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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020170012237292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180003502858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190002562127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190030527328000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 738/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 020.2022.9005.6588.61.000, relativamente alle cartelle: n. 020.2017.0012.2372.92.000 - n. 020.2018.0003.5028.58.000 - n. 020.2019.0002.5621.27.000 - n. 020.2019.0030.5273.28.000; in subordine, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ed interessi;
condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito Resistente/Appellato: Per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese di giudizio.
Per la Regione Emilia-Romagna: declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, rigetto dello stesso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02020229005658861000, notificata in data 20 agosto 2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 51.348,99.
Il ricorso è proposto avverso l'intimazione limitatamente a quattro cartelle di pagamento in essa contenute, tutte relative a tasse automobilistiche per diverse annualità:
1. Cartella n. 020.2017.0012.2372.92.000, per tassa automobilistica anno 2014;
2. Cartella n. 020.2018.0003.5028.58.000, per tassa automobilistica anno 2015;
3. Cartella n. 020.2019.0002.5621.27.000, per tassa automobilistica anno 2016;
4. Cartella n. 020.2019.0030.5273.28.000, per tassa automobilistica anno 2017. A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per irregolarità del procedimento di riscossione determinato dall'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in L. n. 60/1986.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Emilia-Romagna, depositando rispettivamente comparsa di costituzione e controdeduzioni, con le quali hanno contestato integralmente le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte e dei successivi precedenti atti interruttivi sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'assenza di prescrizione, anche in virtù degli atti interruttivi medio tempore notificati e della sospensione dei termini per il periodo emergenziale COVID-19.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/92, insistendo nelle proprie tesi difensive.
La causa è stata quindi posta in decisione in composizione monocratica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. La giurisprudenza costante ammette che il contribuente possa impugnare l'atto successivo (nel caso di specie, l'intimazione di pagamento) per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto (le cartelle di pagamento) e la conseguente prescrizione del credito. La mancata impugnazione di un precedente atto interruttivo non preclude tale facoltà, qualora il contribuente contesti la validità o l'efficacia interruttiva di detto atto, come avvenuto nel presente giudizio.
Nel merito, l'oggetto del contendere è la verifica dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Il termine di prescrizione per tale tributo è triennale, come stabilito dall'art. 3 del D.L. 2/1986, conv. in L. 60/1986, che decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per l'analisi della prescrizione, occorre considerare il termine iniziale, la sua durata triennale, gli eventuali atti interruttivi e il periodo di sospensione dei termini di versamento e notifica previsto dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), pari a 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Si esaminano di seguito le singole cartelle:
1) Cartella n. 020.2017.0012.2372.92.000 (anno 2014) e 2) Cartella n. 020.2018.0003.5028.58.000 (anno 2015):
Dagli atti di causa, risulta che le menzionate cartelle sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 31/07/2017 e 10/08/2018. Successivamente, quale atto interruttivo, l'Agente della Riscossione ha notificato in data 25/02/2022 l'intimazione di pagamento n. 02020199013805518000, che richiamava espressamente tali due cartelle. Tale atto, idoneo a interrompere la prescrizione e tenuto conto della sospensione di 541 giorni dovuta all'emergenza sanitaria, è intervenuto prima del compimento del termine triennale e comunque rimasto inopposto. Rileva, pertanto che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 costituisce atto meramente sollecitatorio e prodromico all'esecuzione forzata, non necessariamente autonomamente impugnabile, salvo che venga dedotta l'inesistenza o la mancata notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, invece, il ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione n. 02020199013805518000, circostanza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, rende l'intimazione stesso atto idoneo a far valere per la prima volta il vizio relativo alla conoscenza dell'atto impositivo o della cartella non notificata.
Pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione nei termini di legge comporta la definitività della pretesa, non potendo il contribuente rimettere in discussione, in un momento successivo, la validità della cartella presupposta o dell'iter notificatorio eventualmente inficiato dalla mancata notifica della stessa, se non tempestivamente contestata mediante l'impugnazione dell'atto successivo che ne consente la conoscenza.
Nondimeno, alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata (agosto 2024), il termine di prescrizione non era ancora decorso. Per tali cartelle, il ricorso deve essere rigettato.
4) Cartella n. 020.2019.0030.5273.28.000 (anno 2017):
Questa cartella risulta notificata in data 25/02/2020. Il termine di prescrizione triennale, il cui decorso è stato sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non era ancora maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta. Non risultano, peraltro, atti interruttivi specifici per questa cartella, ma la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta entro il termine di prescrizione così prorogato. Anche per tale cartella, il ricorso è infondato.
3) Cartella n. 020.2019.0002.5621.27.000 (anno 2016):
La cartella in esame risulta notificata in data 01/07/2019. Il termine di prescrizione triennale avrebbe dovuto scadere il 01/07/2022. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di 541 giorni, la scadenza è stata prorogata al 26 dicembre 2023.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, non emerge la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione tra il 01/07/2019 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (agosto 2024). In particolare, la precedente intimazione di pagamento n. 02020199013805518000 non includeva tale cartella. Né può essere considerato atto interruttivo la richiesta di estratto di ruolo da parte del contribuente, il cui riscontro è avvenuto per posta elettronica ordinaria su di un indirizzo non riconducibile univocamente al contribuente.
Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020229005658861000, il termine triennale di prescrizione per il credito portato dalla cartella n. 020.2019.0002.5621.27.000 era già ampiamente decorso. Su questo punto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e per l'effetto, va annullata l'intimazione di pagamento n. 02020229005658861000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 020.2019.0002.5621.27.000, in quanto il relativo credito è estinto per intervenuta prescrizione. La soccombenza parziale e reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso - spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020229005658861000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020170012237292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180003502858000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190002562127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190030527328000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 738/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 020.2022.9005.6588.61.000, relativamente alle cartelle: n. 020.2017.0012.2372.92.000 - n. 020.2018.0003.5028.58.000 - n. 020.2019.0002.5621.27.000 - n. 020.2019.0030.5273.28.000; in subordine, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ed interessi;
condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito Resistente/Appellato: Per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese di giudizio.
