TRIB
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2024, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ________/____________
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.____________________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A._____________________ persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
10880/2021 R.G.L., promossa
D A Addì Parte_1
[...] [...]
Rilasciata spedizione e dall'avv. TORNAMBÈ TERESA ed in forma esecutiva all'Avv. Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in ______________________
______________________ PALERMO, CORSO TUKORY n. 278 per ___________________
- ricorrente -
______________________
______________________ C O N T R O ______________________
in persona del legale rappresentate pro ______________________ Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GURRERA LELIO, ed Il Cancelliere elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/01/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che
[...] aveva diritto ad essere inquadrato dall'1/4/2016 nel profilo di Pt_1
Coordinatore di esercizio, parametro 210, del CCNL degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione.
Condanna d operare il suddetto inquadramento nel Controparte_1
livello e con la decorrenza come sopra accertati e a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive – oltre agli accessori di legge - dal 1.01.2016 in poi, che quantifica, per il periodo dal 1.01.2016 fino al 28.02.2023, nella somma complessiva indicata dal C.T.U. di € 24.319,93, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 28.02.2023, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna l corrispondere al ricorrente nei periodi Controparte_1
di ferie e festività soppresse la medesima retribuzione spettante nei periodi di espletamento del servizio, ivi incluse tutte le indennità erogate in relazione all'espletamento delle mansioni e alle relative modalità, e la condanna a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, che quantifica, per il periodo di lavoro sino al 31.12.2023 nella somma di € 136,10, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.12.2023, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna l' a classificare il ricorrente, a fini Controparte_1
pensionistici, come addetto al “personale viaggiante”.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida, in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LO BELLO GIOVANNI e dall'avv.
TORNAMBÈ TERESA, antistatari.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/11/2021 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, deducendo di avere svolto le mansioni Controparte_1
specificamente indicate in ricorso, superiori a quelle del livello di inquadramento, chiedeva:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente dal 2016 ha effettivamente svolto di fatto, per ordini aziendali, mansioni corrispondenti a quelle di
"Coordinatore di esercizio'', parametro 210, conseguentemente il ricorrente ha diritto alla attribuzione del parametro superiore (parametro 210).
Accertare e dichiarare che il ricorrente in base alle mansioni superiori effettivamente svolte dal
2016 ha diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive (come paga base (minimo tabellare o di stipendio), come indennità di contingenza e come altri elementi T.D.R. trattamento distinto della retribuzione oltre indennità variabili); rispetto a quelle percepite, nello stesso periodo, come "Addetto all'esercizio" parametro 193 pari a euro 13.657,88”.
Chiedeva, inoltre:
“Accertare e dichiara che la convenuta ha omesso di classificare il ricorrente come addetto al personale viaggiante ai fini dell'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata;
Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente in caso di contestazione, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo
Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R.
e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • straordinario feriale festivo e notturno cod 3510 3512 3516 3518 3520. • provvigione vendite a bordo cod
3121 - 3123 - 3039 • festività coincidente con la giornata di riposo • indennità di guida • indennità di turno • ind. eff. guida bus/tram 2 turni cod 3145 • ind. eff. guida autosnodati/tram cod 3147 • ind. turni avvicendati cod 3019 • ind. mansione cod 3001 • ind lavoro domenicale cod 3020 • tempi acc.art1 aa18/10/95 cod 3004 • ratei 13° e 14° mensilità. Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle somme derivanti sia dal CP_2
riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l resistente si costituiva in CP_2
giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando;
nessuna deduzione o contestazione, tuttavia, formulava in relazione allo svolgimento da parte del ricorrente per “quasi 23 anni” delle mansioni di guida, come autista o conducente di linea, come dedotto in ricorso.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le conclusioni e richieste: in particolare il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con la condanna della resistente al pagamento delle somme quantificate dal C.T.U., mentre quest'ultima chiedeva il rigetto del ricorso;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Relativamente alle domande del ricorrente di superiore inquadramento e di pagamento delle differenze retributive correlate all'espletamento delle superiori mansioni, deve osservarsi quanto segue.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 30580/2019; Cass.
Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuale relative al livello di appartenenza e di quello entro cui il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della società convenuta con la qualifica di addetto all'esercizio, parametro 193.
Secondo la declaratoria del CCNL di settore rientrano nel suddetto parametro i
“Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela”.
Il medesimo C.C.N.L. stabilisce che appartengono invece al profilo di
Coordinatore di esercizio (parametro 210) i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario”.
Orbene, dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le due diverse categorie risiede nel possesso da parte del Coordinatore di esercizio “di adeguate competenze tecniche e gestionali”, nella discrezionalità ed iniziativa con cui viene svolta l'attività di coordinamento degli operatori e degli addetti, nonché nella eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Al fine di accertare l'attività in concreto svolta dalla ricorrente, va evidenziato che i testimoni, ascoltati all'udienza del 2.9.2022, hanno dichiarato:
RO MA: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a conoscenza dei fatti perché sono dipendente dal 1989 e ho lavorato insieme con il ricorrente da sempre, come CP_1
addetto all'esercizio, come il ricorrente. A.D.R.: Il servizio movimento era suddiviso in sette nodi, che sono stati temporaneamente ridotti a sei da un anno o un anno e mezzo. A.D.R.: Dai nodi transitano approssimativamente una quarantina di linee di bus, mentre quelli estivi non transitano dai nodi, bensì da terminali esterni. A.D.R.: Il ricorrente doveva e deve operare nei giorni feriali su più nodi, oltre che nei servizi di controllo, mentre nei giorni festivi operava e opera su tutti i nodi, poiché c'è carenza di personale. A.D.R.: Il ricorrente deve spostarsi da un nodo all'altro per risolvere le problematiche o anomalie che si siano eventualmente verificate presso i medesimi. A.D.R.: Il ricorrente alla fine del servizio deve rendere conto dell'attività svolta ai capi unità, che sono uno il capo unità al servizio movimento e un altro il capo unità addetto ai servizi controllo. A.D.R.: Il ricorrente infatti si occupa anche dei servizi di controllo, che consistono nell'attività di riorganizzazione del servizio di linea - ad esempio sostituzione di autobus non funzionanti con altri prelevati da altre linee o nodi -, e nei servizi di controllo sui mezzi,
i passeggeri e gli operatori di esercizio. A.D.R.: Il ricorrente ogni giorno deve redigere un verbale di controllo, in cui segnale tutte le attività svolte, sia in relazione alla riorganizzazione del servizio che in relazione alle predette attività di controllo. A.D.R.: Il ricorrente si occupa di modificare i turni del personale, nelle ipotesi in cui sia necessario procedere alla sostituzione di personale assente. A.D.R.: Il ricorrente quindi si occupa di gestire il personale in relazione alle presenze e alle turnazioni, nel senso che i turni sono predisposti dal servizio movimento ma vengono gestiti dal ricorrente e dagli altri addetti all'esercizio in relazione alle necessità del servizio. A.D.R.: Il ricorrente ogni giorno all'inizio del turno provvede, in caso di assenza di personale, a spostare gli autisti da una linea all'altra, per assicurare il servizio. A.D.R.: In caso di impossibilità di sostituzione del personale assente il ricorrente dispone il rientro del mezzo in autoparco. Provvede anche sul rientro in autoparco dei mezzi guasti, ma in questo caso dopo aver ottenuto il consenso da parte del servizio preposto alla riparazione del mezzo. A.D.R.:
Come detto il ricorrente dispone anche lo spostamento di autobus da una linea all'altra per esigenze del servizio. A.D.R.: Il ricorrente si è dovuto occupare altresì nel periodo Covid dei controlli sugli operatori di esercizio, il personale viaggiante e l'utenza della regolarità della limitazione al servizio nonché della vetrifica dei titoli di viaggio, del contingentamento nelle vetture, dell'adozione delle misure di salvaguardia della salute e anche del controllo dei Il ricorrente ha anche il compito di Organizzazione_2 garantire l'efficienza e la pulizia del mezzo, che deve controllare. A.D.R.: Il ricorrente comunica ai superiori tutte le anomalie, gli incidenti ecc. nel rapporto di servizio cd. verbale di controllo di cui ho parlato, che giornalmente compila. In ipotesi di incidente in cui sia coinvolto un nostro mezzo il ricorrente (come gli altri addetti all'esercizio) interviene immediatamente sul posto per svincolare il mezzo e in ogni caso per fare ciò che serve per il ripristino del servizio. A.D.R.: Il ricorrente si occupa altresì del coordinamento con le forze di polizia sia in caso di incidenti, che di manifestazioni, scioperi, catastrofi naturali A.D.R.: Il ricorrente assume direttamente le decisioni di modifica dei servizi di cui ho parlato, rispondendone direttamente alla Direzione aziendale, poiché, soprattutto nelle ipotesi predette, come quelle di sinistri o catastrofi, non c'è nessun altro sui luoghi che possa prendere le decisioni. A.D.R.: Dal 1.01.2016
è andato in pensione l'ultimo coordinatore parametro 210, sicché l'azienda è rimasta sprovvista della figura del coordinatore dal 1.01.2016 fino al luglio 2021. A.D.R.: L'attività rientrante nelle competenze dei coordinatori di esercizio è stata in detto periodo svolta dal ricorrente e dagli altri addetti all'esercizio, come sono anche io. A.D.R.: Dal 2016 noi – tutto il personale di movimento, tra cui il ricorrente - abbiamo 26 giorni di ferie in luogo dei 30 di cui godevamo prima.
Voglio dire che dal 2016 abbiamo anche un turno di 7 ore e 48 invece di quello precedente di 6 ore e 30, sicché godiamo del riposo aggiuntivo. A.D.R.: Non so se nei 26 giorni di ferie siano o meno comprese le cd. festività soppresse. i parte ric.: Nel luglio 2021 sono stati nominati Org_2
11 coordinatori;
non so quanti siano i coordinatori in pianta organica. di parte ric.: I Org_2
coordinatori non sono sufficienti a garantire tutto il servizio, tanto che ci troviamo a volte ad operare da soli come addetti all'esercizio, senza la presenza di nessun coordinatore. A.D.R. di parte convenuta: Il nostro rapporto noi lo presentiamo all'Ufficio Movimento, non a qualcuno in particolare presso detto Ufficio”.
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a conoscenza Controparte_3
dei fatti perché sono il Dirigente del ricorrente dal 2018 ad oggi certamente, oltre che in altri periodi precedenti al 2016. A.D.R.: Attualmente dal 2016 i nodi del servizio movimento sono sei e le linee di autobus che fanno capo a detti nodi sono 54 linee diurne 7 linee notturne e 4 linee tramviarie A.D.R.: Il ricorrente svolgere le sue mansioni operando su più di uno di questi nodi, anche ed in particolare nei giorni festivi, a causa di una maggiore carenza di personale, in relazione alla fruizione dei riposi. A.D.R.:
Il ricorrente quindi ove operi presso più nodi deve spostarsi dall'uno all'altro ove debba risolvere presso ciascuno di essi delle problematiche verificatesi.
A.D.R.: Il ricorrente compila quotidianamente – quando come generalmente fa lavora nei servizi ispettivi - un modulo che consegna al capo unità organizzativa dell'ufficio mobilità oppure dell'ufficio rete, in cui segnala le attività svolte durante il servizio. A.D.R.: Il ricorrente si occupa di riorganizzare il servizio quando ciò si renda necessario a causa di un fatto straordinario o comunque non previsto, disponendo quindi anche le deviazioni sulla linea in caso di particolari disposizioni date ad esempio dal
Comune o da altri soggetti pubblici. L'attività disposta viene comunicata al Capo Unità
Organizzativa sig . Si occupa altresì di fare controlli sui mezzi, Parte_3 Org_2 sul personale viaggiante e sui passeggeri. A.D.R.: Nel periodo in cui io sono stato
Dirigente del ricorrente mi consta che egli non si sia occupato di compiti di polizia amministrativa, come fare le multe ai passeggeri sforniti dei titoli di viaggio. A.D.R.: Per un breve periodo il ricorrente ha svolto mansioni di capo deposito, non ricordo se nel 2018 o successivamente. A.D.R.:
Il ricorrente si è occupato anche di provvedere a modificare il turno degli autisti in caso di assenza di qualcuno di essi al fine di garantire la copertura dei servizi. A.D.R.: Il ricorrente non si è occupato di gestire bigliettai o verificatori nel periodo in cui io ero il suo Dirigente. A.D.R.: Nel caso di necessità il ricorrente provvede a spostare autisti su un'altra linea in caso di assenze, per garantire il servizio.
A.D.R.: Nell'ipotesi di autobus guasti il ricorrente, verificato che non sia possibile provvedere alla immediata riparazione, si occupa di autorizzare il rientro della vettura in autorimessa. In caso invece di assenza di autisti il bus rimane a disposizione presso il nodo, per essere utilizzato in caso di guasti. A.D.R.: Il ricorrente in relazione ai nodi di cui si occupa, in assenza di un addetto ai medesimi, provvede allo spostamento dei mezzi da una linea all'altra per garantire il servizio. A.D.R.: Posso ritenere che il ricorrente abbia svolto le attività di controllo dei DPI nonché della normativa di sicurezza relativa a passeggeri e operatori richieste nel periodo Covid, poiché esse erano demandate all'addetto all'esercizio. A.D.R.: Il ricorrente che io sappia non si occupa di controllare l'efficienza e la pulizia dei mezzi. A.D.R.: Il ricorrente si occupa di fare intervenire la forza pubblica e di coordinarsi con la stessa in caso di incidenti, manifestazioni o altri eventi al fine di effettuare le necessarie modifiche sul servizio. A.D.R.: Di detta ultima attività si occupa il ricorrente direttamente senza intervento di altri.
A.D.R.: Dall'inizio del 2016 sono andati in pensione tutti i coordinatori di esercizio parametro 210 e fino al 2021 non c'era in azienda nessun coordinatore. A.D.R.: Le mansioni dei coordinatori sono state svolte dai capi unità organizzative, per esempio dal sig. e e . A.D.R.: Dal 2016 Pt_3 Per_1 Per_2 Persona_3
il ricorrente lavora cinque giorni a settimana e fruisce di 26 giorni di ferie incluse le festività soppresse;
prima aveva un numero maggiore di giorni di ferie, credo perché lavorava sei giorni a settimana”.
Il legale rappresentante della società, invece, sentito ad interrogatorio formale, nulla ha saputo riferire in ordine all'attività svolta dal ricorrente (cfr. dichiarazioni:
“A.D.R.: Non so quanti siano i nodi in cui è suddiviso il servizio movimento so che CP_1
sono diversi nodi e che il servizio è seguito dal che è Direttore del movimento. A.D.R.: CP_3
Non so quante siano complessivamente le linee di autobus. A.D.R.: Nulla so del rapporto di lavoro del ricorrente. A.D.R.: Non so se nel 2015 siano stati posti in quiescenza tutti i coordinatori di esercizio parametro 210. A.D.R.: Non so se l' abbia o meno utilizzato CP_1
gli Addetti all'Esercizio in mansioni di coordinatore di servizio”.
Dalle dichiarazioni del collega di lavoro e del superiore gerarchico del ricorrente
- della cui genuinità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse provengono da soggetti (peraltro indicati uno dal ricorrente e l'altro dalla resistente) che hanno avuto, in virtù della loro qualità e dei loro rapporti lavorativi con le parti, una diretta e puntuale conoscenza dei fatti di causa - è emerso che, sin dal 2016, le mansioni svolte dal ricorrente hanno avuto ad oggetto diverse attività: programmazione delle linee e predisposizione dei turni di guida degli operatori d'esercizio, controllo quotidiano dell'efficienza e della pulizia dei mezzi, rimpiazzo degli automezzi in avaria, coordinamento della gestione del servizio sul territorio in caso manifestazioni, sciopero ed incidenti etc.
Durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, il ricorrente si è anche occupato dei controlli sugli operatori di esercizio, il personale viaggiante e l'utenza della regolarità della limitazione al servizio nonché della verifica dei titoli di viaggio, del contingentamento nelle vetture, dell'adozione delle misure di salvaguardia della salute e del controllo dei Org_2
È peraltro emerso che nello svolgimento delle suddette mansioni, il ricorrente ha agito con margini di discrezionalità, autonomia e responsabilità, richiamati dalla declaratoria del profilo professionale rivendicato, anche per la mancanza in organico – a seguito di pensionamento – di coordinatori di esercizio in pianta organica, dal 2016 al 2021.
Accertato che sin dal 2016 il ricorrente ha svolto mansioni corrispondenti al parametro 210, va ricordato, in punto di diritto, che, secondo quanto ritenuto dal
Supremo Collegio: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2016, n. 12601).
Ebbene, nel caso di specie la prolungata adibizione del ricorrente a mansioni superiori è sintomatica della prova della vacanza del posto in organico, dell'assenza di una riserva datoriale circa la copertura del posto mediante esame e della idoneità del lavoratore all'esercizio delle mansioni.
Deve, quindi, condannarsi la società resistente al superiore inquadramento del ricorrente nel parametro e con la decorrenza stabiliti in parte dispositiva nonché al pagamento in favore del lavoratore delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti e in quella di chiarimenti - che pienamente si condividono e richiamano attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.
Il ricorrente ha, poi, lamentato di aver percepito durante le ferie una retribuzione inferiore a quella spettante, atteso che nella relativa base di calcolo la società datrice di lavoro non avrebbe computato alcune voci.
In argomento, con la recente sentenza n. 19663/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Per la Corte, infatti, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie Org_3
annuali retribuite" contenuta nell'art. 7 n. 1 della direttiva 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, Per_4
C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C514/20)”.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica emerge che, durante il periodo di godimento delle ferie, al lavoratore non sono state erogate alcune indennità (l'indennità bigliett. automatica e l'indennità turni avvicendati).
Le indennità sopra elencate appaiono indubbiamente legate al profilo professionale del ricorrente e collegate all'effettiva prestazione dallo stesso resa;
di conseguenza, deve essere affermato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione per i periodi di ferie nella misura corrispondente a quella ordinariamente percepita durante i periodi di servizio, e, pertanto, comprensiva delle richiamate voci retributive.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 136,10, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.12.2023, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Ed ancora, - premesso che dall'esame buste paghe risulta che il dipendente ha usufruito delle festività soppresse a lui spettanti e che l ha riconosciuto CP_1
queste giornate sotto la voce “ferie” - il CTU ha concluso che le somme dovute al ricorrente “a titolo di differenza sulle ulteriori ferie godute (legate alle ex festività soppresse) per effetto dell'inclusione nel relativo calcolo delle indennità legate ai giorni di presenza in servizio sono pari ad € 21,95”.
Infine, risulta accertato, per mancata contestazione, oltre che in relazione all'inquadramento nel tempo posseduto dal ricorrente, pure pacifico, che il ricorrente ha svolto per poco meno di 23 anni mansioni di guida dei mezzi di linea, come autista o conducente di linea, sicché ha diritto a essere qualificato a fini pensionistici – anche in relazione all'accesso alla pensione anticipata – come addetto al “personale viaggiante”.
L'Azienda resistente va, pertanto, condannata ad attribuire al ricorrente detta qualificazione a fini pensionistici.
Conclusivamente, vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite - ivi liquidate e distratte – e alle spese di CTU, separatamente liquidate che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/02/2024 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/01/2024
La Giudice
Paola Marino
Sezione Lavoro
N° ________/____________
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.____________________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in F.A._____________________ persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
10880/2021 R.G.L., promossa
D A Addì Parte_1
[...] [...]
Rilasciata spedizione e dall'avv. TORNAMBÈ TERESA ed in forma esecutiva all'Avv. Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in ______________________
______________________ PALERMO, CORSO TUKORY n. 278 per ___________________
- ricorrente -
______________________
______________________ C O N T R O ______________________
in persona del legale rappresentate pro ______________________ Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GURRERA LELIO, ed Il Cancelliere elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/01/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che
[...] aveva diritto ad essere inquadrato dall'1/4/2016 nel profilo di Pt_1
Coordinatore di esercizio, parametro 210, del CCNL degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione.
Condanna d operare il suddetto inquadramento nel Controparte_1
livello e con la decorrenza come sopra accertati e a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive – oltre agli accessori di legge - dal 1.01.2016 in poi, che quantifica, per il periodo dal 1.01.2016 fino al 28.02.2023, nella somma complessiva indicata dal C.T.U. di € 24.319,93, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 28.02.2023, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna l corrispondere al ricorrente nei periodi Controparte_1
di ferie e festività soppresse la medesima retribuzione spettante nei periodi di espletamento del servizio, ivi incluse tutte le indennità erogate in relazione all'espletamento delle mansioni e alle relative modalità, e la condanna a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, che quantifica, per il periodo di lavoro sino al 31.12.2023 nella somma di € 136,10, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.12.2023, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna l' a classificare il ricorrente, a fini Controparte_1
pensionistici, come addetto al “personale viaggiante”.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida, in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LO BELLO GIOVANNI e dall'avv.
TORNAMBÈ TERESA, antistatari.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/11/2021 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, deducendo di avere svolto le mansioni Controparte_1
specificamente indicate in ricorso, superiori a quelle del livello di inquadramento, chiedeva:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente dal 2016 ha effettivamente svolto di fatto, per ordini aziendali, mansioni corrispondenti a quelle di
"Coordinatore di esercizio'', parametro 210, conseguentemente il ricorrente ha diritto alla attribuzione del parametro superiore (parametro 210).
Accertare e dichiarare che il ricorrente in base alle mansioni superiori effettivamente svolte dal
2016 ha diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive (come paga base (minimo tabellare o di stipendio), come indennità di contingenza e come altri elementi T.D.R. trattamento distinto della retribuzione oltre indennità variabili); rispetto a quelle percepite, nello stesso periodo, come "Addetto all'esercizio" parametro 193 pari a euro 13.657,88”.
Chiedeva, inoltre:
“Accertare e dichiara che la convenuta ha omesso di classificare il ricorrente come addetto al personale viaggiante ai fini dell'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata;
Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente in caso di contestazione, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo
Dichiarare che il ricorrente ha diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
Dichiarare che il ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R.
e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare • straordinario feriale festivo e notturno cod 3510 3512 3516 3518 3520. • provvigione vendite a bordo cod
3121 - 3123 - 3039 • festività coincidente con la giornata di riposo • indennità di guida • indennità di turno • ind. eff. guida bus/tram 2 turni cod 3145 • ind. eff. guida autosnodati/tram cod 3147 • ind. turni avvicendati cod 3019 • ind. mansione cod 3001 • ind lavoro domenicale cod 3020 • tempi acc.art1 aa18/10/95 cod 3004 • ratei 13° e 14° mensilità. Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle somme derivanti sia dal CP_2
riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa pari a euro 3.245,89”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l resistente si costituiva in CP_2
giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando;
nessuna deduzione o contestazione, tuttavia, formulava in relazione allo svolgimento da parte del ricorrente per “quasi 23 anni” delle mansioni di guida, come autista o conducente di linea, come dedotto in ricorso.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le conclusioni e richieste: in particolare il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con la condanna della resistente al pagamento delle somme quantificate dal C.T.U., mentre quest'ultima chiedeva il rigetto del ricorso;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Relativamente alle domande del ricorrente di superiore inquadramento e di pagamento delle differenze retributive correlate all'espletamento delle superiori mansioni, deve osservarsi quanto segue.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 30580/2019; Cass.
Civ., sez. lav., n. 2972/2021).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuale relative al livello di appartenenza e di quello entro cui il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della società convenuta con la qualifica di addetto all'esercizio, parametro 193.
Secondo la declaratoria del CCNL di settore rientrano nel suddetto parametro i
“Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela”.
Il medesimo C.C.N.L. stabilisce che appartengono invece al profilo di
Coordinatore di esercizio (parametro 210) i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario”.
Orbene, dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le due diverse categorie risiede nel possesso da parte del Coordinatore di esercizio “di adeguate competenze tecniche e gestionali”, nella discrezionalità ed iniziativa con cui viene svolta l'attività di coordinamento degli operatori e degli addetti, nonché nella eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Al fine di accertare l'attività in concreto svolta dalla ricorrente, va evidenziato che i testimoni, ascoltati all'udienza del 2.9.2022, hanno dichiarato:
RO MA: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a conoscenza dei fatti perché sono dipendente dal 1989 e ho lavorato insieme con il ricorrente da sempre, come CP_1
addetto all'esercizio, come il ricorrente. A.D.R.: Il servizio movimento era suddiviso in sette nodi, che sono stati temporaneamente ridotti a sei da un anno o un anno e mezzo. A.D.R.: Dai nodi transitano approssimativamente una quarantina di linee di bus, mentre quelli estivi non transitano dai nodi, bensì da terminali esterni. A.D.R.: Il ricorrente doveva e deve operare nei giorni feriali su più nodi, oltre che nei servizi di controllo, mentre nei giorni festivi operava e opera su tutti i nodi, poiché c'è carenza di personale. A.D.R.: Il ricorrente deve spostarsi da un nodo all'altro per risolvere le problematiche o anomalie che si siano eventualmente verificate presso i medesimi. A.D.R.: Il ricorrente alla fine del servizio deve rendere conto dell'attività svolta ai capi unità, che sono uno il capo unità al servizio movimento e un altro il capo unità addetto ai servizi controllo. A.D.R.: Il ricorrente infatti si occupa anche dei servizi di controllo, che consistono nell'attività di riorganizzazione del servizio di linea - ad esempio sostituzione di autobus non funzionanti con altri prelevati da altre linee o nodi -, e nei servizi di controllo sui mezzi,
i passeggeri e gli operatori di esercizio. A.D.R.: Il ricorrente ogni giorno deve redigere un verbale di controllo, in cui segnale tutte le attività svolte, sia in relazione alla riorganizzazione del servizio che in relazione alle predette attività di controllo. A.D.R.: Il ricorrente si occupa di modificare i turni del personale, nelle ipotesi in cui sia necessario procedere alla sostituzione di personale assente. A.D.R.: Il ricorrente quindi si occupa di gestire il personale in relazione alle presenze e alle turnazioni, nel senso che i turni sono predisposti dal servizio movimento ma vengono gestiti dal ricorrente e dagli altri addetti all'esercizio in relazione alle necessità del servizio. A.D.R.: Il ricorrente ogni giorno all'inizio del turno provvede, in caso di assenza di personale, a spostare gli autisti da una linea all'altra, per assicurare il servizio. A.D.R.: In caso di impossibilità di sostituzione del personale assente il ricorrente dispone il rientro del mezzo in autoparco. Provvede anche sul rientro in autoparco dei mezzi guasti, ma in questo caso dopo aver ottenuto il consenso da parte del servizio preposto alla riparazione del mezzo. A.D.R.:
Come detto il ricorrente dispone anche lo spostamento di autobus da una linea all'altra per esigenze del servizio. A.D.R.: Il ricorrente si è dovuto occupare altresì nel periodo Covid dei controlli sugli operatori di esercizio, il personale viaggiante e l'utenza della regolarità della limitazione al servizio nonché della vetrifica dei titoli di viaggio, del contingentamento nelle vetture, dell'adozione delle misure di salvaguardia della salute e anche del controllo dei Il ricorrente ha anche il compito di Organizzazione_2 garantire l'efficienza e la pulizia del mezzo, che deve controllare. A.D.R.: Il ricorrente comunica ai superiori tutte le anomalie, gli incidenti ecc. nel rapporto di servizio cd. verbale di controllo di cui ho parlato, che giornalmente compila. In ipotesi di incidente in cui sia coinvolto un nostro mezzo il ricorrente (come gli altri addetti all'esercizio) interviene immediatamente sul posto per svincolare il mezzo e in ogni caso per fare ciò che serve per il ripristino del servizio. A.D.R.: Il ricorrente si occupa altresì del coordinamento con le forze di polizia sia in caso di incidenti, che di manifestazioni, scioperi, catastrofi naturali A.D.R.: Il ricorrente assume direttamente le decisioni di modifica dei servizi di cui ho parlato, rispondendone direttamente alla Direzione aziendale, poiché, soprattutto nelle ipotesi predette, come quelle di sinistri o catastrofi, non c'è nessun altro sui luoghi che possa prendere le decisioni. A.D.R.: Dal 1.01.2016
è andato in pensione l'ultimo coordinatore parametro 210, sicché l'azienda è rimasta sprovvista della figura del coordinatore dal 1.01.2016 fino al luglio 2021. A.D.R.: L'attività rientrante nelle competenze dei coordinatori di esercizio è stata in detto periodo svolta dal ricorrente e dagli altri addetti all'esercizio, come sono anche io. A.D.R.: Dal 2016 noi – tutto il personale di movimento, tra cui il ricorrente - abbiamo 26 giorni di ferie in luogo dei 30 di cui godevamo prima.
Voglio dire che dal 2016 abbiamo anche un turno di 7 ore e 48 invece di quello precedente di 6 ore e 30, sicché godiamo del riposo aggiuntivo. A.D.R.: Non so se nei 26 giorni di ferie siano o meno comprese le cd. festività soppresse. i parte ric.: Nel luglio 2021 sono stati nominati Org_2
11 coordinatori;
non so quanti siano i coordinatori in pianta organica. di parte ric.: I Org_2
coordinatori non sono sufficienti a garantire tutto il servizio, tanto che ci troviamo a volte ad operare da soli come addetti all'esercizio, senza la presenza di nessun coordinatore. A.D.R. di parte convenuta: Il nostro rapporto noi lo presentiamo all'Ufficio Movimento, non a qualcuno in particolare presso detto Ufficio”.
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a conoscenza Controparte_3
dei fatti perché sono il Dirigente del ricorrente dal 2018 ad oggi certamente, oltre che in altri periodi precedenti al 2016. A.D.R.: Attualmente dal 2016 i nodi del servizio movimento sono sei e le linee di autobus che fanno capo a detti nodi sono 54 linee diurne 7 linee notturne e 4 linee tramviarie A.D.R.: Il ricorrente svolgere le sue mansioni operando su più di uno di questi nodi, anche ed in particolare nei giorni festivi, a causa di una maggiore carenza di personale, in relazione alla fruizione dei riposi. A.D.R.:
Il ricorrente quindi ove operi presso più nodi deve spostarsi dall'uno all'altro ove debba risolvere presso ciascuno di essi delle problematiche verificatesi.
A.D.R.: Il ricorrente compila quotidianamente – quando come generalmente fa lavora nei servizi ispettivi - un modulo che consegna al capo unità organizzativa dell'ufficio mobilità oppure dell'ufficio rete, in cui segnala le attività svolte durante il servizio. A.D.R.: Il ricorrente si occupa di riorganizzare il servizio quando ciò si renda necessario a causa di un fatto straordinario o comunque non previsto, disponendo quindi anche le deviazioni sulla linea in caso di particolari disposizioni date ad esempio dal
Comune o da altri soggetti pubblici. L'attività disposta viene comunicata al Capo Unità
Organizzativa sig . Si occupa altresì di fare controlli sui mezzi, Parte_3 Org_2 sul personale viaggiante e sui passeggeri. A.D.R.: Nel periodo in cui io sono stato
Dirigente del ricorrente mi consta che egli non si sia occupato di compiti di polizia amministrativa, come fare le multe ai passeggeri sforniti dei titoli di viaggio. A.D.R.: Per un breve periodo il ricorrente ha svolto mansioni di capo deposito, non ricordo se nel 2018 o successivamente. A.D.R.:
Il ricorrente si è occupato anche di provvedere a modificare il turno degli autisti in caso di assenza di qualcuno di essi al fine di garantire la copertura dei servizi. A.D.R.: Il ricorrente non si è occupato di gestire bigliettai o verificatori nel periodo in cui io ero il suo Dirigente. A.D.R.: Nel caso di necessità il ricorrente provvede a spostare autisti su un'altra linea in caso di assenze, per garantire il servizio.
A.D.R.: Nell'ipotesi di autobus guasti il ricorrente, verificato che non sia possibile provvedere alla immediata riparazione, si occupa di autorizzare il rientro della vettura in autorimessa. In caso invece di assenza di autisti il bus rimane a disposizione presso il nodo, per essere utilizzato in caso di guasti. A.D.R.: Il ricorrente in relazione ai nodi di cui si occupa, in assenza di un addetto ai medesimi, provvede allo spostamento dei mezzi da una linea all'altra per garantire il servizio. A.D.R.: Posso ritenere che il ricorrente abbia svolto le attività di controllo dei DPI nonché della normativa di sicurezza relativa a passeggeri e operatori richieste nel periodo Covid, poiché esse erano demandate all'addetto all'esercizio. A.D.R.: Il ricorrente che io sappia non si occupa di controllare l'efficienza e la pulizia dei mezzi. A.D.R.: Il ricorrente si occupa di fare intervenire la forza pubblica e di coordinarsi con la stessa in caso di incidenti, manifestazioni o altri eventi al fine di effettuare le necessarie modifiche sul servizio. A.D.R.: Di detta ultima attività si occupa il ricorrente direttamente senza intervento di altri.
A.D.R.: Dall'inizio del 2016 sono andati in pensione tutti i coordinatori di esercizio parametro 210 e fino al 2021 non c'era in azienda nessun coordinatore. A.D.R.: Le mansioni dei coordinatori sono state svolte dai capi unità organizzative, per esempio dal sig. e e . A.D.R.: Dal 2016 Pt_3 Per_1 Per_2 Persona_3
il ricorrente lavora cinque giorni a settimana e fruisce di 26 giorni di ferie incluse le festività soppresse;
prima aveva un numero maggiore di giorni di ferie, credo perché lavorava sei giorni a settimana”.
Il legale rappresentante della società, invece, sentito ad interrogatorio formale, nulla ha saputo riferire in ordine all'attività svolta dal ricorrente (cfr. dichiarazioni:
“A.D.R.: Non so quanti siano i nodi in cui è suddiviso il servizio movimento so che CP_1
sono diversi nodi e che il servizio è seguito dal che è Direttore del movimento. A.D.R.: CP_3
Non so quante siano complessivamente le linee di autobus. A.D.R.: Nulla so del rapporto di lavoro del ricorrente. A.D.R.: Non so se nel 2015 siano stati posti in quiescenza tutti i coordinatori di esercizio parametro 210. A.D.R.: Non so se l' abbia o meno utilizzato CP_1
gli Addetti all'Esercizio in mansioni di coordinatore di servizio”.
Dalle dichiarazioni del collega di lavoro e del superiore gerarchico del ricorrente
- della cui genuinità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse provengono da soggetti (peraltro indicati uno dal ricorrente e l'altro dalla resistente) che hanno avuto, in virtù della loro qualità e dei loro rapporti lavorativi con le parti, una diretta e puntuale conoscenza dei fatti di causa - è emerso che, sin dal 2016, le mansioni svolte dal ricorrente hanno avuto ad oggetto diverse attività: programmazione delle linee e predisposizione dei turni di guida degli operatori d'esercizio, controllo quotidiano dell'efficienza e della pulizia dei mezzi, rimpiazzo degli automezzi in avaria, coordinamento della gestione del servizio sul territorio in caso manifestazioni, sciopero ed incidenti etc.
Durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, il ricorrente si è anche occupato dei controlli sugli operatori di esercizio, il personale viaggiante e l'utenza della regolarità della limitazione al servizio nonché della verifica dei titoli di viaggio, del contingentamento nelle vetture, dell'adozione delle misure di salvaguardia della salute e del controllo dei Org_2
È peraltro emerso che nello svolgimento delle suddette mansioni, il ricorrente ha agito con margini di discrezionalità, autonomia e responsabilità, richiamati dalla declaratoria del profilo professionale rivendicato, anche per la mancanza in organico – a seguito di pensionamento – di coordinatori di esercizio in pianta organica, dal 2016 al 2021.
Accertato che sin dal 2016 il ricorrente ha svolto mansioni corrispondenti al parametro 210, va ricordato, in punto di diritto, che, secondo quanto ritenuto dal
Supremo Collegio: “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2016, n. 12601).
Ebbene, nel caso di specie la prolungata adibizione del ricorrente a mansioni superiori è sintomatica della prova della vacanza del posto in organico, dell'assenza di una riserva datoriale circa la copertura del posto mediante esame e della idoneità del lavoratore all'esercizio delle mansioni.
Deve, quindi, condannarsi la società resistente al superiore inquadramento del ricorrente nel parametro e con la decorrenza stabiliti in parte dispositiva nonché al pagamento in favore del lavoratore delle relative differenze retributive, per le superiori mansioni svolte di fatto, correttamente calcolate dal C.T.U. nella relazione in atti e in quella di chiarimenti - che pienamente si condividono e richiamano attesa la correttezza dell'iter logico e dei calcoli -, non contestata dalle parti in relazione ai conteggi operati.
Il ricorrente ha, poi, lamentato di aver percepito durante le ferie una retribuzione inferiore a quella spettante, atteso che nella relativa base di calcolo la società datrice di lavoro non avrebbe computato alcune voci.
In argomento, con la recente sentenza n. 19663/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Per la Corte, infatti, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie Org_3
annuali retribuite" contenuta nell'art. 7 n. 1 della direttiva 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, Per_4
C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C514/20)”.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica emerge che, durante il periodo di godimento delle ferie, al lavoratore non sono state erogate alcune indennità (l'indennità bigliett. automatica e l'indennità turni avvicendati).
Le indennità sopra elencate appaiono indubbiamente legate al profilo professionale del ricorrente e collegate all'effettiva prestazione dallo stesso resa;
di conseguenza, deve essere affermato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione per i periodi di ferie nella misura corrispondente a quella ordinariamente percepita durante i periodi di servizio, e, pertanto, comprensiva delle richiamate voci retributive.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 136,10, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.12.2023, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Ed ancora, - premesso che dall'esame buste paghe risulta che il dipendente ha usufruito delle festività soppresse a lui spettanti e che l ha riconosciuto CP_1
queste giornate sotto la voce “ferie” - il CTU ha concluso che le somme dovute al ricorrente “a titolo di differenza sulle ulteriori ferie godute (legate alle ex festività soppresse) per effetto dell'inclusione nel relativo calcolo delle indennità legate ai giorni di presenza in servizio sono pari ad € 21,95”.
Infine, risulta accertato, per mancata contestazione, oltre che in relazione all'inquadramento nel tempo posseduto dal ricorrente, pure pacifico, che il ricorrente ha svolto per poco meno di 23 anni mansioni di guida dei mezzi di linea, come autista o conducente di linea, sicché ha diritto a essere qualificato a fini pensionistici – anche in relazione all'accesso alla pensione anticipata – come addetto al “personale viaggiante”.
L'Azienda resistente va, pertanto, condannata ad attribuire al ricorrente detta qualificazione a fini pensionistici.
Conclusivamente, vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite - ivi liquidate e distratte – e alle spese di CTU, separatamente liquidate che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 27/02/2024 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 24/01/2024
La Giudice
Paola Marino