Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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n. rg14662 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14662 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
AUTIERO MARIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Amendola
n.1,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AUTIERO Parte_1
MARIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via Amendola n.1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato l'11/08/2024 e Persona_1 [...]
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi al figlio minore Pt_1 Per_2 nato il [...], come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Affidare il figlio minore ad entrambi ì genitori con domicilio privilegiato presso la Persona_3 madre, con la quale coabita in Napoli al Viale della Resistenza lott. B1. CP_1
1
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutti i venerdì dalle ore 19:00 con rientro pressa il domicilio materno alle ore 22:00; fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato con rientro presso
l'abitazione materna la domenica sera alle ore 20:00. Durante le festività natalizie ad anni alterni il minore trascorrerà dal 24 al 26 dicembre con il padre e dal 31 al 1 nonché il giorno della befana con la madre e viceversa;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'angelo e viceversa;
il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane con il padre consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3) Porre a carico di esso l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro € Persona_1
250,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore, somma che sarà aggiornata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge. L'importo predetto dovrà essere corrisposto dallo stesso entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese secondo le indicazioni che darà essa Il Parte_1
Sig. si impegna e si obbliga al versamento del 50% delle spese straordinarie Persona_1 sostenute per il figlio minare, purché preventivamente documentate dalla madre. Per quanto riguarda la ripartizione di tali spese le parti si rifanno al Protocollo d'Intesa intervenuto tra il COA ed il Tribunale di
Napoli.
4) Le parti, per quanto riguarda l'assegno Unico, concordano che lo stesso verta percepito per l'intero importo da essa Parte_1
5) I ricorrenti si danno, altresì, atto di essere economicamente indipendenti,
6) Le spese del presente giudizio saranno interamente a carico di esso ” Persona_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
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• Prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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