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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3061 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Massa Via del Melaro 38/C, difesa dall'Avv. Roberto Margara del Foro di Massa, giusta procura in atti ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_1 C.F._2 in Ponsacco (PI), via Gambucci, 8, difeso dall'Avv. Elisa Fornai del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
[...]
Controparte_2
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute. * * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 28.10.2024 – deducendo che:
a) che in data 1/7/1997, in Massa (MS), gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario scegliendo il regime di comunione dei beni (Reg. Atti matrimonio anno 1997, n
92, parte II , serie A);
b) che dal matrimonio è nata la figlia il 16/08/2000; Per_1
c) che i coniugi sono stati in regime di comunione dei beni sino al 5/2/2001 data nella quale i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni;
d) che il Tribunale di Massa in data 1/6/2017 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
e) che nelle condizioni di separazione venivano stabiliti, l'affidamento condiviso ai genitori delle figlia all'epoca minorenne e l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale di sua Parte_1 proprietà sita in Massa via Del Melaro n. 38/C, affinché continuasse ad abitarvi con la figlia, facendosi carico di tutte le relative utenze;
f) che a carico del sig. veniva stabilito un contributo di mantenimento della figlia Controparte_1 pari ad euro 250,00, con rivalutazione istat da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori;
g) che la separazione si è protratta ininterrottamente da oltre 7 anni senza esservi stata alcuna riconciliazione ed i coniugi hanno vissuto separatamente risiedendo in luoghi diversi;
h) che la figlia , oggi maggiorenne, studia presso l'università di Pisa e non è ancora Per_1 economicamente indipendente;
i) che, quanto alla situazione reddituale e patrimoniale della sig.ra il reddito Parte_1 complessivo lordo nell'anno 2023 è pari ad euro 14.124,00, nell'anno 2022 è pari ad euro
18.292,00, nell'anno 2021 è pari ad euro 12.316,00. La medesima, è proprietaria per 1/6 di un immobile categoria catastale A/2 sito in Massa via Filippo Turati n. 4, per 1/1 di immobile categoria catastale A/7 sito in Massa via del Melaro snc, per 1/6 di immobile categoria catastale
C/1 sito in Massa via Marina Vecchia n. 131 e per 1/9 di un terreno sito nel Comune di Massa.
E' titolare di un conto corrente Banco Posta n. 1028329355 ed un conto corrente MPS n. 5820.50 di cui si allegano gli estratti conto corrente degli ultimi tre anni. E' proprietaria del veicolo tg
FG627HW; E' intestataria dei seguenti investimenti finanziari Buono fruttifero postale CP_3 del valore nominale di euro 10.000,00
l) che, quanto alla situazione reddituale e patrimoniale del sig. il reddito Controparte_1 complessivo lordo nell'anno 2023 è pari ad euro 24.862,00, nell'anno 2022 è pari ad euro
37.893,00, nell'anno 2021 è pari ad euro 25.786,00. Lo stesso non è proprietario di beni immobili;
è proprietario dell'autoveicolo modello Pegeout 2008 Tg GP250DL e del motoveicolo Piaggio
Tg EG44506; è titolare del conto corrente Bmed n. 011867744-0 e fino al mese di settembre
2022 è stato titolare di altro conto corrente Bmed n. 012136685-4; Il sig. è inoltre Controparte_1 intestatario dei seguenti oneri mensili:
- prestito personale n. 01845880 Banca Mediolanum con rata mensile di euro 232,69 fino al
31.07.2025;
- prestito personale n. 00060386 Banca Mediolanum con rata mensile di euro 277,13 fino al
31.05.2026;
- prestito personale n. 00070832 Banca Medilanum con rata mensile di euro 77,18 fino al
31.02.2026.
m) Inoltre la sig.ra ed il sig. sono contitolari del c.c. n. 0039/0000035406635 Pt_1 CP_1 presso Credit Agricole, conto corrente utilizzato esclusivamente per la gestione dei pannelli solari installati sull'immobile di proprietà della;
detto conto continuerà ad essere utilizzato Parte_1 esclusivamente dalla sig.ra che si impegna inoltre, non appena ciò sarà possibile, Parte_1 alla sua chiusura mantenendo indenne il sig. da qualisivoglia richiesta dell'istituto di CP_1 credito, il sig. si impegna, a semplice richiesta a rendersi disponibile alla chiusura di detto CP_1 conto corrente;
n) che non appare possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i quali, pertanto, richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1 . Il sig. si obbliga a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nata Per_1 il 16/08/2000 sino alla sua indipendenza economica.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare all'assegno divorzile in proprio favore ed a qualsiasi forma di sostentamento;
3. I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e previa comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. ***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Stante la natura congiunta del ricorso nulla si dispone in punto di spese di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3061/2024, così provvede:
a.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
, matrimonio celebrato in Massa, in data 01.07.1997, trascritto nei Registri di Controparte_1
Stato Civile del detto Comune al n. 92 - parte II , serie A), anno 1997
b.ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Massa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici Registri Anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza,
c.DISPONE che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di euro 250,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nata il [...] sino alla sua indipendenza economica. Per_1
d.DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare all'assegno divorzile in proprio favore ed a qualsiasi forma di sostentamento;
e.DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3061 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Massa Via del Melaro 38/C, difesa dall'Avv. Roberto Margara del Foro di Massa, giusta procura in atti ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_1 C.F._2 in Ponsacco (PI), via Gambucci, 8, difeso dall'Avv. Elisa Fornai del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
[...]
Controparte_2
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.12.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute. * * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 28.10.2024 – deducendo che:
a) che in data 1/7/1997, in Massa (MS), gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario scegliendo il regime di comunione dei beni (Reg. Atti matrimonio anno 1997, n
92, parte II , serie A);
b) che dal matrimonio è nata la figlia il 16/08/2000; Per_1
c) che i coniugi sono stati in regime di comunione dei beni sino al 5/2/2001 data nella quale i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni;
d) che il Tribunale di Massa in data 1/6/2017 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
e) che nelle condizioni di separazione venivano stabiliti, l'affidamento condiviso ai genitori delle figlia all'epoca minorenne e l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale di sua Parte_1 proprietà sita in Massa via Del Melaro n. 38/C, affinché continuasse ad abitarvi con la figlia, facendosi carico di tutte le relative utenze;
f) che a carico del sig. veniva stabilito un contributo di mantenimento della figlia Controparte_1 pari ad euro 250,00, con rivalutazione istat da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori;
g) che la separazione si è protratta ininterrottamente da oltre 7 anni senza esservi stata alcuna riconciliazione ed i coniugi hanno vissuto separatamente risiedendo in luoghi diversi;
h) che la figlia , oggi maggiorenne, studia presso l'università di Pisa e non è ancora Per_1 economicamente indipendente;
i) che, quanto alla situazione reddituale e patrimoniale della sig.ra il reddito Parte_1 complessivo lordo nell'anno 2023 è pari ad euro 14.124,00, nell'anno 2022 è pari ad euro
18.292,00, nell'anno 2021 è pari ad euro 12.316,00. La medesima, è proprietaria per 1/6 di un immobile categoria catastale A/2 sito in Massa via Filippo Turati n. 4, per 1/1 di immobile categoria catastale A/7 sito in Massa via del Melaro snc, per 1/6 di immobile categoria catastale
C/1 sito in Massa via Marina Vecchia n. 131 e per 1/9 di un terreno sito nel Comune di Massa.
E' titolare di un conto corrente Banco Posta n. 1028329355 ed un conto corrente MPS n. 5820.50 di cui si allegano gli estratti conto corrente degli ultimi tre anni. E' proprietaria del veicolo tg
FG627HW; E' intestataria dei seguenti investimenti finanziari Buono fruttifero postale CP_3 del valore nominale di euro 10.000,00
l) che, quanto alla situazione reddituale e patrimoniale del sig. il reddito Controparte_1 complessivo lordo nell'anno 2023 è pari ad euro 24.862,00, nell'anno 2022 è pari ad euro
37.893,00, nell'anno 2021 è pari ad euro 25.786,00. Lo stesso non è proprietario di beni immobili;
è proprietario dell'autoveicolo modello Pegeout 2008 Tg GP250DL e del motoveicolo Piaggio
Tg EG44506; è titolare del conto corrente Bmed n. 011867744-0 e fino al mese di settembre
2022 è stato titolare di altro conto corrente Bmed n. 012136685-4; Il sig. è inoltre Controparte_1 intestatario dei seguenti oneri mensili:
- prestito personale n. 01845880 Banca Mediolanum con rata mensile di euro 232,69 fino al
31.07.2025;
- prestito personale n. 00060386 Banca Mediolanum con rata mensile di euro 277,13 fino al
31.05.2026;
- prestito personale n. 00070832 Banca Medilanum con rata mensile di euro 77,18 fino al
31.02.2026.
m) Inoltre la sig.ra ed il sig. sono contitolari del c.c. n. 0039/0000035406635 Pt_1 CP_1 presso Credit Agricole, conto corrente utilizzato esclusivamente per la gestione dei pannelli solari installati sull'immobile di proprietà della;
detto conto continuerà ad essere utilizzato Parte_1 esclusivamente dalla sig.ra che si impegna inoltre, non appena ciò sarà possibile, Parte_1 alla sua chiusura mantenendo indenne il sig. da qualisivoglia richiesta dell'istituto di CP_1 credito, il sig. si impegna, a semplice richiesta a rendersi disponibile alla chiusura di detto CP_1 conto corrente;
n) che non appare possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i quali, pertanto, richiedono congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1 . Il sig. si obbliga a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo Per_1
l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nata Per_1 il 16/08/2000 sino alla sua indipendenza economica.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare all'assegno divorzile in proprio favore ed a qualsiasi forma di sostentamento;
3. I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e previa comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. ***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Stante la natura congiunta del ricorso nulla si dispone in punto di spese di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3061/2024, così provvede:
a.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1
, matrimonio celebrato in Massa, in data 01.07.1997, trascritto nei Registri di Controparte_1
Stato Civile del detto Comune al n. 92 - parte II , serie A), anno 1997
b.ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Massa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici Registri Anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza,
c.DISPONE che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma di euro 250,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nata il [...] sino alla sua indipendenza economica. Per_1
d.DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare all'assegno divorzile in proprio favore ed a qualsiasi forma di sostentamento;
e.DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi