Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2941 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. PASTORINO PAOLO GIAMPIERO
e
CP_1
Avv. MARRAZZO FORTUNATO
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6427 del 2023 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “ (di seguito “ ) ha agito in CP_1 CP_1 via monitoria nei confronti di (di Controparte_2 seguito “ ) al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio Parte_1 favore dell'importo di €. 58.961,10 oltre interessi moratori, così come previsti dal D. Lgs. n.231/2002 dalla singole scadenze all'effettivo saldo, Il Tribunale di Roma, nella persona della dott.ssa Maria Letizia Tricoli, in data 23/02/2021 ha emesso il Decreto ingiuntivo n. 3874/2021 con il quale ha ingiunto a il pagamento Parte_1 dell'importo di €. 58.961,10 oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione che ha Parte_1 chiesto : “- in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione al D.I. non essendo la somma ingiunta esigibile;
- nel merito, in via principale, voler dichiarare invalido ed inefficace il D.I. n. 3874/21, emesso dal Tribunale di Roma in data 18- 23/02/2021, per tutte le motivazioni illustrate in premessa e, per l'effetto, revocarlo. Con riserva di integrazioni ex art. 183 VI comma cpc. Vittoria di spese e compensi di lite”. In particolare ha dedotto che nella domanda proposta con il ricorso monitorio manca un interesse ad agire della ricorrente in quanto il credito, maggiore di quello richiesto con il decreto ingiuntivo era stato precedentemente riconosciuto, che la richiesta di qualificare il credito come privilegiato, oltre che infondata, doveva essere effettuata
Roma in data 18-23/02/2021, in virtù di quanto esposto e dedotto nella parte motiva del presente atto;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che la fattura n. 93 del 16/05/19 per €. 17.273,88, per distacco personale mese di gennaio 2019; la n. 94 del 16/05/19 per €. 2.846,20, per distacco personale mese di febbraio;
e la n. 95 del 16/05/19 per €. 38.841,10 per fornitura materiale sono certe liquide ed esigibili e risultano fuori dal concordato preventivo n. 19; Dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione avanzata dalla e, per l'effetto, Controparte_1 confermarsi, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 3874/21, emesso dal Tribunale di
Roma in data 18-23/02/2021; In ogni caso con il favore del compenso delle spese di lite.” La parte opposta ha sostenuto di aver eseguito i lavori affidatigli dalla Parte_1 attraverso il distacco di personale della società e la fornitura di Controparte_1 materiale e di aver emesso diverse fatture, alcune pagate, altre rientrate nella procedura di concordato preventivo, mentre le fatture nn. 93 e 94 entrambe emesse il
16 maggio 2019 per il distacco di alcuni lavoratori e la fattura n. 95/2019 emessa per la fornitura di materiali non sono state pagate. Evidenziava, peraltro, che le suddette fatture venivano emesse su richiesta sig. , preposto del Testimone_1 Parte_1 che provvedeva a richiedere l'emissione delle fatture. In particolare con mail del 10 maggio 2019 chiedeva l'emissione delle fatture per gli importi di € 17.273,80 e di € 2.846,20 e, pertanto, aveva provveduto all'emissione delle fatture n. 93 e n. 94 del 16 maggio 2019.
Rileva che il credito non sia mai stato contestato dal non avendo lo Parte_1 stesso specificamente contestato le diffide inviate.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Orbene, rilevato che l'art. 168 l. fall. individua come termine finale - sino al quale sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive – il momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo, si ricava a contrario che, quando il decreto è divenuto inoppugnabile, i creditori possono riprendere ad agire in executivis. D'altro canto se così non fosse la norma sarebbe stata scritta in modo identico all'art. 51 l. fall., che in tema di fallimento pone un divieto assoluto di azioni esecutive, senza alcun termine finale, oppure il legislatore avrebbe indicato un dies ad quem successivo all'omologazione. Pertanto, nell'ambito del concordato tale divieto serve a garantire il corretto svolgimento della fase iniziale della procedura e non anche la successiva fase di adempimento degli obblighi concordatari la quale si svolge a concordato già formalmente chiuso (art. 181 l.fall.). Ai sensi del comma 1 dell'art. 184 l. fall. “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161” che sono quindi vincolati alla proposta concordataria. La norma si riferisce testualmente ai creditori anteriori,
pag. 2/6 espungendo così dalla sua applicazione i creditori sorti nel corso del concordato: “le loro pretese, se nascenti da atti regolarmente autorizzati, saranno soddisfatte integralmente e in prededuzione, altrimenti bisogna attendere la chiusura della procedura”. Pertanto, i nuovi debiti che l'imprenditore contrae “sono fuori della procedura, ed ai nuovi creditori non è precluso l'esercizio delle azioni esecutive individuali, per il soddisfacimento integrale delle loro ragioni.
