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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/11/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 183/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 20/11/2025
All'udienza del 20/11/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
183/2025 R.G. promossa da:
, NATA A PARTANNA (TP) IL 02/11/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATA A CASTELVETRANO (TP) IL 18/08/1973, C.F.: CP_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CARACCI GIOVANNI
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. PIAZZA ELENA, in sostituzione dell'Avv. NICOSIA GIUSEPPE, per parte ricorrente
; Parte_1
l'Avv. LO IACONO ROBERTA, in sostituzione dell'Avv. CARACCI GIOVANNI, per parte resistente . CP_1
L'Avv. PIAZZA ELENA, in sostituzione dell'Avv. NICOSIA GIUSEPPE, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e successiva memoria integrativa ex art. 414 c.p.c.; discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. Fa, infine, presente che le raccomandate di diffida non sono state mai ritirate e che i messaggi WhatsApp prodotti non sono riconducibili alla intimante bensì ad altro soggetto. Parte_1
L'Avv. LO IACONO ROBERTA, in sostituzione dell'Avv. CARACCI GIOVANNI, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta e successiva memoria integrativa ex art. 416 c.p.c.; discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 20/11/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
183/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
20/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 183/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A PARTANNA (TP) IL 02/11/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATA A CASTELVETRANO (TP) IL 18/08/1973, C.F.: CP_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CARACCI GIOVANNI PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità regolarmente notificato, Parte_1
, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la conduttrice
[...] CP_1 per ivi sentir convalidare lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni
[...] di locazione pattuiti in relazione alla locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Partanna nella via Regina Elena n. 15, identificato al NCEU del Comune di Partanna al foglio 34, particella 486 sub 1, Cat. A/6, vani 6,5.
A sostegno della spiegata domanda, rappresentava che in forza di regolare contratto di locazione, concedeva detto immobile in locazione alla conduttrice la CP_1 quale, dal mese di settembre 2024 al mese di novembre 2024, aveva omesso di versare il canone di locazione pattuito in € 300,00 mensili, così come aveva omesso di versare il dovuto per le utenze relative, ancorché intestate ad essa locatrice/intimante.
In data 06.03.2025, per l'udienza di comparizione fissata per il giorno 07.03.2025, si costituiva in giudizio la conduttrice che, per il tramite del proprio CP_1 difensore, spiegava opposizione alla convalida dell'intimato sfratto per morosità, rappresentando che nessun valido contratto di locazione era sussistente, atteso l'intervenuto recesso contrattuale da parte della medesima locatrice/intimante.
All'udienza del 07.03.2025, previa emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui agli art. 414, 416 e 418 c.p.c., nonché del termine l'instaurazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, conclusasi negativamente.
Il procedimento, di natura documentale, veniva rinviato per la discussione e decisione all'odierna udienza, ove veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Va premesso che in forza dell'art. 13, comma 3, L. 431/1998, “E' nulla ogni pattuizione volta
a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge”. A tale sanzione, avente carattere parziale, segue necessariamente l'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1419, comma 2, cod. civ. per cui la singola clausola va sostituita di diritto dalle norme imperative e, quindi, nel caso di specie dalle norme della legge 431/1998 che, all'art. 2, prevede una durata minima di anni 4 + 4.
Per potersi discutere, infatti, di stipula di contratto di locazione avente natura transitoria ex art. 5 L. 431/1998, necessita che l'esigenza e la natura transitoria deve assolutamente essere specificata ed indicata in seno allo stesso contratto.
Dal testo contrattuale non emerge affatto, tranne la evidenziata nullità della singola clausola determinante la durata, alcuno specifico motivo giustificante la natura transitoria del contratto e, pertanto, la previsione annuale ivi riportata deve ritenersi assolutamente nulla, con indiscutibile vigenza, efficacia e validità contrattuale alla data di notifica dell'intimazione di sfratto per morosità.
Ciò detto, nel caso specifico per cui oggi è sentenza, non v'è dubbio alcuno che la domanda di risoluzione contrattuale spiegata dall'intimante parte attrice/intimante Parte_1
è fondata e va accolta.
[...]
Nel caso di specie, invero, si è in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nel quale deve obbligatoriamente trovare ingresso la norma di cui all'art. 5 L. 392/1978, rimasta vigente anche in seguito alla riforma della materia locatizia ad uso abitativo, che dispone e disciplina la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) contrattuale giacché siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei canoni di locazione. Disposizione che, differentemente dai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, non permette affatto al decidente alcun esame specifico in ordine alla sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria della risoluzione contrattuale, essendo tale requisito disciplinato normativamente dalla surrichiamata inderogabile disposizione legislativa.
