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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12157 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, nella persona del Giudice ER ER GR, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14743 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, all'esito della discussione e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Guglielmo Ara, con il quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore, presso la sede dell'avvocatura aziendale in via P.M. Vergara
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Pozzuoli (NA), alla via Celle n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberto
Buonanno, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
OPPOSTA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio Parte_2 innanzi a questo Tribunale la in persona del legale rappresentante p.t., per CP_1 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4014/2023, emesso dal Tribunale di Napoli il 9.6.2023 e notificato il 12.6.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 722.681,93, oltre interessi ex art. 1283 c.c. e spese di procedimento. Parte A sostegno della spiegata opposizione, l' esponeva: che la aveva CP_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 223 del 27.3.2012, nel quale il giudice aveva Parte liquidato i soli interessi legali e non anche quelli ex d.lgs. 231/2002; che l' aveva proposto opposizione, che era stata accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4751/2022, in accoglimento dell'appello proposto da rigettava l'opposizione a decreto CP_1
Parte ingiuntivo proposta dall' ; che, in seguito alla citata sentenza, l' Parte_2 provvedeva al pagamento del capitale e degli interessi legali e, pertanto, la CP_1 ricorreva all'intestato Tribunale per ottenere un ulteriore decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento degli interessi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002; che il Tribunale, il
9.6.2023, emetteva il decreto ingiuntivo n. 4014/2023, notificato in data 12.6.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 722.681,93, oltre interessi ex art. Parte 1283 c.c. e spese di procedimento. Tanto premesso in fatto, l' ricorrente riteneva che gli interessi ex d.lgs. 231/2002 non fossero dovuti in quanto il Tribunale, nel decreto ingiuntivo n. 231/2002, aveva liquidato i soli interessi legali, senza esprimersi sugli interessi moratori, e che anche la Corte d'appello non aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento di tali interessi moratori. Pertanto, rilevando di aver spontaneamente ottemperato alla sentenza della Corte di Appello n. 4751/2022, con determinazione n. 3243/2023, riteneva che nulla fosse ulteriormente dovuto in favore dell'opposta e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso e CP_1 chiedendone l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite. Sosteneva, in particolare, che la Corte di Appello si era pronunciata solo sull'originario decreto ingiuntivo, senza alcuna preclusione per la società creditrice di chiedere il pagamento delle domande non accolte, ai sensi dell'art. 640, ultimo comma, c.p.c.. Chiedeva, pertanto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di accogliere la domanda riconvenzionale con riconoscimento del diritto al pagamento delle somme per interessi sul capitale di € 1.262.059,98, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore.
All'udienza del 15.2.2024, il giudice istruttore, rilevando che la domanda di interessi ex pag. 2/7 d.lgs 231/2002 era stata avanzata da nel 2012, senza tuttavia essere accolta CP_1
e che, di conseguenza, la domanda avanzata in sede monitoria, ove non accolta, può essere sempre riproposta, in quanto non vi era alcun giudicato che negasse il diritto dell'opposta ad ottenere gli interessi al tasso del d.lgs. 231/2002, concedeva la provvisoria esecuzione e rinviava all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione. La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito della discussione del 22.12.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, è stata decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La ha richiesto, nei confronti della , il pagamento degli CP_1 Parte_2 interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, prodotti dal tardivo pagamento di 8 fatture, emesse nell'anno 2011, tra il mese di maggio e quello di dicembre, con riferimento a prestazioni mediche da lei eseguite, in regime di accreditamento, per conto della Parte_2
.
[...]
La ricorrente ha quantificato gli interessi in € 722.689,93, calcolati al netto di quelli legali già riscossi, liquidati nella misura di € 102.411,53. Al ricorso sono stati allegati dei prospetti analitici nei quali sono indicati il capitale, il tasso di interesse, i giorni di ritardo.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha prodotto: - le fatture dell'anno 2011; gli atti del processo relativo al decreto ingiuntivo del 2012 (sentenza di primo grado e sentenza della Corte di Appello); le determine dirigenziali dell' ; la Controparte_2 fattura n. 1 del 6.4.2023 di € 1.010.658,02 per il pagamento della sorte capitale;
la fattura n. 4 del 12.4.2023 di € 102.411,53 per il pagamento degli interessi legali;
lo schema di conteggi con gli importi analiticamente indicati. Parte La convenuta ha eccepito che né il Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo del 2012 né la Corte di Appello avevano mai riconosciuto il diritto della società opposta al pagamento degli interessi moratori richiesti e, pertanto, ritenendo che si fosse formato il giudicato sul diniego di tali interessi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In sostanza, secondo l'opponente, l'emissione, per i crediti della relativi alla sorta capitale e ai soli interessi legali, del decreto ingiuntivo CP_1 divenuto esecutivo in seguito alla sentenza della Corte di Appello, determinerebbe pag. 3/7 l'impossibilità, per il creditore, di promuovere altra successiva azione per il pagamento degli interessi comunitari – maggiori di quelli legali già riconosciuti – maturati sui corrispettivi pagati in ritardo per le medesime prestazioni.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione debba essere disattesa: la creditrice, invero, ha adeguatamente provato – mediante la produzione dell'originario ricorso e del decreto ingiuntivo emesso relativamente alle prestazioni sanitarie rese nel 2011 (cfr. intera produzione della fase monitoria, composta da 11 documenti, allegata alla comparsa di costituzione e risposta) – di aver richiesto, nel ricorso, oltre al pagamento dei corrispettivi, anche gli interessi ex d.lgs. 231/02, interessi, peraltro, non riconosciuti dal primo giudice, che si è limitato ad emettere il decreto ingiuntivo per la sorta capitale e per i soli interessi legali;
dunque, pur se espressamente richiesti dalla non CP_1 venivano riconosciuti gli interessi ex d.lgs. 231/02, in questa sede richiesti. Peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 4510/06, “Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, cod. proc. civ. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta)”.
