Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5911 del 2025, proposto da Favorita Barra, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata, Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Commissione Interministeriale AM, ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da ritardata assunzione, con riferimento al concorso pubblicato sul Portale InPA in data 5 aprile 202, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale AM e di ME Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IP AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1.Con bando pubblicato sul Portale InPA in data 5 aprile 2024, è stato indetto il concorso de quo, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.
L’art. 1 del bando di concorso ha specificato i posti banditi per ciascun distretto di Corte di appello; in particolare gli stessi sono stati ripartiti per uffici e zone territoriali coma da codici e coefficienti dettagliatamente riportati in atti e segnatamente negli scritti difensivi delle parti.
Secondo la disciplina prevista dall’art. 3 del medesimo bando, il concorso organizzato su base distrettuale è stato espletato in base ad una procedura articolata attraverso una fase di valutazione dei titoli (secondo la disciplina dell’articolo 6), una prova scritta da svolgersi con le modalità e punteggi indicati in atti.
Per quanto concerne la fase di valutazione dei titoli, essendo pervenute un numero di candidature inferiori a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione al concorso de quo sono stati ammessi a sostenere la prova scritta. La prova scritta della procedura in oggetto si è svolta presso sedi decentrate nelle giornate del 5 e 6 giugno 2024 come da Avviso di convocazione e calendario pubblicati sul Portale Inpa e sul sito del Ministero della giustizia.
La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura in esame per il codice di concorso relativo al distretto della Corte di Appello di Ancona e ha sostenuto la relativa prova scritta conseguendo un punteggio pari a 21,375 punti, come tale superiore alla soglia minima di 21/30 prevista dal bando di concorso; detto punteggio, unitamente ai punti riconosciutole in sede di valutazione dei titoli, ha consentito all’istante di collocarsi in qualità di idonea nella graduatoria di interesse, pubblicata in data 14 giugno 2024 sul Portale Inpa e sul sito del Ministero della Giustizia.
Con l’odierno ricorso, la ricorrente ha agito al fine di far accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni per ritardata assunzione ai sensi dell’art. 2043 c.c., con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di euro 8.054,12 oltre interessi, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c. (altra somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha dedotto l’inammissibilità della domanda e comunque la sua infondatezza nel merito.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 e quivi trattenuta in decisione.
2. Tanto premesso, confermata la competenza territoriale dell’adìto TAR in ragione della centralizzazione della procedura, deve chiarirsi la reale successione dei fatti di causa.
L’esponente ha partecipato al citato concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.
A seguito della prova scritta, alla ricorrente veniva assegnato un punteggio di 21,375; quale idonea non vincitrice, risultava essere collocata alla posizione n. 56 della graduatoria di merito, con un punteggio complessivo pari a 29,975 dato da punteggio titoli pari a punti 8,6 e da un punteggio prova pari a 21,375.
A mezzo istanza, la candidata comunicava alla Commissione di aver erroneamente dichiarato il possesso del diploma conseguito presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, inserendolo nella sezione dedicata ai master e, pertanto, conseguendo un punteggio inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto inserendolo nella sezione corretta. Per questo motivo, la ricorrente aveva conseguito il punteggio di 0.75 in luogo del punteggio di 1,5.
La commissione, a seguito di verifiche (v. verbale n. 23 in atti) deliberava di assegnare alla ricorrente punti 1,5 per il diploma conseguito presso la S.S.P.L., rideterminando il punteggio per i titoli in punti 9,35 che, sommati ai punti conseguiti per la prova, determinavano un punteggio complessivo pari a 30,725, in base al quale la deducente veniva ricollocata in graduatoria.
Ciò posto, in considerazione del fatto che, al netto dei riservisti, l’ultimo punteggio utile per essere dichiarato vincitore nella graduatoria del Distretto di Corte di Appello di Ancona era di 31,125 punti, la ricorrente si confermava idonea non vincitrice e ricollocata alla posizione n. 49 bis della graduatoria di merito. In data 11 dicembre 2024, l’amministrazione giudiziaria comunicava all’istante che, in seguito al ricalcolo del punteggio in autotutela della Commissione esaminatrice, veniva disposta l’assunzione con decorrenza di tutti gli effetti giuridici ed economici dal 28.6.2024, convocando la ricorrente per la sottoscrizione del contratto presso il Tribunale di Fermo per la presa di possesso in data 17.12.2024.
Da ultimo, in data 5 febbraio 2025, l’Amministrazione giudiziaria, trasmetteva il provvedimento del 21.01.2025 (in atti), con cui rettificava e modificava i provvedimenti assunzionali (e dunque il relativo contratto individuale di lavoro), non riconoscendo più gli effetti economici del contratto dal 28 giugno 2024. L’amministrazione correttamente opinava che “ [...] RILEVATO che detti provvedimenti e di conseguenza i contratti, ripristinando le circostanze in cui i candidati riposizionati si sarebbero trovati, ab origine, con il punteggio ricalcolato, riconoscevano loro gli effetti contrattuali sia giuridici che economici; RITENUTO, tuttavia, che il pagamento della retribuzione stipendiale e, in generale, il riconoscimento degli effetti economici non può essere riconosciuto, fatta salva una espressa disposizione giurisdizionale e in assenza del sinallagma contrattuale, per il periodo in cui, concretamente, non è stata resa la prestazione lavorativa; RITENUTO opportuno, pertanto, con riferimento al riconoscimento degli effetti economici, operare una rettifica dei provvedimenti assunzionali in autotutela.”
