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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.178/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.757/2021 resa dal Tribunale di Enna il 30.11.2021 e pubblicata in data 6.12.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nato a [...] il dì 1.10.1963 c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. , nella rispettiva Parte_2 C.F._2
qualità di protutore e tutore del figlio , nato a [...] il [...], difesi Controparte_1 anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Distefano e dall'avv. Giusy Virga per procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Grammichele via Vittorio Veneto 221
- appellanti - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, difesa dall'avv. Fabio Artimagnella, presso il cui studio in Troina via
Umberto 28 è elettivamente domiciliata
- appellata -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
1 Con atto di citazione del 24.9.2019 ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente protutore e tutore del figlio , convenivano l Controparte_1 [...]
di Troina avanti il Tribunale di Enna, chiedendo il risarcimento dei Controparte_2
danni subiti dal figlio a seguito di negligenze e imperizie nella sua cura.
Esponevano che nasceva il 19.7.1995 affetto da “sepsi neonatale con Controparte_1
meningite, respirazione superficiale e crisi di apnea”.
Dopo il ricovero presso il Policlinico di Catania e successivi accertamenti presso l'Università di Catania, veniva diagnosticata una disabilità psicomotoria con ritardo nello sviluppo, perciò il minore veniva fatto seguire da una terapista domiciliare (
[...]
e successivamente presso il Centro Brain di ON (di titolarità dell'Istituto Persona_1
Regina Virginum), con trattamenti di logopedia e psicomotricità protrattisi fino al 2003.
Di poi, a seguito di consulenza specialistica a Roma “veniva consigliato di farlo seguire
presso l'Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina” e, accertata la negligenza nella terapia precedentemente svolta dal Centro Brain di ON, promuovevano un'azione risarcitoria contro quest'ultimo, con atto di citazione notificato nel 2006.
Nel detto giudizio, ove veniva accertata dalla CTU medico-legale dr.ssa Persona_2
anche una responsabilità concorrente dell' di Troina, Controparte_2
con sentenza n.22/10 il Tribunale di ON rigettava la domanda per mancanza di prova, successivamente però accolta con sentenza n.1144/2017 della Corte d'Appello di
Catania, passata in giudicato.
“Pertanto, venivano condannati i convenuti Centro Brain, facente parte dell'Associazione
Istituto Regina Virginum, ed a rivalsare quest'ultimo, al risarcimento del danno in CP_3
favore degli attori della somma complessiva di € 47.314,50, oltre interessi legali e
2 rivalutazione monetaria …
All'esito della suddetta sentenza della Corte d'Appello, nella quale veniva accertata e
dichiarata la responsabilità di entrambi gli Istituti, ossia del Centro Brain e
dell' di Troina, parte attrice effettuava richiesta di Controparte_2
risarcimento anche a quest'ultima in data 5.10.2017, con comunicazione della sentenza
della Corte d'Appello di Catania, ma l' denegava ogni responsabilità, CP_2
contestando la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte danneggiata.
La responsabilità del danno cagionato all'istante dall'Istituto convenuto è stata acclarata
dalla CTU medico-legale della Dott.ssa e successivamente dichiarata Persona_2
dalla sentenza n.1144/17 della Corte d'Appello di Catania, la quale ha specificato esserci
anche la colpa e la responsabilità dell'odierna convenuta nella determinazione del danno
e, pertanto, si chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito di liquidare tale danno nella misura
determinata nella CTU della Dott.ssa e dalla Corte d'Appello di Catania in Per_2
€41.266,50, ovvero, occorrendo, mediante CTU medico-legale, di cui sin da ora si chiede
la nomina.”
Con comparsa di risposta del 24.6.2020 si costituiva l , Controparte_2
esponendo le seguenti difese, per quanto ancora qui rileva:
- prescrizione del diritto al risarcimento
Il diritto azionato è comunque prescritto, essendo trascorsi oltre dieci anni tra i trattamenti sanitari effettuati presso la struttura della convenuta (2003-2006) e la richiesta risarcitoria formulata nel 2017, mentre gli attori erano consapevoli del presunto danno già nel 2006,
quando avevano incoato l'azione promossa nei confronti del solo Centro Brain di
ON.
- infondatezza della domanda ed estraneità al giudizio precedente
3 La domanda risarcitoria si fonda su una consulenza tecnica d'ufficio e un giudizio in cui la parte convenuta non era parte processuale né era mai stata chiamata in causa.
Nel procedimento in cui è stata espletata la CTU, l non ha potuto difendersi CP_2
nel merito né partecipare al contraddittorio, violandosi così il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
La domanda attorea è pertanto pretestuosa, basata su un giudizio estraneo senza che possa riconoscersi efficacia riflessa al giudicato nei confronti del soggetto terzo al processo.
- mancanza di specificità e di prova della negligenza
La negligenza e l'imperizia contestate sono genericamente e indeterminatamente denunciate, senza correlazione ad errori medici/terapeutici specifici né al nesso causale tra condotta omissiva o commissiva della struttura e danno subito dal minore.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, denegato lo svolgimento della chiesta CTU e rigettata l'eccezione di prescrizione perché la convenuta si era costituita tardivamente, con sentenza n.757/2021 il Tribunale di Enna rigettava nel merito la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese, non risultando specificata la condotta sanitaria contestata né l'evento dannoso lamentato, quindi non essendo stato allegato né provato il nesso causale tra la condotta della struttura e il danno, mentre peraltro la CTU riferiva - con riguardo alla convenuta - solo di visite odontoiatriche non seguite da interventi terapeutici in modo generico, senza individuare specifiche colpe o omissioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , rispettivamente Parte_1 Parte_2
protutore e tutore del figlio , propongono gravame avverso la prima Controparte_1
statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
4 VIOLAZIONE DELL'ART. 164 CO.5 C.P.C.
La sentenza ha omesso di applicare il disposto normativo che impone al Giudice, in caso di nullità o carenza della citazione per inesattezza o incompletezza degli elementi essenziali, di concedere un termine per la regolarizzazione o integrazione della domanda. E, infatti, “laddove il Giudice riscontri un vizio di nullità della citazione relativo agli elementi di cui all'art 163 comma
3, nn. 3 e 4, deve dare un termine all'attore per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda,”
Tale omissione compromette la regolarità del procedimento e la tutela effettiva dei diritti delle parti.
ERRONEA VALUTAZIONE DELL'ONERE DI ALLEGAZIONE E DI PROVA
La decisione di primo grado ha considerato inadeguato l'atto introduttivo, esigendo un grado di specificità che contrasta con la giurisprudenza consolidata, la quale attribuisce alla parte attrice l'obbligo di allegare soltanto i fatti costitutivi e non di fornire prove già nel testo dell'atto introduttivo, la cui valutazione compete al giudice.
INGIUSTA ESCLUSIONE DELL'EFFICACIA PROBATORIA DELLA CTU E DEL GIUDICATO RIFLESSO
La sentenza ha rigettato la valenza probatoria della CTU medico-legale e della sentenza della Corte d'Appello di Catania
n.1144/2017, che invece hanno accertato la responsabilità dell in concorso con il Centro Brain Controparte_2
nella determinazione del danno.
“La responsabilità delle lesioni cagionate all'istante dall'Istituto convenuto, infatti, è stata acclarata dalla CTU medico-legale della Dott.ss e dichiarata nella sentenza n.1144/17 della Corte d'Appello di Catania, già cosa giudicata, la quale Persona_2
ha specificato esserci anche la responsabilità dell'odierna appellata nella determinazione dell'evento dannoso;
ciò costituisce prova documentale del danno cagionato al piccolo anche e soprattutto in ordine al nesso di causalità, CP_1
esaurientemente accertato in via definitiva.
La perizia, infatti, ha stabilito che il danno può essere quantificato nella misura del 20% totali, e ciò è dovuto sia all'azione del
Centro Brain che a quella dell'Associazione odierna appellata…
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla
5 situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato.”
Il CTU afferma chiaramente il mancato trattamento ortognatodontico sia presso il Centro Brain che presso l'Oasi di Troina, e,
cosa assai più palese, il Decidente ha omesso di evidenziare che nella perizia il CTU conclude dicendo che <
danno va evidenziato che, sulla scorta della documentazione in atti, esso è il frutto di una condotta omissiva tanto da parte del
CP_ Centro Brain quanto da parte dell' Ritengo, pertanto che ciascuno dei Centri terapeutici abbia concorso al determinismo del suddetto danno in misura del cinquanta per cento.>>
È ti tutta evidenza, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la CTU e la sentenza della Corte d'appello di
Catania hanno evidenziato la responsabilità di entrambi gli Istituti nella causazione del danno, rivolgendo la condanna solamente al Centro Brain in quanto l'unico ad essere citato in giudizio.
Tuttavia, il giudicato formatosi inter alios ha efficacia riflessa e rappresenta prova sintomatica per l'attuale giudizio.
ERRATA ESCLUSIONE DELL'AMMISSIONE DI ULTERIORI MEZZI ISTRUTTORI
Nonostante la piena assoluzione dell'onere probatorio della parte attrice tramite documenti, il Tribunale non ha ammesso il chiesto svolgimento di una CTU integrativa per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e consentire alla convenuta di partecipare attivamente all'accertamento medico-legale.
ERRONEA E SPROPORZIONATA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
La condanna alle spese di primo grado di € 3.972/00 in favore della convenuta, nonostante la tardiva costituzione di quest'ultima e un giudizio definito in tempi rapidi, risulta ingiustificata e sproporzionata.
Per l'effetto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, in via preliminare:
- ammettere i mezzi istruttori articolati in primo grado e, segnatamente, ammettere la CTU volta a confermare e/o accertare le responsabilità e l'entità del danno imputabili all'appellata;
- riformare, in ogni caso, la sentenza n.575/2021 del Tribunale Civile di Enna, relativa al giudizio civile RG 1406/2019, pubblicata in data 6.12.2021 e non notificata, e ritenere e dichiarare la responsabilità del , in persona Controparte_2
6 del legale rappr.te pro tempore, in ordine ai danni subiti d per negligenza ed imperizia della stessa e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la suddetta Associazione, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento in favore degli attori nella qualità della somma di € 41.266,5,, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore da determinarsi mediante C.T.U. medico legale, sulla persona d , della quale sin da ora si chiede la Controparte_1
nomina.
- Condannare, altresì l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
- In via gradata, ove necessario, assegnarsi termine ex art 164 Cpc per integrare la domanda.
Chiede ordinarsi l'esibizione delle cartelle cliniche e delle certificazioni mediche, nonché del fascicolo amministrativo, detenuti dall'Associazione, ex art 210 Cpc, nelle quali è certificata l'attività espletata e le cure mediche adottate dall'associazione appellata.
- In via estremamente gradata, disporsi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, per le motivazioni sopra esposte.”
Con comparsa di risposta del 30.9.2022, si costituisce l Controparte_2
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
[...]
Con ordinanza del 27.4.2023, la Corte rigetta le istanze istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che “non si ravvisano i presupposti per procedere
all'espletamento degli invocati accertamenti tecnici”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente è a dirsi che, nel rigettare l'appello il Giudice del gravame può integrare la motivazione della sentenza nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di
7 legittimità (così, tra le altre, Cass. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione
delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in
maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
percorso argomentativo seguito”.
Gli appellanti lamentano l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla supposta genericità e insufficiente allegazione dei fatti costitutivi della domanda nei confronti dell' . Controparte_2 Controparte_2
Tuttavia, dalla lettura integrale della CTU della dr.ssa , emerge che si tratta di una Per_2
valutazione complessiva delle cure ricevute dal minore presso più strutture, ove non è mai stata precisata una specifica e circostanziata contestazione di negligenza o imperizia riconducibile esclusivamente all' Controparte_2
La Consulente evidenzia piuttosto, in termini generici e incidentali, “che presso l'Oasi sono
state effettuate delle visite odontoiatriche senza però che esse fossero seguite dagli
opportuni interventi terapeutici” (cfr. pag.37 CTU), così da configurare al più una responsabilità concorrente ma non dettagliatamente motivata né circoscritta.
La CTU riconosce anzi che vi sono stati miglioramenti significativi nella masticazione solo a partire dal periodo di trattamento presso l'Oasi, tra ottobre e dicembre 2003, dopo la cessazione della presa in carico del Centro Brain (cfr. relazione CTU, pp.55-56).
Tuttavia, la CTU formula riferimenti generici a possibili omissioni o errori nelle terapie completate presso l'Oasi, evidenziando la mancanza di adeguati interventi ortognatodontici anche in tale sede (cfr. CTU, p.56), senza però puntualizzare con
8 esattezza la specifica condotta colposa imputabile alla struttura sanitaria o precisando il nesso causale diretto tra eventuali omissioni e il peggioramento/danno subito dal paziente.
In particolare, si legge testualmente che:
"Il mancato trattamento della sua situazione ortognatodontica (malocclusione, palato
ogivale, ecc.) non ha consentito il recupero ottimale delle funzioni prevalentemente
masticatoria e fonetica di " (CTU, p. 56), si tratta però di un'affermazione di CP_1
sintesi che non entra nel dettaglio della responsabilità specifica dell non costituisce CP_2
un accertamento puntuale né un apprezzamento circostanziato del nesso causale o della colpa professionale imputabile alla struttura.
Questi passaggi dimostrano come le argomentazioni concernenti le omissioni o errori del iano espresse in termini generici, senza una puntuale imputazione di colpa e Parte_3
senza un rigoroso collegamento tra condotta e danno, così privando la contestazione di quel livello di precisione richiesto in ambito di responsabilità medica (CTU, pp. 55-57).
La sentenza della Corte d'appello di Catania, richiamata dagli appellanti, non tratta specificamente né approfondisce tale responsabilità, limitandosi a dichiarare che la responsabilità del Centro Brain e, in via riflessa, anche di strutture quale l CP_2
concorrono ognuno per il 50% al danno, ma senza approfondire in modo puntuale la specifica condotta colposa imputabile all' né esplicitando dettagliatamente il nesso CP_2
causale tra eventuali omissioni terapeutiche della struttura e il danno lamentato.
Il riferimento all'Oasi è così sintetico e generico che, pur affermando una responsabilità
condivisa al 50%, si limita a richiamare senza ulteriori precisazioni le stesse censure mosse per il Centro Brain, senza distinguere con chiarezza le eventuali differenze nella colpa professionale o nella misura del nesso causale in capo all'associazione sanitaria e senza una ricostruzione analitica e circostanziata della colpa né una puntuale
9 delimitazione del nesso causale
In conclusione, gli attori non hanno documentato in modo esaustivo e specifico il nesso di causalità tra la condotta dell' e il danno lamentato, non potendosi supplire CP_2
tale carenza con una nuova CTU avente carattere meramente esplorativo, atteso che "Il
ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle
parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati,
ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa" (Cass. sent.
n.31886/2019).
Il danneggiato è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
La sentenza della Corte d'appello di Catania n.1144/2017 ha valenza solo per le parti coinvolte in quel procedimento, non essendo l arte del giudizio, per cui Controparte_2
manca efficacia di giudicato diretta nei suoi confronti, né l'eventuale efficacia riflessa è
sufficiente a sanare la totale carenza di allegazione puntuale e di prova relativa alla responsabilità della convenuta in questo specifico giudizio, sicché non può sostituire l'onere probatorio demandato agli attori.
Infine, correttamente il Tribunale non ha concesso agli attori il termine per integrare la domanda in presenza della rilevata carenza di allegazione dei fatti costitutivi, non incidendo tale omissione sulla regolarità del processo e sulla possibilità di una corretta deduzione dell'oggetto del contendere.
La mera genericità della domanda, intesa come assenza di sufficiente indicazione degli elementi essenziali del diritto fatto valere, non è sanabile con l'assegnazione di un termine per integrazione ex art.164 c.p.c. ove l'attore non abbia allegato sufficienti fatti costitutivi
10 della pretesa, atteso che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il Giudice non è tenuto ad attribuire un termine per integrare la domanda se l'attore non ha ottemperato all'onere di allegazione e prova, e non ha fornito, neppure in via allegata, fatti che possano sorreggere la sua pretesa, atteso che l'assegnazione del termine ex art. 164
c.p.c. mira unicamente a consentire la regolarizzazione di nullità formali e non può
legittimare pretese infondate per carenza di elementi probatori essenziali.
Il condannatorio alle spese del giudizio avanti il Tribunale, quantificate in € 3.972/00 oltre accessori e spese, è anche coerente col principio di soccombenza nella lite, correttamente liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 a € 52.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, le spese del giudizio di gravame vanno poste a carico degli appellanti soccombenti, liquidate secondo il D.M. n.147/2022 sulla base dei parametri minimi, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 a € 52.000/00,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.178/2022 R.G. cont., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.757/2021 resa dal Tribunale di Enna il
30.11.2021 e pubblicata in data 6.12.2021, appellata da e , Parte_1 Parte_2
11 rispettivamente protutore e tutore del figlio . Controparte_1
Condanna e , nella rispettiva qualità di protutore e tutore del Parte_1 Parte_2
figlio , al pagamento in solido delle spese del giudizio di appello in Controparte_1
favore della , in persona del legale rappresentante, Controparte_2
che liquida in € 3.473/00 per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo a parte appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.178/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.757/2021 resa dal Tribunale di Enna il 30.11.2021 e pubblicata in data 6.12.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nato a [...] il dì 1.10.1963 c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. , nella rispettiva Parte_2 C.F._2
qualità di protutore e tutore del figlio , nato a [...] il [...], difesi Controparte_1 anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Distefano e dall'avv. Giusy Virga per procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Grammichele via Vittorio Veneto 221
- appellanti - contro
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, difesa dall'avv. Fabio Artimagnella, presso il cui studio in Troina via
Umberto 28 è elettivamente domiciliata
- appellata -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
1 Con atto di citazione del 24.9.2019 ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2
rispettivamente protutore e tutore del figlio , convenivano l Controparte_1 [...]
di Troina avanti il Tribunale di Enna, chiedendo il risarcimento dei Controparte_2
danni subiti dal figlio a seguito di negligenze e imperizie nella sua cura.
Esponevano che nasceva il 19.7.1995 affetto da “sepsi neonatale con Controparte_1
meningite, respirazione superficiale e crisi di apnea”.
Dopo il ricovero presso il Policlinico di Catania e successivi accertamenti presso l'Università di Catania, veniva diagnosticata una disabilità psicomotoria con ritardo nello sviluppo, perciò il minore veniva fatto seguire da una terapista domiciliare (
[...]
e successivamente presso il Centro Brain di ON (di titolarità dell'Istituto Persona_1
Regina Virginum), con trattamenti di logopedia e psicomotricità protrattisi fino al 2003.
Di poi, a seguito di consulenza specialistica a Roma “veniva consigliato di farlo seguire
presso l'Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina” e, accertata la negligenza nella terapia precedentemente svolta dal Centro Brain di ON, promuovevano un'azione risarcitoria contro quest'ultimo, con atto di citazione notificato nel 2006.
Nel detto giudizio, ove veniva accertata dalla CTU medico-legale dr.ssa Persona_2
anche una responsabilità concorrente dell' di Troina, Controparte_2
con sentenza n.22/10 il Tribunale di ON rigettava la domanda per mancanza di prova, successivamente però accolta con sentenza n.1144/2017 della Corte d'Appello di
Catania, passata in giudicato.
“Pertanto, venivano condannati i convenuti Centro Brain, facente parte dell'Associazione
Istituto Regina Virginum, ed a rivalsare quest'ultimo, al risarcimento del danno in CP_3
favore degli attori della somma complessiva di € 47.314,50, oltre interessi legali e
2 rivalutazione monetaria …
All'esito della suddetta sentenza della Corte d'Appello, nella quale veniva accertata e
dichiarata la responsabilità di entrambi gli Istituti, ossia del Centro Brain e
dell' di Troina, parte attrice effettuava richiesta di Controparte_2
risarcimento anche a quest'ultima in data 5.10.2017, con comunicazione della sentenza
della Corte d'Appello di Catania, ma l' denegava ogni responsabilità, CP_2
contestando la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte danneggiata.
La responsabilità del danno cagionato all'istante dall'Istituto convenuto è stata acclarata
dalla CTU medico-legale della Dott.ssa e successivamente dichiarata Persona_2
dalla sentenza n.1144/17 della Corte d'Appello di Catania, la quale ha specificato esserci
anche la colpa e la responsabilità dell'odierna convenuta nella determinazione del danno
e, pertanto, si chiede a codesto Ill.mo Tribunale adito di liquidare tale danno nella misura
determinata nella CTU della Dott.ssa e dalla Corte d'Appello di Catania in Per_2
€41.266,50, ovvero, occorrendo, mediante CTU medico-legale, di cui sin da ora si chiede
la nomina.”
Con comparsa di risposta del 24.6.2020 si costituiva l , Controparte_2
esponendo le seguenti difese, per quanto ancora qui rileva:
- prescrizione del diritto al risarcimento
Il diritto azionato è comunque prescritto, essendo trascorsi oltre dieci anni tra i trattamenti sanitari effettuati presso la struttura della convenuta (2003-2006) e la richiesta risarcitoria formulata nel 2017, mentre gli attori erano consapevoli del presunto danno già nel 2006,
quando avevano incoato l'azione promossa nei confronti del solo Centro Brain di
ON.
- infondatezza della domanda ed estraneità al giudizio precedente
3 La domanda risarcitoria si fonda su una consulenza tecnica d'ufficio e un giudizio in cui la parte convenuta non era parte processuale né era mai stata chiamata in causa.
Nel procedimento in cui è stata espletata la CTU, l non ha potuto difendersi CP_2
nel merito né partecipare al contraddittorio, violandosi così il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
La domanda attorea è pertanto pretestuosa, basata su un giudizio estraneo senza che possa riconoscersi efficacia riflessa al giudicato nei confronti del soggetto terzo al processo.
- mancanza di specificità e di prova della negligenza
La negligenza e l'imperizia contestate sono genericamente e indeterminatamente denunciate, senza correlazione ad errori medici/terapeutici specifici né al nesso causale tra condotta omissiva o commissiva della struttura e danno subito dal minore.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, denegato lo svolgimento della chiesta CTU e rigettata l'eccezione di prescrizione perché la convenuta si era costituita tardivamente, con sentenza n.757/2021 il Tribunale di Enna rigettava nel merito la domanda, condannando gli attori alla rifusione delle spese, non risultando specificata la condotta sanitaria contestata né l'evento dannoso lamentato, quindi non essendo stato allegato né provato il nesso causale tra la condotta della struttura e il danno, mentre peraltro la CTU riferiva - con riguardo alla convenuta - solo di visite odontoiatriche non seguite da interventi terapeutici in modo generico, senza individuare specifiche colpe o omissioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , rispettivamente Parte_1 Parte_2
protutore e tutore del figlio , propongono gravame avverso la prima Controparte_1
statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
4 VIOLAZIONE DELL'ART. 164 CO.5 C.P.C.
La sentenza ha omesso di applicare il disposto normativo che impone al Giudice, in caso di nullità o carenza della citazione per inesattezza o incompletezza degli elementi essenziali, di concedere un termine per la regolarizzazione o integrazione della domanda. E, infatti, “laddove il Giudice riscontri un vizio di nullità della citazione relativo agli elementi di cui all'art 163 comma
3, nn. 3 e 4, deve dare un termine all'attore per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda,”
Tale omissione compromette la regolarità del procedimento e la tutela effettiva dei diritti delle parti.
ERRONEA VALUTAZIONE DELL'ONERE DI ALLEGAZIONE E DI PROVA
La decisione di primo grado ha considerato inadeguato l'atto introduttivo, esigendo un grado di specificità che contrasta con la giurisprudenza consolidata, la quale attribuisce alla parte attrice l'obbligo di allegare soltanto i fatti costitutivi e non di fornire prove già nel testo dell'atto introduttivo, la cui valutazione compete al giudice.
INGIUSTA ESCLUSIONE DELL'EFFICACIA PROBATORIA DELLA CTU E DEL GIUDICATO RIFLESSO
La sentenza ha rigettato la valenza probatoria della CTU medico-legale e della sentenza della Corte d'Appello di Catania
n.1144/2017, che invece hanno accertato la responsabilità dell in concorso con il Centro Brain Controparte_2
nella determinazione del danno.
“La responsabilità delle lesioni cagionate all'istante dall'Istituto convenuto, infatti, è stata acclarata dalla CTU medico-legale della Dott.ss e dichiarata nella sentenza n.1144/17 della Corte d'Appello di Catania, già cosa giudicata, la quale Persona_2
ha specificato esserci anche la responsabilità dell'odierna appellata nella determinazione dell'evento dannoso;
ciò costituisce prova documentale del danno cagionato al piccolo anche e soprattutto in ordine al nesso di causalità, CP_1
esaurientemente accertato in via definitiva.
La perizia, infatti, ha stabilito che il danno può essere quantificato nella misura del 20% totali, e ciò è dovuto sia all'azione del
Centro Brain che a quella dell'Associazione odierna appellata…
La giurisprudenza consolidata ha stabilito che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla
5 situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato.”
Il CTU afferma chiaramente il mancato trattamento ortognatodontico sia presso il Centro Brain che presso l'Oasi di Troina, e,
cosa assai più palese, il Decidente ha omesso di evidenziare che nella perizia il CTU conclude dicendo che <
danno va evidenziato che, sulla scorta della documentazione in atti, esso è il frutto di una condotta omissiva tanto da parte del
CP_ Centro Brain quanto da parte dell' Ritengo, pertanto che ciascuno dei Centri terapeutici abbia concorso al determinismo del suddetto danno in misura del cinquanta per cento.>>
È ti tutta evidenza, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la CTU e la sentenza della Corte d'appello di
Catania hanno evidenziato la responsabilità di entrambi gli Istituti nella causazione del danno, rivolgendo la condanna solamente al Centro Brain in quanto l'unico ad essere citato in giudizio.
Tuttavia, il giudicato formatosi inter alios ha efficacia riflessa e rappresenta prova sintomatica per l'attuale giudizio.
ERRATA ESCLUSIONE DELL'AMMISSIONE DI ULTERIORI MEZZI ISTRUTTORI
Nonostante la piena assoluzione dell'onere probatorio della parte attrice tramite documenti, il Tribunale non ha ammesso il chiesto svolgimento di una CTU integrativa per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e consentire alla convenuta di partecipare attivamente all'accertamento medico-legale.
ERRONEA E SPROPORZIONATA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
La condanna alle spese di primo grado di € 3.972/00 in favore della convenuta, nonostante la tardiva costituzione di quest'ultima e un giudizio definito in tempi rapidi, risulta ingiustificata e sproporzionata.
Per l'effetto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello, in via preliminare:
- ammettere i mezzi istruttori articolati in primo grado e, segnatamente, ammettere la CTU volta a confermare e/o accertare le responsabilità e l'entità del danno imputabili all'appellata;
- riformare, in ogni caso, la sentenza n.575/2021 del Tribunale Civile di Enna, relativa al giudizio civile RG 1406/2019, pubblicata in data 6.12.2021 e non notificata, e ritenere e dichiarare la responsabilità del , in persona Controparte_2
6 del legale rappr.te pro tempore, in ordine ai danni subiti d per negligenza ed imperizia della stessa e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la suddetta Associazione, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento in favore degli attori nella qualità della somma di € 41.266,5,, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore da determinarsi mediante C.T.U. medico legale, sulla persona d , della quale sin da ora si chiede la Controparte_1
nomina.
- Condannare, altresì l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
- In via gradata, ove necessario, assegnarsi termine ex art 164 Cpc per integrare la domanda.
Chiede ordinarsi l'esibizione delle cartelle cliniche e delle certificazioni mediche, nonché del fascicolo amministrativo, detenuti dall'Associazione, ex art 210 Cpc, nelle quali è certificata l'attività espletata e le cure mediche adottate dall'associazione appellata.
- In via estremamente gradata, disporsi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, per le motivazioni sopra esposte.”
Con comparsa di risposta del 30.9.2022, si costituisce l Controparte_2
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
[...]
Con ordinanza del 27.4.2023, la Corte rigetta le istanze istruttorie rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che “non si ravvisano i presupposti per procedere
all'espletamento degli invocati accertamenti tecnici”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente è a dirsi che, nel rigettare l'appello il Giudice del gravame può integrare la motivazione della sentenza nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di
7 legittimità (così, tra le altre, Cass. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione
delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in
maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
percorso argomentativo seguito”.
Gli appellanti lamentano l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla supposta genericità e insufficiente allegazione dei fatti costitutivi della domanda nei confronti dell' . Controparte_2 Controparte_2
Tuttavia, dalla lettura integrale della CTU della dr.ssa , emerge che si tratta di una Per_2
valutazione complessiva delle cure ricevute dal minore presso più strutture, ove non è mai stata precisata una specifica e circostanziata contestazione di negligenza o imperizia riconducibile esclusivamente all' Controparte_2
La Consulente evidenzia piuttosto, in termini generici e incidentali, “che presso l'Oasi sono
state effettuate delle visite odontoiatriche senza però che esse fossero seguite dagli
opportuni interventi terapeutici” (cfr. pag.37 CTU), così da configurare al più una responsabilità concorrente ma non dettagliatamente motivata né circoscritta.
La CTU riconosce anzi che vi sono stati miglioramenti significativi nella masticazione solo a partire dal periodo di trattamento presso l'Oasi, tra ottobre e dicembre 2003, dopo la cessazione della presa in carico del Centro Brain (cfr. relazione CTU, pp.55-56).
Tuttavia, la CTU formula riferimenti generici a possibili omissioni o errori nelle terapie completate presso l'Oasi, evidenziando la mancanza di adeguati interventi ortognatodontici anche in tale sede (cfr. CTU, p.56), senza però puntualizzare con
8 esattezza la specifica condotta colposa imputabile alla struttura sanitaria o precisando il nesso causale diretto tra eventuali omissioni e il peggioramento/danno subito dal paziente.
In particolare, si legge testualmente che:
"Il mancato trattamento della sua situazione ortognatodontica (malocclusione, palato
ogivale, ecc.) non ha consentito il recupero ottimale delle funzioni prevalentemente
masticatoria e fonetica di " (CTU, p. 56), si tratta però di un'affermazione di CP_1
sintesi che non entra nel dettaglio della responsabilità specifica dell non costituisce CP_2
un accertamento puntuale né un apprezzamento circostanziato del nesso causale o della colpa professionale imputabile alla struttura.
Questi passaggi dimostrano come le argomentazioni concernenti le omissioni o errori del iano espresse in termini generici, senza una puntuale imputazione di colpa e Parte_3
senza un rigoroso collegamento tra condotta e danno, così privando la contestazione di quel livello di precisione richiesto in ambito di responsabilità medica (CTU, pp. 55-57).
La sentenza della Corte d'appello di Catania, richiamata dagli appellanti, non tratta specificamente né approfondisce tale responsabilità, limitandosi a dichiarare che la responsabilità del Centro Brain e, in via riflessa, anche di strutture quale l CP_2
concorrono ognuno per il 50% al danno, ma senza approfondire in modo puntuale la specifica condotta colposa imputabile all' né esplicitando dettagliatamente il nesso CP_2
causale tra eventuali omissioni terapeutiche della struttura e il danno lamentato.
Il riferimento all'Oasi è così sintetico e generico che, pur affermando una responsabilità
condivisa al 50%, si limita a richiamare senza ulteriori precisazioni le stesse censure mosse per il Centro Brain, senza distinguere con chiarezza le eventuali differenze nella colpa professionale o nella misura del nesso causale in capo all'associazione sanitaria e senza una ricostruzione analitica e circostanziata della colpa né una puntuale
9 delimitazione del nesso causale
In conclusione, gli attori non hanno documentato in modo esaustivo e specifico il nesso di causalità tra la condotta dell' e il danno lamentato, non potendosi supplire CP_2
tale carenza con una nuova CTU avente carattere meramente esplorativo, atteso che "Il
ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle
parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati,
ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa" (Cass. sent.
n.31886/2019).
Il danneggiato è tenuto a provare, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
La sentenza della Corte d'appello di Catania n.1144/2017 ha valenza solo per le parti coinvolte in quel procedimento, non essendo l arte del giudizio, per cui Controparte_2
manca efficacia di giudicato diretta nei suoi confronti, né l'eventuale efficacia riflessa è
sufficiente a sanare la totale carenza di allegazione puntuale e di prova relativa alla responsabilità della convenuta in questo specifico giudizio, sicché non può sostituire l'onere probatorio demandato agli attori.
Infine, correttamente il Tribunale non ha concesso agli attori il termine per integrare la domanda in presenza della rilevata carenza di allegazione dei fatti costitutivi, non incidendo tale omissione sulla regolarità del processo e sulla possibilità di una corretta deduzione dell'oggetto del contendere.
La mera genericità della domanda, intesa come assenza di sufficiente indicazione degli elementi essenziali del diritto fatto valere, non è sanabile con l'assegnazione di un termine per integrazione ex art.164 c.p.c. ove l'attore non abbia allegato sufficienti fatti costitutivi
10 della pretesa, atteso che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il Giudice non è tenuto ad attribuire un termine per integrare la domanda se l'attore non ha ottemperato all'onere di allegazione e prova, e non ha fornito, neppure in via allegata, fatti che possano sorreggere la sua pretesa, atteso che l'assegnazione del termine ex art. 164
c.p.c. mira unicamente a consentire la regolarizzazione di nullità formali e non può
legittimare pretese infondate per carenza di elementi probatori essenziali.
Il condannatorio alle spese del giudizio avanti il Tribunale, quantificate in € 3.972/00 oltre accessori e spese, è anche coerente col principio di soccombenza nella lite, correttamente liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 a € 52.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, le spese del giudizio di gravame vanno poste a carico degli appellanti soccombenti, liquidate secondo il D.M. n.147/2022 sulla base dei parametri minimi, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 a € 52.000/00,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.178/2022 R.G. cont., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.757/2021 resa dal Tribunale di Enna il
30.11.2021 e pubblicata in data 6.12.2021, appellata da e , Parte_1 Parte_2
11 rispettivamente protutore e tutore del figlio . Controparte_1
Condanna e , nella rispettiva qualità di protutore e tutore del Parte_1 Parte_2
figlio , al pagamento in solido delle spese del giudizio di appello in Controparte_1
favore della , in persona del legale rappresentante, Controparte_2
che liquida in € 3.473/00 per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo a parte appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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