Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8010/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
8010/2018 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giuseppe Martinelli, uni- tamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Fusaro 10;
- APPELLANTE -
CONTRO
FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., (p.iva: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusto mandato allegato alla comparsa di costitu- P.IVA_1 zione e risposta, dall'avv. Silvio Messuri, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Giordano n. 164;
- APPELLATA -
NONCHE'
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
470/2018 in materia di danni a cose da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. ha tempestivamente appellato la sentenza, pronunciata dal Giudice di Parte_1
Pace di Sant'Anastasia, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda da esso
1
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, nella contumacia di decli- Controparte_2 nata la proponibilità della domanda, aveva accertato la esclusiva responsabilità del con- ducente dell'Alfa 147 nella causazione del sinistro, condannandolo in solido con la compagnia assicurativa, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma complessiva di euro 1.600,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo al pa- gamento delle spese di lite.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante contesta la quantificazione dei danni liquidati non avendo, il giudice di primo grado, riconosciuto la somma stabilita dalle risultanze della consulenza tecnica affidata al Perito dalla Persona_1 quale non avrebbe, invece, dovuto discostarsi riconoscendo il danno così come prospet- tato dal CTU. Ha impugnato, altresì, il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado. Ha, quindi, concluso affinché gli appellanti fossero condannati al paga- mento della residua somma di euro 2.330,00 ed ad € 1.250,00 per le spese di primo gra- do, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Ha resistito al gravame nella qualità di FGVS, eccependo in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 E 348 c.p.c.. Nel me- rito, ha insistito per il rigetto, con aggravio delle spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata, piu volte per esigenze di ruolo, per la precisazione delle conclusioni e all'esito dell'odierna udienza è stata ri- servata a sentenza.
Motivi della decisione.
1.In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento im- pugnato circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e, per altro verso, le modifiche richieste censurando la ricostruzione
2
in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
1.1 Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché
l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presen- tano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
2. Nel merito l'appello è infondato.
2.1. E' bene porre in rilievo che risulta coperto dal giudicato l'accertamento della dina- mica del sinistro verificatosi il 26/04/2015 nelle circostanze di tempo e di luogo descrit- te in citazione e l'attribuzione dell'esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso al proprietario e conducente della Alfa 147, , sprovvista di assicurazio- Controparte_2 ne.
Invero, come si è detto sinteticamente nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, la critica dell'odierna appellante è rivolta unicamente contro la quantificazione del risar- cimento dei danni subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro de quo. In particolare, la motivazione adottata dal giudice di primo grado sarebbe viziata in quanto non ha rico- nosciuto la somma di € 2330,00 riconosciuta, invece, dal CTU quale importo per il ri- sarcimento
L'assunto non merita condivisione.
Sul punto è opportuno evidenziare, invece, che le incongruenze denunciate dall'appellante non si rivengono da parte di questo Tribunale che ritiene in contrario evidenziare la correttezza delle argomentazioni svolte seppur in maniera sintetica e che in questa sede andranno integrate.
Giova, infatti, evidenziare che il CTU non ha affermato che il veicolo non possa più es- sere riparato, ma ha affermato che sarebbe economicamente più vantaggioso acquistare un veicolo con le stesse caratteristiche piuttosto che procedere alla riparazione del vei- colo e l'appellante, nonostante l'antieconomicità delle riparazione, ben potrebbe effet- tuare tali lavorazioni scegliendo di sopportare il costo pari alla differenza di valore ante sinistro e l'ammontare delle spese per la riparazione.
3
Ciò detto, le ulteriori voci riconosciute dal Ctu (quali demolizione, immatricolazione e fram), non possono essere riconosciute de plano ed in assenza di attività assertiva ed istruttoria sul punto;
il nostro ordinamento, infatti, non contempla il risarcimento danno in re ipsa, ma onera il danneggiato di provare la concreta ed effettiva entità della perdita subita. Sul punto, la cassazione ha statuito che: “Come è noto, per riparazione antieco- nomica si intende la riparazione del mezzo quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto. In base all'art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro. Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al paga- mento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatri- colazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usa- to;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato. Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso. In applicazione di tale principio, correttamente è stata respinta la domanda risarcitoria dell'odierna ricorrente (Cass. Civ. 19958/2024).
Dunque, non avendo l'appellante in primo grado provato l'effettivo pagamento per le ulteriori voci conteggiate dal CTU, il giudice di primo grado ha correttamente ricono- sciuto il risarcimento nella somma di € 1.600,00; senza contare, inoltre, che lo stesso nulla ha dedotto in merito alle stesse.
Alla luce di quanto detto, tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
2. Quanto al motivo sulla liquidazione delle spese, esso è inammissibile.
Giova evidenziare, difatti, che la liquidazione delle spese ha natura accessoria nella de- cisione, non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto estranea al meri- to. Di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia di- sposto le spese a carico del soccombente, l'omissione degli importi nel dispositivo deve essere integrata col procedimento della correzione di errore materiale. In tal senso la
Suprema Corte ha stabilito che “La possibilità di utilizzare la procedura della correzio-
4
ne degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è fun- zionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del pro- cesso e del giusto processo. L'art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto pro- cesso, reca l'affermazione per cui «la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo»….il tipo di errore denunciato può essere corretto solo con la procedura di correzione degli errori materiali e non con l'impugnazione davanti a questa Corte di legittimità. Qualificando il motivo di ricorso quale istanza di correzione dell'errore ma- teriale, si osserva che questa deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione, sicché è inammissibile il motivo formulato dai resistenti con il ricorso incidentale. La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, infatti, afferma che, anche nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla Corte di legittimità, ma unicamente al giudice del merito. Tale orientamento trova ulteriore conferma alla luce della sentenza della Corte
Cost., 10/11/2004, n.335, la quale, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 287
c.p.c. limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", avva- lora ulteriormente la competenza esclusiva del giudice che ha emesso la sentenza a cor- reggerne gli eventuali errori materiali (Cass, Ordinanza 23/03/2015 n. 5727 ,Cass., 12/
05/ 2005, n9968; Cass., 15/06/1999, n. 5966; Cass., 8 /57 1998, n n. 5727 4677)” (Cass.
Civ. 16415/2018).
Pertanto, nel caso come quello in esame, in cui il giudice di prime grado ha erroneamen- te calcolato le spese in parte dispositiva, tale errore può agevolmente essere sanato con la procedura di correzione degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione con- tenuta in motivazione dell'obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.
Da tutto quanto finora osservato discende il rigetto del gravame proposto, con conse- guente integrale conferma della sentenza appellata.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e vanno liquidate come per legge ai sensi del DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, con riferimento ai parametri minimi con esclusione della fase istruttoria in quanto non svoltasi.
5
4. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costi- tuiscono, tuttavia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna al pagamento, in favore delle in per- Parte_1 CP_1 CP_1 sona del rapp.te legale p.t., nella qualità spiegata, delle spese del presente grado di giu- dizio, liquidate in euro euro 811,00 (di cui euro 203,00 per la fase di studio, euro 203,00 per la fase introduttiva, euro 405,00 euro per la fase decisionale, escludendosi la fase istruttoria in quanto non svoltasi) per compenso professionale oltre rimborso spese ge- nerali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Nola il 26.06.2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
6