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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 743/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LA BARBERA GAETANO, Presidente
AZ NI, TO
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3726/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cinisi - Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11793 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Cinisi, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TA.RI. anno 2022 n. 11793 del 12/08/2022, eccependo l'erroneità della tariffa applicata, determinata presuntivamente dal Comune sulla presenza di quattro occupanti. Il Comune si è costituito contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' invero pacifico che il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Cinisi n° 34 del 01/07/2022, pubblicato sul portale
MEF in data 25/07/2022, n° 2022_965, all'art. 10, comma 3 prevede che "Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti o enti non residenti, il numero di occupanti è determinato in misura convenzionale pari a quattro."
E' altrettanto pacifico che una siffatta previsione è del tutto legittima, considerato che si tratta di una seconda casa, per la quale non è possibile far riferimento al numero dei componenti della famiglia, come accade invece per le utenze domestiche residenti.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nr. 8383/2013) che ha affermato che
è legittima la determinazione della quota variabile della Tia (la stessa disciplina si applica alla Tari) per le seconde case in base al numero degli occupanti, desunto dalla superficie dell'immobile. Questa presunzione, per i giudici di legittimità, è ammessa qualora non sia possibile conoscere il numero dei soggetti che di fatto utilizzano l'immobile. Dunque, non è irragionevole il ricorso al metodo proporzionale basato sulla superficie del bene: più ampia è la superficie, maggiore è il numero di coloro che si presume occupano l'immobile, spettando al contribuente fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l'infondatezza della presunzione
(ed infatti "il criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza".)
Tanto premesso, ritiene il decidente che il ricorrente non abbia però fornito elementi sufficienti a vincere la predetta presunzione essendosi limitato al deposito di autocertificazione del proprio stato di famiglia: trattandosi, infatti, di una casa di vacanza, il fatto che il ricorrente viva solo non esclude che egli occupi l'immobile con altri, ad esempio la figlia sposata e la famiglia di quest'ultima - oltre alla possibilità di locazione temporanea dell'immobile sito in località turistica -. Va da sé che la documentazione depositata, non accompagnata da altro (come, ad esempio, le fatture inerenti i consumi di acqua, luce e gas) nulla prova.
Il ricorso va quindi rigettato.
In relazione alla particolarità della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice
Daniela Galazzi Il Presidente
TA La BA
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: LA BARBERA GAETANO, Presidente
AZ NI, TO
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3726/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cinisi - Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11793 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Cinisi, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TA.RI. anno 2022 n. 11793 del 12/08/2022, eccependo l'erroneità della tariffa applicata, determinata presuntivamente dal Comune sulla presenza di quattro occupanti. Il Comune si è costituito contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' invero pacifico che il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Cinisi n° 34 del 01/07/2022, pubblicato sul portale
MEF in data 25/07/2022, n° 2022_965, all'art. 10, comma 3 prevede che "Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti o enti non residenti, il numero di occupanti è determinato in misura convenzionale pari a quattro."
E' altrettanto pacifico che una siffatta previsione è del tutto legittima, considerato che si tratta di una seconda casa, per la quale non è possibile far riferimento al numero dei componenti della famiglia, come accade invece per le utenze domestiche residenti.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nr. 8383/2013) che ha affermato che
è legittima la determinazione della quota variabile della Tia (la stessa disciplina si applica alla Tari) per le seconde case in base al numero degli occupanti, desunto dalla superficie dell'immobile. Questa presunzione, per i giudici di legittimità, è ammessa qualora non sia possibile conoscere il numero dei soggetti che di fatto utilizzano l'immobile. Dunque, non è irragionevole il ricorso al metodo proporzionale basato sulla superficie del bene: più ampia è la superficie, maggiore è il numero di coloro che si presume occupano l'immobile, spettando al contribuente fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l'infondatezza della presunzione
(ed infatti "il criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza".)
Tanto premesso, ritiene il decidente che il ricorrente non abbia però fornito elementi sufficienti a vincere la predetta presunzione essendosi limitato al deposito di autocertificazione del proprio stato di famiglia: trattandosi, infatti, di una casa di vacanza, il fatto che il ricorrente viva solo non esclude che egli occupi l'immobile con altri, ad esempio la figlia sposata e la famiglia di quest'ultima - oltre alla possibilità di locazione temporanea dell'immobile sito in località turistica -. Va da sé che la documentazione depositata, non accompagnata da altro (come, ad esempio, le fatture inerenti i consumi di acqua, luce e gas) nulla prova.
Il ricorso va quindi rigettato.
In relazione alla particolarità della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice
Daniela Galazzi Il Presidente
TA La BA