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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause riunite iscritte al N. 6089 del 2024 R.G.L. promossa
DA
con gli avv.ti LO GIUDICE MARCO e LEONE CLAUDIA Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con gli avv.ti MICELI WALTER e GANCI FABIO
[...]
LL AN con gli avv.ti SERINO LUIGI e LO GIUDICE MARCO
con l'avv. PICONE FRANCESCA Parte_6
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dei proposti ricorsi, condanna il resistente al pagamento in favore di: CP_1
della somma complessiva di €. 1.291,54 a titolo di Parte_1 retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s.
2018/2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 993,28 a titolo di retribuzione Parte_2
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 406,12 a titolo di retribuzione Parte_3
1 professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 1.967,16 a titolo di retribuzione Parte_4
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019 e
2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 3.178,47 a titolo di Parte_5
retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
LL AN della somma complessiva di €. 1.703,55 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s.
2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 523,50 a titolo di retribuzione Parte_6
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi:
€. 1.000,10 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Lo Giudice Marco e Leone Claudia;
€. 2.000,00 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Miceli Walter e Ganci Fabio;
€. 1.000,00 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Serino Luigi e Lo Giudice Marco;
€. 369,15 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Picone Francesca.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorsi depositati separatamente e poi riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva - le parti ricorrenti in epigrafe deducevano di aver espletato nella qualità di docente presso il supplenze CP_2
temporanee, con la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici analiticamente indicati e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Deducevano dunque la illegittimità di tale omissione e concludevano con la domanda di condanna al pagamento delle rispettive somme maturate per il titolo indicato;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio, CP_1
nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
2 14/04/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che i ricorsi devono trovare accoglimento alla stregua dell'insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
- considerato che, i conteggi effettuati nei rispettivi ricorsi appaiono immuni da vizi e che, pertanto, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi come per legge;
- rilevato dunque che i ricorsi devono trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche per quanto concerne le spese di lite, liquidate ai minimi di tariffa tenuto conto della serialità della controversia e del valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause riunite iscritte al N. 6089 del 2024 R.G.L. promossa
DA
con gli avv.ti LO GIUDICE MARCO e LEONE CLAUDIA Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con gli avv.ti MICELI WALTER e GANCI FABIO
[...]
LL AN con gli avv.ti SERINO LUIGI e LO GIUDICE MARCO
con l'avv. PICONE FRANCESCA Parte_6
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dei proposti ricorsi, condanna il resistente al pagamento in favore di: CP_1
della somma complessiva di €. 1.291,54 a titolo di Parte_1 retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s.
2018/2019, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 993,28 a titolo di retribuzione Parte_2
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 406,12 a titolo di retribuzione Parte_3
1 professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 1.967,16 a titolo di retribuzione Parte_4
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019 e
2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 3.178,47 a titolo di Parte_5
retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
LL AN della somma complessiva di €. 1.703,55 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s.
2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
della somma complessiva di €. 523,50 a titolo di retribuzione Parte_6
professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi:
€. 1.000,10 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Lo Giudice Marco e Leone Claudia;
€. 2.000,00 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Miceli Walter e Ganci Fabio;
€. 1.000,00 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti Serino Luigi e Lo Giudice Marco;
€. 369,15 per onorari, incluse spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Picone Francesca.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorsi depositati separatamente e poi riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva - le parti ricorrenti in epigrafe deducevano di aver espletato nella qualità di docente presso il supplenze CP_2
temporanee, con la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici analiticamente indicati e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Deducevano dunque la illegittimità di tale omissione e concludevano con la domanda di condanna al pagamento delle rispettive somme maturate per il titolo indicato;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio, CP_1
nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
2 14/04/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che i ricorsi devono trovare accoglimento alla stregua dell'insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018).
- considerato che, i conteggi effettuati nei rispettivi ricorsi appaiono immuni da vizi e che, pertanto, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle somme come indicate in dispositivo, oltre interessi come per legge;
- rilevato dunque che i ricorsi devono trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche per quanto concerne le spese di lite, liquidate ai minimi di tariffa tenuto conto della serialità della controversia e del valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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