Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7132/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MIANO GIANLUCA;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. CAZZOLLA CP_1 CLAUDIO;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
<1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il Dott. a far data Parte_1 dal 01.10.2018 fino al 31.01.2020, ha svolto le funzioni di sostituto del Direttore dell'Unità Operativa Complessa – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – dell'
[...]
2) per l'effetto, condannare l' Parte_2 [...]
in persona del suo Direttore Controparte_2 Generale, a pagare la somma al lordo pari Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) a titolo di indennità di sostituzione prevista dall'art. 22 del CCNL Area Sanità 19.12.2019 (ex art.18 CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, come modificato dall' articolo 8 CCNL 22.2.2001, dall' articolo 38, comma 4, CCNL 10.2.2004 e in ultimo dall' articolo 11, CCNL 3.11.2005), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre svalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo;
3) il tutto oltre le spese e i compensi legali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore distrattario>>.
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1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale
- più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall' ad altro Parte_3 dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è
2 consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra Azienda o Ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Azienda o Ente provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui al comma 2 dell'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato).
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 108 (Assunzioni a tempo determinato) e dall'art. 109 (Trattamento economico – normativo dei dirigenti con contratto a tempo determinato). La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dal presente contratto per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall' Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 55 e segg. del Capo VIII (Verifica e valutazione dei dirigenti).
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun
3 emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati…>>. Ciò posto, lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle funzioni di sostituto alla direzione dell'Unità Operativa Complessa – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso il P.O. della in Altamura dall'1.10.2018 (e cioè dal Pt_2 giorno successivo al pensionamento del direttore della predetta UOC ) sino 31.01.2020 (data di Pt_4 Per_1 insediamento del nuovo direttore del Distretto) è provato sia dalle deposizioni dei testi sigg.ri e Testimone_1 sia dalla documentazione depositata agli Testimone_2 atti del ricorrente. I precitati testi (da reputare attendibili per essersi rivelati a conoscenza diretta dei fatti di causa in quanto hanno svolto, rispettivamente, le mansioni di dirigete medico e infermiere presso la predetta UOC) hanno confermato che il ricorrente, nel lasso di tempo in esame, si sia occupato della gestione e dell'organizzazione della struttura sulla base degli obiettivi ad egli assegnati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
abbia partecipato al Comitato di Dipartimento;
abbia impartito direttive a tutto il personale assegnato all'UOC; abbia redatto e organizzato i turni di servizio, le ferie, i permessi e abbia gestito le richieste di manutenzione e tecniche di reparto (quali, ad es. sostituzione porta, servizi igienici ecc..) e di approvvigionamento dei farmaci mancanti;
abbia partecipato, in qualità di rappresentante/direttore dell'UOC, alle riunioni tra direttore medici di altre unità operative per determinare le strategie organizzative del presidio e si sia interfacciato con il direttore generale per problematiche e
4 criticità relative al reparto in relazione alla necessità di maggiore dotazione organica. Lo svolgimento di tali incombenze è anche dimostrato dai documenti depositati dalla parte ricorrente (si vedano gli all. da 1 a 10 e da 15 a 17). Le risultanze di tale ultima documentazione (da cui emerge lo svolgimento in fatto delle funzioni di sostituto direttore dell'UOC da parte del ricorrente) rendono inattendibile la deposizione del restante teste dott.
(di contrario tenore rispetto a quella dei testi Tes_3 innanzi citati). In ragione di tanto, posto lo svolgimento in fatto delle funzioni di sostituto direttore dell'
[...]
Parte_5 dall'1.10.2018 sino 31.01.2020, al ricorrente spetta l'indennità di cui all'art. 22, comma 7, del c.c.n.l. sanità del 19.12.2019 nell'importo complessivo di Euro 8400,00 (conteggiato dal ricorrente e non oggetto di specifica contestazione dalla parte resistente in memoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di lite – liquidate ai minimi in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore del ricorrente antistatario.
P.Q.M.
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 8400,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolare dall'insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.695,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, cpa e contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 26.03.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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