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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Bilotti
e cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Mollo
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 7/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note depositate in pct in data 28/4/2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 23/01/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 27.06.2015 e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio minore . Per_1
Con provvedimento in data 1/2/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/4/2025, successivamente rinviata alla data del 7/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 7/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note depositate in pct in data 28/4/2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno, in data 27.06.2015 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 55 – parte 2 – serie A – Anno 2015)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si obbligano alle seguenti attribuzioni patrimoniali: la IG.ra si impegna ed Controparte_1 obbliga a trasferire e cedere al IG. , con successivo atto notarile Parte_1 da stipularsi entro e non oltre trenta giorni (30 gg.) dalla data della sentenza di omologa, la piena proprietà della sua quota pari ad un mezzo del seguente bene immobile: appartamento sito in Livorno (LI), in Via Silvano Pizzi n 10.
L'immobile in questione, attualmente di proprietà comune dei coniugi, è sito in Livorno (LI), Via Silvano Pizzi n 10 , è costituito da un appartamento posto al piano quinto, composto da ingresso, cucina/zona pranzo con accesso alla veranda, soggiorno, ripostiglio ed ulteriore disimpegno dal quale si accede al bagno ed alle due camere e censito al Catasto fabbricati di detto Comune di
Livorno al Foglio n. 21, Particella n. 2987, Subalterno n. 603, Categoria A/2, classe 3, vani 6, Superficie catastale totale 91 metri quadri, totale escluse aree scoperte 91 metri quadri, Rendita Catastale € 898,64 , oltre ad annessa pertinenza esclusiva locale garage, censito al catasto fabbricati di detto
Comune di Livorno al Foglio n. 21, Particella n. 2987, Subalterno n. 11, piano terra Categoria C/6, classe 7, metri quadri 12, Superficie Catastale Totale 13 metri quadri, Rendita catastale € 48,34.
Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, da stipularsi entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data dell'omologa, con tutti i diritti di proprietà alla stessa spettanti. L'unità immobiliare descritta è stata acquistata dai coniugi
3 in data 21.12.2022 con atto notarile Dott. Repertorio n. 11163, Per_2
Raccolta n. 8933, Registrato a Livorno in data 23.12.2022 al n. 12429 serie 1T, e trascritto a Livorno, in data 23.12.2022 al Registro generale n. 23582, registro particolare n. 16734. L'immobile in oggetto sarà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusti i titoli di provenienza.
La IG.ra intestatario catastale, nell'obbligo che si assume Controparte_1 nel cedere e trasferire al IG. il 50% della quota di sua esclusiva Parte_1 proprietà, dichiara che i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto (doc.
13 planimetria catastale immobile casa coniugale in allegato al ricorso). Inoltre, dichiara che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e, in particolare, che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria. Dichiara altresì che gli impianti in uso all'immobile sono conformi alla normativa vigente. In conformità all'art. 6, comma 3, D. Lgs.
192/2005, la IG.ra dichiara che l'immobile è dotato di Controparte_1 attestazione di prestazione energetica (come da doc. 5 allegato al ricorso) a tutt'oggi in vigore e valida sino al 09.11.2032 e, altresì, dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie.
La IG.ra presterà le garanzie di legge, e si impegna a cedere Controparte_1
e trasferire la sua quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile così per come supra identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo acceso da entrambi i coniugi in data 21.12.2022. con Banco BPM S.p.A., con atto notarile
Dott. Repertorio n. 11164, Raccolta n. 8934, Registrato in Livorno in Per_2 data 23.12.2022 al n. 12430 serie 1T, iscritto a Livorno, in data 23.12.2022 al
Registro generale n. 23583 e al Registro particolare n. 4152 R.P.
Il trasferimento sopra indicato, per espressa pattuizione dei coniugi, avverrà in assenza di qualsivoglia corrispettivo in denaro o equivalente, stante quanto infra previsto al punto 4) del presente ricorso.
3) coniugi convengono che il IG , a fronte del trasferimento della Parte_1 quota parte di proprietà della IG.ra dell'immobile Controparte_1 attualmente in comproprietà, si accolli in via esclusiva l'intero debito de residuo che i coniugi hanno contratto con l'istituto di credito per un mutuo di originari € 169.000,00, di cui al contratto sottoscritto in data 21.12.2022 dinanzi al Notaio Dott. , garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a Per_2 cure e spese del IG. una volta completamente estinto il mutuo. A tali Pt_1 effetti, il IG. riconosce di subentrare alla IG.ra Parte_1 Controparte_1
4 verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino alla completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
4) I coniugi si danno reciprocamente atto che la cessione portata dal presente accordo in favore del IG. non sarà assoggettabile ad eventuale Parte_1 collazione per espressa dispensa, in quanto il trasferimento di proprietà come da successivo atto notarile da stipularsi, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della procedura avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi / e non ha natura di Pt_1 CP_1 liberalità. Ai fini fiscali, le parti precisano che tutti i trasferimenti mobiliari ed immobiliari di cui al presente accordo, costituiscono parte essenziale per il raggiungimento dell'accordo della procedura sopra indicata e quindi attratti nell'ambito impositivo per quanto riguarda la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 L. 1987 n. 74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ( Corte Costituzionale n. 154/1999 e della sentenza n 21761/2021) e come ulteriormente precisato con Circolare dell'A.E 21.6 2012 n 27 e 29.5.2013 n. 18 e n. 2 del 21.2.2014 ed a seguire.
5) Il IG. in forza dell'intervenuto accordo sin dal mese di gennaio 2025 Pt_1 provvederà autonomamente al pagamento della rata mensile del mutuo fondiario contratto con l'Istituto di Credito Banco BPM per l'acquisto della casa coniugale.
6) I coniugi danno atto che la IG.ra ha già liberato l'immobile dai CP_1 propri effetti personali e si è trasferita unitamente a in Via della Per_1
Bastia n 22 e provvederà a trasferire altrove la residenza propria e del figlio
; Per_1
7) La IG.ra ha già provveduto a prelevare dal garage, pertinenza CP_1 della casa coniugale, alcuni tra i beni acquistati dai coniugi per le attività ludiche e ricreative del figlio ed a trasferirli presso altro garage condotto in locazione da ambo i coniugi e sito in Livorno, Via della Bassata. Il IG. Pt_1 potrà in ogni momento chiedere alla IG.ra di accedere al detto CP_1 garage al fine di prelevare i detti beni e poterne usufruire nei giorni in cui lo stesso avrà il figlio con sé. Si precisa che il costo del canone del garage preso in affitto in Via della Bassata, sarà esclusivamente onorato dalla sig.ra
CP_1
8) Il IG. , per intervenuti accordi, restituirà alla IG.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 13.000,00 pari alla quota parte dei canoni di mutuo sino ad oggi da costei corrisposti e pari alla quota parte dei ratei del finanziamento
Findomestic fino ad oggi da costei corrisposti previo assegno circolare che lo stesso consegnerà all'altra parte contestualmente alla stipula della vendita di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente accordo;
5 9) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e affettive;
10) rimarrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della Per_1 madre, con la quale manterrà anche la residenza. I coniugi hanno già concordato di alternarsi secondo un calendario di frequentazione paritario, a cui stanno dando esecuzione già da mesi, in base al quale:
- una prima settimana il IG. terrà con sé il figlio dal giovedì Pt_1 Per_1 pomeriggio al sabato mattina, ed in quei giorni starà e pernotterà con Per_1 presso la casa coniugale, prelevandolo personalmente o facendolo prelevare da scuola dal nonno paterno e riconsegnandolo alla mamma entro le 12 del sabato mattina;
- una seconda settimana Il IG. starà con , pernotto compreso, Pt_1 Per_1 dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 prelevandolo da scuola o facendolo prelevare dal nonno paterno, sino al lunedì mattina alle ore 8 quando accompagnerà il bambino a scuola.
11) Il IG. quale contributo al mantenimento di Parte_1 Per_1 corrisponderà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso alla IG.ra sino al mese di marzo 2026, ovvero sino all'estinzione del CP_1 finanziamento contratto dallo stesso con la Findomestic Banca S.p.A., la somma di € 100,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese e tale importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. A decorrere dal mese di aprile 2026, e quindi a decorrere dal mese successivo all'estinzione del finanziamento contratto dal IG. con la Findomestic Banca S.p.A., il IG. Pt_1 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 alla IG.ra la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese e tale importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere Per_1 dalla data del deposito del presente ricorso, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente da parte della IG.ra CP_1
12) I genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente i propri tempi di cura e custodia dei figli senza ingerire in quelli dell'altro, salva la facoltà di accordarsi diversamente tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei figli.
13) Durante i giorni di permanenza presso un genitore, questo dovrà consentire all'altro di telefonare almeno una volta al giorno al figlio . Per_1
14) Durante le festività comandate del Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta,
e quelle specificatamente indicate in quanto concordate ovvero 6 gennaio, 25
6 aprile, 1 maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza e ciò fra Per_1 le varie feste anche nel medesimo anno;
a titolo esemplificativo se un genitore terrà seco il giorno di Natale, l'altro lo terrà seco il giorno di Santo Per_1
Stefano; se la madre un anno terrà seco per il 15 agosto, il padre lo Per_1 avrà lo stesso giorno con sé nell'anno successivo. I coniugi concordano che il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per i compleanni di ove Per_1 non fosse possibile condividerlo. Quanto ai compleanni dei rispettivi genitori si concorda che ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno insieme a anche se da calendarizzazione il giorno fosse di competenza Per_1 dell'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé
per un periodo minimo di 10 giorni continuativi, da stabilirsi di Per_1 comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno. Concordano inoltre di acconsentire ciascuno ad un viaggio con durante il resto dell'anno Per_1 purché di durata non superiore a sette giorni e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi del bambino;
15) Le spese straordinarie nell'interesse di , previamente concordate e Per_1 documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio esemplificativo: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri scolastici, quelle per la mensa e per il servizio di scuola bus ove dovesse esserci, quelle del Centro Estivo nonché le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche e di logopedia non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
quelle universitarie, quelle relative a visite specialistiche e quelle relative ad attività ludiche ricreative e per vacanze richiederanno il preventivo consenso dell'altro.
I coniugi, comunque, dichiarano di essere stati edotti delle LINEE Guida del
CNF del 2017 e si impegnano espressamente a dare ad esse ottemperanza, anche con riferimento alla suddivisione tra spese straordinarie che non necessitano della previa concertazione tra i genitori e spese che, a contrario, necessitano della previa concertazione tra i genitori.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione delle ricevute di spesa, entro il giorno 15 del mese successivo
La sola spesa che il sig. pagherà interamente al 100% sarà la spesa Pt_1 relativa all'attività sportiva frequentata dal figlio , che ad oggi è il Per_1 basket
16) I genitori si avviseranno l'un l'altro tempestivamente in relazione alla fissazione di visite mediche, di assenze da scuola e di modifiche negli impegni sportivi
17) Saranno ripartite nella misura del 50%, anche le detrazioni fiscali delle spese per i figli a carico e pertanto ciascuno dei genitori si impegna a consegnare all'altro la documentazione necessaria per le detrazioni delle spese
7 (fatture, scontrini e ricevute a decorrere dall'anno in corso) in tempi utili per la dichiarazione dei redditi
18) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di voler reciprocamente rinunciare, al momento, ad ogni contributo di mantenimento
19) Infine, con la sottoscrizione dei presenti accordi si prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome di ai Per_1 fini della validità dell'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Bilotti
e cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Mollo
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 7/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note depositate in pct in data 28/4/2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 23/01/2025, i sig.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 27.06.2015 e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio minore . Per_1
Con provvedimento in data 1/2/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/4/2025, successivamente rinviata alla data del 7/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 7/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note depositate in pct in data 28/4/2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CP_1 Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno, in data 27.06.2015 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 55 – parte 2 – serie A – Anno 2015)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si obbligano alle seguenti attribuzioni patrimoniali: la IG.ra si impegna ed Controparte_1 obbliga a trasferire e cedere al IG. , con successivo atto notarile Parte_1 da stipularsi entro e non oltre trenta giorni (30 gg.) dalla data della sentenza di omologa, la piena proprietà della sua quota pari ad un mezzo del seguente bene immobile: appartamento sito in Livorno (LI), in Via Silvano Pizzi n 10.
L'immobile in questione, attualmente di proprietà comune dei coniugi, è sito in Livorno (LI), Via Silvano Pizzi n 10 , è costituito da un appartamento posto al piano quinto, composto da ingresso, cucina/zona pranzo con accesso alla veranda, soggiorno, ripostiglio ed ulteriore disimpegno dal quale si accede al bagno ed alle due camere e censito al Catasto fabbricati di detto Comune di
Livorno al Foglio n. 21, Particella n. 2987, Subalterno n. 603, Categoria A/2, classe 3, vani 6, Superficie catastale totale 91 metri quadri, totale escluse aree scoperte 91 metri quadri, Rendita Catastale € 898,64 , oltre ad annessa pertinenza esclusiva locale garage, censito al catasto fabbricati di detto
Comune di Livorno al Foglio n. 21, Particella n. 2987, Subalterno n. 11, piano terra Categoria C/6, classe 7, metri quadri 12, Superficie Catastale Totale 13 metri quadri, Rendita catastale € 48,34.
Il trasferimento avverrà con successivo atto notarile, da stipularsi entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data dell'omologa, con tutti i diritti di proprietà alla stessa spettanti. L'unità immobiliare descritta è stata acquistata dai coniugi
3 in data 21.12.2022 con atto notarile Dott. Repertorio n. 11163, Per_2
Raccolta n. 8933, Registrato a Livorno in data 23.12.2022 al n. 12429 serie 1T, e trascritto a Livorno, in data 23.12.2022 al Registro generale n. 23582, registro particolare n. 16734. L'immobile in oggetto sarà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusti i titoli di provenienza.
La IG.ra intestatario catastale, nell'obbligo che si assume Controparte_1 nel cedere e trasferire al IG. il 50% della quota di sua esclusiva Parte_1 proprietà, dichiara che i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto (doc.
13 planimetria catastale immobile casa coniugale in allegato al ricorso). Inoltre, dichiara che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e, in particolare, che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria. Dichiara altresì che gli impianti in uso all'immobile sono conformi alla normativa vigente. In conformità all'art. 6, comma 3, D. Lgs.
192/2005, la IG.ra dichiara che l'immobile è dotato di Controparte_1 attestazione di prestazione energetica (come da doc. 5 allegato al ricorso) a tutt'oggi in vigore e valida sino al 09.11.2032 e, altresì, dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie.
La IG.ra presterà le garanzie di legge, e si impegna a cedere Controparte_1
e trasferire la sua quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile così per come supra identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo acceso da entrambi i coniugi in data 21.12.2022. con Banco BPM S.p.A., con atto notarile
Dott. Repertorio n. 11164, Raccolta n. 8934, Registrato in Livorno in Per_2 data 23.12.2022 al n. 12430 serie 1T, iscritto a Livorno, in data 23.12.2022 al
Registro generale n. 23583 e al Registro particolare n. 4152 R.P.
Il trasferimento sopra indicato, per espressa pattuizione dei coniugi, avverrà in assenza di qualsivoglia corrispettivo in denaro o equivalente, stante quanto infra previsto al punto 4) del presente ricorso.