Orbene, preso atto di tale disposizione normativa, va sottolineato come emerga dagli atti del giudizio il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice la quale, oltre ad obiettare l'intervenuto scioglimento per recesso del contratto, nulla ha dedotto ed eccepito in ordine sia al mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti e dovuti fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile (nello specifico avvenuto nel mese di luglio 2025 in seguito ad esecuzione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.) né in ordine al mancato pagamento delle utenze, siccome denunciato e documentato in atti dalla stessa locatrice/intimante Parte_1
Dal prolungato mancato pagamento del canone di locazione oltre il limite previsto dall'art. 5 L. 392/1978, non può che conseguire, pertanto ed ex lege, la declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento grave imputabile alla medesima conduttrice/intimata.
Inevitabile, quindi, è l'accoglimento delle domande tutte spiegate dalla locatrice/intimante siccome spiegate in relazione alla richiesta di declaratoria della Parte_1 risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile alla conduttrice CP_1 ed in relazione alla condanna della stessa alla corresponsione dei canoni di locazione pattuiti fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto nel mese di luglio 2025, nonché alla condanna alla ripetizione delle somme versate per le utenze pari, per come documentato in atti, a complessivi € 276,44.
Alla soccombenza segue anche la soccombenza alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.024,87, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva,
€ 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, nonché € 433,87 per spese, ivi compresi i costi per la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara che il contratto di locazione si è risolto per inadempimento grave ex art. 5 L.
392/1978 imputabile alla conduttrice CP_1
- Condanna la conduttrice a corrispondere i canoni di locazione dovuti CP_1 dal mese di settembre 2024 fino al mese di luglio 2025, data di effettivo rilascio dell'immobile avvenuto il 23.07.2025, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna la conduttrice alla ripetizione, in favore della locatrice CP_1
delle somme versate per le utenze pari a complessivi € 276,44; Parte_1
- Condanna la conduttrice alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 locatrice intimante, che si liquidano in complessivi € 2.024,87, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva, € 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, nonché € 433,87 per spese, ivi compresi i costi per la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 20/11/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 20/11/2025
All'udienza del 20/11/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
183/2025 R.G. promossa da:
, NATA A PARTANNA (TP) IL 02/11/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATA A CASTELVETRANO (TP) IL 18/08/1973, C.F.: CP_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CARACCI GIOVANNI
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. PIAZZA ELENA, in sostituzione dell'Avv. NICOSIA GIUSEPPE, per parte ricorrente
; Parte_1
l'Avv. LO IACONO ROBERTA, in sostituzione dell'Avv. CARACCI GIOVANNI, per parte resistente . CP_1
L'Avv. PIAZZA ELENA, in sostituzione dell'Avv. NICOSIA GIUSEPPE, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e successiva memoria integrativa ex art. 414 c.p.c.; discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. Fa, infine, presente che le raccomandate di diffida non sono state mai ritirate e che i messaggi WhatsApp prodotti non sono riconducibili alla intimante bensì ad altro soggetto. Parte_1
L'Avv. LO IACONO ROBERTA, in sostituzione dell'Avv. CARACCI GIOVANNI, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta e successiva memoria integrativa ex art. 416 c.p.c.; discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa. IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 20/11/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
183/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
20/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 183/2025 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A PARTANNA (TP) IL 02/11/1941, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. NICOSIA GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE
CONTRO
NATA A CASTELVETRANO (TP) IL 18/08/1973, C.F.: CP_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CARACCI GIOVANNI PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità regolarmente notificato, Parte_1
, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la conduttrice
[...] CP_1 per ivi sentir convalidare lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni
[...] di locazione pattuiti in relazione alla locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Partanna nella via Regina Elena n. 15, identificato al NCEU del Comune di Partanna al foglio 34, particella 486 sub 1, Cat. A/6, vani 6,5.
A sostegno della spiegata domanda, rappresentava che in forza di regolare contratto di locazione, concedeva detto immobile in locazione alla conduttrice la CP_1 quale, dal mese di settembre 2024 al mese di novembre 2024, aveva omesso di versare il canone di locazione pattuito in € 300,00 mensili, così come aveva omesso di versare il dovuto per le utenze relative, ancorché intestate ad essa locatrice/intimante.
In data 06.03.2025, per l'udienza di comparizione fissata per il giorno 07.03.2025, si costituiva in giudizio la conduttrice che, per il tramite del proprio CP_1 difensore, spiegava opposizione alla convalida dell'intimato sfratto per morosità, rappresentando che nessun valido contratto di locazione era sussistente, atteso l'intervenuto recesso contrattuale da parte della medesima locatrice/intimante.
All'udienza del 07.03.2025, previa emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui agli art. 414, 416 e 418 c.p.c., nonché del termine l'instaurazione della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, conclusasi negativamente.
Il procedimento, di natura documentale, veniva rinviato per la discussione e decisione all'odierna udienza, ove veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Va premesso che in forza dell'art. 13, comma 3, L. 431/1998, “E' nulla ogni pattuizione volta
a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge”. A tale sanzione, avente carattere parziale, segue necessariamente l'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 1419, comma 2, cod. civ. per cui la singola clausola va sostituita di diritto dalle norme imperative e, quindi, nel caso di specie dalle norme della legge 431/1998 che, all'art. 2, prevede una durata minima di anni 4 + 4.
Per potersi discutere, infatti, di stipula di contratto di locazione avente natura transitoria ex art. 5 L. 431/1998, necessita che l'esigenza e la natura transitoria deve assolutamente essere specificata ed indicata in seno allo stesso contratto.
Dal testo contrattuale non emerge affatto, tranne la evidenziata nullità della singola clausola determinante la durata, alcuno specifico motivo giustificante la natura transitoria del contratto e, pertanto, la previsione annuale ivi riportata deve ritenersi assolutamente nulla, con indiscutibile vigenza, efficacia e validità contrattuale alla data di notifica dell'intimazione di sfratto per morosità.
Ciò detto, nel caso specifico per cui oggi è sentenza, non v'è dubbio alcuno che la domanda di risoluzione contrattuale spiegata dall'intimante parte attrice/intimante Parte_1
è fondata e va accolta.
[...]
Nel caso di specie, invero, si è in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nel quale deve obbligatoriamente trovare ingresso la norma di cui all'art. 5 L. 392/1978, rimasta vigente anche in seguito alla riforma della materia locatizia ad uso abitativo, che dispone e disciplina la gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.) contrattuale giacché siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei canoni di locazione. Disposizione che, differentemente dai contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo, non permette affatto al decidente alcun esame specifico in ordine alla sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria della risoluzione contrattuale, essendo tale requisito disciplinato normativamente dalla surrichiamata inderogabile disposizione legislativa.
Orbene, preso atto di tale disposizione normativa, va sottolineato come emerga dagli atti del giudizio il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice la quale, oltre ad obiettare l'intervenuto scioglimento per recesso del contratto, nulla ha dedotto ed eccepito in ordine sia al mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti e dovuti fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile (nello specifico avvenuto nel mese di luglio 2025 in seguito ad esecuzione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.) né in ordine al mancato pagamento delle utenze, siccome denunciato e documentato in atti dalla stessa locatrice/intimante Parte_1
Dal prolungato mancato pagamento del canone di locazione oltre il limite previsto dall'art. 5 L. 392/1978, non può che conseguire, pertanto ed ex lege, la declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento grave imputabile alla medesima conduttrice/intimata.
Inevitabile, quindi, è l'accoglimento delle domande tutte spiegate dalla locatrice/intimante siccome spiegate in relazione alla richiesta di declaratoria della Parte_1 risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile alla conduttrice CP_1 ed in relazione alla condanna della stessa alla corresponsione dei canoni di locazione pattuiti fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, avvenuto nel mese di luglio 2025, nonché alla condanna alla ripetizione delle somme versate per le utenze pari, per come documentato in atti, a complessivi € 276,44.
Alla soccombenza segue anche la soccombenza alle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.024,87, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva,
€ 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, nonché € 433,87 per spese, ivi compresi i costi per la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara che il contratto di locazione si è risolto per inadempimento grave ex art. 5 L.
392/1978 imputabile alla conduttrice CP_1
- Condanna la conduttrice a corrispondere i canoni di locazione dovuti CP_1 dal mese di settembre 2024 fino al mese di luglio 2025, data di effettivo rilascio dell'immobile avvenuto il 23.07.2025, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna la conduttrice alla ripetizione, in favore della locatrice CP_1
delle somme versate per le utenze pari a complessivi € 276,44; Parte_1
- Condanna la conduttrice alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 locatrice intimante, che si liquidano in complessivi € 2.024,87, di cui € 530,00 per la fase di studio, € 494,00 per la fase introduttiva, € 142,00 per la fase istruttoria, ed € 425,00 per la fase decisionale, nonché € 433,87 per spese, ivi compresi i costi per la mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 20/11/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.