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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 186 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, Parte_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 9.01.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito , con il quale
[...] Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Pimonte (NA) il 31.10.2002, rappresentando che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, (18.10.2007) ed (1.02.2009); Persona_2 Persona_3 - che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato a causa del carattere violento del marito, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- in data 19.11.2022, a seguito dell'ennesima discussione, la ricorrente era stata costretta a sporgere querela nei confronti del resistente e ad abbandonare la casa coniugale;
- da allora il padre si era totalmente disinteressato dei figli, non contribuendo in modo alcuno al loro mantenimento;
- la ricorrente è assunta con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con reddito netto annuale pari a circa € 11.300,00, mentre il resistente lavora come muratore/piastrellista ed il suo reddito netto annuale è pari a circa € 23.000,00.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. ognuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa coniugale sita in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9 resta assegnata alla ricorrente;
4. le figlie minori saranno affidate con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9;
5. il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 10 del sabato e le ore 20 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 compreso il pasto serale, da individuarsi in base ad accordo dei genitori;
6. salvo differenti accordi scritti, i figli minori trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per
i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con
l'altro; il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, essi staranno con un genitore a pranzo e con l'altro a cena
e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2023 con la madre.
7. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) i minori potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio.
8. In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro.
9. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
10. l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre.
11. ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione.
12. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo dei minori, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dai figli;
i genitori dovranno impegnarsi
a far conservare i buoni rapporti fra i minori ed i nonni paterni e materni;
i genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare i figli minori agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile.
13. I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
14. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e dei loro figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire eventualmente i figli nel proprio passaporto.
Con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio IVA e CPA e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. compariva la sola ricorrente;
il resistente, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 20.11.2024 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste a base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Avuto riguardo all'affidamento della prole, ritiene il Collegio che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori di anni 17, e di Persona_2 Persona_3
anni 15, ad entrambi i genitori, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori stessi, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Deve essere altresì disposto il collocamento delle figlie presso la madre, con la quale le minori ha sempre vissuto sin dalla interruzione della convivenza dei genitori.
Con riguardo al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di dover differenziare la regolamentazione degli incontri tra il padre e le due figlie, in ragione della diversa età anagrafica di queste ultime.
Avuto riguardo alla figlia di anni 17, si ritiene congruo che il padre possa Persona_2
vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che lo desideri, previo accordo con la madre e con la figlia, o tutte le volte in cui quest'ultima ne farà richiesta. Durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e
6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis; durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
Con riferimento, invece, alla figlia di anni 15, il Collegio ritiene congruo che il Persona_3
padre possa vedere e tenere con sé la minore, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento delle figlie minori, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età delle minori e delle loro presumibili esigenze di vita, il
Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, il complessivo importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Avuto riguarda all'assegno unico, non dovendo ritenersi quest'ultimo ricompreso nell'assegno di mantenimento, si richiama il principio generale per cui lo stesso viene erogato nella misura del 50% a ciascun genitore in regime, come nella specie, di affidamento condiviso.
2.4 Sull'assegnazione della casa coniugale
Deve essere, invece, respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurispudenza di legittimità, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti, inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
1 - , Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale, unitamente ai figli, alla fine del 2022, ossia più di un anno prima dall'instaurazione del presente giudizio di separazione.
Ne consegue che non possono più ritenersi sussistenti – tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la ricorrente ha abbandonato la casa familiare e quello in cui è stato introdotto il giudizio – le esigenze di tutela delle figlie a restare in quell'ambiente domestico, sicchè la domanda deve essere respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 186/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...]ù) il 29.12.1981 (C.F.: , e
[...] C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), i
[...] C.F._1
quali hanno contratto matrimonio in Pimonte (NA) il 31.10.2002;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Pimonte (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2002);
c) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, che Persona_2 Persona_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
d) dispone che le figlie siano collocate in via prevalente presso la madre;
e) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte Persona_2 che lo desideri, previo accordo con la madre e con la figlia, o tutte le volte in cui quest'ultima ne farà richiesta. Durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
f) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia salvo diverso Persona_3
accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
g) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento delle figlie Per_2
e il complessivo importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna
[...] Persona_3
figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
h) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
i) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
l) condanna a rifondere, in favore di , le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di € 2.638,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 186 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, Parte_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 9.01.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito , con il quale
[...] Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Pimonte (NA) il 31.10.2002, rappresentando che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, (18.10.2007) ed (1.02.2009); Persona_2 Persona_3 - che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato a causa del carattere violento del marito, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- in data 19.11.2022, a seguito dell'ennesima discussione, la ricorrente era stata costretta a sporgere querela nei confronti del resistente e ad abbandonare la casa coniugale;
- da allora il padre si era totalmente disinteressato dei figli, non contribuendo in modo alcuno al loro mantenimento;
- la ricorrente è assunta con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con reddito netto annuale pari a circa € 11.300,00, mentre il resistente lavora come muratore/piastrellista ed il suo reddito netto annuale è pari a circa € 23.000,00.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. ognuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa coniugale sita in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9 resta assegnata alla ricorrente;
4. le figlie minori saranno affidate con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9;
5. il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 10 del sabato e le ore 20 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 compreso il pasto serale, da individuarsi in base ad accordo dei genitori;
6. salvo differenti accordi scritti, i figli minori trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per
i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con
l'altro; il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, essi staranno con un genitore a pranzo e con l'altro a cena
e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2023 con la madre.
7. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) i minori potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio.
8. In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro.
9. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
10. l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre.
11. ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione.
12. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo dei minori, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dai figli;
i genitori dovranno impegnarsi
a far conservare i buoni rapporti fra i minori ed i nonni paterni e materni;
i genitori dovranno impegnarsi a non far frequentare i figli minori agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura e stabile.
13. I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
14. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e dei loro figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire eventualmente i figli nel proprio passaporto.
Con ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio IVA e CPA e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. compariva la sola ricorrente;
il resistente, sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 20.11.2024 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e la causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste a base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione della prole
Avuto riguardo all'affidamento della prole, ritiene il Collegio che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori di anni 17, e di Persona_2 Persona_3
anni 15, ad entrambi i genitori, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori stessi, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame.
Deve essere altresì disposto il collocamento delle figlie presso la madre, con la quale le minori ha sempre vissuto sin dalla interruzione della convivenza dei genitori.
Con riguardo al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di dover differenziare la regolamentazione degli incontri tra il padre e le due figlie, in ragione della diversa età anagrafica di queste ultime.
Avuto riguardo alla figlia di anni 17, si ritiene congruo che il padre possa Persona_2
vedere e tenere con sé la minore tutte le volte che lo desideri, previo accordo con la madre e con la figlia, o tutte le volte in cui quest'ultima ne farà richiesta. Durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e
6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis; durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
Con riferimento, invece, alla figlia di anni 15, il Collegio ritiene congruo che il Persona_3
padre possa vedere e tenere con sé la minore, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Avuto riguardo alla misura del contributo per il mantenimento delle figlie minori, tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione allegata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età delle minori e delle loro presumibili esigenze di vita, il
Collegio reputa congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, il complessivo importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Avuto riguarda all'assegno unico, non dovendo ritenersi quest'ultimo ricompreso nell'assegno di mantenimento, si richiama il principio generale per cui lo stesso viene erogato nella misura del 50% a ciascun genitore in regime, come nella specie, di affidamento condiviso.
2.4 Sull'assegnazione della casa coniugale
Deve essere, invece, respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurispudenza di legittimità, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti, inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
1 - , Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale, unitamente ai figli, alla fine del 2022, ossia più di un anno prima dall'instaurazione del presente giudizio di separazione.
Ne consegue che non possono più ritenersi sussistenti – tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la ricorrente ha abbandonato la casa familiare e quello in cui è stato introdotto il giudizio – le esigenze di tutela delle figlie a restare in quell'ambiente domestico, sicchè la domanda deve essere respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022,
n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 186/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...]ù) il 29.12.1981 (C.F.: , e
[...] C.F._2 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), i
[...] C.F._1
quali hanno contratto matrimonio in Pimonte (NA) il 31.10.2002;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Pimonte (Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2002);
c) affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, che Persona_2 Persona_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale nel seguente modo: le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale
- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
d) dispone che le figlie siano collocate in via prevalente presso la madre;
e) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte Persona_2 che lo desideri, previo accordo con la madre e con la figlia, o tutte le volte in cui quest'ultima ne farà richiesta. Durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
f) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia salvo diverso Persona_3
accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 o dal diverso orario di uscita da scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
g) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento delle figlie Per_2
e il complessivo importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna
[...] Persona_3
figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
h) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
i) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
l) condanna a rifondere, in favore di , le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di € 2.638,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi