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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3919/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001796220000 BOLLO 2011 contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160029467834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6226/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.07.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere n. 10020259001796220000, inviata il 02.05.2025 con la quale l'Agenzia delle RA CO richiedeva il pagamento dell' importo complessivo di € 357,798, derivante dal mancato pagamento di due presupposte cartella di pagamento di cui ,in particolare, quella numero 10020160029467834000 relativa a tassa automobilistica , anno 2011, asseritamente notificata il 23/04/2017 ,non era stata mai ricevuta da esso ricorrente.
Opponeva,pertanto, la nullità dell'intimazione poiché non preceduta dalla notifica della cartella presupposta;
la intervenuta prescrizione della pretesa ,in assenza di atti interruttivi .
Si costituiva l'Agenzia delle RA CO ,la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché non evocato l'ente impositore e perché regolarmente notificata la cartella sottesa;
non era maturata alcuna prescrizione il cui decorso era stato interrotto dalla notifica di precedenti intimazioni ,l'una il
25.10.2019 e ,l'altra in data 05.07.2023. Si costituiva la Regione Campania la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso perché preclusa ogni altra doglianza in riferimento al merito della pretesa ,in ragione dell'accertamento presupposto alla cartella, ritualmente notificato il 20.05.2014 non opposto e divenuto definitivo a cui era seguita l'attività di riscossione demandata , appunto, al concessionario cui spettava la legittimazione.
Con memorie ritualmente depositate,il ricorrente rimarcava le proprie ragioni. Alla pubblica udienza del 17.12.2025 , sulle conclusioni del ricorrente,la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata la esecuzione della notifica , da ultimo in data 05.07.2023, della intimazione n. 10020239005323681000 nella quale è contenuta proprio la cartella n. 10020160029467834000 di cui si era assunta la mancanza.
In disparte la circostanza dell'avvenuta notifica di quest'ultima , non va sottaciuto che la rituale notifica dell'intimazione n. 10020239005323681000 innanzi richiamata ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena, appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
Ugualmente deve ritenersi,nella specie,con riferimento alla cartella n. 10020160029467834000 che si assume nemmeno notificata, la cui prescrizione andava fatta valere impugnando la precedente intimazione .
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato,rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,restando compensate nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese , in favore dell'Agenzia RA CO , liquidate in € 150,00 oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge,se dovuti. Compensa le spese nei confronti della Regione Campania.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3919/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001796220000 BOLLO 2011 contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160029467834000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6226/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.07.2025 , il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere n. 10020259001796220000, inviata il 02.05.2025 con la quale l'Agenzia delle RA CO richiedeva il pagamento dell' importo complessivo di € 357,798, derivante dal mancato pagamento di due presupposte cartella di pagamento di cui ,in particolare, quella numero 10020160029467834000 relativa a tassa automobilistica , anno 2011, asseritamente notificata il 23/04/2017 ,non era stata mai ricevuta da esso ricorrente.
Opponeva,pertanto, la nullità dell'intimazione poiché non preceduta dalla notifica della cartella presupposta;
la intervenuta prescrizione della pretesa ,in assenza di atti interruttivi .
Si costituiva l'Agenzia delle RA CO ,la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché non evocato l'ente impositore e perché regolarmente notificata la cartella sottesa;
non era maturata alcuna prescrizione il cui decorso era stato interrotto dalla notifica di precedenti intimazioni ,l'una il
25.10.2019 e ,l'altra in data 05.07.2023. Si costituiva la Regione Campania la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso perché preclusa ogni altra doglianza in riferimento al merito della pretesa ,in ragione dell'accertamento presupposto alla cartella, ritualmente notificato il 20.05.2014 non opposto e divenuto definitivo a cui era seguita l'attività di riscossione demandata , appunto, al concessionario cui spettava la legittimazione.
Con memorie ritualmente depositate,il ricorrente rimarcava le proprie ragioni. Alla pubblica udienza del 17.12.2025 , sulle conclusioni del ricorrente,la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe gli ulteriori motivi di contestazione.
Dalla produzione versata in atti dal Concessionario è risultata provata la esecuzione della notifica , da ultimo in data 05.07.2023, della intimazione n. 10020239005323681000 nella quale è contenuta proprio la cartella n. 10020160029467834000 di cui si era assunta la mancanza.
In disparte la circostanza dell'avvenuta notifica di quest'ultima , non va sottaciuto che la rituale notifica dell'intimazione n. 10020239005323681000 innanzi richiamata ha comportato ,da un lato, l' effetto interruttivo della prescrizione, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Dall'altro, ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione di cui si controverte.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria pena, appunto, la cristallizzazione dell'obbligazione,
A tale stregua, sussiste l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione degli atti prodromici e quella di notificazione dell'avviso stesso.
Ugualmente deve ritenersi,nella specie,con riferimento alla cartella n. 10020160029467834000 che si assume nemmeno notificata, la cui prescrizione andava fatta valere impugnando la precedente intimazione .
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato,rimanendo assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,restando compensate nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese , in favore dell'Agenzia RA CO , liquidate in € 150,00 oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge,se dovuti. Compensa le spese nei confronti della Regione Campania.