribunale, con sentenza n. 2943/24 resa tra le parti in data 14 marzo 2024, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigettava le domande risarcitorie formulate da parti attrici;
condannava parti attrici a rimborsare a parte convenuta le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello ed prospettando, con Parte_1 Parte_2
un primo motivo, erroneità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione per travisamento ed omessa valutazione EI fatti e degli atti di causa, in relazione al risarcimento EI danni patrimoniali;
con un secondo motivo, erroneità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione per travisamento ed omessa valutazione EI fatti e degli atti di causa in relazione al risarcimento del danno all'immagine; con un terzo motivo, erroneità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione per travisamento ed omessa valutazione EI fatti e degli atti di causa in relazione al diritto all'indennizzo; con un quarto motivo, lamentando manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata assunzione della prova testimoniale richiesta.
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile o comunque nel merito respingere CP_1
l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 18.2.2025 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 6.5.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
Il Tribunale, premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), riteneva non contestato e comunque provato l'impegno di migrazione della linea asimetrica di collegamento digitale (ADSL), a partire dal 6.9.201; che la convenuta che ne era onerata, non aveva CP_1 offerto prova alcuna che l'inadempimento di mancata migrazione della linea dati non gli fosse imputabile;
respingeva però la richiesta di risarcimento EI danni patrimoniali consistenti nella perdita economica patita dalla propria attività di ristorante-pizzeria, stante l'impossibilità di consentire ai clienti i pagamenti bancomat e carta di credito e di risarcimento EI danni non patrimoniali per danni da immagine, perchè non provate.
4 Il primo motivo, deducente erroneità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione per travisamento ed omessa valutazione EI fatti e degli atti di causa, in relazione al risarcimento EI danni patrimoniali, non è fondato.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024, Rv. 672884, e precedenti vi indicate).
Nel caso in esame nessun elemento certo è stato fornito da parte instante.
In primo luogo, gli attori, attuali appellanti, non hanno fornito alcuna prova (visura camerale), né hanno chiesto di provare, di svolgere l'attività di ristorante-pizzeria.
La produzione di copia di elenchi qualificati come “registri EI corrispettivi 2018 e 2019” (doc. 4 dell'atto introduttivo) non è idonea a fornire prova di un obiettivo decremento del guadagno, per calcolare il quale è necessario disporre EI dati relativi alle spese, alle imposte, ai contributi, da detrarre dai ricavi, elementi mai allegati e tanto meno provati, perché il danno richiesto non coincide con il minore fatturato incassato ma, semmai, con il minore utile percepito.
Si aggiunga che, dagli stessi registri, risulta che nel dicembre 2019 il locale è stato chiuso, mentre nello stesso periodo del 2018 aveva lavorato, di talchè i dati non sono neppure comparabili.
Ancora, gli estratti conto Monte EI HI (doc. 5 all. all'atto introduttivo), che documenterebbero alcune entrate “pos” nel periodo precedente il contenzioso, recano un numero di conto, ma non l'intestatario.
Si aggiunga, come correttamente già evidenziato dal tribunale ai fini dell'art. 1227 c.c., che il dispositivo “pos” avrebbe eventualmente potuto essere supportato da diverso collegamento internet, essendo notorio che ogni smartphone può fare da “hotspot” per altro dispositivo, o ci si può dotare di router (c.d. “saponetta”), di talchè si sarebbe eventualmente posto solo un problema di ipoteticamente differenti costi del servizio.
Il secondo motivo, che lamenta erroneità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione per travisamento ed omessa valutazione EI fatti e degli atti di causa in relazione al risarcimento del danno all'immagine, non è fondato.
5 Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto generica e non supportata;
il potere di determinarne il quantum in via equitativa presuppone che l'an del danno sia documentato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024, Rv. 672884 cit.), e nel caso in esame non lo era. Nessun danno all'immagine viene documentato (ci si sarebbero attese recensioni negative o lamentele della clientela analoghe sui “social media”), né le prove dedotte (sopra riportate) attengono a questo profilo.
Il terzo motivo, che si doleva dell'erroneità e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione per travisamento ed omessa valutazione EI fatti e degli atti di causa in relazione al diritto all'indennizzo, non è fondato.
Il Tribunale riteneva inammissibile la domanda attorea diretta al riconoscimento degli indennizzi di cui alla Delibera 173/2007/CONS.
Gli indennizzi che, in attuazione della normativa di settore citata, devono essere previsti nella carta EI servizi EI soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie.
Si deve però osservare che qualora si arrivi alla introduzione della causa, si formula una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno. Gli indennizzi riconosciuti nella fase svoltasi davanti ad AGCOM potrebbero eventualmente essere richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (Cass. 21/06/2017, n. 15349; id.
Sez. 3, Sentenza n. 27609 del 29/10/2019, Rv. 655574), ma nel caso in esame quello che manca è proprio la prova di un danno patrimoniale.
Il quarto motivo, che lamenta manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata assunzione della prova testimoniale richiesta, non è fondato, perchè le argomentazioni poste a sostegno della decisione dal Tribunale, e confermate da questa Corte, prescindono dalle circostanze dedotte coi motivi di prova.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione azionato, nei valori minimi, considerata la semplicità degli atti, e la trattazione esauritasi in una sola udienza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 2943/24 resa tra le parti in data 14 marzo
2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna ed , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
processuali del grado in favore di che liquida per compensi defensionali in 4.996,00, CP_1
oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza EI presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_1 ed dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_2
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 13/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
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