3. Tanto precisato, la domanda di risarcimento non può essere accolta. Si premette che, in realtà, come correttamente dedotto dalla difesa erariale, il dedotto pregiudizio (ritardata assunzione solo con decorrenza degli effetti economici dal mese di giugno 2024) deriva causalmente dal provvedimento adottato con Nota prot. n. 774 del 21 gennaio 2025, con il quale l’Amministrazione ha deciso “di modificare i provvedimenti di assunzione recanti protocollo nn. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID; m_dg.DOG.13/08/2024.0014714.ID e prot. n. m_dg.DOG.05/12/2024.0020323.ID e i relativi contratti di lavoro, limitatamente alla parte in cui sono stati riconosciuti gli effetti economici con decorrenza diversa dalla data dell’immissione in servizio, revocando suddetto riconoscimento e mantenendo ferma, invece, la decorrenza degli effetti giuridici così come previsto, per ciascuno, nei richiamati provvedimenti. Dispone, pertanto, che per gli Addetti U.P.P. di cui all’elenco sopra riportato [tra cui rientra l’odierna ricorrente: NdA] gli effetti economici contrattuali decorrano dalla data di effettiva immissione in possesso, con conseguente recupero delle somme eventualmente liquidate per gli arretrati in forza dei provvedimenti e contratti qui rettificati” .
Il suddetto provvedimento non è stato contestato tempestivamente dalla ricorrente ed è divenuto inoppugnabile, tal che si rende applicabile il principio posto dall’articolo 30, comma, secondo periodo, del codice di rito, laddove è previsto che “ Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”. L’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento dell’Amministrazione e agire anche in via cautelare contro un atto che evidentemente riteneva foriero di pregiudizio. Nella condotta positiva richiesta al danneggiato, per ordinaria diligenza (“Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”) rientra anche e soprattutto l’onere di attivare un’azione giudiziale di annullamento avverso l’atto amministrativo dal quale discendono gli effetti lesivi di cui ci si duole, con la conseguenza che si deve escludere la responsabilità dell’Amministrazione se emerge che il danno avrebbe potuto essere evitato mediante la possibile e agevole iniziativa giudiziaria.
Ferma tale assorbente ragione, si osserva, in ogni caso e nel merito della condotta tenuta dagli uffici, che l’asserito ritardo nell’assunzione della dipendente non è in alcun modo imputabile all’amministrazione giudiziaria, la quale ha operato con tempestività e nel rispetto delle procedure previste. L’allungamento dei temi del concorso è stato infatti determinato esclusivamente da esigenze tecniche connesse alla trasmissione del verbale della commissione e alla successiva approvazione da parte della commissione RIPAM, quali passaggi necessari e obbligatori per poter procedere formalmente all’assunzione.
Si aggiunga che il verbale con cui la posizione della ricorrente è stata rivista è datato 20 novembre 2024 e che tale ricalcolo è dovuto ad un errore dall’istante stessa. Solo successivamente a tale data, il verbale è stato trasmesso da ME PA alla commissione AM per la validazione. E solo a conclusione di tali adempimenti è stato possibile completare l’iter amministrativo e convocare la ricorrente per la presa di servizio e la sottoscrizione del contratto (per altro in tempi assolutamente ragionevoli, posto che la ricorrente ha potuto prendere servizio già in data 17 dicembre 2024).
Con riguardo alle doglianze attinenti al Provvedimento del Direttore Generale m_dg.DOG.21/01/2025.0000774.ID, con il quale si è provveduto a rettificare, tra gli altri, il terzo provvedimento di assunzione, si osserva che la decorrenza giuridica dell’immissione in servizio dei candidati fin dal mese di giugno, è stata per l’Amministrazione una priorità, al fine di non pregiudicare gli stessi e garantire loro di conseguire il possesso del requisito, previsto per legge, per poter partecipare alla futura stabilizzazione, secondo quanto prescritto dal decreto-legge n. 19/2024. Tuttavia, in tali provvedimenti, l’amministrazione, errando, aveva riconosciuto anche (retroattivamente) gli effetti economici del contratto, determinazione non giuridicamente corretta, posto che non è possibile il riconoscimento di effetti economici in assenza del sinallagma contrattuale e della effettiva resa della prestazione lavorativa.
La disposta rettifica dei provvedimenti assunzionali, con preciso riferimento al riconoscimento degli effetti giuridici del contratto, è stata del tutto giustificata e oggetto di legittimo intervento in autotutela da parte dell’amministrazione (anche nel rispetto di un termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di secondo grado).
4. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria proposta deve essere respinta, perché infondata.
Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
IP AR NO, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IP AR NO | RO IT |
IL SEGRETARIO