Art. 4.
Il programma di cui all'art. 1 sara' svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 , e sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Il programma di cui all'art. 1 sara' svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 , e sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.