In conclusione, l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, per la natura stessa del procedimento sommario d'ingiunzione, acquista efficacia assimilabile a quella della sentenza soltanto per la parte di domanda accolta, mentre, per la parte di domanda respinta (o meglio, non presa in considerazione), è privo di detta efficacia, poiché la pronuncia di rigetto emessa inaudita altera parte non può avere il valore di un accertamento negativo della domanda dell'attore.
Tanto doverosamente premesso, ritiene il Tribunale che il d. lgs. 231/2001 possa essere applicato al caso di specie, anche in considerazione del consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore degli utenti del servizio sanitario, da strutture private accreditate, il diritto di quest'ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge qualora, in data successiva all'8 agosto pag. 4/7 2002, sia stato concluso, tra l'ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l'ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (cfr. Cass. 02/07/2019, n.
17665; Cass. 11/10/2016, n. 20391; Cass. 07/04/2016, n. 14349; Cass. 13/07/2017, n.
17341). Secondo la Corte di legittimità, quindi, gli accordi contrattuali previsti dagli artt. 8 bis e 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 rientrano nelle transazioni commerciali previste dal d.lgs. n. 231/02, trattandosi di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Deve, poi, evidenziarsi che la creditrice ha adeguatamente provato il proprio credito, dal Parte momento che l' convenuta non ha mai contestato né l'esistenza della convenzione, né del credito relativamente alla sorta capitale e agli interessi legali, avendo anzi provveduto spontaneamente ad adempiere in seguito alla sentenza della Corte di
Appello (cfr. copia delle fatture relative al periodo oggetto di contenzioso, copia del decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto per il servizio reso).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che debbano essere riconosciuti alla gli CP_1 interessi ex d.lgs. 231/02 maturati sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese in favore dell' in virtù della preclusione creata dal presunto giudicato, Parte_2 che invece, per le ragioni innanzi esplicitate, non si era formato non avendo il primo giudice espresso alcunché in ordine alla predetta domanda.
Peraltro, diverse pronunce della Suprema Corte (n.20391 dell'11.10.2016 e n. 17341 del
13.7.2017) ritengono che “anche le prestazioni in favore di un ente pubblico - e segnatamente, le prestazioni in campo sanitario - costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'esito di una sequenza operativa, le fasi iniziali della quale sono scandite, attraverso l'adozione del provvedimento di autorizzazione e di pag. 5/7 accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà da parte della P.A.”; di Parte conseguenza, tra l' e il soggetto accreditato viene stipulato un contratto nel quale
“le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti (...), nonchè il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli", così ricostruendo la vicenda negoziale, nell'arco di efficacia del D.Lgs. n. 231 del 2002.
Alla luce delle suddette pronunce pienamente condivisibili va, pertanto, superata la ricostruzione del rapporto – sulla base della quale veniva escluso il riconoscimento degli interessi comunitari - di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico, non aventi cioè più fonte in un rapporto di natura negoziale. Deve, altresì, ritenersi applicabile la disciplina di cui al d.lgs. 231/02 al rapporto in esame, anche in considerazione della vigenza temporale;
va ricordato che l'art. 11, co. 1°, del D. lgs. n.
231/2002, nel dettare la normativa transitoria volta a delimitare l'ambito di operatività delle nuove disposizioni, ne ha subordinato l'applicazione all'ulteriore requisito della conclusione del contratto in data non anteriore all'8 agosto 2002.
In ordine al quanto spettante alla società opposta, va ritenuto corretto – anche perché non specificamente contestato dalla opponente – il conteggio depositato dalla società nella fase monitoria, nel quale si è tenuto conto del numero dei giorni di ritardo accumulati, in ragione dei termini di pagamento, come stabiliti in contratto, e della data di effettivo pagamento;
il tutto, previa detrazione delle somme già pagate a titolo di interessi legali, in ottemperanza a quanto deciso dalla Corte di Appello, che ha confermato il decreto ingiuntivo originario.
Da quanto precede discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (in base al valore della controversia, parametri minimi, con eliminazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4014/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il 9.6.2023 e notificato il 12.6.2023;
2. condanna l' , in persona del direttore legale rappresentante p.t., al Parte_2
pag. 6/7 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.831,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 22 dicembre 2025
Il Giudice
ER ER GR
pag. 7/7