Deve rilevarsi che le fatture nn. n. 93, 94 e 95 siano state emesse tutte in data del
16.05.19 e quindi successivamente alla data del 7.5.2019 indicata come termine ultimo dai commissari con comunicazione del 3.8.2020 inviata ai creditori e che nonostante parte opponente seppure lo abbia dedotto non ha dimostrato che il credito portato dalle fatture azionate nel giudizio monitorio sia stato inserito nei crediti ammessi nella procedura di concordato preventivo. Ne consegue, pertanto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo 3874/21 proposta da deve essere respinte in quanto Controparte_2 infondata e non provata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
pag. 3/6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo 3874/21 proposta da
[...]
Controparte_2
b) Condanna a rimborsare a Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in €. 14.000 per compensi CP_1 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale (chiuso alle ore 16.21.).”.
La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata discussa all'udienza dell'11.3.2025 e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c, con il termine di 30 gg. per il deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. L'appellante società in concordato sostiene che il Tribunale ha errato nell'aver ritenuto che il credito della non fosse concordatario ma di massa. CP_1
Assume, al fine, che le fatture n. 93, 94 e 95 emesse il 16.5.2019 si riferiscono a crediti sorti in precedenza rispetto alla domanda di concordato iscritta il 7.5.2019, come si evince dalla descrizione delle prestazioni in esse contenuta. Rileva la Corte che l'odierna appellante nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, senza contestare, in alcun modo, l'esistenza del debito nei confronti della ha eccepito, esclusivamente, di non aver potuto effettuare il relativo CP_1 pagamento in quanto aveva depositato la domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Frosinone e che il credito vantato dall'opposta era stato inserito all'interno del passivo concordatario. Orbene, rileva la Corte che, come correttamente dedotto da parte appellante, l'art.168 legge fall. trova applicazione alle azioni esecutive e non a quelle – come quella in esame
– di cognizione. Osserva la Corte, inoltre, che la circostanza che le prestazioni siano state eseguite prima deve ritenersi dirimente poichè quel che è rilevante è il momento in cui è sorta l'obbligazione di pagare il corrispettivo. Il principio è stato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito “Pertanto, la data della fatturazione non può prevalere sulla causa negoziale dell'obbligazione, che si colloca prima del concordato.
Va aggiunto che “nel concetto di causa, ai fini di cui si tratta, debba essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore, il quale, se nel momento della offerta dei suoi beni, ceduti in favore della massa, comprese anche le attività che derivavano da quel contratto preliminare, non poteva per ciò solo il debito corrispondente sfuggire al concorso. A sostenere tale conclusione è il principio accolto dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui il divieto posto dalla L. Fall., art. 168,
pag. 4/6 comma 1, all'esercizio delle azioni esecutive non è circoscritto ai creditori muniti di titolo giudiziale o negoziale anteriore al decreto di ammissione, ma riguarda anche coloro che vantano crediti derivati da fatti anteriori al decreto medesimo, ancorché accertati in epoca successiva;
principio che ha trovato applicazione per i crediti di imposta, per i quali rileva che il presupposto della obbligazione tributaria si sia verificato anteriormente al decreto di ammissione alla procedura, pur se l'accertamento e la iscrizione nei ruoli siano posteriori (Cass. SS.UU.
4779/1987; Cass. 8118/2001; 3800/1998; 9201/1990; 5772/1990;697/1972), che deve estendersi oltre al credito del corrispettivo della cessione anche alle spese del giudizi conclusosi con la sentenza costitutiva, che ne sono accessorio.
Sicché a risultare rilevante è la collocazione nel tempo piuttosto che della fonte finale della obbligazione del fatto che l'ha determinata, che nella specie va innegabilmente identificato nel contratto preliminare, che produsse il vincolo giuridico all'acquisto e alla connessa obbligazione del corrispettivo, cui il credito è riferito.”(Cass.17637 del 2007 e 978 del 2017). Pertanto, ai sensi dell'art. 184 legge fallimentare “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”, il credito in questione, essendo pacifico tra le parti (oltre che documentato) che si riferisce ad obbligazioni assunte (ed anche eseguite) in data anteriore al 7.5.2019, rientra tra quelli concorsuali.
Quanto appena stabilito risulta assorbente rispetto a quel che è stato accertato dal
Tribunale in ordine al mancato assolvimento da parte della società in concordato dell'onere di provare l'inserimento del credito in questione tra quelli concorsuali. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3874/2021, emesso dal Tribunale di Roma;
revoca il predetto decreto ingiuntivo;
condanna la alla restituzione dell'importo di € 98.309,49, ricevuto CP_1 in esecuzione della sentenza gravata con gli interessi maturati nella misura legale dalla data dell'assegnazione al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
nella Parte_1 misura che liquida in euro 8.000,00 per il primo grado ed euro 8.500,00 per il secondo grado, oltre il c.u., le spese generali e gli oneri di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 5/6 pag. 6/6