Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2.dott. Rosa B. Cristofano Consigliere
3.dott. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1539/2024 r. g. sez. lav., vertente TRA
, , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, , , quali eredi del sig.
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
rapp.ti e difesi dall'Avv. Umberto Morelli (CF Persona_1 C.F._5
), con studio in Napoli alla Piazza G. Bovio 22, ed elettivamente C.F._6 domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 indicando per comunicazioni anche il n. di fax 081422355;
Ricorrenti in riassunzione - appellati
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F. C.F._7
PEC: presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz n. 11, Email_2 domicilia per legge;
resistente in riassunzione -appellante
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'8.10.2008 chiedeva al IB di Napoli, in Persona_1 funzione di Giudice del Lavoro, di “I) accertare il diritto a transitare presso una delle amministrazioni indicate ai sensi dell'art. 3, comma 5 D.Lgs 03/7/2003 n. 173, con l'opzione n. 1817 del 30/01/2004, ed il conseguente inadempimento dell'amministrazione e, per l'effetto, condannare la , il Controparte_2 Controparte_3
, UPPA, il Controparte_3 CP_4 [...]
l' , e l' , tutti in persona Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, ovvero rispettivamente per quanto di
1
II) gradatamente, in relazione al punto 1.1.) del ricorso, accertare, ex art. 1331 c.c., l'inadempimento delle amministrazioni intimate per essere rimaste inadempienti rispetto al terzo (amministrazioni indicate in sede di opzione) e condannarle in solido o per quanto di ragione, al risarcimento in favore del ricorrente del danno, anche per perdita di chance, patito, pari ad euro 95.297,1
(novantacinquemiladuecentonovantasette/1)ovvero nella diversa somma determinata di giustizia anche in via equitativa ed ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
III) ancor più gradatamente, in relazione al punto 1.1) del ricorso, accertare il mancato trasferimento in conformità dell'atto di opzione, e riconoscere a favore del ricorrente il diritto, ex art. 1331, all'indennizzo, da determinarsi equitativamente, anche ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
IV) accertare il demansionamento e la dequalificazione, di cui al punto 2), subita dal ricorrente a partire dall'ottobre 2005 dapprima presso l' e poi presso l' e, conseguentemente, Controparte_1 CP_1 CP_6 condannare le suddette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno subito, pari ad euro 83.912,97
(ottantatremilanovecentododici/97), ovvero, gradatamente, considerando il minor intervallo temporale decorrente dal 01/10/2005 (inizio demansionamento) sino al 07/05/2007 (data di effettivo pensionamento) in luogo del 01/03/2008 (data in cui sarebbe andato in pensione senza i fatti per cui è causa) pari quantomeno ad euro 56.844,27 (cinquantaseimilaottocentoquarantaquattro/27) (2.706,87 * 21 mesi) comprese le tredicesime mensilità) ovvero, nella diversa somma determinata di giustizia anche in via equitativa ed ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
V) accertare, inoltre, sempre in relazione al punto 2), il danno biologico subito dal ricorrente in relazione al mancato trasferimento in conformità dell'atto di opzione e del demansionamento e dequalificazione patito e condannare le Amministrazioni intimate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido o per quanto di ragione al risarcimento in favore del ricorrente, pari ad euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) ovvero nella diversa somma determinata di giustizia anche in via equitativa ed ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA).”
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto.
Con sentenza n.4195/2012 il IB adito accoglieva parzialmente il ricorso e per l'effetto condannava l' al risarcimento del danno professionale patito nella misura del Controparte_1 50% della retribuzione lorda percepita per ogni mese a partire dall'ottobre 2005 al 31 gennaio 2007.
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l' e la Corte di Appello Controparte_1 adita, con sentenza n. 7767/2017, riformava integralmente la sentenza di primo grado rigettando in toto la domanda proposta da Persona_1
La prefata sentenza veniva impugnata dal dinanzi alla Corte di Cassazione che, con Per_1 ordinanza n. 7099/2024, accoglieva il primo motivo, sancendo:” La sentenza impugnata non è conforme (...), in quanto pur avendo riconosciuto l'inadempimento datoriale, ha ritenuto legittima la condotta dell' imputando la sostanziale inattività lavorativa del nel periodo CP_1 Per_1 compreso da ottobre 2005 al gennaio 2007 alla scelta del medesimo di non rimanere alle dipendenze dell' e alla difficoltà della medesima di individuare sedi lavorative gradite al CP_1 lavoratore, senza pretendere la prova dell'impossibilità dell' di collocare il nel CP_1 Per_1 periodo dall'ottobre 2005 al gennaio 2007.”, mentre il secondo motivo veniva ritenuto, in parte,
2 fondato poiché: “La Corte territoriale (...) si è limitata a valutare l'insussistenza della perdita di chances lavorative conseguenti alla dedotta inoperosità e la carenza di allegazione, da parte del in ordine alla perdita del suo bagaglio professionale ed ha dunque omesso di valutare gli Per_1 elementi relativi alla totale inattività del e alla durata del demansionamento;
la sentenza Per_1 impugnata va dunque cassata anche sotto tale profilo.”.
Gli eredi del Sig. deceduto nelle more, in data 5.6.2024 hanno riassunto il Persona_1 giudizio dinanzi a questa Corte chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall' CP_1 con conseguente conferma della sentenza n. 4195/2012 resa dal IB di Napoli .
[...]
Instaurato regolare contraddittorio, si è costituita l' che, ricostruita Controparte_1 l'evoluzione storica dell'ente, ha ribadito l'inesistenza di un danno da dequalificazione professionale contestandone in ogni caso la quantificazione.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Con sentenza n.4195 dell'8.2.20212 il IB di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta dal riconosceva la sostanziale inattività dello stesso nel periodo compreso tra Per_1 ottobre 2005 e gennaio 2007, epoca del passaggio dall' all' Controparte_1 CP_6
, e condannava “l' al risarcimento del danno professionale nella misura
[...] Controparte_1 del 50% della retribuzione lorda percepita per ogni mese relativo al periodo dall'ottobre 2005 sino al 31 gennaio 2007, oltre accessori dalla domanda giudiziale al saldo”, nonché al pagamento delle spese di lite nella “ridotta aliquota in euro 3200,00 oltre IVA e CPA con attribuzione”.
La Corte di appello, accogliendo il gravame dell' evidenziava che “l' CP_1 Controparte_1 ha posto in essere tutte le attività di competenza per favorire il passaggio presso altra Amministrazione del personale che, come il aveva deciso di “non rimanere in servizio” Per_1 presso la stessa, in quanto divenuta , optando per la permanenza nel settore di Parte_5
Comparto del pubblico impiego. ... In linea con il dettato imperativo da ultimo indicato l'
[...]
ha attivato la procedura informativa e, all'esito della fase consultiva tra il CP_1
Dipartimento della funzione pubblica e le Amministrazioni indicate, è stato emesso, in data 5.06.2006, il decreto di trasferimento del alle dipendenze dell' . Tale Per_1 Controparte_6 trasferimento, prima revocato per la impugnazione in via amministrativa proposta dal è Per_1 stato poi confermato con nota n. 71704 del 4.12.2006, ed attuato in data 1.02.2007.Le circostanze che precedono danno, all'evidenza, conto della legittimità dell'operato dell' Controparte_1 che ha in concreto utilizzato il “personale uscente” fino a quando - essendo venuta meno anche normativamente ogni possibilità di proroga del passaggio - ha dovuto necessariamente procedere ad una riorganizzazione del proprio personale, anche con le nuove assunzioni necessitate dalla
“fuoriuscita” di quello originario”. Tra l'altro non sussistendo nessun diritto del personale optante a scegliere la Amministrazione di destinazione (cfr. in termini Cass. civ. 21002/2013) – e non essendo stata comunque, in sede di gravame, riproposta la domanda di inadempimento della procedura del passaggio all' - assolutamente ingiustificata risulta la richiesta Controparte_6 di revoca del trasferimento presentata dall'attuale appellato, tra l'altro nel periodo di dedotta inattività; risultando, viceversa, il “trattenimento” in sede del da parte della attuale Per_1 appellante, un ulteriore tentativo di trovare una collocazione lavorativa a lui maggiormente gradita.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che la sostanziale inattività lavorativa del nel periodo compreso dall'ottobre 2005 al gennaio 2007, non sia stata determinata da una Per_1 volontà dell' di penalizzare il dipendente, quanto piuttosto la necessaria Controparte_1 conseguenza della scelta dell'attuale appellato di non rimanere alle dipendenze di quest'ultima 3 (siccome trasformata in Ente Pubblico Economico), in uno alle difficoltà di individuare delle sedi lavorative a lui gradite, allorquando non era più normativamente possibile un impiego “transitorio” del personale uscente”.
Con l'ulteriore argomento “che la particolare situazione lavorativa dell'appellato – siccome conseguente alla sua scelta di optare per una Amministrazione diversa dall' e, Controparte_1 vieppiù, di rifiutare il trasferimento già proposto nel giugno 2006 – sia, quanto meno sotto il profilo concorrente, riconducibile alla condotta del che, indi, non pare legittimato, già in via Per_1 causale, a rivendicare la sussistenza di un danno “professionale” per il periodo di inattività”.
Orbene, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7099/2024, ha cassato la predetta decisione -
n.7767/17 - accogliendo il ricorso presentato dal nella parte in cui, pur avendo riconosciuto Per_1 l'inadempimento datoriale, aveva ritenuto legittima la condotta dell'Agenzia imputando la sostanziale inattività lavorativa del nel periodo compreso da ottobre 2005 al gennaio 2007 Per_1 alla scelta del medesimo di non rimanere alle dipendenze dell' e alla difficoltà della CP_1 medesima di individuare sedi lavorative gradite al lavoratore, senza pretendere la prova dell'impossibilità dell' di collocare il nel periodo dall'ottobre 2005 al gennaio CP_1 Per_1
2007.
Al riguardo ha richiamato il principio espresso in una fattispecie analoga relativa alla totale privazione delle mansioni subita da una dipendente in prossimità del transito di numerosi dipendenti dall' al altre agenzie fiscali o ad altre Amministrazioni, secondo cui Controparte_1
l'impossibilità oggettiva per il datore di lavoro di provvedere alla collocazione della lavoratore deve essere specificamente allegata e provata nelle fasi di merito, non potendo dedursi dalle generiche deduzioni sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, necessitata dall'esercizio del diritto di opzione, secondo le previsioni del d. lgs. n. 173 del 2003 nonché ribadendo il principio secondo cui, una volta dedotto l'inadempimento, incombe sull'amministrazione, in applicazione delle normali regole di riparto, la prova dell'adempimento o dell'ascrivibilità dell'inadempimento a causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.
Ha cassato la decisione della Corte anche nella parte in cui si era discostata dal consolidato orientamento secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Segnatamente ha evidenziato come fosse stata omessa dalla Corte in sede di valutazione del danno gli elementi relativi alla totale inattività del e alla durata del demansionamento essendosi la Per_1 stessa limitata a valutare l'insussistenza della perdita di chances lavorative .
Tanto premesso, alla luce dei principi fissati dalla Surema Corte, cui questo Collegio deve conformarsi, l'appello avanzato dall' deve essere respinto. CP_1
Mette subito conto evidenziare che risulta incontestata l'inattività del nel periodo ottobre Per_1 '05 /gennaio '07 ovvero fino a quando è stato al servizio della agenzia delle dogane per essere stato completamente deprivato dalle mansioni e compiti afferenti la propria qualifica di referente responsabile per le pratiche relative al demanio marittimo funzionario IX livello - privazione password di accesso ai sistemi informatici e della postazione di lavoro - .
4 A fronte di tale situazione, riconosciuta ed ammessa dalla stessa amministrazione, spettava poi alla stessa fornire adeguata prova di una impossibilità oggettiva di provvedere alla collocazione del lavoratore, la qual cosa non si è verificata nel caso di specie.
In applicazione delle regolare normali di riparto, la prova o dell'adempimento o, ex art.1218 c.c., della ascrivibilità dell'inadempimento a causa non imputabile al debitore è a carico dell' CP_1 che nulla ha dedotto al riguardo.
Né siffatta prova può desumersi dalla riferita riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, necessitata dall'esercizio del diritto di opzione, secondo le previsioni del decreto lgs. n. 173 del 2003.
La circostanza, ormai incontestata, che nel periodo di cui si è detto il fu completamente privato Per_1 delle sue mansioni, quali che fossero, non può certamente ritenersi giustificata dall'impasse in cui l'Amministrazione si trovava per le difficoltà organizzative e per l'impossibilità di creare una posizione ad hoc per i dipendenti non ancora transitati.
