Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20/03/2025 N. 14531/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to AGOSTINO TAMARA MOIRA nonchè Parte_1
l'Avv.to CARDARELLA ANGELO ( ) VIA PORDENONE 13 20132 C.F._1
MILANO; ( ) via Pordenone 13 20132 Parte_2 C.F._2
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano Via Pordenone 13
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to FOTI MIRKO Controparte_1
MARIOBUCCINO ANNALISA ( ) VIALE ENRICO MARTINI 9 20139 C.F._3
MILANO; ed elett.te dom.to presso lo studio in VIALE ENRICO MARTINI 9 20139 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la
1/2 Dott. Riccardo Atanasio
il procuratore del convenuto chiedeva di compensare le spese tra le parti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.12.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio Pt_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2660/2024 di Controparte_1
cui è causa del quale chiedeva la revoca;
con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente dando atto dell'avvenuto pagamento da parte della società dei pretesi crediti;
concludeva pertanto chiedendo al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuto pagamento dei crediti del lavoratore
In quanto virtualmente soccombente, gravano sul lavoratore le spese di giudizio in considerazione dell'ingiustificata richiesta di decreto ingiuntivo poi concesso
Sicchè va condannato a rimborsare le spese del Controparte_1 giudizio che si determinano in € 300,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna Controparte_1
a rimborsare alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in €
[...] Pt_1
300,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Milano, 20/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio