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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4903/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRAZZANO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 39 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. FERRAZZANO CARLO
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TOMAIUOLO FABIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. TOMAIUOLO FABIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1035/2018 Parte_1 emesso da questo Tribunale sul presupposto che il credito vantato, fondato sulle fatture 4) e 5) non sussiste poiché le predette fatture risultano quietanzate dal creditore in data 16 maggio 2013.
La società opposta si è costituita e ha chiesto di rigettare l'opposizione in ragione del fatto che la quietanza fu rilasciata per essere il legale rappresentante incorso in errore.
Risulta per tabulas che:
- le fatture 4) e 5) per un importo di 55.000,00 euro ciascuna, sono state quietanzate il 16 maggio 2013 con la seguente locuzione:” MA 16 maggio 2013 pagato interamente dalla RA ”; Parte_1
- sulle predette fatture è stato apposto il timbro e la firma dell'amministratore unico della società.
Mette conto osservare che la quietanza è il documento cui si riferisce l'art. 1199 c.c..
Sotto la rubrica "diritto del debitore alla quietanza", la citata norma obbliga "il creditore che riceve il pagamento" a "rilasciare quietanza", su richiesta e a spese del debitore.
La quietanza "con imputazione" è tipizzata dall'art. 1195 c.c..
Si distinguono, poi, figure di quietanza variamente atipiche, non soltanto per addizione contenutistica, ma anche per alterazione funzionale, quietanza "liberatoria"
o "a saldo", ove, alla dichiarazione di ricevuto pagamento, il creditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo, "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili, quietanza "anticipata", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento è sottoposta all'implicita condizione che il pagamento stesso avvenga in un determinato futuro, nella presupposizione dell'evento, comune alle parti del rapporto obbligatorio, quietanza "di favore" o "di comodo", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un accordo volto a creare un'apparenza di solutio (ad esempio, per consentire al debitore di vantare solvibilità presso terzi od esercitare il regresso verso un coobbligato).
La pluralità di significati che può assumere il termine "quietanza" e la riferibilità del concetto a fattispecie di diversa natura giuridica costituiscono oggetto di discussione quanto al regime di impugnazione e di prova.
La Corte di legittimità ha evidenziato un ventaglio di soluzioni per una casistica eterogenea, che annovera, oltre alla quietanza tipica, fattispecie nelle quali la purezza della dichiarazione di scienza viene sacrificata in nome di finalità ulteriori.
pagina 2 di 7 Per la quietanza tipica, tuttavia, la definizione confessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza: non è, cioè, sufficiente provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che il creditore provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio
(Cass. 7 dicembre 2005 n. 26970).
Nella quietanza "a saldo", la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.
La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n.
17716 del 25/08/2020 (Rv. 658901 - 01)
Occorre ripercorrere le prove per testi assunte nel giudizio.
La teste ha confermato le circostanze dalla 1) alla 7) della memoria Testimone_1
183 sesto co n. 2 cpc e segnatamente: 1) “Vero che in data 16 maggio 2013 la sig.ra
giungeva sola presso il cantiere D4 in MA nel quale Parte_1 insisteva un piccolo box ufficio (container) interrompendo informazioni e trattative in essere inerenti all'acquisto dell'alloggio tra la sig.ra e la Testimone_1 [...] nella persona del suo legale rappresentante ?; Controparte_1 Controparte_1
2. Vero che la sig.ra , in quella occasione chiedeva al Sig. Parte_1 [...]
nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1 di apporre la quietanza sulle fatture 4 e 5 del 24 gennaio 2012 dalla stessa
[...] portate ?
3. Vero che il sig. - stante i numerosi impegni (operai, Controparte_1 cantiere,clienti interessati all'acquisto case) – chiese alla sig.ra Pt_1 Parte_1
di vedersi nel fine settimana presso l'ufficio della Società in MA alla
[...]
Via Germania n. 9 , ove vi era conservata la contabilità e documentazione bancaria
?;
pagina 3 di 7 4. Vero che la sig.ra insistette sul rilascio immediato delle Parte_1 quietanze stante l'impossibilità di vedersi in altro momento per l'imminente partenza per Trento, suo luogo di dimora abituale ?
5. Vero che il sig. prima di sottoscrivere le quietanze oggetto di Controparte_1 causa, chiese alla sig.ra se avesse provveduto ad effettuare i Parte_1 relativi pagamenti portati dalle fatture de quo ricevendo risposta affermativa?
6. Vero che la sig.ra rispose a in senso Parte_1 Controparte_1 affermativo e di aver in tal senso effettuato disposizioni bancarie in favore della società.
7. Vero che il sig. nel rivolgersi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
le fece espressamente presente di quietanzare le fatture 4 e 5 del 24 gennaio
[...]
2012 sulla sola sua dichiarazione e sul rapporto di fiducia in essere, essendogli preclusa la possibilità di verificare allo stato la contabilità e la movimentazione bancaria, in quanto conservata presso la sede legale della società ?
Sulla circostanza n.8 – “Vero che in concomitanza della sottoscrizione delle quietanze oggetto di causa, la sig.ra effettuava passaggio/pagamento di Pt_1 denaro contante in favore della ?- la predetta teste ha Controparte_2 riferito che non vi fu passaggio di danaro in sua presenza e che la si allontanò Pt_1 dal container prima di lei.
Le dichiarazioni appena riportate danno conto che fu rilasciata quietanza su insistenza della in forza di un rapporto di fiducia tra i due contraenti e sulle Pt_1 rassicurazioni dell'avvenuto pagamento da parte dell'odierna opponente nonché del fatto che non vi fu alcun passaggio di danaro in contante, almeno in presenza della teste.
L'ex moglie del ha raccontato di aver assistito al rilascio CP_1 Persona_1 della quietanza sulle fatture, di non essere, però, in grado di affermare le ragioni per le quali dette fatture erano state emesse, di essersi adirata con il marito per il rilascio della quietanza sulla sola base del rapporto di fiducia intercorrente con la e di Pt_1 non aver visto alcun passaggio di danaro.
La figlia della , , ha invece riferito di essere stata presente al rilascio Pt_1 Persona_2 della quietanza avvenuta presso la loro abitazione specificando anche che i pagamenti erano avvenuti sempre sulla base delle istruzioni del CP_1
Sulla rilevanza e ammissibilità della prova per testi nel presente giudizio giova riaffermare che:
- in caso di quietanza di pagamento in forma tipica, il creditore che l'ha rilasciata non può superare la vincolatività della stessa provando semplicemente di non aver ricevuto il pagamento, poiché il modello giuridico di riferimento non è, in questi casi, quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova tipico delle dichiarazioni ricognitive pagina 4 di 7 assertive di diritti. Il creditore potrà dunque impugnare la quietanza non veritiera soltanto dimostrando che il divario tra realtà e dichiarazione è una conseguenza di errore di fatto o violenza, mentre al di fuori di queste ipotesi, vale il principio di «autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio».(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10202/15; depositata il 19 maggio).
- La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza.
La Corte Cassazione civile, SS.UU., con la sentenza 22/09/2014 n° 19888 ha sviluppato un orientamento che, muovendo dalla premessa della natura sostanzialmente confessoria della quietanza, attribuisce alla dichiarazione scritta indirizzata al debitore efficacia di piena prova dei fatti dalla stessa attestati (ex art. 2735 c.c., comma 1 e art. 2733 c.c., comma 2), escludendo di conseguenza la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità, ma ammettendone la "revoca" esclusivamente per errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. "La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ." (sez. 3, 10 marzo
2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che "sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza" (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez.
1, 1 marzo 2005, n. 4288).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento perchè al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (sez. 2,
31 ottobre 2008, n. 26325; sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente pagina 5 di 7 confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (sez. 2, 3 giugno 1998, n. 5459).
La Corte configura la quietanza come un atto unilaterale assimilabile alla confessione stragiudiziale, ma non intende pervenire ad una piena sovrapposizione dei due istituiti o ad inquadramento unificante che trascuri i tratti distintivi e qualificanti dell'uno e dell'altro; piuttosto, intende riconoscere, correttamente, che l'applicazione analogica degli artt. 2732 e 2735 cod. civ., in tema di regime di invalidazione e di efficacia di piena prova della dichiarazione resa, si giustifica in ragione della circostanza che la quietanza, al pari della confessione, reca l'asseverazione di un fatto a sè sfavorevole e favorevole al solvens, e che le citate norme del codice sono espressive di un principio generale che completa la scarna disciplina di quel tipico atto giuridico in senso stretto che è la quietanza.
Ne deriva che la disciplina della "revoca" della confessione, seppure applicata per analogia, delimita i casi di invalidazione della quietanza. Al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perchè il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione
- con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero.
Qui il creditore quietanzante non allega che tra lui ed il debitore è intervenuta un'intesa simulatoria e che questa è sottesa al rilascio della dichiarazione, scientemente falsa, di ricevuto pagamento. Non c'è alcun accordo con il debitore volto a creare un'apparenza di solutio. Il creditore contesta la veridicità della attestazione contenuta nella quietanza sostenendo di aver reso la confessione sul presupposto che le affermazioni della relative all'avvenuto pagamento fossero Pt_1 vere.
Le dichiarazioni della teste sono dotate del requisito di attendibilità intrinseca Tes_1 poiché la medesima ha riferito con puntualità le circostanze di cui aveva avuto scienza diretta.
La citata teste, peraltro, non sembra avere alcuna relazione significativa con il
[...]
CP_1
Per_ Con riferimento alla teste , in disparte lo stretto vincolo di parentela intercorrente con la convenuta, si osserva che detta teste non ha saputo riferire quando e come avvenne il pagamento e perché furono rilasciate le quietanze.
pagina 6 di 7 Può dirsi, pertanto, provato che la certificazione di pagamento fu rilasciata dal
[...] sull'erroneo convincimento, indotto dalla , che la somma dovuta fosse CP_1 Pt_1 stata pagata.
A suffragare la non veridicità della certificazione di pagamento, peraltro, ricorrono alcune considerazioni di ordine logico e cioè il fatto che successivamente alle quietanze di pagamento vennero eseguiti bonifici in acconto sulla fattura n. 4 quietanzata. Né può valere l'argomentazione che i pagamenti sarebbero imputabili a lavori diversi da quelli indicati nella fattura n. 4 e tanto in considerazione sia della causale riferibile alla fattura n. 4 sia perché parte convenuta ha prodotto un appunto privo di qualsiasi certezza in ordine alla data e alla riconducibilità ai rapporti con la società attrice ed anche perché detto appunto è privo di firma dell'amministratore unico della società.
L'attrice ha, peraltro, corroborato i suoi assunti allegando agli atti le scritture contabili annotate in cui vengono indicati i singoli pagamenti della . Pt_1
Le argomentazioni sin qui svolte fanno ritenere infondata l'opposizione spiegata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del
D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Foggia il 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4903/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FERRAZZANO CARLO, elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO 39 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. FERRAZZANO CARLO
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TOMAIUOLO FABIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv. TOMAIUOLO FABIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1035/2018 Parte_1 emesso da questo Tribunale sul presupposto che il credito vantato, fondato sulle fatture 4) e 5) non sussiste poiché le predette fatture risultano quietanzate dal creditore in data 16 maggio 2013.
La società opposta si è costituita e ha chiesto di rigettare l'opposizione in ragione del fatto che la quietanza fu rilasciata per essere il legale rappresentante incorso in errore.
Risulta per tabulas che:
- le fatture 4) e 5) per un importo di 55.000,00 euro ciascuna, sono state quietanzate il 16 maggio 2013 con la seguente locuzione:” MA 16 maggio 2013 pagato interamente dalla RA ”; Parte_1
- sulle predette fatture è stato apposto il timbro e la firma dell'amministratore unico della società.
Mette conto osservare che la quietanza è il documento cui si riferisce l'art. 1199 c.c..
Sotto la rubrica "diritto del debitore alla quietanza", la citata norma obbliga "il creditore che riceve il pagamento" a "rilasciare quietanza", su richiesta e a spese del debitore.
La quietanza "con imputazione" è tipizzata dall'art. 1195 c.c..
Si distinguono, poi, figure di quietanza variamente atipiche, non soltanto per addizione contenutistica, ma anche per alterazione funzionale, quietanza "liberatoria"
o "a saldo", ove, alla dichiarazione di ricevuto pagamento, il creditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, una dichiarazione di avvenuto saldo, "a stralcio", "nulla più a pretendere", e simili, quietanza "anticipata", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento è sottoposta all'implicita condizione che il pagamento stesso avvenga in un determinato futuro, nella presupposizione dell'evento, comune alle parti del rapporto obbligatorio, quietanza "di favore" o "di comodo", ove la dichiarazione di ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un accordo volto a creare un'apparenza di solutio (ad esempio, per consentire al debitore di vantare solvibilità presso terzi od esercitare il regresso verso un coobbligato).
La pluralità di significati che può assumere il termine "quietanza" e la riferibilità del concetto a fattispecie di diversa natura giuridica costituiscono oggetto di discussione quanto al regime di impugnazione e di prova.
La Corte di legittimità ha evidenziato un ventaglio di soluzioni per una casistica eterogenea, che annovera, oltre alla quietanza tipica, fattispecie nelle quali la purezza della dichiarazione di scienza viene sacrificata in nome di finalità ulteriori.
pagina 2 di 7 Per la quietanza tipica, tuttavia, la definizione confessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza: non è, cioè, sufficiente provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che il creditore provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio
(Cass. 7 dicembre 2005 n. 26970).
Nella quietanza "a saldo", la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.
La confessione può esser invalidata (e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n.
17716 del 25/08/2020 (Rv. 658901 - 01)
Occorre ripercorrere le prove per testi assunte nel giudizio.
La teste ha confermato le circostanze dalla 1) alla 7) della memoria Testimone_1
183 sesto co n. 2 cpc e segnatamente: 1) “Vero che in data 16 maggio 2013 la sig.ra
giungeva sola presso il cantiere D4 in MA nel quale Parte_1 insisteva un piccolo box ufficio (container) interrompendo informazioni e trattative in essere inerenti all'acquisto dell'alloggio tra la sig.ra e la Testimone_1 [...] nella persona del suo legale rappresentante ?; Controparte_1 Controparte_1
2. Vero che la sig.ra , in quella occasione chiedeva al Sig. Parte_1 [...]
nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1 di apporre la quietanza sulle fatture 4 e 5 del 24 gennaio 2012 dalla stessa
[...] portate ?
3. Vero che il sig. - stante i numerosi impegni (operai, Controparte_1 cantiere,clienti interessati all'acquisto case) – chiese alla sig.ra Pt_1 Parte_1
di vedersi nel fine settimana presso l'ufficio della Società in MA alla
[...]
Via Germania n. 9 , ove vi era conservata la contabilità e documentazione bancaria
?;
pagina 3 di 7 4. Vero che la sig.ra insistette sul rilascio immediato delle Parte_1 quietanze stante l'impossibilità di vedersi in altro momento per l'imminente partenza per Trento, suo luogo di dimora abituale ?
5. Vero che il sig. prima di sottoscrivere le quietanze oggetto di Controparte_1 causa, chiese alla sig.ra se avesse provveduto ad effettuare i Parte_1 relativi pagamenti portati dalle fatture de quo ricevendo risposta affermativa?
6. Vero che la sig.ra rispose a in senso Parte_1 Controparte_1 affermativo e di aver in tal senso effettuato disposizioni bancarie in favore della società.
7. Vero che il sig. nel rivolgersi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
le fece espressamente presente di quietanzare le fatture 4 e 5 del 24 gennaio
[...]
2012 sulla sola sua dichiarazione e sul rapporto di fiducia in essere, essendogli preclusa la possibilità di verificare allo stato la contabilità e la movimentazione bancaria, in quanto conservata presso la sede legale della società ?
Sulla circostanza n.8 – “Vero che in concomitanza della sottoscrizione delle quietanze oggetto di causa, la sig.ra effettuava passaggio/pagamento di Pt_1 denaro contante in favore della ?- la predetta teste ha Controparte_2 riferito che non vi fu passaggio di danaro in sua presenza e che la si allontanò Pt_1 dal container prima di lei.
Le dichiarazioni appena riportate danno conto che fu rilasciata quietanza su insistenza della in forza di un rapporto di fiducia tra i due contraenti e sulle Pt_1 rassicurazioni dell'avvenuto pagamento da parte dell'odierna opponente nonché del fatto che non vi fu alcun passaggio di danaro in contante, almeno in presenza della teste.
L'ex moglie del ha raccontato di aver assistito al rilascio CP_1 Persona_1 della quietanza sulle fatture, di non essere, però, in grado di affermare le ragioni per le quali dette fatture erano state emesse, di essersi adirata con il marito per il rilascio della quietanza sulla sola base del rapporto di fiducia intercorrente con la e di Pt_1 non aver visto alcun passaggio di danaro.
La figlia della , , ha invece riferito di essere stata presente al rilascio Pt_1 Persona_2 della quietanza avvenuta presso la loro abitazione specificando anche che i pagamenti erano avvenuti sempre sulla base delle istruzioni del CP_1
Sulla rilevanza e ammissibilità della prova per testi nel presente giudizio giova riaffermare che:
- in caso di quietanza di pagamento in forma tipica, il creditore che l'ha rilasciata non può superare la vincolatività della stessa provando semplicemente di non aver ricevuto il pagamento, poiché il modello giuridico di riferimento non è, in questi casi, quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova tipico delle dichiarazioni ricognitive pagina 4 di 7 assertive di diritti. Il creditore potrà dunque impugnare la quietanza non veritiera soltanto dimostrando che il divario tra realtà e dichiarazione è una conseguenza di errore di fatto o violenza, mentre al di fuori di queste ipotesi, vale il principio di «autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio».(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 10202/15; depositata il 19 maggio).
- La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall'art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza.
La Corte Cassazione civile, SS.UU., con la sentenza 22/09/2014 n° 19888 ha sviluppato un orientamento che, muovendo dalla premessa della natura sostanzialmente confessoria della quietanza, attribuisce alla dichiarazione scritta indirizzata al debitore efficacia di piena prova dei fatti dalla stessa attestati (ex art. 2735 c.c., comma 1 e art. 2733 c.c., comma 2), escludendo di conseguenza la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità, ma ammettendone la "revoca" esclusivamente per errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. "La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ." (sez. 3, 10 marzo
2000, n. 2813): come tale, essa solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, sempre che "sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza" (sez. 1, 28 gennaio 1986, n. 544; sez.
1, 1 marzo 2005, n. 4288).
In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento perchè al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento, non è poi consentito di "eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza" (sez. 2,
31 ottobre 2008, n. 26325; sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della "revoca" della confessione - soltanto se il creditore dimostra "non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente pagina 5 di 7 confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero" (sez. 2, 3 giugno 1998, n. 5459).
La Corte configura la quietanza come un atto unilaterale assimilabile alla confessione stragiudiziale, ma non intende pervenire ad una piena sovrapposizione dei due istituiti o ad inquadramento unificante che trascuri i tratti distintivi e qualificanti dell'uno e dell'altro; piuttosto, intende riconoscere, correttamente, che l'applicazione analogica degli artt. 2732 e 2735 cod. civ., in tema di regime di invalidazione e di efficacia di piena prova della dichiarazione resa, si giustifica in ragione della circostanza che la quietanza, al pari della confessione, reca l'asseverazione di un fatto a sè sfavorevole e favorevole al solvens, e che le citate norme del codice sono espressive di un principio generale che completa la scarna disciplina di quel tipico atto giuridico in senso stretto che è la quietanza.
Ne deriva che la disciplina della "revoca" della confessione, seppure applicata per analogia, delimita i casi di invalidazione della quietanza. Al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perchè il modello di riferimento non è quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione
- con ogni mezzo - che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero.
Qui il creditore quietanzante non allega che tra lui ed il debitore è intervenuta un'intesa simulatoria e che questa è sottesa al rilascio della dichiarazione, scientemente falsa, di ricevuto pagamento. Non c'è alcun accordo con il debitore volto a creare un'apparenza di solutio. Il creditore contesta la veridicità della attestazione contenuta nella quietanza sostenendo di aver reso la confessione sul presupposto che le affermazioni della relative all'avvenuto pagamento fossero Pt_1 vere.
Le dichiarazioni della teste sono dotate del requisito di attendibilità intrinseca Tes_1 poiché la medesima ha riferito con puntualità le circostanze di cui aveva avuto scienza diretta.
La citata teste, peraltro, non sembra avere alcuna relazione significativa con il
[...]
CP_1
Per_ Con riferimento alla teste , in disparte lo stretto vincolo di parentela intercorrente con la convenuta, si osserva che detta teste non ha saputo riferire quando e come avvenne il pagamento e perché furono rilasciate le quietanze.
pagina 6 di 7 Può dirsi, pertanto, provato che la certificazione di pagamento fu rilasciata dal
[...] sull'erroneo convincimento, indotto dalla , che la somma dovuta fosse CP_1 Pt_1 stata pagata.
A suffragare la non veridicità della certificazione di pagamento, peraltro, ricorrono alcune considerazioni di ordine logico e cioè il fatto che successivamente alle quietanze di pagamento vennero eseguiti bonifici in acconto sulla fattura n. 4 quietanzata. Né può valere l'argomentazione che i pagamenti sarebbero imputabili a lavori diversi da quelli indicati nella fattura n. 4 e tanto in considerazione sia della causale riferibile alla fattura n. 4 sia perché parte convenuta ha prodotto un appunto privo di qualsiasi certezza in ordine alla data e alla riconducibilità ai rapporti con la società attrice ed anche perché detto appunto è privo di firma dell'amministratore unico della società.
L'attrice ha, peraltro, corroborato i suoi assunti allegando agli atti le scritture contabili annotate in cui vengono indicati i singoli pagamenti della . Pt_1
Le argomentazioni sin qui svolte fanno ritenere infondata l'opposizione spiegata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le spese liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del
D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Foggia il 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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