Sotto tale profilo merita, pertanto, condivisione la sentenza del IB nella parte in cui ha accertato il totale svuotamento delle mansioni del per il periodo ottobre 2005 fino al 30.1.07 essendo lo stesso Per_1 parcheggiato in una anticamera, senza disporre di una scrivania, all'uopo essendo irrilevanti le circostanze dedotte dall'Amministrazione e in particolare il rilievo che si trattava di lavoratori non più formalmente dipendenti, che operativamente potevano lasciare l in qualsiasi momento. CP_1
La permanenza del rapporto con l'Agenzia delle dogane in pendenza dell'accordo con l'amministrazione prescelta comprova che fino a quando il è stato mantenuto negli organici dell' , questa in Per_1 CP_1 qualità di datore di lavoro ha violato l'art.2103 c.c. .
Passando alla valutazione del danno, l'Agenzia delle dogane censura la sentenza del IB nella parte in cui aveva riconosciuto il danno professionale in via presuntiva ritenendo il completo svuotamento delle mansioni elemento idoneo al riguardo.
Va premesso in via generale che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza del danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Deve quindi ribadirsi la distinzione tra “inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., quindi tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò proprio in ragione del fatto che dall'inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale), che possono anche coesistere l'una con l'altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato.
La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n.
25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008). Nel caso di specie balza pregnante all'evidenza il dato fattuale della forzata inattività a cui è stato
5 costretto il dipendente, circostanza diversa dalla adibizione a mansioni inferiori rispetto quelle di appartenenza, che presuppone comunque lo svolgimento di una attività lavorativa. Si tratta di fattispecie diverse alle quali si applicano regole differenti per quel che riguarda il tipo di prova posta a carico delle parti.
La violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro: responsabilità che, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale. Il lavoratore ha “a fortiori” il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione.
Pur volendo dunque prescindere da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della totale privazione dei suoi compiti, la responsabilità può essere nondimeno esclusa solo nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro ovvero quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore.
Si è ritenuta corretta la prova presuntiva della lesione della professionalità per sostanziale inattività, protrattasi per un lungo periodo di tempo.
In via presuntiva rilevano i seguenti elementi:
- il è stato costretto in una condizione, particolarmente grave, di inattività lavorativa;
Per_1
- la condotta involgeva un arco temporale di circa un anno e mezzo;
- nel 2007 il era titolare quindi di una cospicua anzianità di servizio, indice di una Per_1 corrispondente e non valorizzata capacità professionale.
Ne consegue che il comportamento del datore di lavoro che ha lasciato il dipendente in condizione di inattività ha prodotto un danno certamente rilevante sul piano patrimoniale, risarcibile anche in via equitativa.
Per la misura questo Collegio ritiene corretta e congrua la quantificazione rapportata al 50% della retribuzione (secondo l'insegnamento di Cass. 12253/2015), oltre accessori. Sullo specifico punto vanno considerati i seguenti elementi di fatto:
- la qualità e quantità della pregressa esperienza lavorativa (35 anni) ;
- il tipo di professionalità colpita (il aveva svolto mansioni di responsabilità e Per_1 coordinamento di personale);
- la durata del demansionamento ( circa un anno e mezzo) ;
Il giudice di primo grado ha, dunque, correttamente desunto l'esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova anche in via presuntiva.
Ebbene, sulla scorta del principio fissato dalla Suprema Corte secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, principio cui questo giudice deve conformarsi, non può che ribadirsi la correttezza della decisione del IB .
Ed invero il primo Giudice ha correttamente riconosciuto il risarcimento del danno professionale dopo una attenta valutazione della situazione in concreto ovvero della causa e della durata dell'inadempimento datoriale, quantificandola nel 50% della retribuzione per ogni mese di svuotamento delle mansioni.
6 Tale determinazione del danno appare congrua e tanto anche in considerazione della professionalità del della sua esperienza lavorativa pregressa, della durata del demansionamento stesso. Per_1
Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione
7099/2024, così provvede: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'Agenzia delle dogane al pagamento delle spese di lite relative alle due fasi del giudizio di merito e quella di legittimità che liquida, quanto al secondo grado in euro 3400 e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3600 e per il giudizio di legittimità in euro 2800 oltre per ciascun grado, rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale nonché degli appellanti incidentali , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 23 gennaio 2025
Il Presidente Est.
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
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