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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. MANENTE ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MARCHIONE LUDOVICA RACHELE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/04/2024 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la separazione, esponendo di aver contratto matrimonio in data 24.08.2017 in Terni con , esponendo che dall'unione non sono Controparte_1 nati figli. La ricorrente ha esposto di vivere in appartamento condotto in locazione in Terni con contratto intestato al resistente che percepirebbe reddito come dipendente di una società rappresentando di essersi dedicata al marito il quale avrebbe tenuto comportamenti di disinteresse nei confronti della moglie. La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come colf con modesta retribuzione di euro 500 mensili non sufficiente per garantirle autonomia economica e di aver da gennaio 2024 perso il lavoro a causa del decesso del datore di lavoro. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con assegnazione a sé della casa familiare, con obbligo del resistente di provvedere al pagamento del canone di locazione chiedendo altresì di porre a carico del resistente contributo di euro 500 a titolo di proprio mantenimento;
con vittoria di spese.
Dopo una serie di rinvii finalizzati alla regolarizzazione della notifica del ricorso introduttivo, si è costituito , non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, ma contestando le allegazioni di controparte, precisando che la ricorrente avrebbe sempre lavorato come badante percependo propri redditi e di aver subito la scelta della moglie della separazione. Il resistente ha rappresentato di svolgere attività di dipendente con stipendio di circa 1.300 euro mensili, di aver sostenuto il costo del canone di locazione per euro 300 mensili oltre utenze e di essere gravato da esposizioni debitorie accese per far fronte alle spese familiari. Il resistente ha, inoltre, contestato l'assenza di redditi in capo alla ricorrente che continuerebbe a svolgere attività di badante. Tanto premesso, il resistente non si è opposto alla assegnazione della casa coniugale alla moglie, salva la regolarizzazione del contratto di locazione a nome della stessa, con richiesta di rigettare la domanda di contributo al mantenimento chiedendo, in via subordinata in caso di accoglimento di tale domanda, di limitare il quantum del contributo ad euro 150,00 mensili;
con vittoria di spese.
All'udienza del 10.03.2025, fissata dopo una serie di rinvii per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di essere cittadina polacca, priva di redditi e di risiedere nella casa familiare con canone di locazione di euro 300 pagato dal resistente, di essere proprietaria di immobile in Polonia destinato a residenza della figlia nata da altra unione;
il resistente di essere cittadino tunisino, di risiedere nella casa familiare in locazione con canone di euro 300, di percepire come operaio con contratto a tempo indeterminato euro 1.300 e di esser gravato di finanziamento con rata di euro 140 mensili.
All'esito dell'udienza le parti si sono accordate per il rilascio della casa familiare da parte del resistente con impegno della ricorrente a pagare il canone di locazione, ed è stato posto a carico del resistente contributo di euro 200 per il mantenimento della ricorrente con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 371/2025 è stata dichiara la separazione personale tra i coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le ulteriori pronunce.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione delle quali la Presidente delegata dava lettura e che le parti confermavano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, condotta in locazione, è stata già lasciata da entrambi i coniugi;
il Sig. ha trasferito la propria residenza altrove, mentre la Sig.ra si è trasferita CP_1 Pt_1 presso l'abitazione di un'amica.
3) Il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento, in favore della moglie, CP_1
l'importo di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4) La vettura BMW, tg. BZ001SW, intestata alla Sig.ra ma in uso al , si trova Pt_1 CP_1 parcheggiata presso la sede di lavoro del resistente, in zona custodita e recintata. I coniugi, di comune accordo, hanno deciso di porla in vendita e che il ricavato verrà ripartito tra i due nella misura del 50% ciascuno;
5) Spese e compensi di causa compensati e da porsi, per entrambi, a carico dello Stato, stante l'ammissione di entrambi i coniugi al patrocinio gratuito come da delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati già in atti. “
I difensori hanno quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle condizioni congiunte di cui all'accordo, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico.
Dato atto che con sentenza parziale n. 371/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti quanto alla determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della ricorrente, le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale n. 371/2025, così dispone:
-pone a carico del contributo mensile al mantenimento della ricorrente di € 200,00 CP_1 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla stessa;
-prende atto delle ulteriori condizioni congiunte riportate in parte motiva;
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 722/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. MANENTE ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. MARCHIONE LUDOVICA RACHELE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/04/2024 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la separazione, esponendo di aver contratto matrimonio in data 24.08.2017 in Terni con , esponendo che dall'unione non sono Controparte_1 nati figli. La ricorrente ha esposto di vivere in appartamento condotto in locazione in Terni con contratto intestato al resistente che percepirebbe reddito come dipendente di una società rappresentando di essersi dedicata al marito il quale avrebbe tenuto comportamenti di disinteresse nei confronti della moglie. La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come colf con modesta retribuzione di euro 500 mensili non sufficiente per garantirle autonomia economica e di aver da gennaio 2024 perso il lavoro a causa del decesso del datore di lavoro. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con assegnazione a sé della casa familiare, con obbligo del resistente di provvedere al pagamento del canone di locazione chiedendo altresì di porre a carico del resistente contributo di euro 500 a titolo di proprio mantenimento;
con vittoria di spese.
Dopo una serie di rinvii finalizzati alla regolarizzazione della notifica del ricorso introduttivo, si è costituito , non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, ma contestando le allegazioni di controparte, precisando che la ricorrente avrebbe sempre lavorato come badante percependo propri redditi e di aver subito la scelta della moglie della separazione. Il resistente ha rappresentato di svolgere attività di dipendente con stipendio di circa 1.300 euro mensili, di aver sostenuto il costo del canone di locazione per euro 300 mensili oltre utenze e di essere gravato da esposizioni debitorie accese per far fronte alle spese familiari. Il resistente ha, inoltre, contestato l'assenza di redditi in capo alla ricorrente che continuerebbe a svolgere attività di badante. Tanto premesso, il resistente non si è opposto alla assegnazione della casa coniugale alla moglie, salva la regolarizzazione del contratto di locazione a nome della stessa, con richiesta di rigettare la domanda di contributo al mantenimento chiedendo, in via subordinata in caso di accoglimento di tale domanda, di limitare il quantum del contributo ad euro 150,00 mensili;
con vittoria di spese.
All'udienza del 10.03.2025, fissata dopo una serie di rinvii per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di essere cittadina polacca, priva di redditi e di risiedere nella casa familiare con canone di locazione di euro 300 pagato dal resistente, di essere proprietaria di immobile in Polonia destinato a residenza della figlia nata da altra unione;
il resistente di essere cittadino tunisino, di risiedere nella casa familiare in locazione con canone di euro 300, di percepire come operaio con contratto a tempo indeterminato euro 1.300 e di esser gravato di finanziamento con rata di euro 140 mensili.
All'esito dell'udienza le parti si sono accordate per il rilascio della casa familiare da parte del resistente con impegno della ricorrente a pagare il canone di locazione, ed è stato posto a carico del resistente contributo di euro 200 per il mantenimento della ricorrente con decorrenza dalla data di rilascio della casa familiare.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 371/2025 è stata dichiara la separazione personale tra i coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le ulteriori pronunce.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione delle quali la Presidente delegata dava lettura e che le parti confermavano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, condotta in locazione, è stata già lasciata da entrambi i coniugi;
il Sig. ha trasferito la propria residenza altrove, mentre la Sig.ra si è trasferita CP_1 Pt_1 presso l'abitazione di un'amica.
3) Il Sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento, in favore della moglie, CP_1
l'importo di € 200,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4) La vettura BMW, tg. BZ001SW, intestata alla Sig.ra ma in uso al , si trova Pt_1 CP_1 parcheggiata presso la sede di lavoro del resistente, in zona custodita e recintata. I coniugi, di comune accordo, hanno deciso di porla in vendita e che il ricavato verrà ripartito tra i due nella misura del 50% ciascuno;
5) Spese e compensi di causa compensati e da porsi, per entrambi, a carico dello Stato, stante l'ammissione di entrambi i coniugi al patrocinio gratuito come da delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati già in atti. “
I difensori hanno quindi chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle condizioni congiunte di cui all'accordo, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico.
Dato atto che con sentenza parziale n. 371/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti quanto alla determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della ricorrente, le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale n. 371/2025, così dispone:
-pone a carico del contributo mensile al mantenimento della ricorrente di € 200,00 CP_1 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla stessa;
-prende atto delle ulteriori condizioni congiunte riportate in parte motiva;
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti