Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 154\2024 R.G. avente ad oggetto: altri contratti atipici, e vertente
T R A
(81000730432) rapp.to e difeso dall'avv. DI Parte_1
CURZIO LUISA , giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
) rapp.ta e difesa dall' avv.to CP_1 P.IVA_1
DANIELE GIANLUCA, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da conclusionali rassegante per iscritto e discussione orale all'udienza del 5.2.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La causa ha ad oggetto la richiesta di annullamento della cartella esattoriale va pertanto annullata la cartella di pagamento n. 063 2019
00012271 55 000, notificata via pec al comune di in data Pt_1
2/10/202 emessa da Agente Controparte_2 CP_3 riscossione - prov. di Macerata, quanto al ruolo n. 2019/000223, entrate coattive anno 2018, richiesto da per euro CP_1
11.340,00 a seguito del difetto di giurisdizione dichirato dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA con sentenza del
15.9.2023.
Detta cartella è stata emessa sul presupposto dell'inadempimento del di provvedere alla presa in carico del nucleo Parte_1 familiare di che avrebbe costretto la Persona_1 CP_1 ad attivare, a sua cura e spese, il potere sostitutivo attribuitole dall'art. 8 co. 3° lett. o) della legge 328\2000.
Il ricorso è fondato.
Il nucleo familiare del a far data dal 26.3.2017 ha Persona_1 legittimamente perso i requisiti per beneficiare dell'ospitalità nelle strutture ricettive attivate dopo il sisma del 2016 che colpì, tra gli altri, anche il Comune di in cui detto nucleo risiedeva. Pt_1
L'abitazione di residenza era agibile ma per libera scelta del TA lo stesso non è più voluto rientrare in tanto da perdere il lavoro che Pt_1 aveva presso un vivaio di trote di detto Comune. Al licenziamento è seguita la perdita dell'alloggio di proprietà della società Agricola
Troticultura Cherubini presso cui il lavorava come custode. Per_1
La famiglia non volevano tornare a e ciò è comprovato Per_1 Pt_1 anche dalla corrispondenza prodotta dal Comune (v.all.ti da 10 a 15) dalla quale emerge che è proprio la a dare atto che la CP_1 famiglia era tornata in Romania (dal 21.6.2017 al 5.9.2017) e Per_1 fatto ritorno in Italia tornava nuovamente a chiedere l'alloggio gratuito per il sisma.
2 Nr. 154\2024 R.G.
Il licenziamento consegue al rifiuto di rientrare al lavoro in e da Pt_1 ciò consegue la giustificata perdita del titolo per beneficiare delle misure di sostegno post sisma 2016.
Non è il licenziamento che ha causato il mancato rientro a ma, Pt_1 al contrario, è stato il rifiuto di rientrare a a causare il Pt_1 licenziamento.
Se è pur vero che i Comuni devono garantire livelli essenziali di prestazioni è anche vero che ciò può avvenire in favore di coloro che si trovano nel territorio ove la necessità dell'intervento si manifesta, ossia per coloro che risiedono e intendono permanere nel Comune di residenza e non certo per persone e\o nuclei familiari che, cessata la fase emergenziale, optano per soluzioni alternative, rifiutano il rientro nel Comune di provenienza e per questo non posso considerarsi più come persone facenti parte della comunità (v. artt. 4 e 6 L. 328\200)
Da ciò doveva conseguire l'interruzione dell'alloggiamento del nucleo familiare nella struttura ricettiva del camping La Medusa di Porto
Recanati.
Il nucleo familiare del disponeva di una dignitosa sistemazione Per_1 in ove poteva rientrare, aveva un alloggio garantito e il Pt_1 Per_1 anche un lavoro senza alcun a compromissione dei diritti fondamentali del nucleo familiare e dei figli minori;
il nucleo familiare non può pertanto essere considerato in condizioni di disagio e privo di redditi posto che la condizione di disoccupazione derivava dalla libera scelta di non rientrare a;
nè poteva considerarsi come facente parte Pt_1 della comunità del Comune di essendosi rifiutato di rientrare in Pt_1
. Pt_1
Per tutti questi motivi il non può considerarsi inadempiente Pt_1 ex art. 6 co. 2° lett. a b e c L. 328\00 e quindi non ha alcun onere di provvedere alla alternativa sistemazione presso i camping di Porto
Recanati e Sirolo.
Va pertanto annullata la cartella di pagamento n. 063 2019 00012271
55 000, notificata via pec al comune di in data 2/10/202 emessa Pt_1
3 Nr. 154\2024 R.G.
da , Agente della riscossione - prov. di Controparte_2
Macerata, quanto al ruolo n. 2019/000223, entrate coattive anno 2018, richiesto da per euro 11.340,00. CP_1
Le spese seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
063 2019 00012271 55 000, notificata via pec al comune di in Pt_1 data 2/10/202 emessa da , Agente della Controparte_2 riscossione - prov. di Macerata, quanto al ruolo n. 2019/000223, entrate coattive anno 2018, richiesto da per euro CP_1
11.340,00.
Condanna parte resistente al pagamento in favore del Comune ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
264,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 07/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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