Per la Regione Emilia-Romagna: declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, rigetto dello stesso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02020229005658861000, notificata in data 20 agosto 2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 51.348,99.
Il ricorso è proposto avverso l'intimazione limitatamente a quattro cartelle di pagamento in essa contenute, tutte relative a tasse automobilistiche per diverse annualità:
1. Cartella n. 020.2017.0012.2372.92.000, per tassa automobilistica anno 2014;
2. Cartella n. 020.2018.0003.5028.58.000, per tassa automobilistica anno 2015;
3. Cartella n. 020.2019.0002.5621.27.000, per tassa automobilistica anno 2016;
4. Cartella n. 020.2019.0030.5273.28.000, per tassa automobilistica anno 2017. A sostegno del gravame, il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per irregolarità del procedimento di riscossione determinato dall'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito in L. n. 60/1986.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Emilia-Romagna, depositando rispettivamente comparsa di costituzione e controdeduzioni, con le quali hanno contestato integralmente le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte e dei successivi precedenti atti interruttivi sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'assenza di prescrizione, anche in virtù degli atti interruttivi medio tempore notificati e della sospensione dei termini per il periodo emergenziale COVID-19.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/92, insistendo nelle proprie tesi difensive.
La causa è stata quindi posta in decisione in composizione monocratica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. La giurisprudenza costante ammette che il contribuente possa impugnare l'atto successivo (nel caso di specie, l'intimazione di pagamento) per far valere la mancata notifica dell'atto presupposto (le cartelle di pagamento) e la conseguente prescrizione del credito. La mancata impugnazione di un precedente atto interruttivo non preclude tale facoltà, qualora il contribuente contesti la validità o l'efficacia interruttiva di detto atto, come avvenuto nel presente giudizio.
Nel merito, l'oggetto del contendere è la verifica dell'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Il termine di prescrizione per tale tributo è triennale, come stabilito dall'art. 3 del D.L. 2/1986, conv. in L. 60/1986, che decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per l'analisi della prescrizione, occorre considerare il termine iniziale, la sua durata triennale, gli eventuali atti interruttivi e il periodo di sospensione dei termini di versamento e notifica previsto dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), pari a 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Si esaminano di seguito le singole cartelle:
1) Cartella n. 020.2017.0012.2372.92.000 (anno 2014) e 2) Cartella n. 020.2018.0003.5028.58.000 (anno 2015):
Dagli atti di causa, risulta che le menzionate cartelle sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 31/07/2017 e 10/08/2018. Successivamente, quale atto interruttivo, l'Agente della Riscossione ha notificato in data 25/02/2022 l'intimazione di pagamento n. 02020199013805518000, che richiamava espressamente tali due cartelle. Tale atto, idoneo a interrompere la prescrizione e tenuto conto della sospensione di 541 giorni dovuta all'emergenza sanitaria, è intervenuto prima del compimento del termine triennale e comunque rimasto inopposto. Rileva, pertanto che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 costituisce atto meramente sollecitatorio e prodromico all'esecuzione forzata, non necessariamente autonomamente impugnabile, salvo che venga dedotta l'inesistenza o la mancata notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, invece, il ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione n. 02020199013805518000, circostanza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, rende l'intimazione stesso atto idoneo a far valere per la prima volta il vizio relativo alla conoscenza dell'atto impositivo o della cartella non notificata.
Pertanto, la mancata impugnazione dell'intimazione nei termini di legge comporta la definitività della pretesa, non potendo il contribuente rimettere in discussione, in un momento successivo, la validità della cartella presupposta o dell'iter notificatorio eventualmente inficiato dalla mancata notifica della stessa, se non tempestivamente contestata mediante l'impugnazione dell'atto successivo che ne consente la conoscenza.
Nondimeno, alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata (agosto 2024), il termine di prescrizione non era ancora decorso. Per tali cartelle, il ricorso deve essere rigettato.
4) Cartella n. 020.2019.0030.5273.28.000 (anno 2017):
Questa cartella risulta notificata in data 25/02/2020. Il termine di prescrizione triennale, il cui decorso è stato sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non era ancora maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui opposta. Non risultano, peraltro, atti interruttivi specifici per questa cartella, ma la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta entro il termine di prescrizione così prorogato. Anche per tale cartella, il ricorso è infondato.
3) Cartella n. 020.2019.0002.5621.27.000 (anno 2016):
La cartella in esame risulta notificata in data 01/07/2019. Il termine di prescrizione triennale avrebbe dovuto scadere il 01/07/2022. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di 541 giorni, la scadenza è stata prorogata al 26 dicembre 2023.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti, non emerge la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione tra il 01/07/2019 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (agosto 2024). In particolare, la precedente intimazione di pagamento n. 02020199013805518000 non includeva tale cartella. Né può essere considerato atto interruttivo la richiesta di estratto di ruolo da parte del contribuente, il cui riscontro è avvenuto per posta elettronica ordinaria su di un indirizzo non riconducibile univocamente al contribuente.
Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02020229005658861000, il termine triennale di prescrizione per il credito portato dalla cartella n. 020.2019.0002.5621.27.000 era già ampiamente decorso. Su questo punto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto e per l'effetto, va annullata l'intimazione di pagamento n. 02020229005658861000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 020.2019.0002.5621.27.000, in quanto il relativo credito è estinto per intervenuta prescrizione. La soccombenza parziale e reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso - spese compensate