CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2024, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Penale Sent. Sez. 4 Num. 2578 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1 IO VA ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata la sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto, emessa il 9/03/2021 nei confronti del ricorrente in relazione al reato previsto dall'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. commesso in Monte Argentario in data 28 giugno 2014 dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione e dichiarando inammissibile la richiesta della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva. Con separata ordinanza in pari data, la Corte di appello ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile liquidate nella somma di euro 710, oltre spese forfettarie e accessori di legge. 2. Il ricorrente impugna la sentenza per omessa statuizione sulla domanda civile e l'ordinanza pronunciata nella medesima udienza con la quale è stata liquidata a favore della parte civile la somma di euro 710,00 più accessori di legge a titolo di spese legali. Si deduce violazione degli artt. 125 e 578, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, pur in presenza di una generica condanna in primo grado al risarcimento in favore della parte civile dei danni cagionati dal reato, non ha deciso sull'impugnazione agli effetti civili e comunque non ha motivato in relazione alle censure mosse dall'imputato con l'atto di appello nei confronti della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 523, 598 e 598 bis cod. proc. pen., dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e dell'art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 avendo la Corte di appello pronunciato ordinanza sulle spese in favore della parte civile sebbene le conclusioni fossero state inoltrate per via telematica solo il giorno prima dell'udienza, ossia ben oltre il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. 3. l Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Omettendo ogni statuizione agli effetti civili, la Corte territoriale ha violato la regola posta dall'art.578 cod. proc. pen., secondo la quale «Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei 2 danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione , decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.». Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto con contraddittorio cartolare, è necessario che la parte che chiede il favore delle spese abbia tempestivamente depositato le conclusioni scritte entro il termine previsto dall'art.23 bis, comma 2, d.l. n.137/2020. L'effettiva liquidazione delle spese di parte civile postula che quest'ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 7, ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139). Considerato che, nel caso concreto, la memoria nel corpo della quale è stata formulata la richiesta di liquidazione delle spese è stata depositata telematicamente il 15 marzo 2023, ossia il giorno precedente l'udienza del 16 marzo 2023, in violazione del termine di giorni 5 previsto dall'art.23 bis, comma 2, cit., e che, pertanto, delle deduzioni in essa contenute il giudice di appello non poteva tenere conto, se ne desume che la parte civile istante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Ne consegue che non era dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile. (Sez. 2, n.12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01) e che la relativa statuizione è illegittima. 6. Tali sono le ragioni dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di liquidazione delle spese in favore della parte civile adottata in calce alla nota 3 sig .ere estensore Il Presidente spese in data 16 marzo 2023 e dell'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art.622 cod. proc. pen., al quale è demandata anche la pronuncia in merito alle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di liquidazione delle spese in favore della parte civile del 16/03/2023. Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale demanda altresì la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 9 gennaio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello Penale Sent. Sez. 4 Num. 2578 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1 IO VA ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata la sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto, emessa il 9/03/2021 nei confronti del ricorrente in relazione al reato previsto dall'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. commesso in Monte Argentario in data 28 giugno 2014 dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione e dichiarando inammissibile la richiesta della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva. Con separata ordinanza in pari data, la Corte di appello ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile liquidate nella somma di euro 710, oltre spese forfettarie e accessori di legge. 2. Il ricorrente impugna la sentenza per omessa statuizione sulla domanda civile e l'ordinanza pronunciata nella medesima udienza con la quale è stata liquidata a favore della parte civile la somma di euro 710,00 più accessori di legge a titolo di spese legali. Si deduce violazione degli artt. 125 e 578, comma 1, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, pur in presenza di una generica condanna in primo grado al risarcimento in favore della parte civile dei danni cagionati dal reato, non ha deciso sull'impugnazione agli effetti civili e comunque non ha motivato in relazione alle censure mosse dall'imputato con l'atto di appello nei confronti della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 523, 598 e 598 bis cod. proc. pen., dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 e dell'art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 avendo la Corte di appello pronunciato ordinanza sulle spese in favore della parte civile sebbene le conclusioni fossero state inoltrate per via telematica solo il giorno prima dell'udienza, ossia ben oltre il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. 3. l Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Omettendo ogni statuizione agli effetti civili, la Corte territoriale ha violato la regola posta dall'art.578 cod. proc. pen., secondo la quale «Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei 2 danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione , decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.». Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto con contraddittorio cartolare, è necessario che la parte che chiede il favore delle spese abbia tempestivamente depositato le conclusioni scritte entro il termine previsto dall'art.23 bis, comma 2, d.l. n.137/2020. L'effettiva liquidazione delle spese di parte civile postula che quest'ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 7, ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139). Considerato che, nel caso concreto, la memoria nel corpo della quale è stata formulata la richiesta di liquidazione delle spese è stata depositata telematicamente il 15 marzo 2023, ossia il giorno precedente l'udienza del 16 marzo 2023, in violazione del termine di giorni 5 previsto dall'art.23 bis, comma 2, cit., e che, pertanto, delle deduzioni in essa contenute il giudice di appello non poteva tenere conto, se ne desume che la parte civile istante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Ne consegue che non era dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile. (Sez. 2, n.12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01) e che la relativa statuizione è illegittima. 6. Tali sono le ragioni dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di liquidazione delle spese in favore della parte civile adottata in calce alla nota 3 sig .ere estensore Il Presidente spese in data 16 marzo 2023 e dell'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art.622 cod. proc. pen., al quale è demandata anche la pronuncia in merito alle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di liquidazione delle spese in favore della parte civile del 16/03/2023. Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale demanda altresì la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 9 gennaio 2024