Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2023, proposto da
Centro di Cardiologia, rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucio Perone e Paolo Castelluccio, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in NA, Centro Direzionale, Isola G/8 presso l’avv. Lucio Perone;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Azienda sanitaria locale di NA 3 Sud, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della deliberazione n. 38 del 17/01/2023, avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1169 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1035 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2021 - integrazione allegati”;
b) dell’atto di presupposto di cui costituisce rettifica ovvero della Deliberazione del Direttore Generale dell’SL NA 3 SUD n. 1035 del 16/11/2022, recante all’oggetto “DEFINIZIONE REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA ANNO 2021 - MACRO AREA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE”, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 18.11.2022;
c) di tutti gli atti - anche se ignoti al Centro di Cardiologia s.r.l. ricorrente - presupposti, connessi o conseguenti a quello indicato sub a), tra i quali, per quanto occorra: c.1) il Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SR PA (Deliberazione Consiglio dei Ministri del 10/7/2017) n. 10 del 17.01.2020 (in B.U.R.C. n. 5 del 20.01.2020), nella parte in cui ha tardivamente definito per l’esercizio 2021 i limiti di spesa assegnati agli erogatori privati accreditati nel settore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, compresi i suoi allegati denominati “Sezione I”, “Sezione II” e “Sezione III”; c.2) tutti i verbali delle sedute del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale e del Tavolo Tecnico Specialistica Ambulatoriale/Assistenza Termale richiamate nel provvedimento impugnato compreso quello del giorno 27.10.2022 nella parte in cui hanno approvato, se lo hanno mai fatto, il calcolo delle decurtazioni del fatturato del centro ricorrente per l’esercizio 2021; c.3) il calcolo per le singole branche della percentuale di RTU per ciascun trimestre della produzione NA (ASL+F/ASL) compiuto nelle sedute dei tavoli Tecnici di Specialistica Ambulatoriale/Assistenza Termale di cui ha preso atto la delibera del DG SL NA 3 SUD n. 1036 del 16/11/2022; c.4) tutte le tabelle allegate alla citata delibera del DG SL NA 3 SUD n. 1036 del 16/11/2022 nella parte in cui calcolano e applicano le riduzioni di volumi e di fatturato liquidabile per RTU, overselling e VPM alle prestazioni eseguite nell’anno 2021 in regime di convenzione con il s.s.r. dal Centro ricorrente; c.5) i Decreti del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SR PA (Deliberazione Consiglio dei Ministri del 10/7/2017) n. 48 del 21.06.2018 (in B.U.R.C. n. 44 del 25.06.2018) e n. 84 del 31.10.2018 (in B.U.R.C. n. 80 del 5.11.2018), nella parte in cui hanno stabilito il quadro programmatico provvisorio, con i relativi vincoli e limiti, delle prestazioni da acquistare nell’esercizio 2021 dagli erogatori privati accreditati nel settore dell’assistenza specialistica ambulatoriale, compresi tutti i loro allegati; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’SL 108 - NA 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. GL LL Di NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso iscritto al n. 1211 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere una struttura accreditata per l’erogazione agli utenti del servizio sanitario pubblico, in forma convenzionata, di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale di assistenza specialistica di Cardiologia;
- di aver ricevuto, a distanza di più di 11 mesi dalla chiusura dell’esercizio 2021, in data 18.11.2022, da parte dell’SL NA 3 SUD, a mezzo p.e.c., la notifica della delibera del Direttore Generale di quell’Azienda n. 1035, avente ad oggetto “definizione Regressione Tariffaria Unica anno 2021”.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’SL per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
TT
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione; nelle tabelle sono indicati in modo generico i valori assoluti delle riduzioni applicate ad ogni struttura, senza precisarne le cause; il Centro ricorrente non è in grado di verificare se l’SL abbia applicato in modo corretto tale criterio e gli abbia consentito di recuperare la produzione del 2021 con la capienza per eventuali prestazioni dallo stesso rese in eccesso negli altri trimestri; 2) contrariamente all’impegno assunto a verbale dall’SL NA 3 Sud attraverso la sua delegata nel corso della seduta istruttoria del Tavolo Tecnico del 27.10.22, l’Amministrazione non ha mai provveduto a fornire un dettaglio dei criteri e dei numeri sulla base dei quali ha calcolato le rideterminazioni del fatturato dei singoli Centri per l’anno 2021; 3) la SL ha proceduto troppo tardi al calcolo delle somme da recuperare; come ritenuto in giurisprudenza, se deve ritenersi legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente prossimi all’anno oggetto della disposta regressione, è indispensabile che tutto ciò sia contenuto entro il limite della ragionevolezza.
In memoria depositata in data 13.2.2026 la ricorrente, prendendo atto dell’orientamento maturato dalle Sezioni unite successivamente alla proposizione del ricorso, si rimetteva al Collegio e chiedeva che, ove fosse stato dichiarato il difetto di giurisdizione, si disponesse la compensazione delle spese.
In memoria depositata in data 4.3.2026 la SL NA 3 eccepiva l’inammissibilità del ricorso, attesa la sottoscrizione della clausola di salvaguardia; l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato; infine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In data 7.4.2026 la ricorrente chiedeva la decisione sulla base degli atti, senza la discussione orale.
Come eccepito dalla SL resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti della Sezione vertente su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania - NA, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.).
Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate (ex multis, T.A.R. Campania, NA Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2018 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente SL (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questo TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”.
Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’SL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
Alla luce di quanto sopra non è rilevante la circostanza che sia stata impugnata la Deliberazione del Direttore Generale dell’SL NA 3 SUD n. 1035 del 16/11/2022, recante all’oggetto “DEFINIZIONE REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA ANNO 2021 - MACRO AREA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE”, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.
Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
MA ES, Presidente
GL LL Di NA, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GL LL Di NA | MA ES |
IL SEGRETARIO