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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/12/2024, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5819 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Perilli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.11.2023, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
rappresentando, tra l'altro, che dall'unione coniugale era nata la figlia CP_1 Per_1
(25.02.2005), che con decreto dell'11.01.2017 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra le parti, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale. Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto in
MP il 31.10.2004 con ogni conseguenza di legge , ordinando all'ufficiale di stato civile del
Comune di MP di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dei registri di stato civile;
2) Pronunciare gia' dall' udienza che sara' fissata sentenza parziale sullo status e quindi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ai sensi e per gli effetti ex art 473 bis 22 cpc;
3) Revocare l'assegnazione della casa familiare di MP Via dell'Ospedaletto 5 int 5 alla moglie in quanto convive con altro uomo;
4) Statuire che la figlia maggiorenne è autosufficiente e/o se si accertasse che la ragazza sta ancora sostenendo corsi professionali, erogare l'assegno a carico paterno direttamente alla figlia ex art 337 septies cc e in ogni caso modificare l'assegno a carico del contributo paterno riducendolo in una somma non superiore a euro 200 mensilmente in quanto oggettivamente il ricorrente non puo' sostenere il pagamento di una somma superiore;
5) Tutto con effetto retroattivo;
6) Condannare controparte alle spese del giudizio, in quanto non ha voluto giungere ad un accordo.”.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2024 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva: Controparte_1
“1) il rigetto delle conclusioni formulate dal SI. , per i motivi di cui in Parte_1
narrativa e che lo stesso provveda a versare senza indugio le somme spettanti a titoli di mantenimento della comune figlia , come statuite nell'omologa della seperazione Persona_2
coinsensuale.
Con riserva di procedere in sede civile e penale per il recupero forzoso di quanto dovuto, in caso di perdurare del grave inadempimento.
2) Pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del Matrimonio contratto dai coniugi in
MP, in data 31 Ottobre 2004, con assegnazione della casa familiare alla SI.ra
ed alla figlia fino a quando quest'ultima non sia Controparte_1 Persona_2
divenuta economicamente indipendente, oltre al versamento della somma di Euro 280,00 mensili
a titolo di mantenimento della figlia da poco maggiorenne ma non autosufficente.
3) In subordine, pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del Matrimonio contratto dai coniugi in MP, in data 31 Ottobre 2004, con versamento della somma di Euro 15.000,00 a favore di e affinché possano ricercarsi un'abitazione in Controparte_1 Persona_2
locazione dove vivere decorosamente ed abbiano un minimo di sicurezza economica per allacciare le utenze, effettuare il trasloco ed acquistare beni e suppellettili per il predetto immobile, oltre al versamento della somma di Euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia da poco maggiorenne ma non autosufficente, fino a quando questa non sarà inserita proficuamente nel mondo del lavoro.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, all'esito, formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) assegnazione della casa coniugale ad , la quale vi continuerà a Controparte_1
vivere con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
2) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 200,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
4) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa n.
168/2017 dell'11.01.2017; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5819/2023, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP (RM) il
31.10.2004 da , nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MP al N. 63, Parte 2, Serie A,
Anno 2004;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5819 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Perilli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.11.2023, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
rappresentando, tra l'altro, che dall'unione coniugale era nata la figlia CP_1 Per_1
(25.02.2005), che con decreto dell'11.01.2017 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra le parti, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale. Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto in
MP il 31.10.2004 con ogni conseguenza di legge , ordinando all'ufficiale di stato civile del
Comune di MP di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dei registri di stato civile;
2) Pronunciare gia' dall' udienza che sara' fissata sentenza parziale sullo status e quindi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ai sensi e per gli effetti ex art 473 bis 22 cpc;
3) Revocare l'assegnazione della casa familiare di MP Via dell'Ospedaletto 5 int 5 alla moglie in quanto convive con altro uomo;
4) Statuire che la figlia maggiorenne è autosufficiente e/o se si accertasse che la ragazza sta ancora sostenendo corsi professionali, erogare l'assegno a carico paterno direttamente alla figlia ex art 337 septies cc e in ogni caso modificare l'assegno a carico del contributo paterno riducendolo in una somma non superiore a euro 200 mensilmente in quanto oggettivamente il ricorrente non puo' sostenere il pagamento di una somma superiore;
5) Tutto con effetto retroattivo;
6) Condannare controparte alle spese del giudizio, in quanto non ha voluto giungere ad un accordo.”.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.10.2024 si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva: Controparte_1
“1) il rigetto delle conclusioni formulate dal SI. , per i motivi di cui in Parte_1
narrativa e che lo stesso provveda a versare senza indugio le somme spettanti a titoli di mantenimento della comune figlia , come statuite nell'omologa della seperazione Persona_2
coinsensuale.
Con riserva di procedere in sede civile e penale per il recupero forzoso di quanto dovuto, in caso di perdurare del grave inadempimento.
2) Pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del Matrimonio contratto dai coniugi in
MP, in data 31 Ottobre 2004, con assegnazione della casa familiare alla SI.ra
ed alla figlia fino a quando quest'ultima non sia Controparte_1 Persona_2
divenuta economicamente indipendente, oltre al versamento della somma di Euro 280,00 mensili
a titolo di mantenimento della figlia da poco maggiorenne ma non autosufficente.
3) In subordine, pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del Matrimonio contratto dai coniugi in MP, in data 31 Ottobre 2004, con versamento della somma di Euro 15.000,00 a favore di e affinché possano ricercarsi un'abitazione in Controparte_1 Persona_2
locazione dove vivere decorosamente ed abbiano un minimo di sicurezza economica per allacciare le utenze, effettuare il trasloco ed acquistare beni e suppellettili per il predetto immobile, oltre al versamento della somma di Euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia da poco maggiorenne ma non autosufficente, fino a quando questa non sarà inserita proficuamente nel mondo del lavoro.”.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato sentiva le parti personalmente e, all'esito, formulava la seguente proposta conciliativa:
“1) assegnazione della casa coniugale ad , la quale vi continuerà a Controparte_1
vivere con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_1
2) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 200,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
4) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda divorzile, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa n.
168/2017 dell'11.01.2017; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5819/2023, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP (RM) il
31.10.2004 da , nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MP al N. 63, Parte 2, Serie A,
Anno 2004;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi