Articolo 4 della Legge 1 agosto 1949, n. 483
Articolo 3Articolo 5
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24 agosto 1949
Art. 4.
Il programma di cui all'art. 1 sara' svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 , e sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949