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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18367 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ROBERTO CASTIGLIONE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.08.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. opposizione preceduta da rituale e tempestiva Per_1 dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: pensione inabilità o assegno invalidità ed handicap con connotazione di gravità ex Legge 104/92 art. 3 comma 3; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento delle invocate prestazioni.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della CP_1 domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
1 2
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità nella misura del 67% a partire dalla data della domanda amministrativa.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata.
Il ctu ha così concluso:…” Il periziando è invalido al 74 Parte_1
(settantaquattro)% dal mese di giugno del 2025. E' inoltre persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art. 3 della L.104/92 dalla data della domanda amministrativa. L'handicap non riveste connotazione di gravità (comma 3 art. 3) in quanto, per le patologie da cui è affetto, egli non necessita di assistenza continuativa, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione.”
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto con conseguente accertamento in capo a dello stato di invalidità nella misura del 74% a decorrere Parte_1 dal mese di giugno 2025.
L' va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi dell'assegno di CP_1 invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2025 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese seguono la soccombenza. La decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione ne giustifica la compensazione nella misura di 2/3. Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che è invalido Parte_1 nella misura del 74% a decorrere dal mese di giugno 2025.
Condanna conseguentemente l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità con decorrenza da giugno 2025, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per 2/3, liquida CP_1 in complessivi € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
2 Napoli, 15/07/2025
3
3
IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18367 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ROBERTO CASTIGLIONE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.08.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. opposizione preceduta da rituale e tempestiva Per_1 dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: pensione inabilità o assegno invalidità ed handicap con connotazione di gravità ex Legge 104/92 art. 3 comma 3; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento delle invocate prestazioni.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della CP_1 domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
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Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità nella misura del 67% a partire dalla data della domanda amministrativa.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata.
Il ctu ha così concluso:…” Il periziando è invalido al 74 Parte_1
(settantaquattro)% dal mese di giugno del 2025. E' inoltre persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art. 3 della L.104/92 dalla data della domanda amministrativa. L'handicap non riveste connotazione di gravità (comma 3 art. 3) in quanto, per le patologie da cui è affetto, egli non necessita di assistenza continuativa, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione.”
Sulla scorta di tali premesse il ricorso va accolto con conseguente accertamento in capo a dello stato di invalidità nella misura del 74% a decorrere Parte_1 dal mese di giugno 2025.
L' va pertanto condannato al pagamento dei relativi importi dell'assegno di CP_1 invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2025 oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Le spese seguono la soccombenza. La decorrenza della prestazione da epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione ne giustifica la compensazione nella misura di 2/3. Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta che è invalido Parte_1 nella misura del 74% a decorrere dal mese di giugno 2025.
Condanna conseguentemente l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità con decorrenza da giugno 2025, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali -nei limiti di cui all'art.16, comma VI, legge 412/91- sui ratei maturati dalla data di maturazione dei medesimi.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate per 2/3, liquida CP_1 in complessivi € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
2 Napoli, 15/07/2025
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IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)