Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04976/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4976 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del decreto della Questura di Roma del 5 gennaio 2023, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni dieci della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa UE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 5 gennaio 2023, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni dieci della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti da svolgersi presso il locale denominato “-OMISSIS-;
- resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma;
- con memoria del 20 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
UE CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CC | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.