3) coniugi convengono che il IG , a fronte del trasferimento della Parte_1 quota parte di proprietà della IG.ra dell'immobile Controparte_1 attualmente in comproprietà, si accolli in via esclusiva l'intero debito de residuo che i coniugi hanno contratto con l'istituto di credito per un mutuo di originari € 169.000,00, di cui al contratto sottoscritto in data 21.12.2022 dinanzi al Notaio Dott. , garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a Per_2 cure e spese del IG. una volta completamente estinto il mutuo. A tali Pt_1 effetti, il IG. riconosce di subentrare alla IG.ra Parte_1 Controparte_1
4 verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino alla completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
4) I coniugi si danno reciprocamente atto che la cessione portata dal presente accordo in favore del IG. non sarà assoggettabile ad eventuale Parte_1 collazione per espressa dispensa, in quanto il trasferimento di proprietà come da successivo atto notarile da stipularsi, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della procedura avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi / e non ha natura di Pt_1 CP_1 liberalità. Ai fini fiscali, le parti precisano che tutti i trasferimenti mobiliari ed immobiliari di cui al presente accordo, costituiscono parte essenziale per il raggiungimento dell'accordo della procedura sopra indicata e quindi attratti nell'ambito impositivo per quanto riguarda la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 L. 1987 n. 74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ( Corte Costituzionale n. 154/1999 e della sentenza n 21761/2021) e come ulteriormente precisato con Circolare dell'A.E 21.6 2012 n 27 e 29.5.2013 n. 18 e n. 2 del 21.2.2014 ed a seguire.
5) Il IG. in forza dell'intervenuto accordo sin dal mese di gennaio 2025 Pt_1 provvederà autonomamente al pagamento della rata mensile del mutuo fondiario contratto con l'Istituto di Credito Banco BPM per l'acquisto della casa coniugale.
6) I coniugi danno atto che la IG.ra ha già liberato l'immobile dai CP_1 propri effetti personali e si è trasferita unitamente a in Via della Per_1
Bastia n 22 e provvederà a trasferire altrove la residenza propria e del figlio
; Per_1
7) La IG.ra ha già provveduto a prelevare dal garage, pertinenza CP_1 della casa coniugale, alcuni tra i beni acquistati dai coniugi per le attività ludiche e ricreative del figlio ed a trasferirli presso altro garage condotto in locazione da ambo i coniugi e sito in Livorno, Via della Bassata. Il IG. Pt_1 potrà in ogni momento chiedere alla IG.ra di accedere al detto CP_1 garage al fine di prelevare i detti beni e poterne usufruire nei giorni in cui lo stesso avrà il figlio con sé. Si precisa che il costo del canone del garage preso in affitto in Via della Bassata, sarà esclusivamente onorato dalla sig.ra
CP_1
8) Il IG. , per intervenuti accordi, restituirà alla IG.ra Parte_1 CP_1
l'importo di € 13.000,00 pari alla quota parte dei canoni di mutuo sino ad oggi da costei corrisposti e pari alla quota parte dei ratei del finanziamento
Findomestic fino ad oggi da costei corrisposti previo assegno circolare che lo stesso consegnerà all'altra parte contestualmente alla stipula della vendita di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente accordo;
5 9) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali e affettive;
10) rimarrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della Per_1 madre, con la quale manterrà anche la residenza. I coniugi hanno già concordato di alternarsi secondo un calendario di frequentazione paritario, a cui stanno dando esecuzione già da mesi, in base al quale:
- una prima settimana il IG. terrà con sé il figlio dal giovedì Pt_1 Per_1 pomeriggio al sabato mattina, ed in quei giorni starà e pernotterà con Per_1 presso la casa coniugale, prelevandolo personalmente o facendolo prelevare da scuola dal nonno paterno e riconsegnandolo alla mamma entro le 12 del sabato mattina;
- una seconda settimana Il IG. starà con , pernotto compreso, Pt_1 Per_1 dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 prelevandolo da scuola o facendolo prelevare dal nonno paterno, sino al lunedì mattina alle ore 8 quando accompagnerà il bambino a scuola.
11) Il IG. quale contributo al mantenimento di Parte_1 Per_1 corrisponderà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso alla IG.ra sino al mese di marzo 2026, ovvero sino all'estinzione del CP_1 finanziamento contratto dallo stesso con la Findomestic Banca S.p.A., la somma di € 100,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese e tale importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. A decorrere dal mese di aprile 2026, e quindi a decorrere dal mese successivo all'estinzione del finanziamento contratto dal IG. con la Findomestic Banca S.p.A., il IG. Pt_1 corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 alla IG.ra la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni CP_1 mese e tale importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Sempre a titolo di contributo al mantenimento del figlio a decorrere Per_1 dalla data del deposito del presente ricorso, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente da parte della IG.ra CP_1
12) I genitori si impegnano a rispettare scrupolosamente i propri tempi di cura e custodia dei figli senza ingerire in quelli dell'altro, salva la facoltà di accordarsi diversamente tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei figli.
13) Durante i giorni di permanenza presso un genitore, questo dovrà consentire all'altro di telefonare almeno una volta al giorno al figlio . Per_1
14) Durante le festività comandate del Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta,
e quelle specificatamente indicate in quanto concordate ovvero 6 gennaio, 25
6 aprile, 1 maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, ciascun genitore starà con seguendo il criterio dell'alternanza e ciò fra Per_1 le varie feste anche nel medesimo anno;
a titolo esemplificativo se un genitore terrà seco il giorno di Natale, l'altro lo terrà seco il giorno di Santo Per_1
Stefano; se la madre un anno terrà seco per il 15 agosto, il padre lo Per_1 avrà lo stesso giorno con sé nell'anno successivo. I coniugi concordano che il criterio dell'alternanza verrà applicato anche per i compleanni di ove Per_1 non fosse possibile condividerlo. Quanto ai compleanni dei rispettivi genitori si concorda che ogni genitore trascorrerà il proprio compleanno insieme a anche se da calendarizzazione il giorno fosse di competenza Per_1 dell'altro. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé
per un periodo minimo di 10 giorni continuativi, da stabilirsi di Per_1 comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno. Concordano inoltre di acconsentire ciascuno ad un viaggio con durante il resto dell'anno Per_1 purché di durata non superiore a sette giorni e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi del bambino;
15) Le spese straordinarie nell'interesse di , previamente concordate e Per_1 documentate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio esemplificativo: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri scolastici, quelle per la mensa e per il servizio di scuola bus ove dovesse esserci, quelle del Centro Estivo nonché le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche e di logopedia non richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore;
quelle universitarie, quelle relative a visite specialistiche e quelle relative ad attività ludiche ricreative e per vacanze richiederanno il preventivo consenso dell'altro.
I coniugi, comunque, dichiarano di essere stati edotti delle LINEE Guida del
CNF del 2017 e si impegnano espressamente a dare ad esse ottemperanza, anche con riferimento alla suddivisione tra spese straordinarie che non necessitano della previa concertazione tra i genitori e spese che, a contrario, necessitano della previa concertazione tra i genitori.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione delle ricevute di spesa, entro il giorno 15 del mese successivo
La sola spesa che il sig. pagherà interamente al 100% sarà la spesa Pt_1 relativa all'attività sportiva frequentata dal figlio , che ad oggi è il Per_1 basket
16) I genitori si avviseranno l'un l'altro tempestivamente in relazione alla fissazione di visite mediche, di assenze da scuola e di modifiche negli impegni sportivi
17) Saranno ripartite nella misura del 50%, anche le detrazioni fiscali delle spese per i figli a carico e pertanto ciascuno dei genitori si impegna a consegnare all'altro la documentazione necessaria per le detrazioni delle spese
7 (fatture, scontrini e ricevute a decorrere dall'anno in corso) in tempi utili per la dichiarazione dei redditi
18) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di voler reciprocamente rinunciare, al momento, ad ogni contributo di mantenimento
19) Infine, con la sottoscrizione dei presenti accordi si prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome di ai Per_1 fini della validità dell'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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