Art. 33.
Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.
Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 26, 28, 30 e 31 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1961.