Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'atto successivo (intimazione) per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella), anche in assenza di impugnazione di precedenti atti interruttivi, purché venga contestata la validità o efficacia di tali atti.

  • Altro
    Estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione triennale

    La Corte ha analizzato la decorrenza della prescrizione triennale, considerando gli atti interruttivi e il periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19. Ha riscontrato la prescrizione per la cartella relativa all'anno 2016, mentre per le altre annualità (2014, 2015, 2017) ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di non debenza di sanzioni e interessi

    La Corte non ha esaminato specificamente questa domanda subordinata, in quanto ha accolto parzialmente il ricorso per intervenuta prescrizione di una delle cartelle.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio a causa della soccombenza parziale e reciproca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 114
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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